- 8 7 . - C on su m i - V in o - Im p osta d i co n s u m o - Casi di esen z ion e - V in o desti n ato ad u so fa m ilia re d i la vora tore m a n u a le - D en u n cia - E’ n ecessaria - T ra s p o rto senza b olletta di a cco m p a g n a m e n to - R eati co n fig u r a b ili ( T . U.
1 4 seti. 1 9 3 1 , n . 1 1 7 5 , art. 3 0 ; d. 1. 2 9 m a rz o 1 9 4 7 , n . 2 7 7 , art. 2 ; R e g o l. art. 9 8 , 1 0 3 ) .
L’art. 2 del D. L. 29 marzo 1947, n. 277 non sostituisce l’art. 30, n. 2 del testo unico sulla finanza locale.
Anche nel caso di esenzione dal pagamento dell’imposta di consumo, il con tribuente è tenuto a denunziare i quantitativi di vino destinati al consumo familiare.
La semplice trasgressione al regolamento per trasporto senza bolletta di accompagnamento, nel caso di esenzione, ba luogo solo se il genere sia stato già ammesso all’esenzione.
Cass., Sez. I, 20 aprile 1951, Eie. Zacco - Giust. Pen., 1952, 336.
Confr. Cass., 7 marzo 1951, n. 306, Giur. Corte di Cass., 1951, 156, 298 ; Cass. I 29 marzo 1951, n. 508, ivi, 1951, 177, 380 ; Cass., I, 29 marzo 1951, n. 154, 178, 385.'
2 8 8 . - Im p osta c o n s u m o - F r o d e in tem a d ’ im p osta di c o n s u m o - V in o desti n ato al co n su m o - Casi di esen z io n e - L im iti (L . 1 4 settem bre 1931 n . 1 1 7 5 , arti. 3 0 e 5 5 ; D . 2 9 m a r z o 1 9 4 7 , n . 1 7 7 , arti. 2 e 3 ) .
L’esenzione dalle imposte di consumo del vino destinato al consumo del produttore e della sua famiglia, stabilita in ragione di un litro al giorno a testa dal n. 2 dell’art. 3o della L. 14 settembre 1931, n. 1175, va intesa in modo rigoroso e tassativo : pertanto il litro al giorno è la regola da cui non si pos sono scostare il produttore e la sua famiglia per il consumo effettivo.
Prct. Napoli, 24 febbraio 1951, Imp. Di Marino - Giur. It., 1952, II, 78. Coni. Min. Fin., 29 gennaio 1949, in Riv. trib. lue., 1949, 29. Vedi anche Riv trib. loc., 1948, 169.
289. - Amministrazione pubblica - Organi dello Stato - Università degli studi - Persone giuridiche autonome.
Imposte e tasse - Imposte di consumo - Esenzione per le amministrazioni dello Stato - Non spetta alle Università degli studi.
Le università degli studi sono persone giuridiche autonome e non ammi nistrazioni dello Stato.
Pertanto ad esse non spetta l’esenzione delle imposte di consumo, prevista dall’art. 29, n. 5, del testo unico per la finanza locale.
App. Firenze, 13 luglio 1951, Università di Firenze c. Comune di Firenze - Giur It., 1952, 164, con nota del prof. Zingali.
Per i precedenti della questione vedi l’art. del prof, stesso a pag. 33 di Diritto e pratica tributaria, marzo-aprile 1951.
Confr. Dee. 31 maggio 1949, n. 35692 del Min. Fin. Dir. gen. della fin. locale ivi citato.
290. - Imposte di consumo - Vino - Esenzione della quota mezzadrile - Inte grazione della quota da parte del proprietario - Imposta dovuta (T. U.
14 settembre 1931, n. 1175, art. 30, 55).
