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Web Tax: Decreto-Legge 50 del 2017

Capitolo III L’Imposta sui Servizi Digitali in Italia

3.3 Web Tax: Decreto-Legge 50 del 2017

L’esigenza di tassare le imprese digitali che operano nel territorio italiano, ma non pagano le imposte allo Stato, comporta un’elaborazione della Web Tax differente rispetto alle due precedenti proposte. L’Italia allora, in attesa di una normativa a livello europeo, definisce una procedura, denominata Web Tax transitoria, con il Decreto- Legge 50 del 24 aprile 2017 all’articolo 1 bis, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

110 Servizio del Bilancio dello Stato, A.S. 2526: Misure in materia fiscale per la concorrenza

nell’economia digitale, XVII Legislatura, 2016.

111 Confindustria Digitale, Osservazioni su disegno di legge n. 2526 recante Misure in materia

fiscale per la concorrenza nell’economia digitale, 2017, p. 7.

112 Ufficio Parlamentare di Bilancio, Audizione informale sul DDL n. 2526: Misure in materia

La Web Tax transitoria non è un’imposta ma “una nuova procedura di cooperazione e

collaborazione rafforzata113”, riservata ai soggetti non residenti nel territorio italiano

appartenenti a gruppi multinazionali attivi in Italia e privi di una stabile organizzazione. La Web Tax transitoria si concretizza in una forma di collaborazione volontaria (voluntary

disclosure) che intende verificare l’esistenza della stabile organizzazione di un’impresa

nel territorio dello Stato. Nel caso in cui sussista la stabile organizzazione, rappresentando quest’ultima il presupposto oggettivo ai fini dell’applicazione del criterio di tassazione alla fonte dei redditi prodotti in Italia114 , tale procedura consente

di sanare la precedente violazione di omessa dichiarazione dei redditi ottenendo sgravi sulla sanzione amministrativa e panale.

I soggetti passivi sono le società o gli enti che appartengono ad un gruppo multinazionale. Tuttavia, affinché la singola impresa possa accedere alla procedura in questione, sono previsti dei limiti dimensionali quantificati in termini di ricavi, sia a livello di gruppo che di singola impresa.

• In riferimento al gruppo multinazionale sono valutati i ricavi consolidati che devono essere superiori ad un miliardo di euro annui (comma 1); con ricavi

consolidati si rimanda al più alto valore delle cessioni di beni e alle prestazioni di

servizi che il gruppo ha realizzato nell’anno precedente o, se superiore, quello iscritto nei due esercizi anteriori rispetto alla data di presentazione dell’istanza (comma 3). L’individuazione di tale valore deve essere al netto delle operazioni avvenute infragruppo.

• È necessario inoltre che il gruppo effettui cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato italiano per un valore superiore a 50 milioni di euro (comma 1) considerando, anche in questo caso, il valore più elevato delle cessioni avvenute nell’esercizio precedente o nei due anteriori (comma 4). Oltre a tale limite quantitativo, affinché si possa avere accesso alla procedura, il gruppo deve avere una consociata residente nel territorio italiano, o una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera. Questo requisito è definito in quanto, per diversi anni, i

113 Setti S., Web Tax transitoria: non per tutti, in Pratica Fiscale e Professionale, n. 28, 2017, p.

41-48.

gruppi multinazionali esteri si sono serviti di stabili organizzazioni occulte con compiti in ambito di marketing o logistica.

Una volta individuati i soggetti passivi alla procedura, analizzando il secondo comma è possibile capire come si articola la procedura.

Il metodo di cooperazione ha inizio tramite un’istanza che deve essere presentata dalla stessa società che svolge l’attività sul territorio italiano e riconosce la possibilità di poter essere configurata come stabile organizzazione. Viene perciò richiesto all’Agenzia delle entrate, quale destinataria della stessa istanza, di verificare la sussistenza dei requisiti che delineano la stabile organizzazione (comma 2).

