• Non ci sono risultati.

L’individuazione del soggetto responsabile in base alle Regole dell’Aja-

, il quale sancisce che: “Salvo quanto è stabilito dall'articolo VI, il vettore, in base a qualsiasi contratto di trasporto di merci per mare, sarà soggetto agli obblighi e alle responsabilità e godrà dei diritti e delle immunità qui sotto indicate, relativamente alla caricazione, rimaneggiamento, stivaggio, trasporto, custodia, cura e scaricazione delle merci”.

In conclusione, il vettore è colui che si pone come controparte contrattuale del caricatore, ossia il soggetto in capo al quale si verificano gli effetti derivanti dalla conclusione del contratto di trasporto e nei cui confronti dovranno essere esperite, da parte dei soggetti interessati al carico, le eventuali azioni risarcitorie per la perdita o l’avaria delle merci caricate83

.

Sulla base di tali motivazioni, in dottrina si afferma che, secondo le Regole dell’Aja-Visby, il soggetto responsabile del trasporto è il c.d. vettore contrattuale84 (contracting carrier).

3.3 L’individuazione del soggetto responsabile in base alle

Regole dell’Aja-Visby.

Per individuare con certezza la figura del vettore sul piano pratico, la definizione di soggetto responsabile indicata nel paragrafo

82

ZUNARELLI, La nozione di vettore, Giuffrè Editore, Milano 1987, p. 92 e CARBONE,

Contratto di trasporto marittimo di cose, Giuffrè Editore, Milano 2010, p. 182- 183.

83 ZUNARELLI – COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei

trasporti, III Ed., Wolters Kluwer, Vicenza 2016, p. 438.

84

CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, II Ed, Giuffrè Editore, Milano 2010, p. 181-187.

39

precedente dev’essere integrata da una serie di considerazioni riguardanti alcuni aspetti: 1) il ruolo che assume la nave; 2)le indicazioni in polizza di carico relative all’identificazione del vettore; 3) La Identity of the carrier clause.

3.3, 2. L’individuazione del soggetto responsabile in base alle

Regole dell’Aja-Visby: il ruolo della nave.

Come sostiene la dottrina, alcune norme85 delle Regole dell’Aja-Visby pongono la nave(con cui è effettuato il trasporto) tra i soggetti responsabili del trasporto. La dottrina maggioritaria osserva infatti come la nave possa essere soggetta alle actiones in rem86,

divenendo così, oltre a mezzo con cui si esegue il trasporto, anche garanzia della solvibilità del soggetto che si è obbligato ad effettuarlo87. Tali azioni possono essere esercitate dal soggetto interessato al carico nei confronti della nave, cosicché esso godadella garanzia in caso di eventuali perdite o danni subiti dalle merci durante il trasporto88.

85

Gli artt., 3.8, 4.1, 4.2, 4.5 e 7, si riferiscono tutti alla responsabilità del vettore e

della nave.

86Azione posta a tutela dei diritti reali. È esperibile dal titolare del diritto erga

omnes, ossia contro chiunque la possieda: si dice, infatti, che il titolare del diritto

reale abbia un diritto di seguito sulla cosa, definizione tratta da

http://www.brocardi.it/A/actio-in-rem.html

87

CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, II Ed.,Giuffrè Editore, Milano 2010, p. 183.

40

A prima vista, quanto appena affermato, potrebbe apparire in contrasto con gli artt. 1 lett. a e 2 delle Regole dell’Aja-Visby, in quanto sembrerebbe svalutare la rilevanza dell’assunzione contrattuale, volta all’individuazione della figura del vettore. In effetti, non è affatto scontato che il proprietario della nave sia colui il quale si assuma l’obbligo contrattuale di trasportare89

. In realtà la dottrina maggioritaria in merito alla garanzia della nave non ravvisa alcuna sottovalutazione della rilevanza dell’assunzione contrattuale dell’obbligo di trasportare al fine di individuare il vettore90

, bensì la presa d’atto delle Regole dell’Aja-Visby della complessità del trasporto marittimo “che trascende il solo soggetto che si obbliga contrattualmente”91. Tutto ciò appare confermato anche da un’importante sentenza della Corte di Cassazione92

, la quale afferma che la posizione dell’armatore non vettore nei rapporti col soggetto interessato al carico è disciplinata dalle Regole dell’Aja-Visby in funzione strumentale ed ausiliaria della prestazione del vettore.

In altre parole, l’armatore non vettore assume la posizione di ausiliario del vettore nell’adempimento dell’obbligo di trasportare93. Pertanto, per individuare il soggetto responsabile del trasporto risulta

89

Infatti è altresì possibile, se non probabile, che il proprietario della nave noleggi la nave ad un vettore, il quale a sua volte si obbliga con un caricatore attraverso un contratto di trasporto, a trasportare le merci da un luogo ad un altro.

