231. - Forniture alla TODT - Profitto - Avoeabilità - Carattere non volontario della fornitura - Irrilevanza.
Forniture alla TODT - Prezzo non incassato e bloccato - Avoeabilità - Sospensione.
Forniture alla TODT - Cauzione - Mancata restituzione - Equivale a cre dito insoluto - Inavocabiiità.
Il profitto derivante da una fornitura alla Organizzazione TODT è soggetto ad avocazione anche se la fornitura stessa non sia stata effettuata volontaria mente.
Peraltro, se il prezzo della fornitura non sia stato incassato per essere stati trasferiti a favore della Banca d’Italia i fondi delia organizzazione TODT sui quali si sarebbe dovuto disporre il pagamento del detto prezzo, l’avocazione del profitto va tenuta in sospeso.
Da cauzione a garanzia di una fortiitura è strettamente inerente a tale ne gozio e pertanto là sua mancata restituzione deve considerarsi alla stessa stre gua del mancato incasso del prezzo della fornitura cui si riferisce.
Comm. Centr. 8ez. Prof. Rcg., 9 luglio 1949, n. 5282 - G.I.D.R.N., 1952, 51. Confr. C.C., 17 gennaio 1949, n. 2 ivi 1950, 68 nonché la circolare della Direz. Gen. di Fin., 26 maggio 1947, n. 50, riportata in nota pag. 220.
232. - Società Anonima - Rifiuto di verifica contabile - Accertamento induttivo ( Art. 23 R.D. 17 settembre 1932 , n. 1608; Art. 20, Legge 8 giugno 1936, n. 1231).
Se una società anonima non accede alla richiesta rivoltale dallTJfiicio di fargli eseguire la verifica contabile alle proprie scritture non può dolersi se si proceda, nei suoi confronti, ad accertamento induttivo.
L’art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 va interpretato nel senso che l'accertamento induttivo, oltre che nei casi di bilancio inattendibile per fondata presunzione di frode fiscale, anche nel caso di bilancio, che, indipendentemente da qualsiasi intendimento, possa considerarsi manchevole in quanto non offre la chiara e sicura visione dell’andamento degli affari sociali in relazione agli elementi di controllo.
Comm. Centr., Sez. I, 16 giugno 1950, n. 14542, Riv. Leg. Fise. 1952, 657. Confr. C.C. 21 febbraio 1934, in Giust. Trib. 1935, 364 ; Trib. Fir., 13 die. 1947, in Monit Trib. 1948, 158.
233. - Imposta fabbricati - Regime tributario degli edifici di culto - Canonica - Compete esenzione (Art. 2, L. 26 gennaio 1865, n. 2136).
La canonica, più che una semplice dipendenza, è una vera e propria atti nenza dell’oedes sacra; e pertanto ad essa compete il privilegio dell’esenzione dell’imposta sui fabbricati, accordato agli edifici destinati all'esercizio dei culti.
Comm, Prov. Imp. Napoli, 7 giugno 1950, rie. Nardi, Dir. Eoe. 1952, II, 141. Confr. contra C.C. 21 novembre 1931, n. 30364, in Cocivera Massirn. 1929-50,
Roma 1951, p. 371 ; C.C. 24 ottobre 1929, n. 99136, in <Hur. ìmp. dir. 1930, 78 ; C.C. 14 maggio 1929, n. 95637, ivi 1929, 247.
V. Corte App. Venezia 31 gennaio 1941 in questa rivista 1941, 114 con nota La Torre.
234. - R.M. - Società - Dichiarazione annuale del reddito - Presentazione del solo bilancio - Inefficacia - Conferma col silenzio.
In tema di imposta di r.in., nanti la Commissione Centrale, non è ammessa l’audizione personale, se non nel caso previsto dall’art. 50 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.
L’obbligo della presentazione annuale della dichiarazione stabilito dall’art. 11 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 permane nella società fino a quando rimane in vita e seguita a redigere i propri bilanci, anche se il reddito venga a mancare, nulla rilevando che abbia presentata denuncia di cessazione ai termini del- l’art. 118 del regolamento per l’imposta di R.M. perchè l’estinzione della società commerciale non avviene da un giorno all’altro, come per il privato contribuente, ma è preceduta da una fase di liquidazione che ne predispone la fine definitiva.
