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246. - Registro - Anticresi - Enunciazione di mutuo non tassato - Disposizioni distintamente tassabili.

La costituzione di una anticresi per estinguere un mutuo enunciato, che non risulti da atto precedentemente tassato, dà luogo all’applicazione delle impo­ ste proporzionali sia per il mutuo enunciato che per l’anticresi.

G.C. 12 marzo 1949, n. 1438, Riv. Leg. Fise., 1952, 501. Confr. C.C., 17 febbraio 1948, n. 95619, ivi, 1948, 697.

247. - Imposta di manomorta - Fondo pensioni - Appartenenza agli impiegati - Intassabilità - (Art, 15 T.U. 30 dicembre 1923, n. 3271; Norm. 217 Boll. Uff. Tasse, 1932).

Dimostrato che il fondo pensioni appartiene agli impiegati e che l’Ente ne ha la semplice amministrazione, le rendite del fondo medesimo devono ritenersi esenti da imposta di manormorta.

Comm. Centr., 23 novembre 1949, n. 7414, Riv. Leg. Fise., 1952, 603.

Confr. C.C., 24 gennaio 1941, n. 35996, ivi, 1942, 116 ; Cass., 29 giugno - 29 luglio 1940, ivi, 1940, 688 ; Cass., 2 novembre 1949-23 febbraio 1950, ivi, 1950, 344, Sulla configurazione autonoma di fondi di previdenza e simili, nei confronti della impresa a beneficio dei cui dipendenti vanno le somme : cfr. F. Forte, « Realtà economica e capacità tributaria nella imposizione in R.M. delle Casse Autonome di Previdenza » in questa Riv. 1951, II, p. 3 ss., Maffezzoni, « L ’imposta di R.M. sugli interessi dei contributi versati a un fondo di Previdenza », Giur. Completa Cass. Sez. Civ., voi. XXVI, p. 245 ; L. V. Berlini, « Sul regime dei contributi e dei frutti accreditati ai fondi di Previdenza », Riv. li. Dir Fin., 1940, I, 105, ss.

248. - I.G.E. - Imposte in genere - Mancata allegazione del proprio rapporto, da parte dell’Ufficio, al ricorso del contribuente alle commissioni - Nullità della decisione.

Il D.L. 3 maggio 1948, n. 399, ha voluto accordare maggiori garanzie al con­ tribuente, istituendo un doppio grado di cognizione delle controversie

concer-270

nenti la imposta generale sull’entrata, ma non lia innovato la disposizione del- l’art. 15 del D.L. 27 dicembre 194C, n. 469, che, in conformità dell’art. 23, secondo comma, del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, vuole che l’Ufficio accompagni il ricorso che il contribuente presenta alle Commissioni tributarie, con un proprio rap­ porto. Tale rapporto, che riguarda tutti i procedimenti in materia tributaria, è voluto nell’interesse anche del contribuente. La mancanza dello stesso induce nullità della decisione.

Comm. Centr., Sez. VI, 3 dicembre 1949, n. 7854, Riv. Leg. Fise., 1952, 505. 249. - Registro - Trasferimento usufrutto a più persone e della proprietà all’ul­

timo superstite - Valutazione.

Nel contemporaneo trasferimento dell’usufrutto, a più persone, e della nuda proprietà, all’ultimo superstite, la valutazione deve essere fatta immedia­ tamente solo per l’usufrutto, mentre, per la nuda proprietà, occorre attendere la consolidazione nelle mani dell’ultimo superstite e tassare il valore della piena proprietà all’epoca della consolidazione, dedotto il prezzo della nuda proprietà tassata all’epoca del distacco.

Comm. Centr., Sez. IV, 6 marzo 1950, n. 10878, Riv. Leg. Fise., 1952, 607.

Confr. C.C., 28 novembre 1947, n. 93549, ivi, 1948, 494 ; C.C., 9 febbraio 1948, n. 95371, inedita.

2o0. - Registro - Trasferimento immobili con scrittura privata non registrata nei termini, dichiarata nulla a seguito del R.D.L. n. 1015 del 1941 - Rim­ borso imposta - Compete.