La esenzione della imposta di consumo di cui all’art. 30 n. 2 del T. U. 14-9- 1931, n. 1175, in relazione all’art. 2 del D.L. 29-3-1947, n. 177, vale in favore del mezzadro soltanto per la sua quota di vino prodotto nel fondo. Se pertanto tale quota sia inferiore alla quantità di vino che a mente del suddetto arti colo 2 del D. L. 29-3-1947, n. 177, è esente da imposta ed il proprietario del fondo, per integrarla, cede al mezzadro la propria quota di vino, tale cessione, è generatrice dell’imposta di consumo, a sensi dell’art. 32 del T. U. n. 1175. Gasa., Sez. 1, 3 dicembre 1951, rie. Ronchetti - Gìust. Pen., 1952, 438.
Vedi Min. Fin., 4 luglio 1949, Rass. Triti., 1949, 115 ; Riv. Triti. Loc., 1949, 178, ivi, 1950, 35.
291. - Tributi locali - Imposte di consumo - Materiali da costruzione - Rifa cimento pavimenti.
La sostituzione di pavimenti di argilla con pavimenti di mattonelle di ce mento non può, ai fini dell’imposta di consumo, considerarsi «notevole rifaci mento » ; questo, ai sensi dell’art. 34 del Reg. 30 aprile 1946, n. 1138, riguarda ogni opera di rinnovazione o di modifica che importi un volume eccedente 5 me tri cubi di costruzione effettiva piena.
Deor. Min. Fin., D.G.F.L., 3 dicembre 1951, n. 3/6234 - Mass. Triti., 1952, 325. 292. - Imposta fabbricazione - Spiriti - Metodo di fabbricazione - Concentra
zione a freddo e a caldo (D.L.Lt. 26 aprile 1945, n. 223, artt. 3 e 2o). Il D.L.Lt. 26 aprile 1945, n. 223, ha vietato la concentrazione a caldo dei vini : tuttavìa gli opifici per la concentrazione a caldo esistenti al momento della sua entrata in vigore possono continuare a funzionare come per il pas sato purché si trasformino in vere e proprie distillerie agli effetti dei controlli fiscali. Il vino così concentrato a caldo è soggetto al medesimo trattamento fi scale del vino concentrato a freddo.
Triti. Bologna, 14 febbraio 1952, Soc. in accolli, semplice F.lli Gallinovi c. Fi nanze - Giur. It., 1952, I, 145.
Questione nuova per quanto consta.
2 9 3 . — Im p osta co n s u m o - A p p a lta tori - D ip en d en ti - A u m en ti di retrib u z io n e - O n ere.
In base all’art. 1 del D. L. 5 settembre 1947, n. 904, l’onere delle aumen tate retribuzioni dei dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo grava sul Comune, a meno che esista una contraria clausola contrattuale, con la quale l’appaltatore abbia assunto quell’onere, con precisa specifica pattuizione.
Detta materia, disciplinata da norme di natura imperativa, è insuscettibile di regolamento transattivo, e le questioni relative non sono riducibili ad aequi- tatem nè compromettibili in arbitri.
App. Roma, Sez. I, 26 febbraio 1952, Comune di Sezze c. Soc. Trezza. - Temi Rom., 1952, 60.
Coni Collegio Arbitrale Arezzo, 5 luglio 1949, in Giur. It. Rep., 1949, Im. Cons., n. 50; Min. Fin., 9 maggio 1949, ivi, n. 65, sul rapporto di concessione di ge stione di imposte di consumo cfr. l’accurato volume di M. Perini « La conces sione della riscossione delle I. D. », Cedam, Padova, 1951, recensito in questo fase., parte I.
— 2 8 2
V . - D IR IT T O F O R M A L E E P R O C E SSU A L E
^ 9 4 . — R eg istro - G iu d izio di v a lu ta zion e - R ic o r s o a m e z z o posta s e m p lice - V alidità.
Per i ricorsi alla Commissione distrettuale in tema eli valutazione, il ricor rente può avvalersi del servizio postale per la trasmissione all’Ufficio del Registro.
Per stabilire la tempestività del ricorso si deve avere riguardo alla data di consegna all’Ufficio postale.
L’uso della forma raccomandata costituisce una garanzia pel contribuente, che, a proprio rischio e pericolo, può rinunziarvi. Il timbro postale, anche se apposto su plico ordinario di fatto pervenuto alPUfficio, è prova delia tempe stività o meno del ricorso.