90

Inteso come soggetto responsabile del trasporto.

91 CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, II Ed., Giuffrè Editore, Milano

2010, p. 181.

92

Cass. 26 luglio 1983, n. 5121.

93

CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, II Ed., Giuffrè Editore, Milano 2010, p. 184-185.

41

esclusivamente rilevante l’assunzione contrattuale dell’obbligo di trasportare.

3.3, 3.L’individuazione del soggetto responsabile in base

Regole dell’Aja-Visby: le indicazioni in polizza di carico.

La polizza di carico gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’identificazione del soggetto responsabile: non solo essa rappresenta la prova migliore dell’esistenza di un contratto di trasporto94 ma anche perché, tra le altre indicazioni obbligatorie la polizza di carico deve indicare anche il nome e la firma del vettore. In merito alla normativa riguardante le indicazioni del vettore nella polizza di carico vanno fatte alcune considerazioni, in quanto, come osserva la dottrina maggioritaria, tali informazioni si rivelano molto spesso fuorvianti.

In altri termini, non è raro che le istruzioni nella polizza di carico finiscano con l’indicare un soggetto diverso da colui il quale ha assunto realmente l’obbligo contrattuale di trasportare. Questi particolari problemi di identificazione del vettore sono strettamente collegati alle caratteristiche dei traffici di linea e di quelli tramp95.

94 Il vettore, come soggetto che si obbliga contrattualmente nei confronti del

caricatore.

95

Pertanto, riguardo ad essi, è bene avere a mente quanto detto nel capitolo precedente.

42

Nella maggior parte dei casi i traffici di linea generano meno problemi rispetto ai traffici tramp, poiché di solito, anche se non sistematicamente, le polizze di carico sono intestate alle compagnie che gestiscono il traffico di linea.

Per quanto riguarda i trasporti di linea, infatti, la dottrina ha affermato come il vettore possa essere indiscutibilmente identificato con la compagnia marittima che gestisce il traffico stesso, anche qualora ci si trovi al cospetto di un contratto di noleggio96 in virtù del quale sussista una separazione tra l’esercizio nautico della nave e quello commerciale97. Per tali ragioni, la dottrina in questione e la giurisprudenza italiana98 sono concordi nel ritenere che, a prescindere dalle indicazioni in polizza di carico, i soggetti interessati al carico possano in qualsiasi maniera provare la qualifica di vettore in capo a colui il quale abbia realmente assunto il trasporto marittimo di linea99. Tale teoria è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione100, la

96 Questi sono i casi, anche se rari, in cui la polizza può non essere intestata alla

compagnia vettrice.

97

In tal senso, ROMANA. N, in Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da ANTONINI. A, Vol. II., Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 122.

98

App. Genova 26 giugno 1986.

99

In tal senso, ROMANA. N, in Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da ANTONINI. A, Vol. II., Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 122.

100

Cass., 13 agosto 1997, n. 7556, in causa RIC. SIAT S.p.A c. RES. Grandi traghetti

navig. S.p.A. la cui massima si esprime in tal senso “ svolge nei confronti del

prenditore o caricatore funzione di prova del contratto di trasporto (prova da darsi per iscritto a norma dell'art. 420) consentendogli di agire contro il soggetto che in base alle indicazioni sopramenzionate risulti quale vettore, senza tuttavia impedirgli di provare la non veridicità di tali risultanze e di esercitare nei confronti dell'effettivo vettore, diverso dal soggetto figurante come tale in polizza, l'azione causale nascente dal contratto di trasporto con esso instaurato, salve le limitazioni cui tale prova soggiace in quanto contraria alle risultanze di un atto scritto. Tale azione, peraltro, si sottrae all'ambito di operativita' della Convenzione di Bruxelles

43

quale ha affermato che nei confronti dei caricatori101 la polizza di carico ha natura di strumento probatorio. Secondo la giurisprudenza in questione, infatti, il caricatore, da una parte può avvalersi delle indicazioni della polizza di carico per identificare un soggetto come vettore; dall’altra, ha anche la possibilità di provare che il vettore effettivo è diverso da quello indicato in polizza di carico.

I problemi relativi alle indicazioni in polizza di carico nei traffici

tramp risultano più frequenti poiché, di solito, la polizza stessa non

contiene nessuna intestazione oppure presenta molto spesso intestazioni fuorvianti o pubblicitarie. Riguardo ai traffici tramp102,

infatti, la dottrina maggioritaria103 e la giurisprudenza di legittimità104 del 25 agosto 1924 (sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, resa esecutiva con D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito in legge 19 luglio 1929, n.1638) anche in relazione al termine di prescrizione ivi previsto, applicabile solo nei contratti di trasporto documentati da polizza di carico o documento equipollente e non invocabile nel caso di azione causale proposta contro le risultanze dei detti documenti, che resta assoggettata al più breve termine di sei mesi di cui all'art. 438 cod. nav.” in http://www.fog.it/.

