Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV
RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO
E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E
(e
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)
D I R E Z I O N E :
L U I G I E I N A U D I
Membro onorario
ACHILLE D. GIANNINI BENVENUTO GRIZIOTTI
Pubblicazione sotto gli uuspici
delia Camera di Co mme r c i o di Pav i a
La Direzione è a Pavia, Istituto di Finanza presso l’Università e la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 65, presso il Prof. Benvenuto Griziotti, al quale devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recen sione in duplice copia, ecc., Assistente, Dr. Francesco Forte.
Redazione corrispondente in Roma presso Prof. Cesare Cosciani, Via Cesare Battisti 121, p. I li, e presso Prof. Gian Antonio Micheli, Via Sommacam- pagna, 15.
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I N D I C E - S O M M A R I O
P A R T E P R I M A
pag. DOTTRINA, APPUNTI E RASSEGNE
F. A. Re p a c i - L’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici 201 Ga e t a n o St a m m a t i -.Riflessioni a proposito dell’imposta di registro nella
legislazione i t a l i a n a ...216
Je n n y Ge iz io t t i ATr e t s c h m a n n - Il bilancio ed il sistema finanziario del-l’ U.R.S.S...) 234 Fr a n c e sc o Forte - « I principi dell’imposizione ed i reali fattori dell’eco
nomia tributaria tedesca » del Prof Ottmar B i i h l e r ...246
Fe d erico Ma f f e z z o n i - Osservazioni a un progetto di riforma del conten zioso tributario in materia di imposte d ir e tt e ... 251
Os c a r Ce s a r e o - La legge sulla perequazione tributaria non contiene un
provvedimento di condono. Le somme pagate sono irripetibili . . 276 Gio v a n n i Bu z z e t t i - Diritto processuale tributario - Rassegna critica di
giurisprudenza ...280 RECENSIONI - RASSEGNA D I PUBBLICAZIONI RECENTI (segue a
pag. II).
P A R T E S E C O N D A
GIURISPRUDENZA
Francesco Forte- Sulla attribuzione della qualità di « tassa » e di « im
posta» a pubbliche e n tr a te ...
Antonio De n i- Natura tributaria dei profitti di regime e applicabilità del
solve et repete...
Giovan ni Provin i - Autotutela dei diritti della pubblica amministrazione
e irrevocabilità dell’avviso d’accertam ento...
Be n v e n u t o Gr iz io t t i - Estensione dell’art. 19 della legge sull’imposta sul valore g l o b a l e ...
Aster Rotondi - Sulla natura della « relazione » dell’ Uicio finanziario in
merito al ricorso alla Commissione tribu ta ria...
Giovan ni Bu z z e t t i - Limiti della competenza funzionale del Consiglio di
Stato nelle questioni per l’applicazione delle leggi tributarie .
Lu ig i Raggi - Delibera comunale istitutiva di tributo - Impugnativa -
Competenza - Tutela degli i n t e r e s s i ...
201 » 215 225 235 242 249
— II —
RECENSIONI
M. S. Ke n d r ic k - Public Finm ce, Principles and Problema (Francesco
Forte) ...
T Harvey Perry - Taxation in Canada (Francesco Forte) . . • •
E faeT bielsa - Estudios de Derecho Publico II Derecho Fiscal (Benve nuto Griziotti) . . ■, • ■ • • • • : .
An t o n io Be r l ir i - Le leggi del registro (Benvenuto Griziotti) . . • Ru b e n s Go m e z de So u s a - Estudios de Diretto Tributario • ■ • ;
E b e n s Go m e z de Sc u s a - Carso de introducilo ao Diretito Tributano
AlbektcTd t o d a t( EaÌ FumcÒes èxtrafiscais di impósto (Francesco Forte)
Ga b r ie l DeUserà - Legislacion de Hacienda Espanola (Francesco or e) An t o n io Be r l ir i - L’ordinamento tributario della prima meta del seco
lo XIV nell’opera di Bartolo da Sassoferrato (Renzo Pommi) . . Ca m e r a d i Co m m e r c io In d u s t r i a ed Ag r ic o l t u r a d i Pa v ia - La Provincia
di Pavia nei suoi aspetti economici (Benvenuto Griziotti) . RASSEGNA D I PUBBLICAZIONI RECENTI .
287 288 289 290 290 290 292 292 293 294 295
SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE
R.M. — Concessione di casa da giuoco — Percentuale al Co“ ™ e 7 " ^ ® ' sabilità (Comm. Centr. sez. II, 11 novembre 1950 n. 17278) (con nota di F. Forte) ... ■ • ' ... Profitti di regime — Solve et repete — Inapplicabilità . • • • • Profitti di regime - Accertati per l’art. 11 del D.L.L. 26 marzo 1946 n. 13
- Non è ammissibile la presunzione. E’ ammessa la prova desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., sez. I, 18 gen . , n 152) (con nota di A. De n i) ...• * * * . ’ Imposta di successione —■ Accertamento di maggior valore Mancata
opposizione — Definitività — Inammissibilità di nuovo accertamento d fv a lore (Comm. Centr., sez. VI, 4 luglio 1951, n. 26546) (con nota Imposta^ su E a lo re globale - Successione nei quattro mesi da altra -
Beneficio tributario — Non compete. (Comm. Centr., sez. VI, 13 apri le 1951 n 22651) (con nota di B. Gr iz io tt i) . . . • • • • Processo tributario - Mancanza della relazione dell’ufficio sul ricorso del contribuente alla commissione - Nullità di decisione. (Comm. Centr., sez VI 3 die. 1949, n. 7854) (con nota di A. Rotondi) . • Contenzioso’ tributario — Competenza autorità giudiziaria o amministra- Contenzioso f a z i o n i fiscali per l’esecuzione di opere di bonifica
-Competenza degli organi giurisdizionali tributari ^
Consiglio di Stato — Limiti (Cons. Stato, sez. IV, 15 die. 1949) (con DeliberazE^com unaffi istitutiva d'i tributo - Impugnativa - Compe-C om S en za amministrativa e giudiziaria - Art. 6 L 1865 - Tutela degli
IN D ICE PER M ATERIA
AVVERTENZA — I singoli tributi sono collocati in ordine alfabetico se condo la loro denominazione specifica (per es. Imposta di Ricchezza mobile si cerchi sotto Ricchezza mobile (Imposta di), Tasse stille insegne sotto Insegne (Tassa sulle) ecc.). I numeri sono quelli delle massime nel Massimario, ad eccezione di quelli in corsivo, che rinviano alla prima pagina delle sentenze e decisioni annotate.
Autorità giudiziaria
Appello. Irregolarità fiscali, 73. Arbitrati. Ordinanze revocabilità, 88. Atto di appello incidentale, 215. Competenza tribunale, 110, 120, 244. Difformità copie accertamento noti
ficate, 90.
Fallimento beni della moglie, 91. Imposta sui tessili, Prescrizione, 223. Intendente contrabbando. Competen
za, 229, 230.
Liquidazione tassa di titolo su sen tenza, 24.
Mancanza di prova scritta tassa sul l’entrata, 212.
Omesso pagamento addizionale tessi li, reato, 110.
Plateatico, competenza, 48. Pluralità di condanna, 228.
Reati, art. 55, 59, 61, T. U. F. loc., differenze, 111.
Responsabile d’imposta, 213. Revocazione dolo processuale, 217. Ricorso contro decisioni commissio
ni arbitrali, 216.
Ricorso pendente appello Commis sione Provinciale, 85.
Sospensione termini decadenza e prescrizione, 89.
Termine per adire l ’autorità giudi ziaria, 10.
Termine prescrizionale nei reati, 122, 223.
Violazioni fiscali, 211.
Rollo
Atti, non registrati, 95.
Bollo cambiali, regolarizzazione, 163. Carte da giuoco, 40.
Giudizi agrari, esenzione, 47. Produzione in giudizio di scritture
senza bollo, 307, 311, 319.
Commissioni amministrative Appello dell’ufficio, 304.
Audizione personale, inammissibili tà, 87, 234.
Audizione personale dei soci, 200. C. C. Sindacato della Corte di Cas
sazione, 14.