Comm. Centr., Sez. IV, 21 novembre 1949, n. 7312 - Riv. Leg. fiso., 1952, 504. Coni. C. C„ 3 luglio 1940, n. 29003, ivi, 1941, 137 ; C. C„ 24 ottobre, 1942, n. 6OO30, ivi, 1944, 210; C. C., 4 febbraio 1942, n. 50682, ivi, 1942, 723.
295. — P ro ce d im e n to a m m in istra tiv o - R a pp resen ta n za d el co n trib u en te - F irm a d e l r ico r s o - C o n iu g e e p a ren ti en tro il q u a rto g ra d o - V alid ità. Per i rapporti con le Commissioni amministrative il mandato scritto oc corre quando il contribuente si fa rappresentare da persone ammesse all’eserci zio dell’attività professionale di assistenza e rappresentanza. Il coniuge o i parenti entro il quarto grado sono a considerare utili gestori, ovvero forniti di mandato tacito, salvo prova contraria.
Il ricorso contro l’avviso di accertamento valori, firmato dal coniuge senza mandato scritto, è valido.
Comm. Centr. 25 marzo 1950, n. 11657 - Riv. Leg. Fise. 1952, 654. Coni. C. C., 13 giugno 1946, n. 82988, ivi, 1947, 210.
296. — A g ev ola z ion i trib u tarie p e r fa m ig lie n u m e ro se - Q u estion i con n esse - C om m ission i co m u n a li p e r i tributi lo ca li - In co m p e te n z a - C om m ission e p e r le im p o s te dirette - C om p eten za .
Le questioni relative alla concessione delle esenzioni ed altre agevolazioni tributarie alle famiglie numerose non rientrano nella competnza della Commis sione comunale per i tributi locali, ma sono di competenza delle Commissioni per le Imposte Dirette.
Comm. Seni., Sez. Trib. Loc., 20 gennaio 1951, n. 1950 - Rass. men. I. D. 1952, 75. 297. — Entrate patrimoniali dello Stato - Procedimento coattivo di riscossione
e procedimento di opposizione - Autonomia reciproca.
Imposte e tasse - Imposte sugli affari - Ingiunzione a norma del decreto 14 aprile 1910 n. 639 - Inapplicabilità.
« Solve et repete » - Controversia circa la natura, tributaria o meno, del cre dito dello Stato - Inapplicabilità.
« Solve et repete » ente impositore in veste di attore - Inapplicabilità.
Imposta fabbricazione - Fiammiferi - Consorzio industrie Fiammiferi - Unico debitore.
Imposta fabbricazione - Fiammiferi - Marche apposte sulle scatole - Funzione. Imposte e tasse in genere - Pertinenza esclusiva allo Stato - Diritto di ripe
tizione - Fattispecie.
Procedimento coattivo di riscossione e giudizio di opposizione a norma del Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono reciprocamente indipendenti, nel senso che
da un lato l’opposizione non impedisce, di per sè, la prosecuzione della proce dura coattiva, che solo può essere sospesa per provvedimento del giudice o a seguito di pagamento, e dall’altro l’opponente ha diritto alla decisione di merito a prescindere dal fatto che l ’ente creditore abbia ottenuto, attraverso il compi mento dell’esecuzione o con il pagamento, il soddisfacimento del proprio credito. In base all’art. SI del decreto 14 aprile 1910, n.639, gli art. da 1 a 4 dei decreto medesimo non si applicano alla riscossione delle tasse sugli affari. La Finanza non può, pertanto, emettere l’ingiunzione disciplinata nei citati quattro articoli, allorché il suo credito abbia natura tributaria.
La questione sulla natura, tributaria o meno, di un credito vantato dallo Stato, può essere conosciuta dal giudice ordinario anche senza che si sia ottem perato al precetto solve et repete, il quale diviene operativo quando sia accer tato (o sia pacifico) che la pretesa dello Stato abbia carattere tributario.^
Quando l ’amministrazione finanziaria assuma la veste di attrice chiedendo al giudice ordinario la condanna del contribuente al pagamento dell’imposta, non’ trova applicazione il precetto « solve et repete ».
