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Inquadramento legislativo dell’ente di gestione dei parchi

Nel documento SOCIETÀ E COMUNICAZIONE NEI PARCHI NATURALI (pagine 189-196)

APPENDICE II – NOTE METODOLOGICHE

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

3. LA COMUNICAZIONE PUBBLICA NELLE AREE PROTETTE

3.1 La comunicazione ecologica e la comunicazione pubblica

3.1.2 Inquadramento legislativo dell’ente di gestione dei parchi

L’ente di gestione del parco, essendo un ente pubblico, possiede molte caratteristiche comuni ad altri enti pubblici: ha una sede territoriale ben definita situata in un comune dell’area protetta, talvolta possiede anche degli sportelli periferici in altri

alcuni casi però tale gestione viene curata da altri enti presenti nel territorio (la comunità montana, un consorzio tra comuni, la provincia, ecc.).

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Un’ulteriore precisazione va fatta in merito all’ente di gestione del parco. Questo è definito come «ente pubblico strumentale» cioè un ente a cui l’ente territoriale di riferimento (lo Stato o le regioni) danno per ragioni tecniche personalità giuridica e una limitata autonomia. [cfr. Martines T. (19957),

Diritto pubblico, Milano, Giuffrè: 180; AA.VV. (1999), Codice delle aree protette. Trattati internazionali, norme comunitarie e legislazione italiana,

comuni, come si è visto precedentemente è fornito di una pianta organica con diversi tipi di personale assunto e precario [cfr. sopra § 2.1], ha un vertice di comando i cui organi, come recita l’articolo 9 della legge quadro, sono: il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco8.

In particolare, come prevede la legge quadro, è affidata, all’ente di gestione la predisposizione di una serie di piani e regolamenti che disciplinano le attività del parco, fra questi i più importanti sono:

i. il regolamento del parco (art. 11) disciplina:

a. la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b. lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

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Non è questa la sede per specificare quali funzioni spettano a tali organi, che comunque sono precisate nella legge quadro. Tuttavia è opportuno precisare che non tutti i parchi hanno gli stessi organi, ad esempio in Sicilia la legge regionale sulle aree protette, la n. 98 del 6 maggio 1981, prevede i seguenti organi: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

c. il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d. lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e bio-sanitaria;

f. i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g. lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h. l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani;

Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e

caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette.

ii. il piano del parco (art. 12), con cui l’ente di gestione deve perseguire le finalità di tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali; esso deve essere articolato nei seguenti contenuti:

a. organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela9;

b. vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

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Queste zone verranno specificate nel seguito di questo capitolo [cfr oltre § 3.2.1].

c. sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; d. sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la

funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; e. indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna

e sull'ambiente naturale in genere;

iii. il piano economico e sociale (art. 14), che come prevede la legge può riguardare:

a. la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; b. la predisposizione di attrezzature, impianti di

depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; c. l'agevolazione o la promozione, anche in forma

agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

L’ente di gestione predispone infine una serie di strutture che erogano i servizi ai cittadini, agli operatori economici e ai fruitori del parco. Oltre alla sede centrale gli enti generalmente dispongono di centri visite, di uffici di zona, di case del parco, di centri di educazione ambientale, di centri studi e ricerche e di sportelli informazioni rivolti ai cittadini residenti e ai fruitori. Ai fini di questa tesi analizzerò in particolare i centri visite, le case del parco e gli sportelli informazioni, che sono le strutture del parco dove l’attività di comunicazione è prevalente. Un approfondimento su queste strutture verrà condotto alla fine di questo capitolo, quando saranno illustrate le attività di comunicazione di alcuni parchi naturali [cfr. oltre § 3.2.4].

Di seguito, invece, approfondirò maggiormente il discorso sull’importanza strategica che la comunicazione pubblica assume in un parco naturale. Per compiere questa operazione mi servirò di concetti, metodi e tecniche di marketing applicate al territorio. Inquadrerò, infatti, la comunicazione pubblica dell’ente di gestione nell’ottica propria del marketing territoriale.

Tale ulteriore approfondimento è necessario per due ragioni. La prima ragione riguarda il marketing territoriale è la sua capacità di predisporre sia di una strategia competitiva del territorio sia di una serie di strumenti operativi fra cui la comunicazione ha un posto di grande rilievo. La seconda ragione riguarda la comunicazione pubblica: essa, nell’ottica del marketing territoriale, assume «il ruolo nodale di regolatrice delle strategie informative, interattive e di leadership fra soggetti sociali, singoli cittadini, comunità economica e decisori pubblici attivi localmente»10. La comunicazione pubblica pertanto è in

10

Cfr. Polci S. (s.d.), La comunicazione pubblica. Tra turismo e marketing

http://www.re-grado di leggere e comunicare il territorio protetto nella molteplicità dei suoi aspetti e delle sue politiche.

3.2 Il marketing territoriale: uno strumento per la

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