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Web Tax: Disegno di Legge di Bilancio 2018

Capitolo III L’Imposta sui Servizi Digitali in Italia

3.4 Web Tax: Disegno di Legge di Bilancio 2018

L’Italia nonostante abbia formulato diverse proposte con l’obiettivo di tassare le imprese digitali non è riuscita a raggiungere tale scopo.

La commissione di bilancio, dopo aver esaminato il precedente disegno di legge n. 2526, "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale", proposto dal deputato Mucchetti nel 2016, ne propone una sorta di rielaborazione nell’emendamento n. 88.0.1 (testo 3, ultima versione del 26/11/2017) rubricato “Misure in materia fiscale per l'economia digitale” che in seguito ad alcune modifiche della camera è divenuto legge il 23 dicembre 2017119.

117Ufficio Parlamentare di Bilancio, Interventi antielusione e imprese digitali: le misure nella

recente “Manovrina”, Flash n. 5, 2017, p.5: In particolare, il fisco può vantare con maggiore forza contrattuale un debito tributario pregresso, dato che, il mancato accordo la sottopone, con certezza, alle procedure ordinarie di accertamento. Inoltre, una volta emersa, l’impresa sarà assoggettata, con un rischio di accertamento maggiore, alla tassazione alla fonte anche negli anni seguenti. In questi termini, proprio le imprese digitali possono avere maggiore incentivo a rimanere “nell’ombra” sfruttando le peculiari opportunità di elusione di cui dispongono e cercando al più di differire la contrattazione del loro onere tributario, in una posizione di fatto più favorevole rispetto all’Amministrazione finanziaria. La convenienza maggiore ad aderire alla procedura sarà per quelle imprese per le quali un accertamento ordinario è più probabile e più rischioso.

118 Capozzi F., Web tax, in arrivo quella “volontaria”: per Boccia frutterà 1 miliardo già

quest’anno. Ma Padoan non ci crede, in il Fatto Quotidiano, 17 maggio 2017.

119 Senato della Repubblica, Articolo 88-bis: Misure fiscali per l’economia digitale, Legislatura

L’emendamento è composto essenzialmente da tre parti differenti: la prima invita coloro che acquistano prestazioni digitali a segnalarlo all’Agenzia delle entrate, la seconda ipotizza una revisione al concetto di “stabile organizzazione” ed infine viene deliberata un’imposta sulle attività digitali dematerializzate.

A differenza della precedente proposta è affidato l’onere ai clienti che acquisiscono prestazioni tramite mezzi elettronici di informare l’Agenzia delle entrate sulle generalità dei fornitori.

La seconda parte approfondisce il concetto di stabile organizzazione, e definisce dei limiti quantitativi alla sua configurazione, ovvero una soglia di 1.500 operazioni rilevanti ai fini Iva (inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), per un controvalore compressivo superiore a 1.500.000 euro, e che suddette operazioni siano effettuate in un singolo semestre. Perciò una volta che un’impresa, che opera nel territorio senza una stabile organizzazione, supera tali valori quantitativi, questa è assoggettata al procedimento per la verifica dell’effettiva natura dell’attività svolta. L’impresa deve essere informata dell’avvio della stessa procedura entro trenta giorni dal superamento delle soglie e inoltre deve essere invitata, tra i trenta giorni e i sei mesi successivi, presso l’ufficio incaricato, con il proposito di discutere la propria posizione (comma 5).

La verifica effettuata dell’amministrazione finanziaria si configura in due metodi alternativi quali il diritto di interpello o l’accordo preventivo per le imprese con attività internazionali120. Se alla conclusione degli stessi emergesse la configurazione di stabile

organizzazione dell’impresa nel territorio italiano si procederebbe all’applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, la Web Tax transitoria, prevista nel decreto-legge 50/2017.