Unico debitore dell’imposta di fabbricazione dei fiammiferi è il Consorzio
Industrie Fiammiferi. . „ .„ .
Le marche che ' vengono apposte sulle scatole dei fiammiferi servono solo come prova della legittima provenienza e non costituiscono il mezzo di paga mento dell’imposta di fabbricazione.
E’ principio generale che i tributi di pertinenza esclusiva dell ente mipo- sitore non possono essere fatti propri da altri. Onde se di fatto accada che 1 im porto corrispondente ad un tributo sia stato, in realtà, riscosso da un soggetto diverso dall’ente impositore, questo ha diritto di ripetere tale importo in forza diretta del suddetto principio, senza bisogno di ricorrere all’azione di ingiusti ficato arricchimento. Ciò, in particolare, vale nel caso in cui un soggetto di verso dallo Stato abbia venduto fiammiferi, che non abbiano scontato la rela tiva imposta di fabbricazione, al prezzo ufficiale comprensivo anche di una quota corrispondente al tributo.
A pp. Brescia, 22 gennaio 1951, Monopolio dello Stato c. Camera di commercio di J Z T i p p ^ T c / r Ì ^ l l novembre 1947, in Foro pad. 1948, II, 22; Trib. Fir. ll g m m a f o 1950 ?n Mon. Triò„ 1951, 72, Cass., Sez. Un., 2 maggio 1945, n. 302. 298. - Registro - Decisioni amministrative - Ricorso per revocazione - Audi-
zione personale - Notifica avviso alla moglie - validità - Presunzione di accessione - Prova contraria.
T/art 44 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, non ha modificato i principii che redolano l’istituto della revocazione e, pertanto, il ricorso della specie è am messo solo contro le decisioni pronunziate in grado di appello dalle Commis sioni Provinciali e da quella Centrale nei casi espressamente stabiliti dall ai t. 395 Per rfrt?1 3 9 PdCel c.p.c. è valida la notifica alla moglie del contribuente
dell’avviso di presentazione all’udienza fissata per la discussione del ricorso L a presunzione dell’accessione, stabilita dall’art. 47 della legge di regi stro può1 essere vinta solamente con un atto già registrato da cui risulti 1 an terióre consenso « ad aediflcanduni » dato dal proprietario del suolo a terzi, non essendo ammessi atti equipollenti.
Comm. Centr., SS. W . 14 marzo 1951, n. 21754, Riv. Lcg. Fise. 19o2, 634. 299 Imnosta di Rgistro Imposta principale su trasferimenti di proprietà
-Impostagli ' registro -* Contratto annullato per incapacità - Irrilevanza agli effetti dell’obbligatorietà del « solve et repete ». 18
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Solve et repete - Opposizione giudiziale all’ingiunzione fiscale - Rimes sione in termini per l’osservanza del precetto - Inammissibilità.
L’opposizione giudiziale all’ingiunzione fiscale per la riscossione dell’im posta principale di registro sui trasferimenti di proprietà immobiliare, come di qualsiasi altra imposta principale sugli affari, è improcedibile se l’oppo nente non dia la prova dell’avvenuto preventivo pagamento de)l’imposta mede sima (solve et repete). La facoltà di sospendere il procedimento coattivo fiscale, concessa al giudice dell’opposizione dall’art. 3 del T.U. 14 aprile 1910 n 639 concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, non trova materia di applicabilità in relazione alle imposte sugli affari.
L’annullamento, con sentenza passata in giudicato, di un contratto per incapacità di una delle parti contraenti (vizio di mente), non dà luogo ad una nullità radicale ed assoluta tale da comportare la restituzione dell’imposta di registro corrisposta per il negozio, e pertanto non costituisce neppure un vali do motivo per l’applicazione del principio secondo cui all’osservanza del pre cetto solve et repete non si è tenuti allorquando l’indebita richiesta dell’im posta, e quindi anche la fondatezza dell’opposizione all’ingiunzione fiscale ri sulti prima facie.