Competenza per concessione agevo lazione famiglie numerose, 296. Condizioni meritorie nelle promozio
ni, 214.
Decisioni pubblicazione correzioni, 141, 303.
Errore in prcoedendo ultra petita, 71.
Illegittima costituzione del giudi ce, 93.
Notifica decisione, 141, 236.
Omessa notificazione ricorso gerar chico, 84.
Rapporto dell’ufficio, 248.
Rappresentanza del contribuente, 298.
Ricorso a mezzo posta, 294. Ricorso contro il ruolo per art. 117
reg. R. M., 70.
Ricorso in revocazione, 69, 298. Ufficio incompetente accertamento,
199.
Complementare sul reddito (Imposta) Notifica decisione, 236.
Consumo (Imposta di) Agenti e impiegati, 99, 309. Albo appaltatori, 109.
Appalti eccessiva onerosità, 100. Bolletta d’accompagnamento, 287,
318, 346.
Contratto tra un comune ed un pri vato, 102.
Deliberazione Giunta Provinciale, 98. Frode, 335.
— IV —
Mancata denunzia deposito olio se mi, 352, 353.
Materiali da costruzione, 268, 201. Mezzadro, 290.
Retribuzione dipendenti degli appal tatori, 293.
Soggetto passivo, 358, 361.
Sostituzione dell’appalto in econo mia, 101.
Università degli studi, 289.
Valutazione del prefetto, insindaca bilità, 101.
Verbale accertamento trasgressioni, 334, 351.
Vino destinato al consumo familiare, 287, 288.
Contenzioso tributario Atti non registrati, 82, 95. Azione popolare, 76, 64. Bollo, marche annullate, 207. Competenza autorità giudiziaria o
amministrativa, 196, 245, 312. Competenza giudiziaria collegiale,
96.
Competenza per valore immobilia re, 78.
Decisioni interlocutorie, notifiche, 197.
Esecuzione terzo possessore, 94. Informative polizia tributaria, 244. Ingiunzione, opposizione, 203. Invio ricorsi per posta, 195. Irregolarità fiscali, nullità, 206. Mancato deposito carta bollata, 79. Motivazione in decisioni di estima
zione, 77.
Obbligatorietà di documenti ai fini fiscali, 204.
Poteri del Prefetto, 81, 210. Presentazione documenti, omessa
trasmissione, 198. Proroga termini, 302.
Ricorso per cassazione, 208, 209. Spese giudiziali, 205.
Contrabbando
Accenditori automatici, 327. Amnistia finanziaria, reati esclusi,
112.
Art. 73 legge monop., art. 148 legge dogan., incompatibilità, 113. Automobili estere importate tempo
raneamente, 317.
Concorso col contrabbando merce importata, 336, 337.
Confisca mezzo di trasporto, 224. Decreti, conversione in legge, 114,
118, 119.
Detenzione abusiva tabacco estero, 226, 323, 328.
Detenzione tabacco greggio, 329. Generi provenienti dalle forze arma
te, 348.
Incauto acquisto, 345.
Prova illecita o lecita introduzione merce, 345, 360.
Reato continuato, 360.
Sigarette acquistate nel T.L.T., 340. Sigarette non superiori a 15 Kg., 341. Tabacchi, inasprimento di pene, 114,
115, 116, 117.
Tabacchi lavorati all’estero, 325. Tabacchi trasbordati da nave stra
niera, 344. Tentativo, 336, 347.
Zona di vigilanza doganale, 323, 345, 347.
Dogana
Imposta sull’entrata, evasione doga na, 259.
Mutata destinazione pacchi dono,
121,
Entrata (Imposta generale sulla) Accertamento evasioni, 273, 349. Automobili estere temporaneamente
importate, 317.
Commerciante al minuto di vino, 276. Decisione Commissione Provincia
le, 264.
Imposta in abbonamento, concorda to, 154.
Indulto, 257.
Merce importata, contrabbando, 267. Pena pecuniaria, 257.
Prescrizione contravvenzione, 278. Termine invio ricorso per posta, 67. Termine per l’ammissibilità del ri
corso, 195.
Vendita di nave, 279. Fabbricati
Canonica, 233.
Privilegi ricostruzione edilizia, 167. Ricostruzione edilizia, mutuo, 39. Fabbricazione (imposta di)
Alcool etilico, 274.
Concentrazione a caldo dei vini, 292. Fiammiferi, 297.
Soggetto passivo, 297. Tessili, 363.
Zucchero, 354, 355, 356. Famiglia (imposta di)
Anno d iriferimento per la determi nazione, 193.
Competenza delle Commissioni, 59. Concordato, omessa valutazione ce
spiti, 65.
Enti ecclesiastici, esenzioni, 186, 187. Notificazione atti processo tributa
rio, 53.
Proroga termine pubblicazione deli bere, 52.
Reddito imponibile ai fini dell’impo sta, 56.
Ricorso del Comune in sede giurisdi zionale, 72.
Imposta straordinaria immobiliare Immobili temporaneamente esenti
da imposte dirette reali, valuta zione, 235.
Ipotecarie (Imposte) Scorte vive e morte, 283. Leggi penali finamziarie
Amnistia, 339, 360.
L. L. 7 maggio 1948, n. 726, efficacia limiti, 320, 325, 326.
Decreto penale intendentizio, 359. Evasione addizionale imposta tessi
li, 350, 361, 362, 363.
Fabbricazione clandestina spiriti, 332, 333.
Giudicato penale assolutorio, effica cia, 338.
Natura della sopratassa, 339. Oblazione, 324.
Opposizione decreto penale inten dentizio, 305, 330, 331.
Ragguaglio tra pena detentiva e pe cuniaria, 361.
Sorvegliante coltivazioni tabacco, 322.
Successione leggi nel tempo, 325, 326.
Trasgressioni definibili in via am ministrativa, 357.
Violazione sigilli apposti dalla P.T.I., 316.
V. anche contrabbando. Manomorta (imposta di)
Fondo pensioni, 247. Negoziazione (imposta di)
Crediti in c.c. dei soci, 258. Profitti di guerra e di contingenza
Accertamento, 132.
Accertamento una tantum, 127. Accertamento del reddito di R. M.
in via consuntiva, 15.
Contribuente non tassato in base a bilancio, 15.
Improvvisato affarismo, 243. Incremento patrimoniale non giusti
ficato, 132.
Iscrizione dei ruoli di R. M., 244. Istruzioni ministeriali, efficacia, 123,
124.
Liquidatori ed amministratori di so cietà, responsabilità in proprio, 123.
Procedimento avanti alle sezioni spe ciali, 314.
Responsabile di imposta, concetto, 213.
Profitti di regime
Accertamento induttivo, 4.
Appello del contribuente, conclusio ne, 201.
Avanzi di gestione di un consorzio, 6, 7, 8.
Contributi consortili, 8.
Controversie sull’esigibilità, 29, 68. Decisione, accettazione, 14.
Elemento subiettivo, 130.
Enti tassabili in base a bilancio, con dizioni, 4.
Forniture ad ordine della R.S.I., 128.
Forniture alla TODT, 231. Manufatti di canapa, 5.
Presidente tribunale, emissione provvedimenti, 86.
Presunzione indebito arricchimento, 14, 242.
Rapporti col ENIC durante la Rep. di Salò, 5.
Rivenditori di generi di monopo lio, 1.
Società azionaria in liquidazione, 9. Utili derivanti da una attività indu
striale, commercio o di interme diazione, 1.
Valutazione cause determinanti una promozione, 214.
Regione siciliana
Concessione di agevolazioni tributa rie, 301.
Registro
Accertamento valore, 255. Accessione, 298.
Agevolazioni, 275, 277, 284.
Appalto a corrispettivo presunto, 184.
Appalti con facoltà di proroga, 178. Appalti lavori portuali, 182. Appalti lavori di ricostruzione, age
VI —
Atti dei consorzi proy. antituberco lari, esenzione, 142.
Atti dichiarati nulli, persone inca paci, 137.
Atti non registrati, 250, 251, 252, 253, 254, 280.
Audizione personale, 238. Benefici fiscali, decadenza, 174. Camera di commercio, stabili per
propria sede, 156.
Case danneggiate da eventi bellici, appalti, 179.
