• Non ci sono risultati.

3. IMBALLAGGI IN PLASTICA

3.1. Inquadramento normativo sul sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti d

Il panorama normativo in materia ambientale e, in particolare, nella gestione degli imballaggi, è in continua evoluzione in ambito sia nazionale sia europeo. L’anno 2018 è stato caratterizzato da numerosi interventi legislativi che hanno modificato e/o implementato la normativa di riferimento. La principale novità è, certamente, l’attuazione del “Pacchetto economia circolare”, entrato in vigore il 4 luglio 2018 e costituito da quattro direttive che modificano precedenti direttive in materia di rifiuti, imballaggio e rifiuti di imballaggio, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) e veicoli fuori uso e pile.

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nello specifico, la Direttiva n. 851/2018/UE in materia di rifiuti e la n. 852/2018/UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio prevedono:

 la diminuzione della produzione dei rifiuti, incentivando l’applicazione della gerarchia dei rifiuti che si articola in prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero e di altro tipo, per esempio il recupero di energia e smaltimento;

 il raggiungimento di nuovi target di preparazione per il riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani, stabiliti nel 55% al 2025, nel 60% al 2030 e nel 65% al 2035;

 il conseguimento di obiettivi elevati di riciclo dei rifiuti di imballaggio in termini di peso;

 lo stimolo per le autorità locali a potenziare i sistemi di raccolta differenziata e introdurre sistemi di tariffe puntuali;

 la sensibilizzazione dei cittadini attraverso campagne di educazione ambientale;

 l’introduzione di sistemi di restituzione o raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio;

 l’introduzione di sistemi di riutilizzo o recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti. (CONAI, 2019).

OBIETTIVI DI RICICLO % Al 2025 Al 2030 Al 2035 Rifiuti urbani 55 60 65 Rifiuti imballaggio 65 70 / Plastica 50 55 / Legno 25 30 / Metalli ferrosi 70 80 / Alluminio 50 60 / Vetro 70 75 / Carta e cartone 75 85 /

Tabella 2. Obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio in termini di peso (CONAI, 2019)

Le nuove disposizioni europee dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020, i quali hanno dovuto organizzarsi per raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero definiti dalle normative europea e nazionali e prevenire gli impatti ambientali dei rifiuti da imballaggio lungo il loro intero ciclo di vita, basandosi “sui principi della precauzione e dell’azione preventiva”, secondo la corretta gestione gerarchica dei rifiuti, nonché sul principio “chi inquina paga”. (CONAI, 2019).

A fianco a questo le nuove direttive portano con sé il principio della cosiddetta Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), secondo cui chi immette un prodotto nel mercato deve farsi carico della gestione dei rifiuti generati dal suo consumo, anche se questo è stato effettuato da un terzo. Si è reso dunque indispensabile imporre a tutti gli Stati un set di criteri minimi comuni, accompagnati da una definizione dell’EPR, secondo cui per regime di Responsabilità Estesa del Produttore si intende una serie di “misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto” (art. 3, comma 1, lett. r), Direttiva 2018/851/UE.

Il richiamo alla responsabilità finanziaria è strettamente connesso al principio posto alla base della Responsabilità Estesa del Produttore, il “chi inquina, paga”, perseguendo il fine di internalizzare i costi ambientali all’interno dei costi di produzione, per far sì che il prodotto che genera maggiori costi ambientali sia in fase di produzione che in quella di consumo non risulti più competitivo - ribaltando tali costi sulla collettività - rispetto ad un prodotto che genera meno oneri ambientali.

La finalità primaria a cui deve tendere un regime EPR è chiaramente quella di perseguire la tutela dell’ambiente, indirizzando la produzione e il consumo verso la circolarità. (CONAI, 2019).