Compete la restituzione della imposta di registro pagata su di un trasferi­ mento immobiliare contenuto in ulta scrittura privata non registrata nei ter­ mini di cui ai R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato in contradditorio fra le parti.

Comm. Centr., Sez. VI, 24 marzo 1950, <n. 11614, Riv. Leg. Fise., 1952, 509. Vedi la decisione che segue.

251. - Registro - Scrittura privata immobiliare nulla, volontariamente registrata - Imposta dovuta - Valutazione.

La scrittura privata contenente trasferimento di immobili, nulla a norma del R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, non poteva essere registrata nel periodo di tempo in cui ebbe vigore il detto decreto. Ma intervenuto il R.D.L. 20 marzo 1945, n. 212, che ha abrogato senza efficacia retroattiva il decreto legge prece­ dente, se le parti contraenti registrano la scrittura, l’ufficio non può rifiutarne la registrazione e questa non può avvenire che col pagamento delle imposte nor­ mali, e nel caso che intervenga sentenza a norma dell’art. 14 del T.U. 30 dicem­ bre 1923, n. 3269.

Comm. Centr. Sez. IV, 9 gennaio 1952, n. 31275, Riv. Leg. Fise., 1952, 519. Vedi la decisione che precede. Sul problema dei R.D. 20 marzo 1947 e 27 settembre 1941, cfr. Cass. Sez. I, 13 die. 1948, in questa Riv. 1949, II, 217 ss. e la ampia nota di De Longhi con ricca bibilografia, cfr. le Mass. n. 252, 253, 254 e 282.

252. - Scrittura immobiliare non registrata stipulata da ente pubblico.

La sanzione di nullità per omessa tempestiva registrazione, prevista dal R.D.L. 17 settembre 1941, n. 1015, trova applicazione anche riguardo ai contratti aventi per oggetto trasferimenti immobiliari stipulati sotto forma di scrittura privata da enti pubblici.

Casa. Sez. I, 6 febbraio 1952, n. 284, Amm. Prov. Roma c. Istituto Naz. Prev. Sociale, Dir. e Prat. Trib. 1952, 120.

Confr. Cass., 26 aprile 1933, n. 1404, in Mass. P. it„ 1933, 306, cfr. Mass, prec. e succ.

253. - Atti non rgislrati relativi a trasferimenti immobiliari - R.D.L. 27 set­ tembre 1941, n. 1015 - Nullità spontanea esecuzione da parte dei con­ traenti - Irrilevanza.

La nullità comminata dal R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, per le scrit­ ture private non registrate contenenti atti di trasferimento immobiliare, è di carattere assoluto e non può essere sanata neppure dalla spontanea esecuzione che le parti abbiano dato al contratto.

Cass. Sez. II, n. 409, 15 febbraio 1952, Simoncelli c. Confraternita S. Sacramento di Montopoli, Dir. e Prat. Tirb. 1952, 121.

Vedi massime prec. e succ.

254. - Atti non registrati - Scrittura privata non registrata relativa a trasferi­ mento immobiliare - R.D. n. 1015 del 1941 - Promesse di vendita nulle. Le « promesse di vendita » per le quali il R.D.L. 27 settembre 1941, n. 1015, prevede la nullità, sono quelle che la legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 5 della tariffa all. A) precisa come « promesse nelle quali non esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo », ossia contratti preliminari, già forniti dei requisiti essenziali e soggetti a possibile esecuzione specifica mediante sentenza con effetti costitutivi.

Cass. Sez. I, n. 399, 15 febbraio 1952, Gambino c. Seibella, Dir. e Prat. Trib. 1952, 121.

Vedi le massime precedenti e n. 282.

255. - Registro - Accertamento di valore - Divisione - Immobile indivisibile • Vendita all’incanto - (Art. 50 T.U., Art. 4 D.L., Mod. 19 agosto 1943, n. 737, Art. 720, 1116 Cod. Civ., Art. 576 e segg., 788 Cod. Proc. Civ.). Anche nel caso di vendita all’incanto di immobili indivisibili l’imposta di trasferimento deve calcolarsi sulla base del prezzo risultante dall’ultimo incanto, senza ulteriore procedura di accertamento di valore.