Case nuova costruzione, 284. Cessione azienda commerciale, 143. Cessione diritto escavazione minie
re, 150.
Compravendita immobili, presunzio ni, liberalità, 147.
Contratto di agenzia e mandato ge nerale, 37.
Contratto per persona da nominare, 286.
Convenzione verbale, 25.
Costruzione case di abitazione, 43. Deposito cauzionale appalto costru
zioni, 155.
Deposito in pegno di titoli, 261. Devoluzione fondo enfiteutico, 34, 35. Dichiarazioni di mandato, 27. Divisione eredità esente dal tributo
successorio, 285.
Divisioni maggiori assegni, 145. Donazioni in contemplazione matri
monio, 146.
Enti ecclesiastici, atti di liberalità, esenzione, 136.
Enunciazione, 246.
Esercizio mercato pubblico, 19. Fideiussione doganale, 256.
Finanziamento ai comuni per campi sportivi, esenzione, 135.
Finanziamento cessione di crediti prò solvendo, 168.
Fornitura acqua, gas, luce, 259, 263. Impianti destinati alla coltivazio
ne, 31.
Indivisibilità immobili, 26.
Industrializzazione mezzogiorno, 277. Ingiunzione estinzione dell’opposi zione, 144.
Istituti per l’edilizia economica po polare, imposta, 164.
Locazione con patto di futura ven dita, 262.
Mandato per una branca dell’ammi nistrazione, 269.
Mutilati di guerra, privilegi, 29.
Mutuo in dollari, registrazione gra tuita, 181.
Patti di registrazione, 45.
Persone obbligate alla registrazione, mandato, 158.
Prescrizione triennale e ventenna le, 33.
Promesse di vendita, 260.
Produzione in giudizio atti scritti non richiesti ad substantiam, 307. Promesse unilaterali, atti non regi
strati, 169.
Previdenze a favore della piccola proprietà, 32.
Pubblico servizio, 18, 19. Daziali leggi reintegrative, 183. Restituzione tassa, 299.
Rettifica catastale trasferimento suolo, 138, 165.
Ricostruzione edilizia, permuta di enti, 153, 257.
Servitù di elettrodotto, 271.
Scrittura privata non autentica ta, 28.
Scritture non registrate, enfiteusi, 157, 170, 171, 173, 175, 176, 179, 180.
Sopratassa tardiva di registrazione atti, 38.
Spese giudiziali, esclusione delle tas se, 162, 313.
Tacitazlone di legittima con danaro anticipato, 272.
Trasferimento fondi rustici a non possidenti, 159, 160.
Trasferimento immobili danneggiati dalla guerra, 36.
Trasferimento usufrutto e nuda pro prietà, 249.
Uso in giudizio di atti non registra ti, 270, 310.
Usufrutto del coniuge, 138. Valore concordato, 30. Vendita all’incanto, 255.
Vendite nulle, mancata registrazio ne, 46.
Vendita di suolo pubblico, 20. Violazioni della legge fiscale, 172. Ricchezza mobile
Accertamento in base a bilancio, 232, 234, 239.
Accertamento induttivo, 238. Agevolazioni tributarie a favore del-
l’ industrializzazione del Mezzo giorno, 23.
Cessazione del reddito, 312. Cicloproduzione agraria, 17, 3. Conferma col silenzio, 237. Dichiarazione annuale, 234. Ente di diritto pubblico, 3.
Famiglie numerose, esenzione ridot ta, 125.
Inscrizione a ruolo, 241. Lavorazione prodotti, 17, 3. Manipolazione prodotti, 16. Medici delle mutue, impiegati, 11. Monta taurina, 133.
Occupazione di urgenza di un fondo, interessi, 2.
Opificio impianto ferroviario, esen zione, 129.
Proventi case da gioco, percentuale spettante al Comune, 240.
Realizzazione del reddito nel quadro finalità di un Ente, 3.
Reclamo presentato al Comune, 303. Reddito agrario, 17.
Redditi continuativi, 245. Reddito di foresteria, 12. Rettifica di reddito, 126. Società anonima, 232, 238, 239. Sovrimposta sul reddito immobilia
re, 13.
Riscossione delle imposte Agenti e impiegati, 99.
Aumenti delle retribuzioni, 100. Collettore esattoria imposte dirette,
202.
Competenza amministrativa e giudi ziaria vie vicinali, 185.
Controversie tra esattore e contri buente, 218.
Entrate patrimoniali dello stato, 297. Esecuzione immobiliare, 222. Esecuzione mobiliare, 219. Dipendenti dell’esattore, 106, 308. Indennità di anzianità, 99. Indennità di mora, 315. , Ingiunzione, 299.
Intervento deH’amministrazione del le finanze, 68.
Privilegio, 315.
Profitti di contingenza a carico di società, 108.
Qualità di impiegato, 104, 106. Reclamo della proprietà della con
cubina, 219.
Sospensione procedimento coattivo, 299.
Taglio ordinario di bosco comunale, aggio, 103.
Separazione dei servizi di esattoria e tesoreria, 221.
Solve et repete
Casi di inapplicabilità, 83.
Condizione di procedibilità, 220, 299. Controversia nella natura tributa
ria del credito dello stato, 297. Inosservanza, rinvio alla sezione
speciale, 138.
Opposizione ingiunzione, 299. Precetto pregiudiziale imposta di consumo, 58, 75.
Prima facie, 299. Successione
Anticipazione bancaria su deposito di titoli, deduzione dall’attivo ere ditario, 140.
Avviso di accertamento dopo cessato il fallimento, 148.
Concordato sottoscritto dal genitore, 151.
Denunzia immobile non posseduto dal de cuius, 267.
Dichiarazione di nullità del testa mento, 92.
Diritti d’autore, 282.
Disposizioni a favore dell’anima, 208.
Divisione danaro ereditario, 23. Gioielli, danari, mobili, 22.
Immobili acquistati dal de cuius, 21. Imposta accertamento valore globa
le, 44.
Imposta sul valore globale, 265. Mancata registrazione atto divisio
nale, 42.
Prigioniero di guerra deceduto, ere dità, esenzione, 166.
Quote di compartecipazione in so cietà, 74.
Rapporti di adozione, aliquote di do te, 41, 54, 149.
Scorte vive e morte trasferite per causa di morte, b0.
Termini per la giustificazione del passivo ereditario, 152.
Terzo possessore rilevatario di im mobili caduti nella successione, 148.
Tributi locali Acque minerali, 63.
Agenti dell’ufficio di consumo, 192. Appalti, riscossione, 191.
Bevande vinose, denuncia, 57. Condutture acqua e gas, 194. Distributori automatici di carbu
ranti, 61.
Edifici colonici, esenzione, 55. Enti ecclesiastici fini di beneficen
- VITI
Enti ecclesiastici imposta famiglia, 186, 187.
Insegne attività industriali, 64. Locazione beni demaniali, 62. Materiali edili case INCIS esenzio ne, 54.
Pubblico ufficiale, 188, 189.
Tassa di occupazione suolo pubbli co, 194.
Vini, denuncia di produzione, 50, 51. Vini guasti ed annacquati per aceti
E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1- — Con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, venne istituita una impo sta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici a modificazione della tassa di lotteria regolata dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 49G. Dopo la guerra si è affermato il nuovo tipo di giuoco dei concorsi pronostici, la cui caratteristica principale è che il gestore del con corso fissa il numero e la specie dei pronostici, la relativa posta per parteciparvi ed il premio, senza che i partecipanti possano apportare alcuna modificazione alle modalità del concorso.
In genere il concorso può consistere nel rispondere con esattezza in tutto o parte a quesiti relativi a manifestazioni sportive, culturali, politiche etc.; i giocatori che hanno ottenuto particolari risultati han no diritto alla corresponsione del premio, il quale può essere prefis sato nel suo ammontare, premio fisso, oppure pari a un determinato numero di volte la posta.
Tra i concorsi pronostici si sviluppò fortemente quello connesso ad avvenimenti sportivi, ed in particolare al calcio, di cui tipico quello demominato del totocalcio.
Trattandosi di un gioco d’azzardo, si imponeva l’intervento dello stato, in primo luogo per una questione di principio.