La semplice presentazione del bilancio, non accompagnata dalla prescritta dichiarazione è atto inidoneo a scuotere la presunzione di conferma col silenzio del reddito precedentemente accertato.
Comm. Centr., Sez. I, 26 giugno 1950, n. 14885, Riv. Leg. Fiso., 1952, 660. Confr. C.O. 15 giugno 1943, n. 72204 ivi 1934, 232; C.C. 13 gennaio 1943, n. 64784 ivi 1944, 219.
235. - Imposta str. immobiliare - Redditi di terreni e fabbricati temporanea mente esenti da imposte reali - Valutazione - Riferimento agli estimi e ai redditi divenuti definitivi ai fini delle imposte dirette - Legittimità - Nuova ed autonoma valutazione - Illegittimità.
Per 1 terreni e i fabbricati, i cui redditi siano temporaneamente esenti da imposte reali, la valutazione è, di regola, eseguita sulla base degli estimi e dei redditi già risultanti da normali e definitivi atti di accertamento ai fini delie rspettive imposte dirette e pertanto è solo in mancanza di tali atti che si può procedere ad apposito accertamento.
Conseguentemente, se il reddito di fabbricato risulta già accertato, sia pure ai fini della sola imposta complementare, rufiicio non può procedere ad una autonoma valutazione ai fini della imposta straordinaria immobiliare.
Comm. Centr., Sez. II, 4 luglio 1950, n. 15259, C.I.D.R.N. 1952, 21. Confr. C.C. 27 febbraio 1942, n. 51970, ivi, 1943, 33.
236. - Imposta complementare - Notificazione - Modalità - Notificazione delle decisioni - Consegna dell’avviso ad un impiegato del contribuente in luogo diverso dall’abitazione di quest'ultimo - Nullità.
Notificazione delle decisioni - Scopo - Prova della recezione dell’avviso, ma non anche della data di tale recezione - Sanabilità ex art. 157 Cod. Civ. - Appello proposto oltre il 30° giorno dalla notificazione della decisione irritualmente compiuta - Tardività - Non sussiste.
La notificazione di un atto deve, di regola, avvenire mediante consegna di questo o alla persona del contribuente, o in sua assenza e purché nella sua casa di abitazione, a persona di famiglia o addetta alla casa o al suo servizio ; ecce zionalmente peraltro e per i redditi industriali, commerciali o professionali, la notificazione può effettuarsi nel luogo di esercizio dell’industria, commercio o professione e mediante consegna dell’atto a persona addetta alla direzione o alla amministrazione dell’esercizio.
Conseguentemente è nulla la notifica di una decisione in tema di imposta
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complementare compiuta mediante consegna dell’avvisso da un impiegato del contribuente in luogo diverso dalla casa di abitazione di quest’ultimo.
Scopo della notificazione di una decisione impugnabile non è solo quello di portarla a conoscenza del contribuente, ma anche di far decorrere il termine entro il quale il gravame può essere proposto: e pertanto non può invocarsi il disposto dell’art. 157 del codice di procedura civile (giusta il quale non può essere pronunziata la nullità di un atto se questo ha raggiunto lo scopo cui era destinato) nel caso in cui consti che il contribuente ha ricevuto l’avviso, ma non consti anche la data di tale recezione.
Conseguentemente non può ritenersi tardivo l’appello proposto oltre il tren tesimo giorno dalla notifica della decisione di primo grado, se tale notifica sia stata irritualmente compiuta, non potendosi in tale ipotesi assumere come data di recezione da parte del contribuente la data di notifica.
Comm. Centr., Sea. I li , 14 luglio 1950, n. 15698, G.I.D.R.N., 1952, 19.
Confr. C.C. 17 novembre 1950, n. 17539, ivi, 1952, 9; C.C. 22 marzo 1945, n. 74770, ivi, 1945, 30 ; C.C. 1 giugno 1946, n. 82272, ivi, 1947, 23 ; C.C 1 maggio 1935, n. 75010, ivi, 1935, 111.