Comm. Centr., Sez. Un., 24 maggio 1950, nn. 13733 e 13734, Le Massime, 1952, 43. 256. - Registro - Conferme e proroghe - Fideiussioni doganali - Imposta fissa -

Applicabilità.

Le conferme o proroghe annuali pure e semplici degli atti costitutivi delle fideiussioni prestate da terzi per garantire all’Amministrazione finanziaria il pa­ gamento del dazio e delle eventuali multe per depositi doganali in magazzini di proprietà privata o per la temporanea importazione di merci estere destinate ad essere lavorate e poscia riesportate, sono soggette all’imposta fìssa di regi­ stro stabilita dall’art. 99 della tariffa all. A, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, anche se gli atti originali siano stati stipulati a tempo determinato e le relative conferme o proroghe avvengano di anno in anno prima delle relative scadenze. Comm. Centr. Sez. VI, 8 gennaio 1951, n. 18997, Riv. Leg. Fise., 1952, 626. 257. - I.G.E. - Abbonamento - Determinazione imponibile - Metodo induttivo -

Pena pecuniaria - Commissione centrale - Incompetenza - Indulto - Inap­ plicabilità.

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La attuale legislazione, relativa all’i.g.e., ha ammesso il pagamento in ab­ bonamento a mezzo canone sul volume degli affari, a differenza di quella isti­ tutiva che colpiva i singoli atti economici.

Il legislatore ha inteso affidare all’Amministrazione finanziaria una pote­ stà di valutazione discrezionale del movimento degli affari e, quindi, con potere di apprezzamento per determinare di autorità l’imponibile, pur che parta da elementi e dati di fatto attendibili, che deve indicare e comunicare al contri­ buente, e che sono sindacabili in sede di merito.

La Commissione Centrale non ha competenza a pronunziarsi in relazione alla pena pecuniaria.

L’indulto 23 dicembre 1949, n. 930 non è applicabile alla materia finanziaria. Gonim. Centr., 21 marzo 1950, m, 12454, Riv. Leg. Fise., 1952, 610 e in Rass. delle Tasse e I. II. 1952, 2, 60 ss. con nota. Conforme sulla I mass. dee. C.C. s. I l i 2 dicembre 1949,n. 7773, Riv. Leg. Fise. 1950, n. 799; Confr. sulla II mass. C.C. 2 luglio 1948, n. 99515 e 15 febbraio 1950, n. 10162, in Riv. Leg Fise 1949 867

e 1950, 885. ’

Confr. Capaccioli: contenzioso in materia di imposta sull’entrata in onesta

Riv. 1951, 355 e 1952, 54. 1

258. - Imposta di negoziazione - Crediti dei soci - Inapplicabilità.

I crediti in conto corrente dei soci verso la società non sono soggetti alla imposta di negoziazione.

Comm. Centr., 20 marzo 1951, n. 21975, Riv. Leg. Fisc., 1952, 515, Confr. C.C., 20 dicembre 1945, n. 79975, ivi, 1946, 689.

259. - Registro - Servizi pubblici per la fornitura di acqua, gas, luce - Aliquota d’imposta applicabile.

L’aliquota speciale del 0,20% prevista dal R.D.L. 1 luglio 1926, n. 1157 è applicabile soltanto ai contratti originari di concessione di servizi per la for­ nitura di gas, acqua e luce.

Alle rinnovazioni, cessioni e proroghe deve applicarsi la maggiore imposta del 0,50 % sui corrispettivi e sui proventi lordi cosi determinata dal R.D.L. 9 maggio 1935, n. 606, elevata al 0,75 % dal R.D.L. 15 novembre 1937, n 1924 raddoppiata dal R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737.

Siffatto raddoppiamento, nonostante l ’abolizione portata dal D.L. 5 aprile 1945, n. 141, deve essere applicato in sede suppletiva o complementare agli atti prorogati o ceduti mentre esso era in vigore, anche se la durata della proroga si riferisce ad anni posteriori all’abolizione.

