2.1 IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE: EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA
2.1.3 Dall’inserimento all’integrazione
L’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola comune viene definitivamente sancito dalla Legge n. 517 del 4/8/197764 che definisce un quadro chiaro e preciso sul come operare per rendere concreto l’obiettivo dell’integrazione.
Tale legge ha rappresentato, dal punto di vista giuridico, un momento di svolta della scuola italiana, sia perché ha reso obbligatoria la presenza di alunni in situazione di disabilità nella scuola comune, abolendo quindi le classi differenziali, sia perché ha offerto una concreta possibilità di perseguire l’obiettivo dell’integrazione totale dei soggetti disabili. In altre parole, la suddetta legge, ha dato avvio ad un processo di rinnovamento delle istituzioni scolastiche dal punto di vista sia del rapporto scuola- docente, che del rapporto società-pubblica amministrazione. In essa, infatti, si pone l’accento sulla partecipazione di tutti i docenti e del personale direttivo nella conduzione
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In www.integrazionescolastica.it/upload/art455/documento_Falcucci_1975_2005.pdf, consultato il 16/01/2015.
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A. Canevaro. L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Trent’anni di inclusione nella scuola italiana, Erickson, Trento, 2007, p.163.
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del processo educativo in correlazione con gli organi sanitari messi a disposizione dagli Enti Locali.
A tal riguardo, l’art. 2 e l’art.7, dedicati rispettivamente alla scuola elementare e alla scuola media, autorizzano la programmazione di vere e proprie attività integrative organizzate per alunni della stessa classe, allo scopo di realizzare interventi formativi rivolti ai singoli alunni. L’art. 2, difatti, afferma:
“Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati […]. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico […]”.
Tali concetti vengono sostanzialmente ribaditi anche all’interno dell’art. 7: “Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere
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interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali […]”.
Grazie a questi due articoli, la legge ha in definitiva introdotto l’importante concetto di integrazione, ma non solo dal punto di vista della formazione e dell’informazione, bensì anche dal punto di vista dell’assistenza al portatore di handicap, nella prospettiva di una didattica individualizzata65.
Dopo il 1977 una serie di leggi e di circolari del Ministero della Pubblica Istruzione hanno dettato le regole di interpretazione e di applicazione della legge n. 517/77, nonché cercato di colmare alcune lacune della passata normativa, al fine da rendere effettivo il processo integrativo. Di particolare interesse, a questo riguardo, sono:
la Circolare Ministeriale n.199/7966
che evidenziava nella collaborazione fra scuola e servizi assistenziali e sanitari del territorio le condizioni necessarie per la piena realizzazione del processo di integrazione;
la Legge n. 270/82 che ha istituito il sostegno anche nella scuola materna67;
la Circolare n. 250/8568
che ribadiva la necessità di interventi coordinati da parte della scuola e degli Enti Locali.
Gli anni ’80 terminarono con un’importante sentenza della Corte Costituzionale, la n.215/198769, che ha spalancato le porte della scuola media superiore a tutti i disabili.
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M.T. Cairo. Pedagogie e didattica speciale per educatori e insegnanti nella scuola, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p.4. 66 In www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm179_99.htm, consultato il 16/01/2015. 67 In www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270!vig, consultato il 16/01/2015. 68 In www.polocattaneo.it/docsostegno/paginaalice/file_modulistica/C_M_%20250-85.htm, consultato il 16/01/2015.
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Essa, infatti, ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell’art. 28 della legge 118/72 il quale prevedeva che sarebbe stata "facilitata", anziché disporre che dovesse essere "assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori. Questo aprì le porte e il pensiero, da un punto di vista ideologico, politico e istituzionale, alla successiva Legge n.104/1992.