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L’analisi degli obblighi che le Regole dell’Aja-Visby e il Codice della navigazione pongono in capo al vettore è fondamentale per la trattazione che sarà svolta in questo capitolo. È l’inadempimento di tali obblighi da parte del vettore, infatti, a determinare l’applicabilità del regime di responsabilità delle Regole dell’Aja- Visby e del Codice della navigazione nei confronti dello stesso.

Le Regole dell’Aja-Visby117 e il Codice della navigazione118 prevedono tre tipi di obbligazioni poste a carico del vettore: 1)

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Art 3.1 e 2, il quale afferma: “ (3.1) Il vettore, prima dell'inizio del viaggio e al principio dello stesso, sarà obbligato a esercitare la dovuta diligenza per:

 a. mettere la nave in condizioni di navigabilità;

 b. convenientemente equipaggiare, attrezzare, approvvigionare la nave;  c. rendere le stive, i locali frigoriferi e tutte le altre parti della nave in cui le

merci sono trasportate, sicure e atte a ricevere, trasportare e conservare le merci.

(3.2) Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo IV il vettore dovrà appropriatamente e accuratamente caricare, rimaneggiare, stivare, trasportare, conservare, curare e scaricare le merci trasportate.http://www.fog.it/.

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Art 421 “ Il vettore, prima dell’inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci”., e art 422 comma 2 “ Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarIe o del ritardo non è stata, ne in tutto ne in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti”. http://www.fog.it/.

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l’obbligazione di trasferimento; 2) l’obbligazione di custodia119

; 3) l’obbligo di mettere la nave in stato di navigabilità.

4.2,2. Le obbligazioni del vettore: l’ obbligazione di

trasferimento.

L’obbligazione di trasferimento (che consiste nel trasferire la merce da un luogo ad un altro) vincola il vettore ad eseguire il trasporto e, se prestabilito, ad eseguirlo entro un certo termine120. Pertanto, il vettore risulta responsabile della mancata121 o ritardata (nel caso sia stato prestabilito un termine) esecuzione del trasporto.

In relazione a tale obbligazione va precisato, come è stato sostenuto dalla dottrina, che il vettore può essere sottoposto al particolare regime di responsabilità dettato dalle Regole dell’Aja- Visby e dal Codice della navigazione, solo a condizione che dalla

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Il Codice della navigazione, non prevede esplicitamente l’obbligazione di custodia, ma la dottrina è concorde che essa sia implicitamente deducibile dall’art 422, nella parte in cui prevede che il vettore è responsabile delle merci dal momento in cui gli vengono consegnate, fino a quello in cui lui le riconsegna. In tal senso, LEFEBVRE D’OVIDIO – PESCATORE – TULLIO, Manuale di diritto della

navigazione, XIV Ed., Giuffrè Editore, Milano 2016, p. 567.

120 Il ritardo non è espressamente previsto nelle Regole dell’Aja-Visby, ma esso è

ritenuto compreso nell’obbligazione di trasferimento. In tal senso si veda LEFEBVRE D’OVIDIO – PESCATORE – TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, XIV Ed., Giuffrè Editore, Milano 2016, p. 566.

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La mancata esecuzione del trasporto non è esplicitamente prevista dal Codice della navigazione, ma essa si fa discendere implicitamente dalla disciplina del ritardo la quale trova espressa menzione.

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mancata esecuzione o dal ritardo del trasporto derivino danni alle merci122.

4.2, 3 .Le obbligazioni del vettore: l’obbligazione di custodia.

Per quanto riguarda invece l’obbligazione di custodia, da essa discende l’obbligo del vettore di custodire il carico (la merce) durante tutte le fasi del trasporto. Di conseguenza, il vettore appare responsabile di eventuali danni occorsi durante il periodo in cui esso stesso detiene la merce123.

4.2,4. Le obbligazioni del vettore: l’obbligo di mettere la nave

in stato di navigabilità.

Le Regole dell’Aja-Visby e il Codice della navigazione prevedono espressamente l’obbligo in capo al vettore di mettere la nave in stato di navigabilità. La normativa uniforme e quella nazionale stabiliscono esplicitamente che il vettore debba esercitare una ragionevole diligenza nel mettere la nave in stato di navigabilità prima dell’inizio del viaggio. In relazione a detta definizione risulta

122 A condizione però che dalla mancata esecuzione , o da ritardo, del trasporto ne

derivino la perdita e l’avaria delle merci. LEFEBVRE – TULLIO – PESCATORE, Manuale

di diritto della navigazione, XIV Ed., Giuffrè Editore, Milano 2016, p. 566.

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Vedi nota sopra. Inoltre per una precisa conoscenza del periodo di responsabilità del vettore si rinvia al capitolo precedente di questo lavoro.

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necessario chiarire meglio i concetti: 1) di navigabilità; 2) di ragionevole diligenza.

Per quanto riguarda la navigabilità, la dottrina maggioritaria124 e la giurisprudenza125 sono concordi nel ritenere che essa debba essere presa in considerazione sia nella sua accezione nautica che in quella commerciale126, definendola quindi come l’idoneità della nave alla navigazione e al trasporto della merce.

Per ciò che concerne invece la ragionevole diligenza sono state chiarite le condizioni in cui essa debba ritenersi adeguatamente esercitata. Giurisprudenza127 e dottrina concordano nell’affermare che il vettore eserciti una ragionevole diligenza128, ogni qualvolta allestisca una nave in grado di superare tutti gli eventi del mare che possano concretizzarsi in rischi normali e prevedibili129. Secondo la

124 CARBONE, Le regole della responsabilità del vettore marittimo di cose, dall’Aja ad

Amburgo attraverso la giurisprudenza italiana, Giuffrè editore, Milano 1984, p. 52.

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Sent del Trib Napoli 1 Marzo 1971.

126 Ciò sta ad indicare che la nave non deve essere idonea solo alla navigazione ma

anche al trasporto, in tal senso LEFEBVRE D’OVIDIO –TULLIO – PESCATORE,

Manuale di diritto della navigazione, XIV Ed., Giuffrè Editore, Milano 2016, p. 568.

127 In tal senso si faccia riferimento a Cass. del 21 giugno del 1974 e App. Messina

25 gennaio del 1980.

128

Va precisato che nella pratica, i vettori adottano il c.d. Codice ISM, il quale, benché non contenga una disciplina specifica delle misure di sicurezza, fornisce

standards internazionali per l’ amministrazione delle navi e il loro esercizio in

regime di sicurezza e per la prevenzione dell’inquinamento. Infatti, la ragionevole diligenza, nel mettere la nave in stato di navigabilità, si ritiene esercitata, una volta che il vettore dimostri di essere conforme al Codice ISM. In tal senso, CARBONE,

Contratto di trasporto marittimo di cose, II Ed., Giuffrè Editore, Milano 2010, p. 278.

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CARBONE, Le regole della responsabilità del vettore marittimo di cose, dall’Aja ad

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giurisprudenza130, inoltre,l’obbligo di ragionevole diligenza vincola il vettore soltanto prima dell’inizio del viaggio e non durante131.

In conclusione, il vettore sarebbe responsabile dei danni derivanti da innavigabilità, qualora lo stesso, prima dell’inizio del viaggio, non abbia esercitato una ragionevole diligenza nel rendere la nave idonea alla navigazione e al trasporto132.

4.3 La distribuzione dell’onere della prova e la base della

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