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Gli insoddisfatti alla fine sono certo i più, e lo stesso marchese di Laconi deve ingoiare il boccone ben amaro d'aver richiesto il titolo

61 Per un apprezzamento quantitativo di questi dati cfr. B. ANATRA, Il feudalesimo nel-la Sardegna di antico regime, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autono-mistico», nn. 23-25, 1985, pp. 21-41.

62 A.J. MUR, Caballeros sardos cit., pp. 190-191.

63 J. GRAMUNT, Los linajes catalanes en Cerderia cit., pp. 22 e 74.

64 ACA, Consejo de Aragém, leg. 1352, doc. 60.

65 A Michele e Giovanni Velasquez, rispettivamente una ajuda de costa di 500 ducati e una rendita di 200 scudi, allo Capata 1.000 scudi di ajuda e 200 di rendita, allo Scano Castelvì una saca di 4.000 starelli di grano, all'Otger soltanto un'indennità di 120 scudi per il viaggio in Spagna. E forse l'Otger sconta il suo tentativo di far cassare le decretazioni vi-ceregie che attentano ai privilegi di Cagliari: ivi, doc. 76.

ducale su Monreale e quello di almirante del regno, e di ottenere alla

fi-ne soltanto una rendita. La Corona non è stata comunque larga di

con-cessioni e questo avrà forse contribuito a tenere accese le inquietudini

dei militari sardi, che sembrano relativamente sfavoriti rispetto ai

letra-dos, e specialmente rispetto agli officiala dell'amministrazione regia.

5.

Parlamento e Regno

1. L'Il aprile 1614 sono proposti nel Militare, per iniziativa dello Scano Castelvì, quattro capitoli che mettono in discussione la stessa unità dello stamento 1. Con il primo si chiede la facoltà per i militari di ciascun Ca-po di riunirsi separatamente per trattare di eventuali greuges, con l'obbli-go per le due assemblee di darsi reciprocamente notizia della convoca-zione e dello svolgimento dei lavori, mentre le risoluzioni prese a mag-gioranza impegnerebbero soltanto l'un Capo o l'altro. Con il secondo si chiede che a procedere alla ripartizione interna al Militare della quota del donativo attribuitagli siano due commissioni separate, una per il Ca-po di Sopra ed una per il CaCa-po di Sotto, e questo per evitare errori o torti nella valutazione della capacità contributiva di ciascun feudo o ha-cienda. Con il terzo si avanzano due proposte: la prima, che alle assem-blee straordinarie eventualmente convocate dal viceré i militari del Ca-po non prescelto come sede della riunione Ca-possano comparire mediante uno o più procuratori che agiscano per tutti; la seconda, che ciascun Ca-po Ca-possa agire con un suo sindaco, tanto nel Regno che fuori di esso. Il quarto capitolo, infine, raccoglie tutto il senso di questo pacchetto di ri-chieste proponendo che l' ajuntament di ciascuno dei Capi, e le relative decisioni, possano obbligare soltanto i militari interessati, e non anche l'intero stamento. Si vogliono, insomma, due stamenti separati per l'un Capo e per l'altro.

Rispetto alla tendenza, proceduta nel tempo ma senza successo, di dar vita con le riunioni interparlamentari del Militare ad un istituto che operi un qualche controllo dell'osservanza dei capitoli approvati e valga a contenere l'operato invadente, quando non arbitrario, del viceré e dei funzionari regi, questa azione scissionistica del Capo di Sopra produce un oggettivo indebolimento dell'intero corpo militare, ma attenta anche all'unità del Regno. Comprensibile quindi l'impaccio del Gandia, che pure incoraggia l'azione dei sassaresi 2, nel dare una sua risposta, mentre lo stamento militare, come si è già visto nel secondo capitolo, si carica di

I Cfr. i capitoli del Militare ai nn. 98-101.