Nella legislazione italiana, fino dalla costituzione dello stato, prevalse sempre il principio di vietare e di reprimere i giuochi d’az zardo; il tipo ammesso è quello del lotto pubblico; sulle aspre criti che e recriminazioni delle correnti moralistiche è prevalso il criterio economico-finanziario. Poiché il bisogno, la passione o il vizio del giuoco è indistruttibile, la spesa per la sua soddisfazione deve essere colpita da imposta, al pari delle spese sostenute per il consumo del tabacco, per frequentare i cinematografi, i teatri, le sale da ballo e qualsiasi altro spettacolo pubblico.
Poiché il giuoco non soddisfa un bisogno necessario, ma voluttua rio, la tassazione è progressiva, fortemente progressiva ed in misura tale da rasentare la confisca delle somme percepite a titolo di vincita. In nessun caso questo tipo di tassazione è stato adottato più corret tamente.
Per raggiungere tale scopo, il metodo di tassazione migliore, dal punto di vista tecnico, è quello del monopolio del giuoco adottato in Italia, il quale permette di ridurre al minimo le evasioni e di com battere più agevolmente il giuoco clandestino.
Accanto al lotto pubblico lo stato ha la privativa delle lotterie nazionali, attualmente in numero di tre annuali.
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In secondo luogo, l’intervento dello stato nel nuovo tipo di giuoco si rendeva necessario perchè il giuoco stesso non era esercitato a condizione di parità: i premi cioè non erano e non sono in relazione alle probabilità teoriche di vincita, ma notevolmente inferiori; di qui ingenti utili agli enti esercenti i concorsi pronostici. A ll’uopo fu ema nato il decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, al quale ha fatto seguito il regolamento del 18 aprile 1951, n. 581.
2. — La esigenze della disciplina delle attività di giuoco sono quel le di combattere una pericolosa concorrenza al lotto, di disciplinare tali attività dalle quali era facile sconfinare nell’illecito ; di garantire entrate allo stato, mediante il sistema del monopolio o l’imposizione di tributi proporzionali al profitto derivante dalle operazioni di giuoco.
Di qui quattro norme fondamentali: 1) le attività concernenti l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pro nostici dovevano essere autorizzati dal ministero del tesoro; 2) l'au torizzazione poteva essere concessa a condizione che tali attività non fossero pregiudizievoli agli interessi del lotto e delle lotterie nazio nali ; 3) si istituisce una tassa di lotteria pari al 16 % dell’introito lordo, fermi restando gli altri tributi in vigore; 4) l’esercizio dei con corsi pronostici è riservato allo stato, e la gestione può essere diretta o per mezzo di persone fisiche e giuridiche e in particolare al c.o.n.i. (Comitato olimpionico nazionale italiano) e all’u.n.i.r.e. (Unione na zionale incremento razze equine) con esclusione delle attività che il c.o.n.i. e l’u.n.i.r.e. non intendano svolgere.
L’articolo 6 del decreto legislativo, n. 496, risultò però difforme da quello contenuto nello schema di decreto, in quanto quella che era fa coltà del ministro delle finanze di affidare ad altri enti la gestione dei concorsi pronostici si è trasformata in concessione definitiva.
Così si minò il principio informatore del provvedimento legisla tivo il quale voleva dare la privativa allo stato; perchè scaturirono due monopoli, uno attribuito al c.o.n.i. per i concorsi pronostici con nessi alle manifestazioni sportive del calcio, denominato « totocalcio » ; l’altro all’u.n.i.r.e. per i concorsi pronostici connessi con le corse dei cavalli, denominato « totip ».
Non solo l’articolo 6 era in netto contrasto con l’articolo 1, il quale disponeva che l’organizzazione e l’esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici erano riservati allo stato, ma anche il successivo articolo 7, il quale disponeva che il c.o.n.i. potesse esercitare, fino al 30 giugno 1948, il concorso pronostico, era ambiguo.
Dal momento che, in linea generale, si era disposto all’articolo 6 che le attività dei concorsi pronostici erano riservate al c.o.n.i., non si capiva perchè successivamente si disponeva che questo ente potesse esercitarle fino al 1948; per lo meno era una disposizione superflua, la quale era giustificata se l’articolo 6 fosse rimasto inalterato nella dizione primitiva dello schema del decreto di cui trattasi.
perplessità manifestata altrove a tale riguardo (1) si affermò clie il consiglio dei ministri, nella seduta del 14 aprile 1948, non avrebbe approvato integralmente lo schema di decreto nella dizione avanti segnalata, ma soltanto i tre primi articoli incaricando gli uffici com petenti di mettersi d’accordo sulla questione della gestione diretta o per mezzo di persone fisiche o giuridiche; di qui la concessione defi nitiva al c.o.n.i. e all’u.n.i.r.e. (cfr. Scandalusìa, II totocalcio, ne « Il mondo », n. 41, del 1G novembre 1949, pag. 16).
Tale versione è stata definita però una divertente immagina zione dall’ing. Luigi Orsini, il quale si mostra ben informato sui pre cedenti e sulla elaborazione del provvedimento in esame (cfr. « Toto calcio » ne « Il mondo », 31 dicembre 1949, pag. 6).
Non si sa quale valore si possa attribuire alla smentita del- l’Orsini; è logico però ritenere che il provvedimento di cui trattasi fosse stato approvato integralmente dal consiglio dei ministri, ma non si può escludere' che tra il giorno della sua approvazione e quello della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, l’articolo 6 abbia subito la variante segnalata, sia pure a scopo di una pretesa maggior chia rezza, facendo scaturire quello che si può chiamare un infortunio legislativo.
Sarebbe un’indagine sterile determinare il momento della modi ficazione e da chi sia stata operata. Ma è lecito ritenere che le fina lità del decreto-legislativo del 1948, il quale non è accompagnato da una nuova relazione, siano rimaste quelle esposte nel primo progetto e cioè di far partecipe lo stato mediante la tassa di lotteria degli utili derivanti dai concorsi pronostiei, pur non essendosene assunta la privativa, anche a tutela degli interessi del lotto pubblico.
Forse non è fuori luogo ricordare, prima di esaminare in qual modo sia stato applicato il citato decreto-legislativo in esame, che, se condo quanto asserisce l’Orsini, il progetto di provvedimento legisla tivo incontrò la seria opposizione, oltre che dall’u.n.i.r.e. e dal mini stero dell’interno, dal c.o.n.i. il quale si batteva per ottenere che l’ali quota del 16 % fosse ridotta al 10 % o quanto meno che all’impòsta non fosse conferita efficacia retroattiva.
Il progetto stesso era stato preannunciato da oltre un anno dalla data della sua approvazione.
3. — La tassa di lotteria è stata fissata nella misura del 16% (ridotta al 12 % per il campionato di calcio 1947-48) di tutti gli in cassi lordi, fermi restando gli altri tributi vigenti, i quali essendo al momento della emanazione del provvedimento legislativo del 1948, un contributo del 5 % a favore del ministero dell’interno; l’impo sta generale sull’entrata del 4 % , e i diritti erariali del 6 % ed in totale 15 % , ridotta, in effetti, per deduzioni e detrazioni varie, allTl,86 % ; alla quale percentuale aggiunto il 16 % della nuova
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tassa di lotteria, il prelievo totale dello stato avrebbe dovuto essere del 27,86 % degli incassi lordi.
Questo nei rapporti fiscali fra stato ed enti a cui era riservato l’esercizio dei giochi di cui trattasi; nulla era innovato alla cor responsione delle normali imposte dirette.
Il c.o.n.i. per attenuare il gravame del nuovo tributo,
а) riduce le spese delle ricevitorie, portandole dal 6.66 % al 6 % per ogni giocata;
б) riduce la quota destinata al monte premi dal 45 % al 43,24 % ;
c) non rinnova alla s.i.s.a.l. la conces.sione dei giuochi prono- stici e ne revoca a sè la gestione diretta.
Con i provvedimenti a) e 6) riduce l’onere della nuova impo sta del 2,44% trasferendola in parte sui giuocatori (1,76%) e sui rivenditori (0,66 % ); col terzo provvedimento mirava a ridurre l’o nere della gestione che era del 12,33 % degli incassi lordi.