Contestata da parte del contribuente l’applicabilità di caso concreto del precetto solve et repete, il successivo riconoscimento giudiziale di tale obbligo non consente la rimessione in termini per l’osservanza del precetto medesimo, trattandosi di una condizione di procedibilità dell’azione che non è suscet tibile di alcuna dilazione nel corso del processo.
App. Torino, 30 marzo 1951, Prone c. Finanza, Giur. It., 1952, I, 267.
Sul fondamento giuridico del solve et repete vedi D. Jarach 'in questa rivi sta, 1937, p. 54; C.C., 10 novembre 1950, in Giur It., 1951, III, 92; Trib. Como 10 ottobre 1951, ivi, 1952, I, 2, 11, nonché in questa riv. Mass. 220 giurisp ivi citata. App. Torino, 24 novembre 1947, in Foro pad., 1948, II, 22 ; Cass Sez U 15 aprile 1937, in Riv. dir. pubbl., 1937, II, 392 ; Cass., 7 maggio 1948 in Riv. leg. fise., 1948, 668; C.C., 19 gennaio 1942; ivi, 1942, 124.
300. - Procedimento - Decisioni commissioni amministrative - Irretrattabilità dopo la pubblicazione (Aart. 34, 41 R.D. 8 luglio 1937, n. 1516).
Le decisioni delle Commissioni Tributarie, una volta rese pubbliche con la comunicazione agli Uffici Pinaziari, non possono essere modificate che dalla Commissione di grado superiore, attraverso gli ordinari mezzi di impugnativa, o, nei casi ammessi dalla legge, con il rimedio della revocazione.
Comm. Centr., Sez. VI, 18 aprile 1951, n. 22752, Riv. Leg. Fise., 1952, 645. Confr. C.C., 23 gennaio 1948, n. 94872, ivi, 1949, 281; 26 novembre 1947 n. 93434, ivi, 1949, 577.
301. - Regione Siciliana - Legislazione tributaria - Limiti.
La legge regionale siciliana approvata il 31 gennaio 1951 deve ritenersi viziata di illegittimità costituzionale là dove concede agevolazioni tributarie alle attività sportive promosse da Enti privati.
Alta Corte per la Regione Siciliana 19 maggio 1951; Commissario dello Stato per la Regione Siciliama e. Regione Siciliana, Riv. Leg. Fiso., 1952, 544.
Contra : Alta Corte, 2 marzo 1951, inedita ; Alta Corte, 24 maggi’oo 1949, in Dir. pubbl., 1949, 185, Cfr. sul Tema : Pierandrei, « Prime osservazioni sull’« au tonomia finanziaria » delle regioni e sull’esperienza siciliana » in questa Riv 1949, I, 252 ss.
302. - Accertamento - Imposte in genere - Termine appello - Proroga termini - Inapplicabilità.
I termini di prescrizione e di decadenza prorogati, a favore deU’Uffieio finanziario, dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451, riguardano esclu sivamente le azioni per l’accertamento dei tributi e non pure i termini pro cessuali.
Comm. Centr., 8 giugno 1951, n. 25000, Riv. Leg. Fise., 1952, 537.
303. - R.M. - Reclamo presentato al comune ove ha sede Pufficio - Validità. Il reclamo avverso l’accertamento per imposta di R.M. può essere valida mente presentato, nei termini prescritti, agli Uffici del Comune, nel quale il contribuente ha la sua residenza, anche se nel Comune stesso ha sede l’Uificio Distrettuale delle Imposte, nulla rilevando se il reclamo pervenga all’Ufficio finanziario oltre il termine.
Comm. Centr., Sez. I, 26 giugno 1950, nn. 14882, 14883, Riv. Leg. Fise., 1952, 536. Confr. C.C. 3 luglio 1940 n. 28995, ivi, 1941, 933; C.C. 6 dicembre 1939, n. 20233, ivi, 1940, 586.
