• Non ci sono risultati.

3.3 – INTEGRAZIONI E CORREZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N.112 E N.117 DEL 3 LUGLIO DEL

I Decreti Legislativi ad integrazione e correzione di quelli n. 112/2017 in materia di impresa sociale e n. 117/2017 portante il Codice del Terzo Settore, sono stati approvati.

Il primo decreto è del giorno 20 luglio 2018 n. 95 pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto, il secondo decreto è del 3 agosto 2018 n. 105, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.

Entrambi sono entrati in vigore il giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto n. 95 non porta sostanziali novità civilistiche rispetto al D. Lgs. n. 112/2017; le modifiche più rilevanti ineriscono aspetti fiscali. Tuttavia è interessante conoscere le principali correzioni apportate, di seguito sintetizzate.

In primo luogo viene prorogato il termine entro il quale le imprese sociali già iscritte devono adeguarsi alle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017, termine che viene portato a diciotto mesi

91 dall’entrata in vigore di detto decreto quindi sino al febbraio 2019. Gli adeguamenti a norme inderogabili, oppure l’introduzione di clausole per escludere l’applicazione delle norme derogabili, possono essere assunte con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Come sappiamo le imprese sociali oltre a dover esercitare principalmente le attività elencate nell’art. 2 del D. Lgs.. n. 112/2017, possono altresì esercitare qualsiasi altra attività di impresa purchè nella stessa siano occupati, in numero non inferiore al trenta per cento degli altri lavoratori, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate con disabilità oppure beneficiarie di protezione internazionale o anche senza fissa dimora (art.2 commi 4 e 5). Il decreto correttivo ha precisato che i lavoratori molto svantaggiati non possono essere considerati tali per più di 24 mesi dall’assunzione. Lo steso decreto ha stabilito che non è considerata distribuzione di utili la ripartizione dei ristorni nelle società cooperative, considerati quale ristoro degli scambi realizzati nel corso dell’esercizio e in misura proporzionale agli stessi (nuovo comma 2bis dell’art. 3). E’ però necessario che lo statuto indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici e sempre che si registri un avanzo di gestione che ne consenta la distribuzione, in quanto i ristorni costituiscono il risultato dell’attività svolta dagli stessi soci.

L’art. 4 terzo comma del D. Lgs.. n. 112/2017 prevede che le società con unico socio persona fisica, gli enti lucrativi e le pubbliche amministrazioni non possano esercitare attività di direzione o coordinamento né detenere in qualsiasi forma il controllo dell’impresa sociale; con il decreto correttivo si stabilisce un’eccezione per le fondazioni e associazioni di diritto privato ex IPAB nelle quali spesso è delegata alla pubblica amministrazione la

92 nomina di amministratori o sindaci. Questa modifica è da approfondire per gli argomenti che l’hanno suggerita. Con tale modifica si riconosce cioè che “il rapporto che viene a instaurarsi tra soggetto nominante e soggetto nominato si configura come mera designazione e non come un mandato fiduciario con rappresentanza” (dalla relazione illustrativa del D.LGS. correttivo in commento), come invece spesso interpretato da alcuni comuni i quali considerano enti soggetti a pubblico controllo le ex IPAB i cui statuti (come spesso accade) mandano al Sindaco la facoltà di nomina dei componenti degli organi interni.

Nel primo comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 112 si precisa che le operazioni straordinarie delle cooperative devono rispettare “quanto specificamente previsto per le società cooperative” e ciò in analogia a quanto già contenuto nel quinto comma dello stesso articolo in materia di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento volontario.

Con l’aggiunta del comma 2 bis all’art. 13 del D. Lgs n. 112, si conferma che l’attività di volontariato deve essere aggiuntiva e complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati nell’impresa sociale.

Più importanti sono le modifiche relative al regime tributario contenute nell’art. 18 del D. Lgs. n. 112; del resto che gli aspetti fiscali abbiano notevole rilevanza è dimostrato dal fatto che l’impresa sociale, ex decreto legislativo n. 155/2006, non aveva avuto alcuno sviluppo proprio per mancanza di qualsiasi agevolazione fiscale.