Operazioni legittime in quanto riguardavano i rapporti fra c.o.n.i. e giuocatori e la s.i.s.a.l.
Non così si può dire di altri espedienti cui il c.o.n.i. è ricorso per evadere in parte il nuovo tributo, espedienti accolti dall’inter pretazione. adottata dall’amministrazione finanziaria nell’applicazio ne della legge.
La somma di lire 50 pagata dai giuocatori è stata divisa in due parti: lire 47, denominata posta del giuoco, e lire 3, quota obbligato ria dovuta alle ricevitorie. L’incasso lordo è stato considerato non l’intera quota di lire 50, ma la « posta » di lire 47.
Su questo minorato incasso lordo veniva operata una ulteriore riduzione costituita dall’importo dei diritti erariali. Per il concor so di queste due circostanze l’aliquota della tassa di lotteria si era ridotta dal 16% al 14,18% con una differenza in meno di 1,82%.
Oltre a ciò non è stato applicato il contributo devoluto al mini stero degli interni, perchè si asseverava tale imposizione essere ille gale, di guisa che la quota totale di spettanza dello stato del 27,86 %, come avanti calcolata, si era ridotta al 21,55 %.
A i rilievi fatti altrove sulla origine e sulla non applicabilità di questo contributo dopo l’emanazione del decreto-legislativo del 1948, si è risposto che, secondo quanto asserisce l’Orsini, essendo stato considerato in origine il totocalcio una forma di scommessa, la rela tiva licenza di esercizio era stata concessa dal ministero dell’inter no, il quale aveva stabilito che, oltre i diritti erariali e l’imposta generale sull’entrata, doveva essere versato un contributo del 5 % sugli incassi lordi a favore del ministero stesso, « direzione gene rale delle amministrazioni civili, per la ripartizione fra gli enti di beneficienza e assistenza ».
prò-«liostici, formalmente vi rinunziò. Ciò non significa die il c.o.n.i. «fosse esonerato dall’obbligo di versare la percentuale, la quale ver- « sata regolarmente concorso per concorso, anche in seguito, rimase « accantonata presso il ministero del tesoro in « attesa di destina- « zione ». (Cfr. « Totocalcio » ne « Il mondo » già citato del 31 di cembre 1949, pag. 6).
La destinazione definitiva dell’ammontare di tale contributo, nella somma di 433 milioni, sembra sia stata quella del suo rimborso al c.o.n.i. a parziale sgravio della tassa di lotteria per il campionato 1947-48. Si ignora quale sia stata la sorte del contributo stesso versa to per il campionato 1946-47.
Se si è messa in dubbio la legalità di questo contributo, non così si può dire per quanto si riferisce ad altri due tributi, la imposta di ricchezza mobile e l’imposta complementare, i quali invero riguarda no i rapporti fiscali tra lo stato e giuocatori vincenti; gli enti conces sionari erano perciò tenuti al pagamento della imposta di ricchezza mobile, salvo diritto di rivalsa verso i percipienti le vincite, a nor ma dell’articolo 23 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.
Sembra che il c.o.n.i. non abbia mai esercitato tale diritto di rivalsa nei riguardi dei giuocatori; perchè non ha mai versato nulla allo stato a tale titolo; il che costituiva un’aperta e flagrante inos servanza della legge tributaria.
Per l’imposta complementare, i rapporti di carattere fiscale ri guardavano esclusivamente lo stato e i giuocatori vincenti ed è in dubbio che le vincite, quali redditi eccezionali, avrebbero dovuto essere soggette a tassazione. Si dice avrebbero dovuto perchè non è chiaro il comportamento dell’amministrazione finanziaria al riguardo.
L’iniziativa di un ufficio finanziario periferico di procedere alla tassazione di una vincita, primo caso d’intervento fiscale, è stato de finito dall’organo ufficiale dei concorsi pronostici «un nocivo turba mento al naturale sviluppo del totocalcio », perciò i dirigenti del c.o. n.i. hanno trovato « una illuminata comprensione presso gli organi finanziari dello stato », i quali sospesero ogni procedura di accer tamento (2).
Lasciando da parte l’imposta complementare ed il contestato con tributo al ministero dell’interno, ecco quali sono le perdite subite dall’erario per inesatta interpretazione (tassa di lotteria), e per non applicazione (imposta di ricchezza mobile) delle leggi tributarie:
(in milioni di lire)
tassa di imposta di totali
lotteria ricchezza mobile
1947-48 50 883 933
1948-49 236 1.235 1.471
1949-50 281 1.479 1.760
1950-51 364 1.908 2.272
totali 931 5.505 6.436
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I minori incassi per la tassa di lotteria sono andati ad ingrossare i proventi del c.o.n.i., i quali subiscono un ulteriore incremento, ove si rifletta al largo margine di disponibilità lasciato dalle spese di gestione.
La percentuale delle spese di gestione attribuita alla s.i.s.a.l. nella misura del 12,33 % , ritenuta allora elevata, è stata portata al 13,16 % con l’assunzione della gestione diretta dei concorsi pronostici, da parte del c.o.n.i.
Le spese di amministrazione variando in proporzione inversa del l’incremento degli incassi, l’ipotesi, die per il triennio 1948-49 - 1950-51 esse si aggirino in media sul 10 % può esser considerata aderente alla realtà per eccesso (3).
L’eccedenza del 3,16 % costituisce una maggiore disponibilità che, in cifre assolute, ammonta a 2.436 milioni, i quali, aggiunti ai 15.105 milioni di spettanza del c.o.n.i. per i suoi fini d’istituto, si ha un totale di 17.541 milioni per tutto il sessennio considerato.
3. — Si riassumono nella seguente tabella gli incassi totali, in cifre assolute e in percentuali, degli ultimi sei campionati di calcio, distinti cecondo la loro destinazione, avvertendo che per quanto riguar da la quota spettante allo stato per i diversi tributi, è costituita: per il 1946-47 dai diritti erariali; dalla imposta generale sull’entrata e dal contributo a favore del ministro dell’interno; per gli esercizi suc cessivi dai diritti erariali, dall’imposta generale sull’entrata e dalla tassa di lotteria, nella misura quest’ultima dell’11,65 % per il 1947-4S, e del 14,18'% dal 1948-49 al 1950-51.
(3) Nella convenzione con la sisal, le spese di amministrazione erano stabi lite nella misura del 27 %, che al netto del 6,66 % attribuito alle ricevitorie, si riduceva al 21,33 %, per incassi fino a 30 milioni di lire. Tale percentuale si riduceva poi progressivamente dellT % per ogni ulteriore incasso di 15 milioni, fino a toccare il 12,33 % per incassi di e oltre i 150 milioni.
Non si prevedeva allora che gli incassi del totocalcio assumessero quote molto elevate.
Se si applicasse integralmente la scala della progressione allora prevista, e partendo da un minimo non di 30 ma di 50 milioni, e ridotta progressivamente dello 1 % per ogni, non di 15 milioni ma di, 25 milioni di maggiori incassi l’ali quota base del 21,33 %, le spese di amministrazione in relazione agli incassi del 1950-51 si aggirerebbero dal 5 al 6 %. Nè, in sè, tale percentuale è tenue, come potrebbe apparire a prima vista, ove si rifletta che ad essa è da aggiungere un altro 6 %, costituito dalle spese delle ricevitorie che è parte integrante delle spese di gestione.
Da un interessante studio (Ministero delle finanze. Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Studio tecnico del servizio del lotto, Roma, Istituto poli grafico dello stato, 1951), che merita essere segnalato per l’accuratezza e com piutezza dell’indagine e che dovrebbe essere preso come modello per la deter minazione del costo dei vari servizi gestiti dallo stato, risulta che, basandosi sui risultati dell'esercizio finanziario 1950-51, le spese di gestione del servizio del lotto sono pari al 12,86 % delle entrate (pag. 17).