Comm. Centr., Sez. VII, n. 20849, 21 febbraio 1951, Mass. Trib. 1952, 364. Confr. Cass. 29 maggio 1929, n. 1793, e 7 maggio 1944, n. 242, in Giurisp. I.I., 1946, n. 11, 51 ; C.C. VI, 29 aprile 1941, n. 45036, Giur. imp reg neg 1942 n. 51, 178.

260. - Registro - Promessa di vendita - Tassabilità.

La promessa di vendita è soggetta a tassa fissa e non a tassa proporzionale di registro, qualora non produca il trasferimento della cosa.

Comm. Prov. Imp. Genova, 13 marzo 1951 - Foro It., I li, 104.

Vedi in coni. Cass., 13 agosto 1948, ivi, Rep. Reg. 52; Àpp. Torino, 24 marzo 1942, in Rep. stesso 1942, Reg. 48, Cass. 5 marzo 1931, in Foro it., I, 816 e 23 maggio 1930, ivi, 1930, I, 1201.

261. - Registro - Deposito titoli da parte di corrispondenti, che emettono asse­ gni per conto banca - Imposta graduale.

I depositi in pegno di titoli da parte di corrispondenti che emettono assegni circolari per conto di una Banca — sebbene rispondono ad un precetto della Legge — sono da assoggettarsi all’imposta graduale stabilita dall’art. 59 della tariffa all. A, del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e non a quella fissa del pre­ cedente articolo 55, la cui disposizione non può estendersi alle garanzie reali date sotto forma di ipoteca o pegno.

Comm. Centr. SS. UU., 14 marzo 1951, nn. 21750 e 21751 - Riv. Leg. Fise., 1952, 630.

Confr. O. C. 24 dicembre 1946 n. 86828 ivi, 1946, 477.

262. - Registro - Locazione con patto di futura vendita - Non importa trasfe­ rimento - Giudizio di valutazione - Inammissibilità.

La locazione con patto di futura vendita la quale dovrà verificarsi al paga­ mento dell’ultima rata non importa trasferimento e non può dar luogo, quindi, che alla relativa imposta di locazione, escluso ogni procedimento di valutazione.

La imposta di trasferimento e il giudizio di valutazione saranno applica­ bili sull’atto che renderà operativo il trasferimento dal locatore al locatario, quando cioè sarà stata pagata l ’ultima rata, anche se tale pagamento possa essere fatto prima della scadenza.

Comm. Centr., Sez. IV, 16 mrzo 1951, n. 21833, Riv. Leg. Fise., 1952, 512. Confr. C. C. 6 novembre 1940, n. 31882, ivi, 1941, 899; C. C. 24 febbraio 1947, n. 87988, ivi, 1948, 261.

263. - Registro - Obbligo di somministrazione acqua al Comune, assunto con formale atto di appalto - Tassa di appalto.

La somministrazione di acqua al Comune, da parte del concessionario del servizio pubblico, se risultante da scrittura privata o polizza, dà luogo, solo in caso di uso, all’imposta prevista dall’art. 46 dell’all. D del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269. Se, invece, l’obbligo di somministrazione è assunto con contratto di appalto, questo dà luogo alla relativa tassa, prevista dall’art. 52 della tariffa allegato A.

Comm. Centr., 29 marzo 1950, n. 11802 - Riv. Leg. Fise., 1952, 615.

Confr. Cass., 7 marzo-30 aprile 1931, ivi, 1931, 457 ; Cass., 16 maggio - 26 giugno 1935, ivi, 1935, 626; Cass., 14-27 luglio 1931, ivi, 1931, 673.

264. - I.G.E. - Determinazione dell’ammontare dell’imposta pagabile in abbo­ namento - Decisioni della Commissione provinciale - Definitività.

Le decisioni delle commissioni provinciali in materia di determinazione del­ l’imposta sull’entrata in abbonamento sono definitive, a sensi dell’art. 16, D. L. 27 dicembre 1946, n. 469 e 21 D. L. 3 maggio 1948, n. 799, con esclusione in ogni caso del ricorso alla Commissione Centrale.