237. - R.M. - Conferma col silenzio - Rettifica da parte dell’ufficio - Decisione che accerta meno del confermato - Illegittimità.
La mancata rettifica di un reddito da parte del contribuente, pone in essere la conferma del reddito precedente per il periodo successivo.
Nel caso di rettifica di un reddito da parte del solo Ufficio, le Commissioni non possono, in seguito a reclamo del contribuente, stabilire un reddito inferiore a quello precedentemente accertato, che si presume confermato col silenzio. Comm. Centr. Sez. II, 17 ottobre 1950, n. 16367, Riv. Leg. Fiso., 1952, 663.
Vedi C.C. 8 gennaio 1936, n. 83028, ivi, 1936, 239.
238. - R.M. - Società - Bilancio - Accertamento induttivo non motivato - Illegit timità - (Art. 25 T.U. 24 agosto 1877, n. 4021; 20, Legge 8 giugno 1936, n. 1231).
Se l’Ufficio delle Imposte senza indicare alcun elemento dimostrativo della presunzione a disattendere dai risultati del bilancio, procede ad accertamento a carico di una società anonima induttivamente, e con criterio del tutto perso nale determina il reddito, applicando un coefficiente fisso all’ammontare delle vendite, viola la disposiizone di cui all’art. 20 della Legge 8 giugno 1936, n. 1231. Comm. Centr., Sez. II, 28 ottobre 1950, n. 16859, Riv. Leg. Fise., 1952, 664.
Coir. Com. Centr. Sez. I li, 12 die. 1945, n. 79768, in Giur. Imp. Dir., 1948, n. 29, col. 85; C.C. 31 maggio 1938, n. 85705, ivi, 1938, 160; Cass. Civ. S.U. 26 maggio 1937, ivi, 1938, 54; Cass. civ. S.U. 7 giugno 1934, ivi, 1934, 244 ; Cass. civ.
S.U. 14 giugno 1934, ivi, 1934, 250 ; Cass. civ. S.U. 11 luglio 1935, ivi, 1936, 1. 239. - R.M. - Società per azioni - Compravendita azioni - Perdita detraibile.
La perdita subita da una società anonima nell’acquisto e nella rivendita di azioni di altra società, anche se le due società esercitano industrie similari o connesse, deve essere posta in detrazione, detrazione che trova la sua base nel- l’art. 25 della legge organica di R.M. essendo il bilancio l’insieme di tutti i com ponenti positivi e negativi anche dal punto di vista fiscale.
Comm. Centr., Sez. II, 11 novembre 1950, n. 17275, Riv. Leg. Fise., 1952, 667. Confr. C.C. Sez. V, 30 giugno 1945, n. 77309, in Giur. Imp. Dir., 1945, ■». 30 col. 116.
240. - R.M. - Concessione di casa da giuoco - Percentuale al comune - Intas- sabilità.
Qualora lo Stato nell’autorizzare l’esercizio di una casa da giuoco, faccia obbligo al concessionario di versare al Comune, nel cui ambito l’attività viene esplicata, una percentuale sugli incassi lordi, le somme che il Comune riscuote a tale titolo, hanno natura e carattere esclusivamente tributario e pertanto non possono essere assoggettate all’imposta di R.M.
Comm. Centr., Sez. Il, 11 novembre 1950, n. 17278, Riv. Leg. Fise., 1952, 670. Confr. C.C. 27 giugno 1934, n. 64743, ivi, 1934, 700.
241. - R.M. - Prescrizione del diritto di inscrizione a ruolo - Accettazione del l’accertamento - Contestazione di altro reddito - Facoltà della commissione di aumentare di Ufficio il reddito accertato.