(cifre assolute in milioni di lire)
V in cite T rib u ti R ic e v ito r ie S pese g estion e C .O .N .I. T o ta li
1946-47 3.414 905 506 944 1.819 7.588 1947-48 4.022 1.742 595 1.102 1.475 8.938 1948-49 5.617 2.801 780 1.818 1.975 12.991 1949-50 6.720 3.349 932 2.045 2.494 15.540 1950-51 8.672 4.322 1.203 2.639 3.218 20.053 1951-52 13.006 6.216 1.427 3.771 4.106 28.526 (rapporti percentuali) 1946-47 45,00 11,94 6,66 12,33 23,97 100,00 1947-48 45,00 19,49 6,66 12,33 16,52 100,00 1948-49 43,24 ' 21,55 6,00 14,00 15,21 100,00 1949-50 43,24 21,55 6,00 ' 13,16 16,05 100,00 1950-51 43,24 21,55 6,00 13,16 16,05 100,00 1951-52 45,60 21,79 5,00 13,16 14,45 100,00
Per quanto si riferisce al campionato svoltosi nel 1951-52 giova ri cordare clie per incrementare il gioco sono state apportate nel regola mento per il 1951-52 due modificazioni, di cui una riguardante la ripar tizione degli incassi : è stata elevata dal 43,20 % al 45,60 % la quota destinata al monte premi e ridotta dal 6 % al 5 % quella spettante alle ricevitorie. Di conseguenza variano in aumento la quota dei diversi tri buti spettanti allo stato dal 21,55 % al 21,66 % e quella delle spese di amministrazione, dal 13,16 % al 13,22 % ; ed in diminuzione, la residua quota attribuita al c.o.n.i. dal 16,05 % al 14,52 %. Con la istituzione dell’imposta unica la predetta aliquota del 21,66 % si eleva al 21,86 %, la quale, applicata a partire dal gennaio 1952, per tutto il campionato si riduce al 21,79 %.
L’altra modificazione si riferisce alla posta minima, la quale è stata raddoppiata, da lire 50 a lire 100; la partecipazione al giuoco è ammessa previo versamento di due poste di lire 50, concorrendo a due combinazioni di giuoco.
Le suddette modificazioni hanno contribuito a dare un maggior in cremento al totocalcio, i cui incassi hanno registrato, nel 1951-52, le più elevate cifre, in valore assoluto e relativo, con 28.526 milioni (-}- 42,25%) in confronto di 20.053 milioni (% 35% ) del 1950-51.
— 208 v i n c i t e ... t r i b u t i ... 19.335 r i c e v i t o r i e ... 5.443 spese gestione . . . . 12.301 c.o.n.i... 15.105 93.636 II
4. — La nuova imposta unica, mira a colpire con un solo tributo i concorsi pronostici prima gravati dalle tre imposte: diritti erariali, imposta generale sull’entrata e la predetta tassa di lotteria. Unico è, si afferma, il fatto economico costituito dalla attività derivante dai concorsi pronostici; è un giuoco d’azzardo e in quanto tale, quindi, deve essere colpito con un’imposta tipica autonoma.
Perplessi si rimane a leggere la motivazione della nuova imposta, la quale costituisce il presupposto basilare del provvedimento.
La relazione (4) die accompagna il disegno di legge afferma, in fatti, che il complesso dei tre tributi attualmente esistenti costituisce la quota di compartecipazione dello stato sui profitti dei concorsi pro nostici e che la parte residuale, dedotte le spese di gestione e i premi, rappresenta la sovvenzione statale al c.o.n.i. ed all’u.n.i.r.e.
Insomma, l’articolo 6 del decreto legislativo del 1948, dal quale si ricava tale interpretazione, costituirebbe una specie di convenzione tra stato ed enti concessionari per la ripartizione degli utili dell'im presa dei giuochi pronostici.
Niente autorizza a dare una simile interpretazione, nè i precedenti legislativi o la elaborazione del provvedimento, nè il chiaro testo del ricordato articolo 6, il quale sanciva soltanto tre cose:
а) che è riservato al c.o.n.i. ed all’u.n.i.r.e. l’esercizio delle atti vità dei concorsi pronostici in quanto siano connesse con manifesta zioni sportive;
б) che per tale esercizio è dovuta la tassa del 16 % su tutti gli introiti lordi;
c) che nulla è innovato circa l’applicazione degli altri tributi vigenti, i quali al momento dell’emanazione del provvedimento erano i diritti erariali, l’imposta generale sull’entrata ed il contributo al mi nistero dell’interno.
Come si è già ricordato avanti, finalità del provvedimento erano: disciplinare le nuove attività di giuoco che si erano venute sviluppando, limitare i profitti dei privati o di società, incamerandoli allo stato
diante un nuovo tributo, per attenuare la concorrenza al lotto pubblico, il quale indirettamente veniva danneggiato, con perdite non lievi per l’erario.
La formulazione contenuta nel testo di legge, dell’art. 6 in contra sto con l’art. 1 che voleva riservare allo stato la privativa di tali nuove attività di giuoco, ha fatto nascere un monopolio a favore del c.o.n.i. e dell’u.n.i.r.e., in concorrenza con il lotto, ma non modificava nè poteva modificare le finalità del decreto-legislativo.
Se nell’applicazione della legge per tale incongruenza e per altri motivi i risultati non sono stati pienamente raggiunti, se di fatto si sono creati enti che prelevano tributi in concorrenza con lo stato, non è lecito arrivare alle conclusioni che sono una premessa infondata di non poco peso per giustificare il nuovo provvedimento.
Lo spirito informatore dell’articolo 6 perciò non era affatto quello di essere uno strumento di ripartizione di utili proporzionale tra stato, c.o.n.i. e u.n.i.r.e., e tanto meno giova a giustificare ancora la introdu zione dell’aliquota progressiva.
L’imposta unica, come si vedrà meglio in seguito, riunisce elevando 1 aliquota, la tassa di lotteria, diritti erariali e imposta generale sul l’entrata, ed è ancora sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare.
Per sostenere la esenzione delle vincite del totocalcio e del totip delle due predette imposte, la relazione svolge delle argomentazioni, le quali sarebbero valide se lo stato avesse la privativa, come per il lotto, dei concorsi pronostici e tutti gli utili eventuali affluissero nelle sue casse e si proponesse il compito di parificare il trattamento fiscale dei due giuochi, lotto e concorsi pronostici.
Col richiamare le norme del lotto, vigenti in materia, calcolando l’onere integrale che grava sui giuocatori per il fatto del giuoco, si assimilano perfettamente allo stato, il c.o.n.i. e la u.n.i.r.e. ed even tualmente altri enti che potrebbero sorgere per lo svolgimento di attività similari.
La preoccupazione che con l’applicazione delle imposte dirette si scoraggiano i giocatori per la onerosità totale dei tributi, è priva di fondamento. Lo stato con la tassa di lotteria non aveva voluto, s’in siste su questo punto, incoraggiare i concorsi pronostici, ma assicu rarsi parte degli ingenti utili che vanno a favore degli enti che esercitano tali attività di giuoco.
Se si riteneva che tale imposizione raggiungesse limiti che po tevano deprimere il giuoco era facile ricorrere ad un rimedio, aumen tare congruamente la quota destinata al monte premi. Ciò natural mente sarebbe andato a detrimento degl: utili degli enti interessati; ma è precisamente quello che lo stato si proponeva.
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totocalcio, esentandoli non solo dall’imposta di ricchezza mobile ma anche da quella complementare.
Situazione ancora più vantaggiosa delle vincite al lotto e delle lotterie nazionali di stato, le quali sono esenti soltanto dalla imposta di ricchezza mobile.
Valida motivazione del provvedimento potrebbe rimanere quella del migliore accertamento e riscossione e si potrebbe accogliere anche la tesi che trattandosi d’un giuoco d’azzardo, il concorso pronostico debba essere colpito con un'imposta autonoma tipica, ma non par tendo dalle premesse sopra ricordate.
Altro concetto informatore dell’imposta unica è quello di istituire un’aliquota progressiva entro certi limiti, partendo sempre dal pre supposto errato che funzione dell’imposta è di ripartire proporzio nalmente tra stato ed enti interessati il ricavato di un’attività mono polistica, argomentando che le spese di amministrazione non sono co stanti ma variano in funzione degli incassi. Quest’ultima affermazione è esatta, ma non è spiegato perchè la progressione si fermi ad un certo punto, al 23 % per gli incassi fino a 150 milioni. Se è vero che le spese di gestione sono maggiori per gli incassi inferiori ai 150 mi lioni e quindi l’imposta dovrebbe essere minore, è altrettanto vero che per gli incassi che raggiungano i 300 milioni, l’aliquota costante del 23 % non rispetta più il criterio di proporzionalità tra spesa di gestione e incassi.