Viene prevista la detassazione delle somme versate a titolo di contributo per l’attività ispettiva (a sensi dell’art. 15) e delle riserve che possono anche essere utilizzate a copertura di perdite. Sono quindi tassate le distribuzioni di utili anche sotto forma di aumento

93 gratuito di capitale. Il nuovo comma 2 esclude che le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali (art. 83 del TUIR) possano costituire un elemento imponibile.

Altre modifiche riguardano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 18 dove erano già previste detrazioni e deduzioni pari al trenta per cento degli investimenti fatti nelle imprese sociali; si chiarisce che gli investimenti agevolati sono quelli fatti a partire dal 19 luglio 2017 nel capitale sociale dell’impresa (incluse le cooperative) che sia divenuta sociale da non più di cinque anni (quindi prescindendo dalla data della sua costituzione). Le somme investite non devono superare i tetti massimi già previsti e l’investimento deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Tali disposizioni valgono anche per le fondazioni che siano diventate imprese sociali da non più di cinque anni.

Con riguardo alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), l’agevolazione è limitata ai cinque anni dalla loro costituzione, poiché esse sono imprese sociali “di diritto”; mentre per tutte le cooperative sociali già costituite prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 112/2017, questi cinque anni decorrono dal 20 luglio 2017. La normativa si allinea a quanto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 179/2012 per le start-up innovative ed inoltre sembra incoraggiare il passaggio da fondazione a fondazione impresa sociale; non vengono menzionate le associazioni che potrebbero scegliere di trasformarsi in società o in fondazione.

Quanto al decreto n. 105/2018 correttivo del Codice del Terzo Settore una rilevante novità è costituita dalla proroga di sei mesi sul termine previsto per adeguare gli statuti di ODV, APS e ONLUS con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni

94 inderogabili contenute nel Codice del Terzo settore con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (art. 101 CTS), termine che pertanto è spostato al 3 agosto 2019 (art. 101 secondo comma).

Si precisa che le attività elencate nell’art.5, possono essere esercitate in via esclusiva o principale ed a quelle già conosciute è stata aggiunta la tutela degli animali e la prevenzione al randagismo (art. 5 primo comma lettera e)).

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato potranno fruire di forme di flessibilità sull’orario di lavoro (art. 17 sesto comma).

Purtroppo non sono state recepite le proposte modifiche dell’art. 22 che disciplina le modalità di acquisto della personalità giuridica di associazioni e fondazioni ETS e quindi non è stata risolta l’incoerenza tra il primo comma che stabilisce che questi enti “possono” acquistare la personalità giuridica con la verifica inerente la sussistenza delle condizioni previste dalla legge fatta dal notaio, e il comma successivo dove si prevede l’obbligo per il notaio di verificare e iscrivere l’ente al RUN qualora ne avesse ricevuto l’atto costitutivo. Nell’articolo in questione è stato aggiunto un nuovo comma che stabilisce la “sospensione” dell’efficacia dell’iscrizione nel RPG di quegli enti che vi fossero già iscritti e che decidessero di iscriversi al RUN. La relazione illustrativa motiva la scelta con il fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia iscrizione; ”è stata prevista a seguito della iscrizione dell’ente nel registro unico nazionale del terzo settore, la sospensione degli effetti della preesistente iscrizione presso il registro delle persone giuridiche sicchè in caso di cancellazione dal registro unico nazionale del terzo settore, possa riespandersi la preesistente iscrizione presso registro delle persone giuridiche, evitando la perdita

95 della personalità giuridica precedentemente acquisita…” E’ prevista anche una comunicazione dal RUN al RPG in caso di iscrizione o cancellazione dell’ente dallo stesso RUN.