Contro di esse è parimenti escluso il ricorso all’autorità giudiziaria per grave errore di apprezzamento o difetto di calcolo, non essendo esperibile contro tali decisioni l’eccezionale ricorso previsto dall’art. 29 decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, per le decisioni di valutazione, emesse in materia di imposte in­ dirette sui trasferimenti della ricchezza.

App. Firenze, Sez. I, 30 marzo 1951, Oiovannozzi c. Finanze - Mass. Trib., 1952 355.

Confr. C. C., Sez. Un., 6 luglio 1949, n. 5156, ivi, voi. I, col. 133, 108. Cfr. massi­ ma n. 259.

265. - Imposta sul valore globale - Successione nei quattro mesi da altra - Beneficio tributario - Non compete.

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del R D. 30 dicembre 1923, n. 3270, non può essere esteso alla imposta sul va- due tributi n6tt° dellasse ere<Jitarlo> stante l’autonomia e la indipendenza dei

Il riferimento fatto dall’art. 13, capoverso, del D.L.L. 8 marzo 1945, n 90 alle disposizioni della citata legge non può che riguardare le norme procedurali e formali, giammai quelle sostanziali.

Corniti. Cernir., Sez. VI, 13 aprile 1951, n. 22651 - Rìv. Leg. Fise., 1952, 640. 266. - Consumi - Imposta su materiali da costruzione - Immobili distrutti o

danneggiati per causa di guerra - Esenzione - Obbligo della denunzia - Omissione esclusione dell’esenzione - Altri effetti.

Erode - Regolamento giuridico - Indagine relativa - Spetta al giudice - Cnte" ( ‘ 8 marzo 1 9 4 5 1 n- 62, art. 9 ; reg. 30 aprile 1936, n. 1139 art. 44; R. D. 24 settembre 1923, n. 2030, art. 40, 46 ; T. U. 14 settem­

bre 1931, n. 1175, art. 55, 48, 59, 61 ). tem

Ai fini dell’esenzione dall’imposta sui materiali impiegati nelle opere di ricostruzione o rifacimento di immobili distrutti o gravemente danneggiati da offese belliche, gli interessati debbono presentare preventiva denuncia.

Nel caso di omessa denunzia l’impiego dei materiali non soltanto rimane soggetto al tributo, ma viene considerato alla stessa stregua dell’impiego del materiale effettuato senza previa denunzia per costruzioni che non godono del- lesenzione.

Ai fini della configurabilità della frode nelle singole fattispecie è deman­ data al giudice la relativa indagine, che al pari di ogni altra del genere in materia penale non può prescindere dall’elemento intenzionale, e non può fon­ darsi su presunzioni, facendo, tra l’altro, riferimento a norme di legge non più m vigore.

Cass., Sez. I, 13 aprile 1951, rie. De Luca - Giust. Pen., 1952, 420. Massima di evidente esattezza.

267. - Successione - Denunzia di immobile non posseduto dal de cuius - Im- posta dovuta (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270; art. 29 R. D. 7 agosto 1936, n. 1639).

L’imposta di successione colpisce il trasferimento di proprietà avvenuto per causa di morte.

Tale trapasso ha luogo ugualmente anche quando il possesso dell’immobile sia eventualmente tenuto di fatto da persona diversa dal titolare del diritto di proprietà, salvo che non venga dimostrato mediante atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione che il «d e cuius» mai ebbe ad avere la proprietà dell’immobile che figura in catasto al suo nome o che, pur aven­ dola avuta, ebbe a spogliarsene prima della morte.

La Commissione Centrale non ha alcuna competenza a sindacare le deci­ sioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza intervenute per le con­ troversie che si riferiscono esclusivamente alla determinazione del valore. Comm. Centr., Sez. IV, 27 aprile 1951, n. 23144, Riv. Leg. Fise., 1952, n. 647. 268. - Successione - Disposizione a favore dell’anima - Legato - Privilegio fi­

scale - Compete.

