• Non ci sono risultati.

Interventi legislativi successivi al 1996

Nonostante la forte portata innovatrice della riforma del 1996, nel corso degli anni è subentrata la necessità di introdurre nuove norme volte al contrasto dei reati di violenza sessuale.

Da più parti è stata, infatti, avvertita la necessità di adeguare il nostro ordinamento alla realtà dei rapporti sociali ed interpersonali conseguenti all’evoluzione della società italiana. In particolare, sia dal mondo dei giuristi ( dottrina e giurisprudenza), che da associazioni di cittadini, è stato evidenziato come alcuni comportamenti non fossero adeguatamente sanzionati.

Per tale ragione, con la Legge 03.08.1998 n. 269 recante “ Norme

contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, con la Legge 06.02.2006 n. 38 recante “ Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-

pornografia anche a mezzo Iinternet” – da ultimo integrate dal

provvedimento di ratifica della Convenzione di Lanzarote che ha introdotto l’art. 414 bis nel Codice Penale, nominando così la pedofilia e prevedendo l’istigazione e l’apologia a pratiche di pedofilia e pedo-pornografia, nonché l’adescamento di minori ( art. 609 undecies c.p.) – e con il recente intervento legislativo, nell’ambito del c.d Pacchetto Sicurezza del 2009, volto a disciplinare il c.d. “

stalking”, il legislatore ha inteso colpire comportamenti particolarmente gravi e insidiosi che precedentemente non erano adeguatamente sanzionati dall’ordinamento.

Le norme incriminatrici introdotte dalla citata L. 269/98 non hanno per oggetto il compimento di atti sessuali con minori o alla presenza di minori, ma sono dirette a contrastare il fenomeno sempre più allarmante dello sfruttamento sessuale in danno a questa categoria di soggetti44.

La Legge, difatti sanziona condotte che non si estrinsecano in un contatto fisico con minori, oltre a condotte che non traggono origine da una deviazione dell’istinto e del desiderio sessuale ma da motivi di natura prettamente patrimoniale, con tutto ciò che ne consegue sul

44 Il legislatore ha inteso sanzionare “anche tutte quelle attività che in qualche modo sono

prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia, come l’incitamento alla prostituzione minorale, la diffusione della pornografia minorile e la promozione del c.d. turismo sessuale relativo a minori”.(così Cass. Sez. Un., 31.5.2000, BOVE, in Cass.Pen., 2000, p.1610).

piano criminologico e trattamentale in ordine alla ricostruzione del tipo di autore e alla definizione degli interventi rieducativi da attuare nei suoi confronti.

In tal modo alla tutela penale della libertà sessuale del minore attuata con L. 66/96 si aggiunge << una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo ed immettendolo nel circuito perverso della pedofilia>>45.

La citata Legge 38/06 ha, inoltre, introdotto la c.d. figura della “pornografia virtuale”in forza della quale le norme di cui agli artt. 600

ter c.p. e 600 quater c.p. si applicano anche quando il materiale

pornografico rappresenta immagini virtuali46 realizzate utilizzando

immagini di minori degli anni 18 o di parti di essi.

Con la finalità politico-criminale di contrastare con maggior forza il fenomeno della violenza sessuale, il Governo ha emanato il D. lgs.vo

45 Così Cass. Sez. Un., ult. cit. Il legislatore ha inteso colpire le condotte che danno vita al circuito

della pornografia minorile e che vanno dalla produzione (art. 600 ter,, co. I c.p.), al commercio( art. 600 ter,co. II c.p.), alla distribuzione, alla divulgazione, alla pubblicazione (art. 600 ter,co. III) fino alla detenzione (art. 600 quater c.p.) di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Quest’ultimo articolo, nella misura in cui sanziona il “consumatore finale”, sembra destinato a svolgere una funzione preventiva. Infatti la detenzione di siffatto materiale può essere considerata sintomatica di un’inclinazione sessuale suscettibile di concretizzarsi in futuro nella commissione di atti di violenza sessuale in danno del minore. Ciò posto, da più parti si afferma che detta norma avrebbe dovuto prevedere in aggiunta alla sanzione penale classica anche una misura di sicurezza non detentiva e caratterizzato dall’obbligo per il reo di sottoporsi ad trattamento terapeutico. FALDI F., I reati sessuali: inquadramento normativo ed esecuzione penale. in CIAPPI S., PALMUCCI V., SCALA P., TOCCAFONDI I., op. cit. p. 44.

46 La norma puntualizza che per immagini virtuali “si intendono immagini realizzate con tecniche

di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

3 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, nella quale sono contenute numerose disposizioni anti-violenza sessuale47. Con tale Legge, il legislatore ha colto l’occasione per attribuire rilevanza penale ad alcune condotte spesso prodromiche rispetto alla violenza vera e propria, introducendo così il reato di “atti persecutori”(art. 612 bis c.p.), c.d. stalking48.

Analizzandola nelle linee essenziali, occorre osservare che la fattispecie ha carattere sussidiario, essendo configurabile solo laddove il fatto non costituisca più grave reato ed è collocata, dal punto di vista sistemico, fra le norme a tutela della libertà morale, concetto che è riconducibile alla libertà di autodeterminazione. Soggetto attivo può essere chiunque, configurando un reato comune, mentre l’ipotesi è aggravata se l’autore è il coniuge legalmente separato o divorziato o persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La condotta si traduce nel recare minacce (la prospettazione di un

47 “In proposito è stato osservato che con questo provvedimento è stato tra l’altro introdotto un

correttivo all’art. 576 c.p., rendendo applicabile la pena dell’ergastolo per il caso in cui venga perpetrato un omicidio in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenne), e 609 octies (violenza sessuale di gruppo)”. Sono altresì introdotte alcune modifiche sul piano del diritto processuale penale (soprattutto in tema di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e sotto il profilo del diritto penitenziario, di cui si dirà meglio nel cap.III, p.103 e segg..