2 Come mostrano le attestazioni di rincrescimento per le decisioni del sovrano che il Gandia porge ai consiglieri di Sassari il 10 febbraio 1616; ACEM, Cerdelia, leg. 15, exp. 211.

tensioni che rischiano di prolungare i lavori del Parlamento. Nello sta-mento, infatti, ora più che mai la frattura corre netta tra i parlamentari dei due Capi e quelli cagliaritani, trovatisi in minoranza, abbandonano la riunione sulla scia del marchese di Laconi, che contesta ai capitoli pro-posti di aprire una controversia irrisolvibile ai voti. Il 15 aprile, non po-tendo fare altro, quando gíà si è presentata l'offerta, a meno che questa stessa non sia stata avanzata in precipitosa e cautelativa unanimità, i mi-litari cagliaritani fanno mettere a verbale una protesta contro quello che ritengono un attacco diretto e frontale alla supremazia, le prerogative e i privilegi della loro città 3. Rammentano come Filippo III abbia già re-spinto qualche anno prima una supplica dei militari logudoresi di poter-si auto-convocare 4 e denunciano come assurda in ogni modo la loro pretesa di chiedere a titolo di legge e capitolo di corte, e cioè in nome dell'intero stamento, cose che danneggiano una sua parte, che è poi quella che comprende la quantità maggiore dei feudatari del Regno, e quindi la major y més sana part dello stesso stamento.

Tra il 25 e il 26 aprile gli schieramenti interni al Militare si defini-scono ulteriormente, con qualche ripensamento che getta altra luce sui due partiti che lo costituiscono: così il Cugia, benché filosassarese e so-dale dello Scano Castelvì, è costretto a dichiararsi per i cagliaritani nella sua qualità di procuratore del marchese di Quirra, e viceversa il maestro razionale Ravaneda, come procuratore della moglie nel Militare, sconfes-sa il fratello Francesco già dichiaratosi per la posizione del marchese di Laconi; mentre a sua volta il Gandía, attraverso il suo procuratore, si schiera con i logudoresi 5.

Rinviati i capitoli contestati al re, questi eluderà i primi tre, solo concedendo una rappresentanza paritetica dei due Capí nell'unica com-missione militare di repartidors, mentre risponderà ancora più seccamen-te e negativamenseccamen-te al quarto. Nel conseccamen-tempo vieseccamen-terà al viceré, e per lui al-l'avvocato patrimoniale, di consentire ai militari caposopresi di riunirsi in forma di stamento 6. Sembrerebbe una vittoria dei cagliaritani, ma

3 Capitoli del Militare, di seguito al n. 101.

4 Con carta dell'8 maggio 1610: cfr. in ACA, Consejo de Aragón, leg. 1352, doc. 64. I mi-litari caposopresi si sono tuttavia già riuniti in stamento separato ben diciannove volte tra il 1589 e il 1609: cfr. i verbali in ACA, Consejo de Aragón, leg. 1092. E. COSTA, Sassari, Sassari, 1959, vol. II, p. 211, scrive di un altro tentativo di autoconvocazione anche nel 1614, dopo il parlamento Gandía.

5 Capitolo del Militare cit..

6 Al riguardo cfr. il Discurso del doctor don Francisco Geronimo de León a cerca del Parla-mento celebrado en el Reyno de Cerdeiia por el Virrey don Iuan Vivas, Madrid, 1625, in Buc, Fondo Baylle, Stamenti cit., fol. 12v.

non lo è, perché anche ad essi sarà di fatto e pervicacemente impedito negli anni seguenti, dal Gandía, dal conte d'Eril e dal Vivas, di riunirsi in forma di stamento. E questo con i pretesti più vari, ma secondo una lineare e decisa strategia della burocrazia regia di logoramento dell'u-nità e della compattezza della feudalità sarda.

2. Il 28 aprile 1616 í militari del Capo dí Sotto si sono dati convegno nella chiesa di Santa Maria della Speranza, nel Castello di Cagliari, per discutere d'alcuni gravami che avrebbero subìto ad opera degli ufficiali regi'. Hanno avvertito della riunione, perché vi presenzi come delegato del procuratore reale, don Raimondo de etrilles che si fa trovare pun-tuale all'appuntamento. Né avrebbe potuto fare altrimenti, perché tanto lui che lo stesso procuratore reale, don Paolo di Castelvi, succeduto al suocero don Onofrio Fabra, sono ben interni al partito dei cagliaritani.