La disposizione testamentaria a favore dell’anima propria o dei propri fa ­ miliari, quando è accompagnata dalla determinazione dei beni o delle somme da impiegarsi a tale fine, costituisce un onere posto a carico dell’erede o del legatario soggetto a tassazione.

Avendo, peraltro, siffatta disposizione un fine di culto, equiparato agli accor­ di lateranensi al fine di beneficenza, si rende applicabile il beneficio tributario portato dal R. D. 9 aprile 1925, n. 380.

Comm. Centr., Sez. VI, 11 maggio 1951, n. 23709 - Riv. Leg. Fise., 1952, 649. Coni. C. C. 23 marzo 1943, n. G8508, ivi, 1943, 021.

269. - Registro - Corrispondenza commerciale - Mandato per una branca del­ l’azienda - Registrazione in termine fisso (art. 44 tab. B - art. 1 D. L. mod. 27 giugno 1927, n. 1033 - art. 1742; 1752 cod. civ.).

Il mandato commerciale non cessa di essere generale anche se non si esten­ da all’intera attività del mandante, purché ne comprenda una branca in tutta la sua estensione.

Ha carattere di generalità, ed è quindi soggetto a registrazione in termine fisso, l’incarico affidato per corrispondenza da una società esercente le industrie cinematografiche di procedere, con ampio ed esclusivo potere di disposizione, al noleggio dei films in Italia, nelle Colonie e nell’Impero, rimanendone esclusa l’attività della mandante relativa all’acquisto, alla produzione ed al noleggio dei films all’estero.

App. Roma, 7 giugno 1951, Finanze c. Soc. Industrie Cinematografiche It. - Le Massime, 1952,. 41.

Confr. Cass., 10 agosto 1949, in Giur. it., 1950, I, 1, 668.

270. - Registro - Uso di atti in giudizio - Violazioni fiscali - Effetti.

La violazione, da parte del giudice di merito, del divieto di pronunziare sentenza sopra atti o sopra contratti verbali, soggetti a registrazione e non registrati, comporta soltanto determinate penalità a carico di chi infrange il divieto, ma non è causa di nullità della sentenza e non è deducibile in Cas­ sazione.

Cass., Sez. II, 20 luglio 1951, Del Barba c. Maraccini - Riv. Trib., 1952, 203. Confr. Cass. I li, 10 gennaio 1950, Cass., 16 luglio 1951, in Mass. Foro it., 1951. 477, 113.

271. - Registro - Servitù di elettrodotto su beni demaniali - Concessione ammi­ nistrativa - Imposta proporzionale (Art. 1, 4 T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269; 1 tariffa all. A ; 120 Legge 11 dicembre 1933, n. 1775; 1932 cod. civ.).

La costituzione di una servitù di elettrodotto su beni demaniali dà luogo all’imposta proporzionale di registro, anche nella ipotesi che risulti da una con­ cessione amministrativa, per sua natura revocabile.

Comm. Centr., Sez. VII, 4 luglio 1951, n. 26524 - Riv. Leg. Fise., 1952, 651. Confr. C. C., Sez. V ili, 3 giugno 1940, n. 27483, in Giur. imp. dir., 1941, 26, 73. 272. - Registro - Tacitazione legittima con denaro anticipato al de cuius -

Mancata prova di data certa - Mancata denunzia - Imposta sulla presunta cessione. (Art. 48 T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269).

La tacitazione dei diritti di legittima con denaro che il legittimario assu­ me di aver ricevuto dal de cuius mentre era in vita, e che risulta nè compreso nella denunzia di successione nè da atto registrato prima della morte, dà luogo alla imposta di trasferimento sulla presunta cessione ai coeredi della quota ereditaria da parte del legittimario.

Comm. Centr., 26 aprile 1950, n. 12606 - Riv. Leg. Fise., 1952, 619.

273. - I.G.E. - Determinazione dell’obbligazione in modo globale - Mezzi di prova - Presunzioni.

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un soggetto e l’evasione può essere determinata in via globale con qualsiasi mezzo di prova.