A norma dell’art. 59 (testo originario) del T.U. del 1877 sulla imposta di ricchezza mobile, il termine di prescrizione del diritto della Finanza di eseguire l’iscrizione a ruolo di un reddito, il cui accertamento sia stato accertato dal con tribuente, decorre dalla data di tale accettazione, anche se un altro reddito distinto (della stessa categoria e desunto dallo stesso bilancio) sia stato conte stato dal contribuente avanti alla Commissione di prima istanza, e benché la Commissione possa, in applicazione dell’art. 43 dello stesso testo unico, aumen tare di ufficio anche il primo reddito espressamente accettato. Ciò perchè l ’esi stenza di tale facoltà della Commissione non esclude la definitività nell’accerta mento e non importa che il reddito sia soggetto a contestazione, condizione que sta perchè sia sospesa la prescrizione ai sensi dell’ultimo comma del citato arti colo 59. Contestazione sorgerebbe solo se la Commissione, valendosi di tale fa coltà, facesse notificare una proposta di aumento e il contribuente proponesse reclamo alla stessa Commissione, come è previsto dali’art. 98, 3° comma del rego lamento del 1907 ; ma In tal caso la contestazione riguarderebbe solo l’aumento e non l’ammontare della imposta già accertata.
Casa. Civ., Sez. I, 25 giugno 1951, n. 1690, Finanze c. Soe. Meco. Riccardi, Arch. Rie. Ciur., 1952, 82. La sentenza confermata A. Milano, 24 gennaio 1947, è pubblicata in Mon. Trib. 1947, 70.
Vedi sent. nn. 2246-39 ; 638-38 ; 2308-37.
242. - Profitti di regime - Arricchimento dei gerarchi.
Nella disposizione dell’art. 19, terzo comma, del D.L. 24 marzo 1946, n. 114, il legislatore prevede una figura autonoma di avocazione, che prescinde dalla dimostrazione della sussistenza di specifico nesso con l’attività svolta dai gerar chi del cessato regime, per cui la partecipazione fascista può desumersi dalla misura ingente dell’arricchimento.
Avverso siffatta presunzione non è sufficiente dedurre l’assenza di legami con il regime fascista, mentre vale a combatterla la precisa e specifica indica zione della fonte dell’acquisto patrimoniale (successione, donazione, ecc.) Perchè però la presunzione trovi applicazione non basta un aumento patrimoniale che superi la normale produttività del reddito originario e la normale capacità di guadagno in base all’attività esercita, occorrendo invece un divario, più che naturale, eccessivo ed abnorme. L’indagine relativa deve avere carattere concreto e specifico ed escludere il riferimnto all’accertamento compiuto ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, sia pur valutandosi la parte presumibilmente sfuggita alla tassazione.
Casa. Civ. Sez. un., 10 agosto 1951, n. 2505, Castellano c. Finanze, Arch. Rie. Giur., 1952, 310.
V. sent. 753-51; Cass. 6 aprile 1951, n. 799, in Mass. Foro it., 1951, 191 con nota e Foro it. 1951, I, 543, con osservaz. di Berliri Sull’avocazione dei profitti di regime m linea di principio, cfr. la « nota » di Deni in questo fase. II, p. 215.
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243. - Imposta profitti di guerra e di contingenza - Improvvisato affarismo - Presupposti e limiti.
Nella ipotesi dei profitti eccezionali di contingenza derivanti da « improvvi sato affarismo» prevista dall’art. 1 del D.L. 28 aprile 1947, n. 330, non può essere trascurato, ai fini dell’esatto inquadramento dei casi concreti, il vero si gnificato del termine « affarismo » che è « il desiderio morboso di affari con mezzi non sempre onesti » e che normalamente viene usato in senso spregiativo per indicare l’attività di chi, senza tanti scrupoli, si preoccupa di conseguire un guadagno in qualsiasi occasione.
« Improvvisato affarismo sorto in relazione agli eventi connessi con la guerra » è l’attività anormale per il tempo in cui si è iniziata, il modo di eser cizio e l’organizzazione attraverso la quale è esplicata.
Non sussiste « improvvisato affarismo » nel caso di attività che non risulti diretta al conseguimento di un profitto dipendente esclusivamente dalla parti colare situazione contingente ma al procacciamento della merce necessaria alla continuazione della normale attività commerciale che, per effetto degli eventi connessi alla guerra, era venuta a paralizzarsi.