48

Dal punto di vista criminologico, in termini essenziali, si può dire che lo stalking (il termine stalking secondo alcuni deriverebbe dalla attività venatoria, perché il “fare la posta”rende esattamente l’idea sia del comportamento del molestatore assillante che delle reazioni fisiche e psichiche che questo scatena nella sua vittima), è fenomeno ben profilato già da tempo. Spesso lo stalker non si limita a molestare la vittima, ma pone in essere comportamenti illeciti ulteriori, costituenti autonome figure di reato, quali: l’omicidio, le lesioni personali, l’ingiuria, la diffamazione, la violenza privata, la minaccia, sino ad arrivare alla violenza sessuale. Si veda BERTI A., FIZZOTTI C., MABERINO C., ZANELLI E., Stalking, dalla clinica alla teoria: lo stalker, in Rivista di psichiatria, 2000, p. 3 ss.

male futuro e ingiusto la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente) o molestia (tutto ciò che altera lo stato psichico di una persona). La norma richiede una reiterazione delle condotte tale da tradursi in una vera e propria persecuzione idonea ad incidere in modo significativo e duraturo sulla qualità della vita della vittima, sul piano psicologico e su quello materiale49.

Un cenno merita, altresì la Legge 1 ottobre 2012 n.172 (con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote) rispetto alle disposizioni che intervengono sul delitto di violenza sessuale.

Significativa, innanzitutto, appare la designazione di una Autorità per la registrazione dei dati nazionali relativi ai condannati per reati sessuali, individuata nel Ministero dell’Interno. Vengono, inoltre - novità importante- raddoppiati i termini prescrizionali previsti per i reati di cui alla Sez. I del Capo III del Titolo XII Libro II del codice penale ( prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, impiego dei minori nell’accattonaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), oltre che per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 quinquies c.p., 609

octies c.p. ( salvo che risulti la circostanza attenuante della minor

49 Così VALSECCHI A., Il delitto di “atti persecutori” (il cd. Stalking), in Riv. It. Dir. e Proc.

gravità di cui al co. III dell’art 609 bis c.p. o al co. IV dell’art. 609

quater c.p.) , nonché per il nuovo reato di maltrattamenti contro

familiari e conviventi50.

Si conferma tra le aggravanti dell’omicidio, l’aver commesso il fatto in occasione della realizzazione non solo del reato di violenza sessuale ( 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 octies c.p.), come già previsto dalla L. 38/09, ma anche in occasione del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ( art. 572 c.p. ), nonché dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile ( art. 600 bis e ter c.p.).

A ciò si aggiunge la previsione, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di mutilazione genitale femminile, la misura interdittiva della decadenza dalla potestà genitoriale, nonché l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno. Infine, la L. 172 prevede un’ipotesi di confisca del prodotto, del profitto, del prezzo del reato ( prevista anche nella forma per equivalente, nuovo art. 600 septies c.p.) nel caso, tra l’altro, della

50

La novella, oltre ad intervenire inserendo nel Codice Penale le norme in tema di pedofilia, modifica quella sui maltrattamenti in famiglia, inasprendo opportunamente il trattamento sanzionatorio ed estendendo la disciplina ai conviventi. Tale intervento appare doveroso perché giunge a punire la violenza domestica in maniera più coerente al principio di proporzione, così mostrando di fare tesoro dell’acquisizione criminologica secondo la quale la famiglia, in tutte le culture, è il luogo ove la donna ( oltre ai minori) viene vittimizzata ed è l’ambiente ove essa corre maggiori rischi per la propria persona. Così FADDA M. L., Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico, criminologico, in Diritto Penale Contemporaneo, 20 settembre 2012, p. 7 e segg.

commissione del delitto di violenza sessuale ai danni di minore di anni diciotto nonché quando il reato sia aggravato.

Da ultimo, occorre ricordare come l’art. 609 sexies c.p., relativo all’ignoranza dell’età della persona offesa ( nella nuova formulazione minore degli anni diciotto oltre che in caso di corruzione di minore di anni quattordici), sia stato ricondotto al rispetto del principio di colpevolezza, attraverso la previsione della scusabilità dell’ignoranza inevitabile.

Modifiche hanno, inoltre, interessato le disposizioni sulle pene accessorie e sulle misure di sicurezza personali ( nonché sulle comunicazioni al Tribunale per i Minorenni e sull’assistenza del minore, oltre ad alcune modifiche al codice di rito e all’ordinamento penitenziario, che verranno più compiutamente analizzate nel prosieguo della trattazione).

In definitiva, l’analisi sopra condotta dimostra come nell’evoluzione legislativa italiana, seppur con un certo ritardo, gli strumenti di contrasto alla violenza sessuale siano doverosamente cresciuti e si siano adeguatamente affermati in tempi recenti, benché secondo una linea evolutiva lenta, che sconta un ritardo culturale, che per lungo tempo ha caratterizzato la nostra società.

CAPITOLO II:

I SEX OFFENDERS NELLA PROSPETTIVA

CRIMINOLOGICA: TIPOLOGIE E

CARATERISTICHE.

Documenti correlati