In tema di ODV e di APS sono da notare le aggiunte agli articoli 32 e 35; in linea con quanto stabilito dall’art. 2522 c.c. in tema di società cooperative, si precisa che se durante la vita degli enti venisse a mancare il numero minimo di sette persone fisiche o di tre enti (ODV oppure APS), lo stesso numero va ricostituito entro un anno, trascorso il quale, se non chiede l’iscrizione ad altra sezione dello stesso registro, è cancellato dal RUN.

Le ulteriori modifiche sono principalmente di natura fiscale.

Il decreto n. 105/2018 estende a tutti gli ETS con ricavi inferiori a 220.000 euro la facoltà di approvare il rendiconto di cassa in sostituzione del bilancio d’esercizio (art. 13).

Sono state introdotte (art. 82 terzo comma) nuove agevolazioni per le organizzazioni di volontariato al fine di rispristinare l’esenzione dall’imposta di registro (già contenuta all’art. 8 della legge 266/1991 abrogata) per gli atti costitutivi e per quelli connessi all’esercizio dell’attività delle organizzazioni di volontariato.

Il nuovo testo dell’articolo 79 chiarisce che la perdita della qualifica di Ente del Terzo settore non commerciale opera a partire dallo stesso periodo di imposta in cui l’ente assuma natura commerciale, in linea con l’articolo 149 del Tuir e con la prassi consolidata sul punto (circolare ministero Finanze 124/1998). Un precedente testo di decreto conteneva la previsione di un margine di tolleranza del dieci per cento nello scostamento tra costi e ricavi ai fini della qualificazione come commerciale o meno dell’attività di interesse generale. Purtroppo questa previsione, che avrebbe offerto un pur minimo margine di flessibilità consentendo all’ente di conservare la

96 natura non commerciale anche in caso di lievi scostamenti tra costi e ricavi, non è stata mantenuta.

Si conferma che restano finanziabili con l’emissione di titoli di solidarietà (articolo 77 del Codice del Terzo settore) solo le attività degli enti del Terzo settore di natura non commerciale, anche se l’articolo 29 del Dlgs 460/1997 ad oggi ancora in vigore preveda che le ONLUS possano emettere titoli di solidarietà per finanziare la loro attività (tra le quali rientrano anche le cooperative sociali o anche altri enti che potrebbero qualificarsi come Ets commerciali).

3.4 – ATTIVITA’ ESERCITABILI: ATTIVITA’ D’INTERESSE GENERALE E ALTRE ATTIVITA’

L'art. 2, che in larga parte riprende, con opportuni aggiornamenti e ampliamenti - resi necessari dai progressivi mutamenti del contesto sociale e dalla conseguente estensione degli ambiti di azione da parte degli enti del Terzo settore nonché dalle novelle normative succedutesi nel tempo - la disciplina già contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 155, contiene la definizione di attività di impresa di interesse generale ed enuclea una serie di settori nei quali essa si può esplicare. Rispetto alla previgente disciplina, la quale, nell’individuare gli ambiti in cui può operare l’impresa sociale, si riferiva al concetto di utilità sociale, l’attuale testo si riferisce alla attività di impresa di interesse generale, che si deve connotare per i requisiti della stabilità e dell’esercizio in via principale.

L'impresa sociale, infatti, esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: l'attività si considera svolta in via principale laddove i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo che dovranno essere definiti dal Ministro dello

97 sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'elencazione dei 20 settori che si considerano di interesse generale è completa ma, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale come definite nella legge delega nonché delle finalità e dei principi di cui al Codice del Terzo settore, questa può essere soggetta ad aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Indipendentemente dall'esercizio dell'attività d'impresa nei settori contenuti nell'elenco di cui al comma 2, possono altresì acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. A tal fine, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di soggetti appartenenti alle due predette categorie non inferiore al 30% dei lavoratori e comunque i lavoratori svantaggiati di cui alla lett. a) non possono contare per più di un terzo e per più di 24 mesi dall’assunzione (così l’art. 2, comma 5,

98 d.lgs. 112/2017, come modificato dall’art. 2, d.lgs. 95/2018). Tale disciplina si applica agli enti religiosi che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività di impresa d'interesse generale

Il numero delle attività praticabili da parte delle imprese sociali è stato ampliato ed aggiornato in conformità con le disposizioni generali degli ETS.