Ma l’introduzione dell’aliquota progressiva è una questione di ca rattere accessorio, sulla quale si ritornerà in seguito.
L’articolo 5 dispone che l’imposta unica è sostitutiva, nei confronti del c.o.n.i. e dell’u.n.i.r.e., di ogni tassa sugli affari e di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività sui concorsi pronostici, e di qualunque altro tributo diretto o indiretto a favore dello stato e degli enti minori.
Sembrerebbe che l’ aliquota del 23 % della imposta unica fosse superiore di 1,45 % in confronto del 21,55 % risultante dal complesso delle aliquote effettive dei tre tributi prima vigenti. Ma così non è perchè, essendo disposto che essa è applicata sull’ammontare com plessivo delle poste di giuoco, escludendo cioè le somme che i giuo- catori pagano alle ricevitorie, l’aliquota del 23 % si riduce al 21,85 % ; l’aumento si riduce al 0,30 % ; in definitiva l’ aliquota complessiva rimane immutata, ma legalizza una assai larga interpretazione, non aderente alle chiare disposizioni della tassa di lotteria, da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 5, con la formula della sostituzione, esenta da ogni imposta diretta i redditi derivanti dalle attività di giuoco e da qua- 1 inique altro tributo, diretto o indiretto, a favore dello stato e degli enti minori, ossia dei comuni, provincie e regioni.
posta di ricchezza mobile, ma a condizione che fosse elevata per tale titolo la quota d’imposta a favore dello stato, per compensarlo della perdita che ne verrebbe a subire. E’ difficile calcolare di quanto avreb be dovuto essere aumentata. Se secondo quanto dispone l’articolo 6 il 36 % dell’imposta unica rappresenta la quota dovuta per le im poste dirette; la nuova aliquota del 23 % avrebbe dovuto essere aumen tata di un terzo circa.
5. — Si è già accennato che l’imposta unica, non è costante, sèm pre del 23 % , ma può essere qualche cosa di meno, con la intro duzione del principio di progressività, in considerazione delle spese variabili di gestione; la progressione va da un minimo dell’8 % per gli incassi sino a 30 milioni ad un massimo del 23 % per quelli di 150 milioni. Ma se si voleva tenere conto del fattore — spese di gestione — principio della progressività avrebbe dovuto essere applicato anche per gli incassi superiori.
Con l’imposta unica ad aliquota costante, in definitiva si è voluto legalizzare e consolidare una situazione di fatto, quella del c.o.n.i.; con l’aliquota progressiva si è voluto consolidare e legalizzarne un’al tra, quella dell’u.n.i,r.e., con scarso rispetto del decreto-legislativo del 1948. Si è ridotta la quota dell’imposta dovuta dall’u.n.i.r.e., non solo per l’avvenire, ma per il presente e per il passato; l’articolo 7 stabi lisce infatti che l’imposta dovuta dall’u.n.i.r.e. è corrisposta: a) a par tire dal gennaio 1950; 6) nella misura stabilita dalla presente legge (ossia non con l’aliquota del 23 %, ma dall’8 % al 23 % a seconda degli incassi settimanali).
Per il 1948 e per il 1949 l’.u.n.i.r.e., in forza della disposizione di cui in a) è esentata dal tributo e di conseguenza il ministro del tesoro, il quale dovrà apportare le variazioni in bilancio per l’ esecuzione della legge' in esame, dovrà segnare in spesa, tra l’ altro, il rim borso integrale delle somme pagate dall’u.n.i.r.e. nei due predetti anni e le eventuali differenze in più per gli anni 1950 e 1951, risultanti dalle nuove aliquote in relazione agli incassi settimanali. A meno che l’ u.n.i.r.e. non abbia mai versato nulla nelle casse dello stato, sicché la nuova imposta unica rappresenterebbe una specie di sana toria. In sede contabile allora la cosa sarebbe più agevole perchè basterebbe depennare dal bilancio la relativa somma dai residui attivi, costituita appunto dalle quote d’imposta ancora non pagate.
Non si hanno elementi per determinare quali siano le attuali necessità dell’u.n.i.r.e. per il raggiungimento dei suoi fini, ma se fon date ed urgenti, sarebbe stato preferibile che lo stato avesse assegnato un cogruo contributo dichiarandolo apertamente.
Tale è il contenuto del nuovo provvedimento che si è tentato d’in terpretare nelle sue finalità in base alla relazione ministeriale che accompagna il relativo disegno di legge, il quale è stato discusso ed approvato dalle apposite commissioni permanenti della Camera e del Senato con l’aggiunta di un comma Anale del seguente tenore:
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sarà ogni anno presentata al parlamento una particolareggiata rela zione degli organi di amministrazione del c.o.n.i. e dell’u.n.i.r.e. sul l’attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni (5).
(5) Non è privo d’interesse accennare in qual modo si è svolta la discus sione, la quale è avvenuta dinnanzi alla IV commissione finanze e tesoro della Camera in due sedute.
Nella prima seduta, che ha avuto luogo il 14 settembre 1951, il relatore del disegno di legge, on. Marotta, dopo averne riassunto, in poche parole, il contenuto si è limitato a raccomandarne l’approvazione adducendo la semplifi cazione nell’accertamento e nella riscossione dei tributi.
Ad alcune domande fatte dai commissari tra cui quella se col nuovo prov vedimento si avesse un miglioramento o peggioramento negli introiti dell’erario, non è stata data alcuna risposta nè dal relatore nè dal rappresentante del go verno, sottosegretario di stato (Castelli-Avolio).
In sostanza il contenuto tecnico del disegno di legge e gli effetti finan ziari sul bilancio statale non sono stati esaminati, avendo alcuni commissari insistito in modo particolare sul controllo esercitato dallo stato sull’ azione svolta dal c.o.n.i. e sulla gestione dei fondi ad esso affidati.
A tale riguardo notevoli sono state le dichiarazioni fatte dall’on. Sullo che si riproducono integralmente:
« Questo ente gestisce somme ingenti, che si aggirano, pare, a parecchi mi- « liardi, senza che, per l’impiego di esse, vi sia il controllo del parlamento. « Ohi vive la vita dello sport (ed indubbiamente in questo l’on. Pieraccini ed io « non abbiamo una visione politica, ma soltanto una visione sportiva del pro- « blema) sa che questi fondi vengono distribuiti con criteri non affatto di equità « sportiva, ma secondo necessità di carattere elettoralistico interno, così da « creare sperequazioni di varia natura. Sopratutto, queste somme non servono « affatto per potenziare lo sport e gli impianti relativi ; da che l’Italia è uscita « dalla guerra, non si è ancora provveduto a riparare i campi sportivi che, spe- « cialmente nelle città minori, sono in uno stato di assoluto abbandono. Non « si sa, insomma, come il C.O.N.I. impieghi i suoi miliardi ed io, pertanto ri- « tengo che, trovandoci di fronte a questo disegno di legge, sia nostro dovere « studiare a fondo la questione, in coerenza anche con quanto già da me pre- « cedentemente detto. Si tratta, onorevoli colleghi, di stabilire se queste ingenti « somme debbano essere sperperate o impiegate bene ed è notevole la responsa- « bilità che -la Commissione finanza e tesoro si assume. Spesso di fronte a « leggi che importano stanziamenti di pochi milioni, noi giustamente cavillia- « mo ed esigiamo di vedere chiaro : qui si tratta invece di stabilire l’impiego « che questo flusso di miliardi deve avere, ma finora abbiamo consegnato al « C.O.N.I. una cambiale in bianco senza conoscerne l’uso. Sarei perfino favo- « revole ad aumentare i fondi a disposizione del C.O.N.I. : però ritengo che si « debba controllare il modo come questi fondi vengono impiegati » (cfr. Came ra dei deputati. Commissioni in sede legislativa - quarta commissione - seduta del 14 settembre 1951, pag. 1397).