Con l'assistenza del etrilles si sarebbe soddisfatto il disposto di due capitoli approvati nel 1446 e nel 1452, prescriventi la presenza del go-vernatore di Cagliari o del procuratore reale nel caso di autoconvoca-zione del Militare 8. Nondimeno, un ordine del Gandía impedisce la riunione diffidando ogni ufficiale regio dal presenziarvi. Questo provve-dimento, cosa «nueva y nunca vista en 1nd s de dozientos aiios», sarebbe sta-to sollecitasta-to da funzionari sassaresi, l'avvocasta-to fiscale Jagaratchio e al-cuni giudici della Reale Udienza, verosimilmente il Vico e il Tarnona, che in tal modo reagirebbero allo smacco subito dalla loro città con le decretazioni regie dei capitoli proposti dallo Scano Castelvì. I militari cagliaritani decidono subito il ricorso al sovrano e ne affidano la missio-ne al visconte di Sanluri, che è poi il fratello del nuovo procuratore rea-le, a don Luigi Gualbes e al conte di Cuglieri 9. Ma Filippo III delude tutti, perché, ricevute anche le argomentazioni avverse del viceré e della Reale Udienza rispettivamente il 9 maggio e il 2 agosto, con carta reale del 17 ottobre 1616 conferma bensì il divieto di riunione per i sassaresi, ma rimette al viceré, previa consultazione della Reale Udienza, il giudi-zio di legittimità sulle ragioni dell'autoconvocagiudi-zione addotte dagli stessi militari cagliaritani. Nel contempo richiama proprio la condizione inse-rita nella decretazione regia del primo capitolo proposto dallo Scano

Ivi, i primi due memoriali, ma cfr. anche Asc, AAR, Atti diversi, b. 219. Sulla questio-ne dell'autoconvocazioquestio-ne del Militare cfr. inoltre ACEM, Cerder7a, leg. 20, expp. 394-396.

8 Cfr. A. BoscoLo, I parlamenti di Alfonso VII Magnanimo, Milano, 1953, p. 110 e 129 (riedito dal Consiglio Regionale della Sardegna, in questa collana degli Acta Curiarum Regni Sardiniae, vol. 3, Cagliari 1993).

9 Docc. cit. nella nota 7 e Asc, Notarile, Cagliari, legati, vol. 607, c. 437.

Castelvì, che in nessun modo le riunioni dello stamento militare possa-no arrecare pregiudizio a quanti possa-non vi sopossa-no chiamati o convocati, e cioè, eventualmente, sia ai militari del Capo di Sopra che agli altri due stamenti 1°.

I sassaresi non hanno motivo di soddisfazione, ma per i cagliaritani è un passo indietro, e protestano che la nuova disposizione regia giunge in deroga a tutta la precedente normativa di fonte parlamentare che li autorizzerebbe a convocarsi per qualsivoglia motivo, purché coerente col servizio del re e con il bene pubblico. Ma come dubitare appunto che essi possano venire meno ai propri obblighi nei confronti del sovra-no e dello stato? Che se pure succedesse, allora ben volentieri accoglie-rebbero ogni pena volesse infliggere loro la mano poderosa del sovrano.

Ma intanto, ad essi e non al viceré spetta di decidere quando e per quale motivo convocarsi, poiché per i capitoli del 1446 e del 1452 la legalità della riunione può essere valutata e decisa soltanto per la forma della sua tenuta, che ha de ser de dia e con l'assistenza del procuratore reale o del governatore. Anzi, al rifiuto ribadito da questi funzionari di presen-ziare alle riunioni possono ancora imporsi le ragioni fondate della riu-nione, che si terrà allora comunque. Diversamente, se spettasse ai rap-presentanti del re il giudizio ultimo sulla legittimità della convocazione, quale possibilità resterebbe al Regno di levare la voce a propria difesa?

Non si lascerebbe così spalancata la porta ad ogni arbitrio di governo?

Esplicitamente, il baronato sardo sembra candidarsi ad esercitare nel suo insieme una funzione analoga a quella del justicia aragonese e della generalitat catalana ". Ma è candidatura, evidentemente, che non può trovare condiscendenza alcuna nel viceré, e tanto meno nella Reale Udienza, le cui funzioni giurisdizionali e politiche si sviluppano in piena sintonia con i processi di centralizzazione del potere monarchico.