Vi è, secondo l’impianto della legge, un insieme di attività generale riferito al Terzo settore ma, si è lasciato a disposizioni specifiche, come il decreto in questione, il compito di selezionare i settori per una specifica forma di T.s., come nello specifico l’impresa sociale. Per quanto concerne l’individuazione delle attività d’impresa di interesse generale, l’art. 2 del d.lgs. 112/2017 ha significativamente allargato il novero di tali attività aggiungendo alle attività tradizionali già contemplate dal d.lgs. 155/2006, di seguito una breve elencazione:

 assistenza sociale;

 assistenza sanitaria;

 educazione, istruzione e formazione;

 tutela ambientale;

 valorizzazione del patrimonio culturale;

 turismo sociale; formazione universitaria e post universitaria;

 ricerca ed erogazione di servizi culturali;

 formazione 49 / 67 extra-scolastica;

 servizi strumentali alle imprese sociali)

Alle attività sopra elencate, vanno ad aggiungersi nuovi settori quali:

99

 attività culturali turistiche o ricreative,

housing sociale,

 commercio equo-solidale17,

 inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate18,

 micro credito19,

 agricoltura sociale20,

 organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche21  altre

È, quindi, all’interno di questi settori che l’i.s. deve “… esercita(re)

in via stabile e principale …”, intendendosi svolta in via principale

l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa: si ricalca la precedente previsione.

L’elencazione delle attività di interesse generale è inoltre suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in osservanza dei principi ispiratori della legge n.106 del 2016 e con le finalità e principi del codice del Terzo settore.

L’incremento operato è da considerarsi apprezzabile, apre all’ingresso di nuove realtà imprenditoriali, con uno sbocco d’utilità sociale, operanti nel quotidiano e note alla collettività.

Lo svolgimento di un’attività di impresa di interesse generale, seppur qualificante, non necessariamente deve esaurire il novero delle operazioni condotte dall’ente, ma è sufficiente che questa rivesta un ruolo prevalente. Al precipuo fine di identificazione del ricorrere del

17 D. lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 2, lett. o). 18 D. lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 2, lett. q). 19 D. lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 2, lett. s). 20 D. lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 2, lett. t). 21 D. lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 2, lett. u).

100 carattere di prevalenza, la novella mantiene fermo il criterio di incidenza percentuale dei ricavi, già disposta da parte dell’abrogato d.lgs. 155/2006, in forza del quale i proventi conseguiti allo svolgimento delle attività di impresa interesse generale devono incidere in misura superiore al 70% dei ricavi complessivamente ritratti da parte dell’organismo. Un successivo decreto dovrà meglio dettagliare cosa debba intendersi per attività svolta in via principale.

Indipendentemente dall’oggetto dell’attività svolta, la qualifica di impresa sociale può altresì ascriversi alle imprese che impieghino per almeno il 30% della complessiva forza lavoro persone rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati22 o disabili23, titolari di protezione internazionale24 e persona senza fissa dimora iscritte in apposito registro25

La figura dell’impresa sociale dovrebbe, quindi, rappresentare la nuova anima dell’economia sociale, nonostante che l’attività commerciale non sia preclusa agli ETS che non abbiano acquisito tale qualifica, anche in forza delle agevolazioni fiscali e delle possibilità di equa remunerazione degli investitori.

Vediamo anche in questo caso un ampliamento della categoria di “lavoratori svantaggiati” cui si sommano, elemento di non poco conto, i beneficiari di protezione internazionale: un sistema per inglobare immigrati rifugiati all’interno del nostro tessuto imprenditoriale, favorendone l’assunzione dietro possibilità di ottenere sgravi e l’applicazione di una disciplina più favorevole

22 Ai sensi dell’art.2, numero 99, regolamento UE n.651 del 2014 della

Commissione Europea.

23 Ai sensi dell’articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. 24 Ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251.

101