Alle considerazioni degli onorevoli Pieraccini e Sullo, si associano Pietro Amendola e Consiglio, i quali, dopo aver rilevato la situazione veramente tra gica in cui versa lo sport italiano, la insufficienza degli stadi delle grandi città italiane e la carenza assoluta di campi e di impianti soprattutto nelle piccole città, si sono lamentati dello scarso intervento finanziario dello stato per il mi glioramento e l’incremento degli impianti sportivi dei vari centri.
Si è già rilevato altrove (cfr. P. A. Pe p a c i, Politica sportiva ne II Mondo, 22 dicembre 1951) che le lamentele degli onorevoli Amendola e Consiglio sareb bero giustificate, qualora si fosse dimostrato, che il buon uso degli undici mi- ‘ liardi percepiti dal c.o.n.i. negli ultimi quattro campionati e di quelli che con
tinua a percepire non sia stato sufficiente alle esigenze dello sport e che soltanto allora si potrà invocare un ulteriore intervento dello stato, tenendo presente, nello stesso tempo, l’urgenza delle altre esigenze della complessa attività statale.
6. — E’ assai difficile redigere razionalmente un provvedimento di carattere tributario, quando le sue finalità non siano puramente fiscali,
altri componenti la commissione sono stati concordi sul rinvio della discussione del disegno di legge affinchè insieme con la questione tributaria fosse esami nata a fondo l’erogazione delle somme percepite dal c.o.n.i. e dall’u.n.i.r.e. ; nel dare la sua adesione al rinvio, il relatore concludeva di essere preciso in altra seduta e di fornire tutte le delucidazioni richieste.
Nella successiva seduta del 14 novembre 1951 sono però mancate le attese e promesse « precisazioni » ; il relatore è stato quanto mai ermetico, essendosi limitato a dire che, in linea di massima, la commissione era d’accordo sull’ap provazione del disegno di legge, si riteneva però necessario che si attuasse un migliore controllo della gestione dei fondi affidati al c.o.n.i. e all’u.n.i.r.e. Poi ché era stato presentato dagli onorevoli Sullo e Pieraccini un emendamento con cordato anche con altri deputati e con il governo, con il quale si impone agli enti ricordati di presentare annualmente una relazione dettagliata sulla gestione di detti fondi, « mi pare — egli ha concluso —• che le riserve accennate nella prima seduta, siano ormai superate» (Camera dei deputati - Commissioni in sede legislativa. Quarta commissione. Seduta del 14 novembre 1951, pag. 1555 e segg.).
E tutto finì lì.
Con 25 voti favorevoli e 5 contrari il disegno di legge è stato approvato, insieme con l’emendamento aggiuntivo, già ricordato, all’ultimo comma dell’ar ticolo 8, che, a sua volta, è stato in seguito, approvato dal senato senza alcuna modificazione.
Dinnanzi alla V commissione (finanze e tesoro) del senato, il relatore sen. Valmarana dopo aver dichiarato che l’applicazione dei tre tributi (tassa di lot teria, diritti erariali e imposta sull’entrata) ha dato luogo a numerosi dubbi, senza per altro specificarne almeno uno, ha aggiunto che è inoltre questione controversa se sia applicabile l’imposta di ricchezza ai premi dei vincitori.
Si è già avanti accennato che l’articolo 23 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 è chiarissimo, nella legislazione vigente erano e sono esentate espressamente le vincite al lotto e quelle delle lotterie nazionali gestite direttamente.
Tuttavia il Valmarana ha ritenuto di trovare un compenso per l’erario per l’assorbimento dell’imposta di ricchezza mobile dell’aliquota del 23 % sull’au mento dell’imposta unica, in confronto di quella del 21,46 %, somma delle ali quote effettive dei tre tributi prima vigenti. Il compenso sarebbe costituito dalla differenza, dell’1,54 %, tra le due aliquote. Scarso compenso invero ove si rifletta che l’aliquota del 22 % dell’imposta di ricchezza mobile sulle vin cite avrebbe dovuto trasformarsi, in una misura variabile dall’8,54 % al 10 %. Bisogna aggiungere però che l’aliquota del 23 % si riduce in effetti al 21,85 %, perchè applicata non sugli incassi lordi, ossia sulle 100 lire che ver sano i giuocatori per ogni giuocata, ma sulle poste di giuoco ossia su 95 lire, non essendosi compresa la quota di 5 lire attribuita alle ricevitorie. Il com penso differenziale si riduce perciò ad appena il 0,39 %.
Ma non basta. L ’aliquota effettiva del 21,46 % dei precedenti tributi era il risultato di una non corretta applicazione della tassa di lotteria, la quale doveva colpire gli incassi lordi, ossia integralmente le 50 lire versate dai giuo catori per ogni giocata. Se si fosse applicato rigorosamente l’articolo 6 del de creto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l’aliquota affettiva totale dei tre tributi avrebbe dovuto essere del 23,38 %. Il preteso compenso, per l’assorbimento o esenzione dell’imposta di ricchezza mobile si risolve in definitiva in una dimi nuzione dell’aliquota dell’1,73 % (cfr. n. 3).
Il relatore non ha chiarito poi come si possa giustificare la esenzione o se si vuole l’ assorbimento nell’ imposta unica dell’ imposta complementare sul reddito.
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ma si vogliono raggiungere altri scopi. Le difficoltà aumentano a dismisura quando accanto allo stato, altri enti fanno concorrenza nel prelievo del tributo.
Ho già scritto, altra volta, occupandomi della stessa questione, che tutte le imposte, a qualunque titolo, pagate dai cittadini, deb bano affluire nelle casse dello stato. La coraggiosa riforma tributaria per le imposte dirette e le altre che si preannunziano saranno feconde di risultati se si osserva questo principio fondamentale. La reciproca fiducia tra stato e contribuente si stabilirà se e soltanto quando la coscienza di quest'ultimo non sarà turbata dal pensiero die grosse e crescenti entrate a favore del bilancio statale vanno nelle casse di altri enti; i quali, se compiono attività delegate dallo stato nell’in teresse della collettività, dovrebbero essere convenientemente sovven zionati ma in misura precisa, a ragion veduta, e in modo tale che il costo di quel dato servizio non risulti sproporzionato alle altre esi genze della complessa attività statale.
La legge esaminata contrasta profondamente col principio fonda- mentale avanti ricordato; è da augurarsi che essa sia modificata in guisa da costituire il primo e decisivo passo per togliere ai numerosi enti esistenti in Italia, la potestà di prelevare tributi e d’incamerarne a proprio favore le eventuali maggiori entrate, per larvati o palesi contributi, sovvenzioni, ecc.
Le commissioni permanenti finanza e tesoro del senato hanno ripe tutamente segnalato, per quanto riguarda l’industria cinematografica e gli spettacoli teatrali, i gravissimi inconvenienti che, per l’adozione di tale sistema, derivano al bilancio dello stato; tra cui quello di possibili eccessi della pubblica spesa incompatibili in un paese in cui ci sono ancora numerosi e gravi problemi umani e sociali che implorano di essere risolti (6) ed ancora quello della impossibilità di esaminare e di controllare l’erogazione delle ingenti spese di tali enti, per la mancanza della presentazione dei conti relativi.
Ancora di recente al senato il sen. Ricci si lamentava che i conti dell’istituto del commercio estero, della società degli autori, della radio audizione italiana, del c.on.i. e di altri enti non erano stati comunicati al senato.
« Replicatamente avevo protestato e proposto — ha detto il Ricci « in uno dei suoi ultimi discorsi — persino un ordine del giorno, ma « questo ordine del giorno, pur essendo stato approvato, non ha avuto « assolutamente esecuzione. Esso pregava e, votato dal senato, direi « obbligava, il ministro del tesoro a presentare tali conti, ma l’ordine « del giorno ed i miei ripetuti consigli furono posti assolutamente in « non cale » (7).
(6) Senato della repubblica. Relazione della 5“ commissione permanente allo stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l’esercizio finan ziario 1950-51, pag. 40 (relatore Bertone). Doc. n. 980-A.
Id. id. per l’esercizio finanziario 1951-52, pag. 36 (relatore Marconcini). Doc. n. 556-A.