101 Usiamo la parola caricatore, perché è importante per quanto stiamo dicendo

avere ben chiaro che: per caricatore intendiamo il primo prenditore della polizza di carico.

102 Ricordiamo che in relazione a tale tipologia di traffico, è necessaria l’emissione e

la circolazione della polizza di carico per far emergere la necessità di tutelare il soggetto interessato al carico, e di conseguenza assoggettare tale tipologia di trasporto al regime di responsabilità Regole dell’Aja-Visby.

103

CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, II Ed., Giuffrè Editore, Milano 2010, p. 187-188., e ROMANA. N, in Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da ANTONINI. A, Vol. II., Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 122.

104

Cass., 4 marzo 1997, n. 1914, in causa Hugo Trumpy S.p.A. c. SAAR S.p.A., la massima in questione afferma “ Quando una polizza di carico, sottoscritta dal raccomandatario per conto del comandante della nave, non contenga una intestazione atta ad identificare il vettore, deve ritenersi, considerato che il capitano normalmente ed istituzionalmente rappresenta l'armatore, che quest'ultimo assuma anche la veste di vettore, salvo che sussistano elementi precisi e concordanti in senso contrario. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto adeguato un generico richiamo nella polizza ad un "charter party", della cui effettiva esistenza peraltro non era stata fornita la prova)” in http://www.fog.it/.

44

sono d’accordo nel ritenere che qualora l’intestazione della polizza di carico e la sottoscrizione concordino105, le indicazioni in polizza di carico assumono rilievo fondamentale al fine di identificare il vettore. Tuttavia, nel caso in cui non sussista detta concordanza e non sia possibile identificare il vettore attraverso gli altri elementi contenuti nella polizza di carico, opera la presunzione secondo cui la polizza sottoscritta dal comandante o dal raccomandatario qualifica l’armatore come vettore106.

In relazione ai traffici tramp, dunque, in tutti i casi in cui non è possibile identificare il vettore in base alle risultanze contenute in polizza di carico, viene individuato come soggetto responsabile del trasporto l’armatore107

.

105

Una simile corrispondenza è ritenuta esservi anche quando la firma è apposta da un raccomandatario e si ritiene che esso abbia agito in nome del soggetto a cui è intestata la polizza.

106

Vedi nota 32

107

Sent. Cort. Cass., 13 agosto 1997, n. 7556, in causa RIC. SIAT S.p.Ac. RES. Grandi

traghetti navig. S.p.A., la cui massima si esprime in tal senso “nei riguardi del terzo

possessore natura di titolo di credito letterale (dal che segue che il vettore e' individuato in base alle risultanze del titolo, tenuto conto in particolare della intestazione della polizza, e del cotenuto di una eventuale "charterparty" in quella incorporato e valutate eventuali clausole di identità del vettore)” in

http://www.fog.it/. In altri termini, tutto ciò è confermato, come osserva la dottrina, dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione 107 , la quale dimostra di tenere conto del differente regime tra il caricatore e i terzi possessori della polizza di carico107. Infatti, nei confronti dei terzi possessori la polizza di carico ha natura di titolo letterale, quindi il vettore deve essere individuato in base alle indicazioni del titolo medesimo.

45

3.3, 4 L’individuazione del soggetto responsabile in base alle

Regole dell’Aja-Visby: la Identity of the carrier clause.

Al problema relativo alle indicazioni della polizza di carico (soprattutto nel caso dei traffici tramp) ha cercato di porre rimedio l’autonomia contrattuale attraverso la c.d. Identity of the carrier

clause. Una volta inserita tale clausola nella polizza di carico,

l’armatore è considerato vettore in ogni caso108

.

La dottrina italiana, così come la giurisprudenza109, si sono interrogate più volte sulla validità della Identity of the carrier clause; appaiono oggi concordi nel propendere per l’invalidità della stessa110, ritenendo che essa risulti contraria all’art. 3.8 delle Regole dell’Aja- Visby, in quanto uno dei suoi effetti principali è quello di derogare al regime di responsabilità stabilito dalla presente convenzione.

108

In tal senso, ROMANA. N, in Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da ANTONINI. A, Vol. II., Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 124.

109

Trib. Genova, 5 dicembre 1969, in Dir. Mar.,1969 , p. 330 e Trib. Trieste, 21 ottobre 1981, in Dir. Mar., 1982, p. 270 ss.

110 CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, II Ed., Giuffrè Editore, Milano

2010, p. 201 a 203., e ZUNARELLI, La nozione di vettore, Giuffrè Editore, Milano 1987, p. 119 a 133., e ROMANA. N, in Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da ANTONINI. A, Vol. II., Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 125.

46

3.4 L’emergere della necessità di ampliare il raggio di soggetti

Documenti correlati