La normativa nazionale della gestione dei rifiuti di imballaggio (nata dalla legislazione europea, con la Direttiva 1994/62/CE e la successiva Direttiva 2004/12/CE recepite con il d.lgs. 22/1997, prima, poi con il d.lgs. 152/2006) definisce i criteri delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio nei suoi principi generali e con riferimento ai due presupposti di fondo (art. 219 del d.lgs. 152/2006):

IMBALLAGGI IN PLASTICA

 La responsabilità estesa del produttore, che pone a capo di produttori e utilizzatori, la responsabilità della “corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti”;

 La responsabilità condivisa, ossia la cooperazione tra tutti gli operatori economici interessati dalla gestione dei rifiuti di imballaggio, pubblici e privati. (CONAI, 2019).

Il recepimento delle direttive comunitarie ha introdotto pertanto nel nostro Paese un concetto essenziale: la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nel consumo di beni da cui hanno origine i rifiuti.

La normativa italiana disciplina in particolare gli imballaggi e i rifiuti di materiali da imballaggio quali carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio, legno e fornisce una precisa definizione di imballaggio: “Il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

La crescente eterogeneità delle tipologie di imballaggio ha reso necessaria una loro classificazione, che tradizionalmente si suddivide in:

 imballaggio primario o per la vendita: tutti gli imballaggi destinati alla vendita al dettaglio dei prodotti. Si suddividono, a loro volta, in imballaggio a diretto contatto con il prodotto, che ha una funzione di protezione del prodotto (ad esempio la lattina per bevande), e in sovra-imballaggio, che ha invece una funzione di contenimento (un esempio è la pellicola di plastica che contiene più lattine di alluminio);

 imballaggio secondario o multiplo: utilizzato, nei punti vendita, per il raggruppamento di un certo numero di prodotti, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale al consumatore finale o che possa servire solo a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita (ad esempio il vassoio di cartoncino che raggruppa più lattine);  imballaggio terziario o per il trasporto: utilizzato per facilitare la manipolazione ed il

trasporto di grandi quantità di prodotti oppure di imballaggi secondari per evitare i danni connessi al trasporto (ad esempio il pallet su cui è possibile impilare anche 10.000 lattine di alluminio). (SARCO S.r.l., 2019).

Il concetto di sostenibilità della filiera del packaging è oggi strettamente legato alle Direttive 94/62/CE e 2004/12/CE, fondate sull’approccio del ciclo di vita “dalla culla alla culla”, che hanno portato all’adozione di strumenti di valutazione e d’azione come il Life Cycle Assessment (analisi del ciclo di vita, LCA) e il Life Cycle Thinking (parte integrante delle modalità di progettazione dei prodotti) e hanno introdotto specifici obiettivi di riciclo e recupero dei materiali di imballaggio. Prevenzione e gestione dei rifiuti sono, infatti, fortemente interconnesse e l’una non può prescindere dall’altra.

All’interno di questo percorso di crescente attenzione ai temi della sostenibilità, di una corretta gestione dei rifiuti e di responsabilità ambientale, si inseriscono i concetti di riciclaggio e di design for recycling. Per riciclaggio si intende “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia”.

Le disposizioni normative comunitarie (Direttiva 94/62/CE, e successivi aggiornamenti) e nazionali sugli imballaggi (D.lgs. 152/2006, e successivi aggiornamenti) stabiliscono che l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nell’Unione Europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

I rifiuti di imballaggio in materiale plastico rappresentano uno degli esempi più complessi da affrontare data la varietà di polimeri, di proprietà e applicazioni. Inoltre, più aumenta la qualità degli imballaggi e la loro possibilità di accrescere la shelf life dei prodotti contenuti, più rischia di diventare complesso gestire il fine vita di questi oggetti. È proprio per questo motivo che l’intervento accorto dei progettisti diventa fondamentale per rendere la produzione sempre più aderente alle richieste dell’economia circolare nella quale i “rifiuti” di un processo produttivo diventano “cibo” per un altro processo. (CONAI, 2019).

IMBALLAGGI IN PLASTICA