App. Firenze, 23 settembre 1951, Bini c. Finanze - Mass. Trib 1952 315 Tredi ìa Qonn t conferlnata dal Trib. di Firenze, 3 aprile 1950,'"in Giur. 1951

:S8 ; “ n “ aria di Giussani; Confr. Trib. Torino, 28 marzo 1951, in mass. In o ., 1951, 3, 4.

274. - Imposta di fabbricazione degli spiriti - Fabbricazione clandestina - Di­ vieto assoluto (T. U. 8 luglio 1924, art. 37, 56).

. h, L.’art: 56 T’ ' ■ del1’8 luglio 1924, che estende le pene dell’art. 37 alla fabbricazione ed alla raffinazione clandestina dell’alcool metilico e di ogni altro alcool raffinati m guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande eccettua espressamente l’alcool etilico, non già perchè la fabbricazione di que­ sto sia lecita, ma perchè essa in ogni caso è vietata e punita dall’art. 37 senza dall’MtSU56r<Ìmata alla co,ldizione della raffinazione richiesta per gli altri alcoli

detta condizione, peraltro, non è più ora richiesta neppure per i surri­ cordati ultimi alcoli (metilico, propilico o isopropilico) per cui l’art 56 deve considerarsi abrogato e la fabbricazione clandestina dei detti alcoli è, al pari di quella dell alcool etilico, vietata in ogni caso e punita a norma dell’a rt 37

clGl richiamato T. TJ.

Casa., Sez. I, 29 ottobre 1951, Rie. Manzi - Giust. Pen., 1952, 240.

275. - Registro . Trasferimento immobili con aliquota ridotta - Mancata dimo­ strazione di reddito non superiore a L. 12.000 - Inapplicabilità.

Il privilegio fiscale di cui all’art. 2 del R.D.L. 5 aprile 1945 (che riduce • 6 PS** cSnt0 l ali<luota eli imposta di trasferimento sulle compravendite di immobili) deve essere applicato con rigore formale e, cioè, quando risultino compiute esattamente le condizioni in detto articolo prescritte.

Non può, quindi, godere del privilegio ivi previsto un atto di trasferimento ove non sia dimostrato che il reddito dei beni posseduti dal coniuge e dalle f n l K T f d6Ì (h cu! redditi costoro hanno la libera disponibilità, insieme a quello del fondo acquistato, non supera le L. 12.000 annue.

Comm. Centr., Sez. V, 15 dicembre 1951, n. 30954 - Riv. Leg. Fise 1959 516

S s " 100. 27 aPrÌle 1951’ 23136’ M 1951’ 98 ; ° - 0 20 S i t o l u t ivi,

Imposta generale sull’entrata - Commerciante al minuto di vino - Ob- bligo di denuncia - Oggetto.

,, ,Insqte° la di imposta generale sull’entrata, ai fini del conguaglio di cui al- ‘ i i 8? del Regolamento, il commerciante al minuto di vino deve denunciare all Ufficio del Registro entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutto il vino acquistato nell anno precedente e sottoposto per legge al pagamento dell’impo­ sta di consumo, e non già solo a quella parte dei vino che egli abbia nel detto anno rivenduto.

Casa., Sez. I, 19 dicembre 1951, Caggianese rie. - Giust. Pen-., 1952, 437.

277. - Registro - Industrializzazione mezzogiorno - Vendita fornace già data m fatto - Agevolazione tributaria - Compete - Autorizzazione preventiva - Non occorre.

La espressione « trasformazione, ampliamento, e ricostruzione degli stabi­ limenti già esistenti » contenuta nell’art. 2 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598 comprende qualsiasi iniziativa diretta a scopo di industrializzazione,

è,

quindi!

anche una fornace già in efficienza precedentemente concessa in affitto. Per poter godere del beneficio tributario di cui in detta legge non occorre l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria.

Comm. Centr., Sez. V, 9 gennaio 1952, n. 31283 - Riv. Leg. Fise., 1952, 521. Vedi ciré. 7 novembre 1951, n. 122029, ivi, 1951, p. 46.

278. - Imposta generale sull'entrata - Indicazione di prezzo inferiore a quella effettivo - Prescrizione.

La contravvenzione sull’imposta generale sull’entrata di cui all’art. 20 del

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