• Quando l’Agenzia delle entrate attesta l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio, in riferimento ai periodi di imposta per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, spedisce un invito per definire i debiti tributari in essere: “accertamento con adesione” (comma 5). In aggiunta a questi il soggetto deve versare le sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che sono ridotte del 50%.

• Il versamento dell’importo accordato con l’adesione rappresenta presupposto per il quale il soggetto non è più punibile per reato di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 74/2000.

• Nel caso in cui il soggetto non residente riceva l’invito per l’accertamento con adesione lo sconto è di un sesto.

La norma non specifica nulla in relazione alla situazione in cui, in seguito all’invio della domanda all’Agenzia delle entrate, quest’ultima dia un esito negativo, quindi una mancanza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

L’inizio della procedura è vietato alle società che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche (comma 11).

Al comma 12 si fa riferimento alla procedura di ruling internazionale quindi la facoltà di richiedere all’amministrazione finanziaria una valutazione preventiva sulla configurazione o meno della stabile organizzazione. Ciò che differenzia tale procedura da quella in esame è che questa opera in via preventiva, esamina perciò una situazione che si verificherà presumibilmente nel corso dell’esercizio e in quelli che seguiranno, mentre attraverso la procedura di cooperazione rafforzata si esaminano circostanze già

verificate negli esercizi precedenti. Per questo potrebbe assomigliare maggiormente alla

voluntary disclosure che si concretizza come una procedura che intende porre rimedio a

violazioni antecedenti, e prevede effetti premiali sotto il profilo amministrativo e panale115.

Questo istituto è stato introdotto per tentare di instaurare un rapporto di fiducia, realizzato attraverso il dialogo e il costante scambio di informazioni su base volontaria tra il soggetto e l’amministrazione con l’obiettivo di migliorare l’attuale inefficienza del sistema fiscale. Questo rapporto prevede agevolazioni, quali:

1) l’anticipazione della fase di controllo, con la valutazione concordata delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali;

2) una procedura abbreviata di interpello preventiva nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza o dell’eventuale documentazione integrativa richiesta;

3) l’applicazione di sanzioni ridotte, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa;

4) l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

A differenza delle precedenti proposte, configurate come un’imposizione sulle imprese digitali, questa rappresenta uno strumento generale di antielusione e antiabuso, indirizzato alle imprese multinazionali, senza alcuna differenziazione tra imprese digitali e non digitali perché appare come una procedura volontaria a cui possono partecipare tutte le multinazionali anche a prescindere dall’ammontare del volume di affari116.

Risulta però evidente che la norma è stata ideata pensando alle imprese virtuali, che attraverso particolari “architetture” non costituiscono una stabile organizzazione, appunto il presupposto per la tassazione alla fonte, riuscendo così ad eludere il fisco. Per le stesse però non in tutte le situazioni può risultare conveniente aderire alla

115 Cerrato M., La procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata in materia di stabile

organizzazione (c.d. web tax transitoria), in Riv. dir trib, vol. XXIX, 2017, p. 21.

116D’Orsogna M., Sepio G., La web tax transitoria per le multinazionali digitali (e non solo), in Il

procedura in quanto, ottengono un vantaggio fiscale che è però da compensare con il debito tributario che emerge; inoltre, l’impresa da quel momento e quindi per gli anni successivi, risulta essere soggetto passivo. La procedura, probabilmente, sarà adottata da quelle multinazionali per le quali l’accertamento risulta essere più probabile117.

Per la prima volta, a differenza delle precedenti formulazioni, il legislatore invece di penalizzare il contribuente che pur operando nel territorio non paga le tasse, introduce un’agevolazione per coloro che intendono collaborare, aderendo al regime volontario. Secondo alcune stime determinate dal presidente della Commissione di bilancio della Camera, Francesco Boccia, il gettito derivante da tale procedura è di circa un miliardo di euro nel 2017, poi, se tale procedura dovesse diventare obbligatoria per tutte le multinazionali che operano nel territorio italiano attraverso una stabile organizzazioni, il gettito potrebbe diventare cinque volte più elevato118.