Un nuovo conflitto tra i militari cagliaritani e il viceré esplode tre anni dopo, nel 1619. Il maestro razionale Ravaneda ha contestato a don Leandro Torres, signore di Ussana, la locazione di una casa che vorreb-be per sé, ritenendo di avervi diritto per la precedenza che un capitolo del parlamento Gandía ha riconosciuto agli ufficiali regi nella locazione delle abitazioni sfitte 12. Casi analoghi si verificano abbastanza spesso, e non soltanto a Cagliari, a testimonianza di una pretesa dei membri supe-

1° ACEM, Cerderia, leg. 15, exp. 212 e J. DEXART, Capitula cit., lib. I, tit. I, cap. X.

" Cfr. ancora i docc. richiamati nella nota 7 e B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese ai Savoia cit., p. 547.

12 Asc, AAR, Atti diversi, b. 219 e i capitoli del Militare, n. 50.

rioni della burocrazia regia alla preminenza anche sociale ". Il ricorso dei militari alla convocazione dello stamento per un caso simile manife-sta tuttavia qualcosa di più della reazione all'offesa recata ad un nobile, e cioè la volontà evidente di tenere aperto il contenzioso sul diritto di autoconvocazione. E questo nonostante sulla questione il sovrano fosse nuovamente intervenuto con altra lettera del 17 giugno 1617 che confer-mava sostanzialmente quella dell'anno precedente ". Ad entrambe fa an-zi esplicito riferimento l'ordine con cui il conte d'Eril, il 20 giugno 1619, nega ai militari l'autorizzazione a riunirsi per il caso Torres.

L'accesa contestazione che ne segue, con il consueto ricorso al so-vrano e la pubblicazione di una protesta a stampa, non approda tuttavia che ad un irrigidimento ulteriore del re, che può anzi riservarsi il solito ruolo di supremo moderatore e garante della pace perché intanto anche i militari del Capo di Sopra, fruendo della compiacenza della Reale Udienza, hanno tentato più volte di riunirsi separatamente ed hanno so-prattutto continuato ad agire unitariamente attraverso un loro sindaco e procuratore. In tale veste don Francesco de Ledi ha persino osato pre-sentare le condoglianze per la morte del padre al nuovo sovrano Filippo IV, che se ne risente aspramente e con lettera del 20 marzo 1622 intima al conte d'Eril il rispetto delle disposizioni emanate al riguardo tra il 1615 e il 1617 15. La motivazione è quella di sempre: il Regno costituisce un solo corpo, e a tale unità nessuno può attentare.

3. È certo giusto che questa insistenza sull'unità del Regno di Sardegna venga dal sovrano, poiché è all'Aragona e alla Spagna che si deve indub-biamente un processo di unificazione dell'isola che non è soltanto politi-co e istituzionale, ma al politi-contempo culturale ed etnipoliti-co 16. E tuttavia un'u-

13 CE G. GALASSO, Le forme del potere, classi e gerarchie sociali, in Storia d'Italia, vol. I, I caratteri originali; Torino, 1972, pp. 399-599, soprattutto pp. 480-481, e J.A. MARAVALL, Pote-re, onore cit., cap. XV.

14 ACEM, Cerdetia, leg. 15, exp. 213, e J. DEXART, Capitula cit., lib. I, tit. II, cap. X.

15 ACEM, Cerdeiia, leg. 15, exp. 214 e J. DEXART, Capitula cit. Sulla questione del dop-pio sindaco del Militare cfr. anche B. ANATRA, Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagno-la, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, Problemi della Sardegna spagnola cit., pp. 98-100.

16 Tale unificazione è stata enfatizzata da certa storiografia nazionalista spagnola; cfr.

F.E. DE TEJADA, Doctrinas políticas manejadas en el Parlamento Sardo de 1481-1485, in AA.VV., Liber memorialis Antonio Era, Bruxelles, 1963, pp. 35-45, in particolare a p. 35: «La isla ceca de ser fragmentado mapa de banderias limitrofes para ganar la prestancia de cuerpo politico coherente;

la isla de Cerddia va trasformandose en el Reino de Cerdetia». Ma sulla storiografia del Tejada e simili gli articoli di A. MARONGIU, La Sardegna «spagnola»: un conto che... non s'ha da fare e Sar-degna «spagnola» e storie ad usum delphini, in Saggi di storia giuridica e politica sarda, Padova, 1975, alle pp. 247-265 e 267-280.

nità anche soggettiva della Sardegna, il senso o il sentimento di una