304. - Imposte in genere - Appello dell’ufficio - Comunicazione di futura in terposizione - Inammissibilità.
Deve ritenersi inammissible l’appello dell’Ufficio, il quale siasi limitato a dare comunicazione al contribuente, in occasione della notifica della decisio ne, che « interporrà appello per insufficiente valutazione da parte della Com missione distrettuale», senza dare comunicazione, successivamente, dell’effet tiva proposizione dell’appello.
Comm. Centr., Sez. IV, 7 luglio 1951, n. 26759, Riv. Leg. Fise., 1952, 538. Vedi Rep. Leg. Fise. 1946-1950, Appello, nn. 1, 2, 3, 5.
305. - Intendente di Finanza - Opposizione inviata per posta - Inammissibilità. L’obbligo di presentare personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, la dichiarazione di opposizione a decreto penale vale anche per i decreti ema nati dall’Intendente di Finanza, e pertanto deve ritenersi inammissibile la op posizione inviata a mezzo della posta.
Cass. Pen. Sez. I, 12 aprile 1951, n. 1050, Arch. Rie. Giur., 1952, 214.
306. - Circolari ed istruzioni Ministeriali - Ambito di efficacia - Delega legi slativa.
Le circolari e le istruzioni ministeriali emanate dalla P.A. non costi tuiscono, di regola, fonte di diritto obiettivo in quanto impegnano solamente i dipendenti dell’amministrazione stessa in forza del vincolo gerarchico^ che ad essa li lega. Possono tuttavia acquistare efficacia normativa obbligatoria in caso di esplicita delega legislativa.
Cass. Sez. I, 30 luglio 1951, Gelmini c. Stboni, Riv. Trìb. 1952, 203.
Confr. Cass. 6 dicembre 1949, n. 2542 in Mass. F. it., 1949, 515 ; Com. C. VI, 27 marzo 1928, n. 83706 in Giur. Imp. Dir., 1928, n. 119, 111; C.C. 3 luglio 1939, XVII, n. 17013, ivi, 1940, n. 28, 160; Cass. I l i 24 gennaio 1949, in Riv. Leg. Fise., 149, 362; Cfr. G. Liceardo, «Natura giuridica delle circolari mi nisteriali », in questa Riv. 1952, II, e Mass. n. 123 e 124, ivi l. c.
307. - Registro e bollo - Mancata produzione in giudizio di scrittura senza bollo, o con bollo insufficiente, o non registrato - Atto scritto non richie- sto ad substantiam - Legittimità.
Le leggi fiscali di bollo e di registro non fanno obbligo alla parte di esi bire in giudizio la scrittura portante la convenzione da cui risulti il diritto che
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può fare valere, se l’atto scritto non sia richiesto ad substantiam e se la parte, prescindendo dalla scrittura, si avvalga di altri mezzi di prova per dimo strare la convenzione.
Casa. Sez. 1, 31 luglio 1951, Macera c. Scattolin, Riv. Trib. 1951, 203. Confr. Cass. 18 luglio 1942, n. 2067 in Mass. F. it., 1942, 484.
308. - Personale esattoriale - Stipendio - Aumenti periodici - Anzianità con- venzionale.
L’anzianità convenzionale, stabilita dall’art. 56 contratto collettivo 13 dicem bre 1941, per il personale esattoriale vale anche ai soli fini degli aumenti pe riodici di stipendio e non ai fini della determinazione del periodo massimo di conservazione del posto, ai sensi dell’art. 42 dello stesso contratto collettivo. Cass. Civ., Sez. Il, 20 agosto 1951, ». 2542, Cass. Prov. Risp. Bologna, Muraglia - Arch. Rie. Giur. 1952, 309.
Cass. 17 gemi, 1951, ». 130, in Mass. F. it., 1951, 612, 2542.
309. - Consiglio di Stato - Licenziamento in tronco di agente provvisorio in servizio di gestione delle imposte di consumo presso un comune.