Deve anche escludersi « l’improvvisato affarismo » se trattisi di attività che, pur occasionata alla particolare situazione creatasi a causa della guerra, risulti determinata dalla necessità di intraprendere la fabbricazione di un prodotto per la impossibilità di acquistarlo per rivenderlo e se la natura delle cose prodotte e messe in vendita escluda a priori che i relativi profitti conseguiti siano deri vati dallo sfruttamento dei bisogni e delle privazioni della popolazione (caso di specie: fabbricazione di liquori da parte di chi, prima della guerra, ne eserci tava il commercio).
App. Napoli, 11 agosto 1951, Arnm.ne Finanze c. Maione, Giur. lt., 1952, 156. Confr. C.C. 29 marzo 1949, n. 2037, ivi, 1950, III, 19, mentre la sent. annotata leggesi in Fo. II., 1949, II, 52, con osservazioni di A. Berliri; C.C. Sez. U. 3 lu glio 1940, n. 99530, in Riv. Trib., 1949, 15 e 29 marzo 1949, n. 2037, in Dir. e Prat. Trib., 1950, II, 106, C.C. 30 marzo 1950, n. 11838, ivi, 1950, II, 224 • C C 10 luglio 1951, n. 26999, in Riv. Trib., 1952, 36.
244. - Imposte Dirette - Estimazione semplice - Indagine sulla sussistenza di società di fatto - Non è tale - Giudice ordinario - Competenza.
Imposte e tasse in genere - Informative della polizia tributaria agli uffici delle imposte - Valore probatorio.
Imposte profitti di guerra - Iscrizione del contribuente nei ruoli della ric chezza mobile - Non costituisce presupposto.
L’indagine circa la sussistenza di una società di fatto richiede l’adozione di criteri giuridici e non attiene alla semplice estimazione. Il giudice ordinario ha pertanto competenza a compiere tale indagine in sede di controversia in materia di imposte dirette.
Quando la Finanza produca in giudizio, a sostegno delle proprie tesi, le informative fornite dalla polizia tributaria agli uffici delle imposte, il contri buente non può contestare validamente i fatti risultanti dalle informative, allor ché queste sono precise e concrete, se non fornendo una prova contraria altret tanto precisa e concreta.
L’iscrizione nei ruoli della ricchezza mobile non costituisce presupposto per l’assoggettabilità all’imposta sui maggiori utili di guerra.
Trib. Firenze, 12 maggio 1951, Daddi e. Finanze, Giur. It. 1952, 7, 258.
Confr. Cass. U. 14 dicembre 1938, in Dir. e prat. Trib., 1939, 236; Cass. 14 maggio 1945, in Riv. Trib. 1949, 110 ; Cass. 23 maggio 1946, in Dir. fatt. 1946, II, 99; Cass. 25 febbraio 1944, in Riv. Trib. 1946, 15; Cass. 12 luglio 1944, ivi, 1945, 113; Cass. Sez. U. 19 febbraio 1946, ivi, 1946, 170.
245. - Accertamento interessi obbligazioni limitato nel tempo - Procdura di reclamo ordinario contro ciascun accertamento - Giudizio di estimazione complessa - Competenza.
Il principio di autonomia degli accertamenti non è applicabile ai redditi continuativi, rispetto ai quali, data la unicità della causa, il reddito di ogni singolo esercizio va considerato come parte del tutto, a meno che l’accertamento limiti espressamente il tempo cui si riferisce, venendo, cosi, a costituire un accertamento una tantum, contro il quale devesi seguire la procedura del recla mo ordinario contro ciascun accertamento e limitatamente al periodo accertato e contestato.
Costituisce giudizio di estimazione complessa, di competenza piena sia della Commissione Centrale che dell’Autorità giudiziaria, l’indagine sulla cessazione del pagamento di interessi su obbligazioni emesse da una società estera, quando tale indagine renda necessario l’esame di documenti e di disposizioni emanate dalla competente autorità straniera, sia, in una parola, dominata da carattere giuridico.
Cass. Sez. I, 10 dicembre 1951-17 aprile 1952, Finanze c. Société Française Che mins de fer, Riv. Leg. Fise., 1952, 678.
Confi-, Càss. Sez. U. 9 marzo 1942, n. 624, in Giur. Imp. Dir., 1943, 57, 271.