È stato inoltre proposto un ampliamento della definizione di stabile organizzazione (comma 7), come descritto nel capitolo precedente, che comporta delle modifiche all’art. 162 del TUIR includendo due ulteriori fattispecie, quali:

a) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse

di qualsivoglia genere»;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) una significativa e

continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»

Viene, in aggiunta, considerata come configurazione di stabile organizzazione la situazione nella quale un soggetto agisce per conto di una società che non è residente, e conclude abitualmente contratti in nome dell’impresa, è necessario che tali contratti abbiano ad oggetto il trasferimento della proprietà, la concessione del diritto di utilizzo dei beni dell’impresa o che quest’ultima abbia il diritto di utilizzare, oppure si riferiscano alla fornitura di servizi da parte della stessa impresa. Sono esclusi gli agenti indipendenti che svolgono l’attività per più imprese e quei soggetti che svolgono le attività comprese nella “negative list”121.

La terza e ultima parte dell’articolo intende istituire un’imposta sulle transazioni digitali. L’imposta in esame è indiretta con aliquota del 6% sull’ammontare dei corrispettivi inerenti alle prestazioni di servizi digitali resi tramite mezzi elettronici, al netto dell’Iva (comma 11).

Il presupposto d’imposizione sono i servizi effettuati tramite mezzi elettronici “quelli

forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza di tecnologia dell’informazione” (comma 9). Per un

individuazione più puntuale di quali operazioni siano da ricomprendere in tale definizione, si rimanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che doveva essere emanato entro il 31 aprile 2018; si è deciso di affidare tale compito al MEF in modo che, nella predisposizione del perimetro di imposizione, tenesse conto dell’utilizzo delle piattaforme e applicazioni digitali, database, marketplace e magazzini virtuali, delle offerte dei motori di ricerca o dei servizi digitali quali pubblicità su internet (comma 10). Quindi in modo da includere anche i possibili casi di sviluppo di innovativi servizi e nuove architetture organizzative adottate dalle aziende.

I soggetti passivi al tributo sono i fornitori, residenti nel territorio e non, che vendono servizi digitali a soggetti imponibili e stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono escluse le imprese agricole, i soggetti che hanno aderito al regime forfettario per i

121 Comma 4 art. 162 TUIR, comprende fattispecie da non considerarsi nella definizione di stabile

contribuenti minimi122, e i soggetti che beneficiano delle agevolazioni per

l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità123.

Per i non residenti che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i corrispettivi sono pagati per mezzo dagli intermediari finanziari che operano una ritenuta, a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa sul precettore dei corrispettivi stessi, in questo modo l’onere è versato dagli intermediari finanziari che poi si rivarranno sui fornitori esteri.

I soggetti residenti che prestano i servizi possono giovarsi di un credito d’imposta utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi (comma 14), attraverso il modello di pagamento F24. Questo credito “rende il nuovo tributo neutrale rispetto al

loro carico complessivo; mentre per le imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia il prelievo effettuato con l’ausilio degli intermediari finanziari si configura come

un prelievo a titolo di imposta definitivo124”.

Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio si applicano le disposizioni previste dai decreti n. 600 e 602 del 1973 del Presidente della Repubblica.

La Web Tax, così come proposta, sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il MEF avrebbe pubblicato il decreto inerente alle prestazioni di servizi digitali considerate imponibili, ovvero dal 2019 (comma 18); ma tale decreto non è mai stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e la Web Tax non è entrata in vigore.

Secondo la relazione tecnica predisposta dal Governo, è stato stimato un aumento del gettito, derivante appunto dall’introduzione dell’imposta sulle transazioni digitali di 114 milioni di euro calcolati su base annua e attribuiti al 2019125.

122 Art. 1, commi 54-89 delle n. 190 del 23 dicembre 2014.

123 Art. 27 decreto-legge n. 98 del 2011, abrogato dall’art. 1 comma 85, lettera b) della Legge di

stabilità per il 2015.

124 Ufficio parlamentare di bilancio, La nuova imposta sulle transazioni digitali, Flash 29, n. 9.

2017.

125 Servizio Studi della Camera dei deputati, Legge di Bilancio 2018, Profili di competenza della