E’ legittimo il licenziamento di un agente, assunto in servizio a titolo provvisorio, e con l’espressa riserva dello scioglimento del rapporto d’impiego a insindacabile giudizio dell’amministrazione, riserva poi sancita dal succes sivo D. L. 4 aprile 1947, n. 207, art. 5, col riflesso dello scarso rendimento in servizio.
Cons. St. Sez. V, 1 novembre 1951, Criciotti c. Comune di Bellante - Imo Cons 1952, 182.
Confr. A. Fir., 12 gennaio 1948, Temi 1948, 616 ; Mass. Fo. it., 1949, 934,182. 310. - Contenzioso - Violazione della legge fiscale non deducibile in Cassa-
zione.
L inosservanza di norme che vietino al giudice di prendere in esame do mande o atti per i quali sia obbligatoria l’osservanza di adempimenti fiscali, non importa la nullità della sentenza e non può formare oggetto di ricorso per cassazione.
Cass. Sez. I, ». 180, 23 gennaio 1952, De Lucia c. De Michele, Dir. e Prat Trib 1952, 124.
Confr. C.C., 20 luglio 1951, n. 2038, in Mass. F. it., 1951, 490 con nota • Cass. 16 luglio 1951, n. 1988, ivi, 1951, 477; Cass. 15 giugno 1950, n. 1526 ivi.
IflKA 901
311. . Bollo - Atti non bollati - Violazione della legge fiscale non deducibile in Cassazione.
L’inosservanza di adempimenti fiscali, prescritti per la proposizione di do mande o la produzione di atti in giudizio, può dar luogo a sanzione a carico della parte o del giudice, ma non a nullità della sentenza o del procedimento. Cass. Sez. I, ». 109, 16 gennaio 1952, Ceralo c. Coglia, Dir. e Prat. Trib 1952, 122.
Vedi massima precedente.
312. - R.M. - Avvocato - Ricorso amministrativo - Cancellazione dall’albo pro fessionale nelle more del giudizio di appello - Declaratoria di cessazione non ammissibile - Cessazione - Giudizio di estimazione semplice.
Proposto ricorso alle Commissioni amministrative, se, nelle more del giu dizio di appalto, il contribuente viene cancellato dall’albo professionale, non
può pretendere che la Commissione di appello pronunzi la cessazione del red dito dalla data della cancellazione, dovendo, la cessazione, essere oggetto di separata denunzia e procedura.
Il giudizio sulla cessazione o meno del reddito, a seguito di cancellazione dell’albo professionale, è giudizio di fatto e di estimazione semplice (nella fattispecie si assumeva che l’avvocato, sebbene cancellato dall’albo, esercitasse !a professione, al nome di altro avvocato).
Cass. Sez. I, 5-24 marzo 1052, Nicotra c. Finanza, Riv. Leg. Fise., 1952, 546. Non risultano precedenti.
313. Registro - Spese giudiziali - Tassa di registro - Scrittura privata rela tiva a compravendita immobiliare - Registrazione tardiva - Effetti. Non può essere compresa tra le spese di lite la tassa di registrazione tar- diva di scrittura privata relativa a compravendita immobiliare, trattandosi di atto soggetto fin dall’origine alla formalità del registro a termine fisso.
0. Appello Roma, Sez. II, 24 luglio 1951, Fantozzi c. Gaprari e Salustri, Terni Rotti., 1952, 68.
Confr. Cass., 2 gennaio 1950, in Mass. F. it., 1950, 3, o.
314. - Procedimento - Norme stabilite per i profitti di re g im e - Applicabilità - Partecipazione del rappresentante della finanza alla deliberazione della decisione - Illegittimità.
Anche in materia di profitti di contingenza le Sezioni speciali delle Com missioni Provinciali e Centrale debbono giudicare con le forme stabilite per i giudizi in materia di profitti di regime e conseguentemente, mentre le sedute debbono essere pubbliche, il rappresentante della Finanza non può assistete alla deliberazione della decisione.
Comm. Centr., S.V., 17 giugno 1950, n. 14590, G.I.D.R.N., 1952, 23.
Contea C.C. in una precedente pronunzia a Sez. semplice che e medita.