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Gli interventi del legislatore

La dottrina, straordinariamente unanime, ritiene che per risolvere un simile problema occorra << una rifondazione radicale del sistema sanzionatorio che

sovverta definitivamente la logica "carcero-centrica" nella quale siamo così vischiosamente immersi >>130. Le vie prospettate sono molteplici: elevare a rango di pene principali le sanzioni non detentive; attuare un'incisiva azione di depenalizzazione, sia in astratto (decriminalizzazione di settori in cui lo strumento penale si sia rivelato inefficace) sia in concreto (potenziamento di

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/27-/-/1990-

sentenza_pilota_della_corte_edu_sul_sovraffollamento_delle_carceri_italiane__il_nostro_paese_chiamato_all_adozi one_di_rimedi_strutturali_entro_il_termine_di_un_anno/

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Trib. sorv. Venezia, 13 febbraio 2013

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Corte cost. sent. n. 279 del 2013

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strumenti di deflazione processuale); eliminare dal sistema gli automatismi preclusivi.

Il legislatore, dal canto suo, ha risposto al problema con più di un intervento. A pochi mesi dalla sentenza Sulejmanovic, si dichiarò lo stato di emergenza, seguito da un "piano carceri" per la costruzione di nuovi istituti penitenziari, il cui progetto doveva, idealmente, portare alla disponibilità di circa dodicimila nuovi posti alla data del 31 dicembre 2014 (anche se ad ottobre 2014 ne sono

stati realizzati solo tremila131). In seconda battuta, il Parlamento approvò la

legge 26 novembre 2010, numero 199, c.d. legge svuota - carceri, con la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento la misura dell'esecuzione presso il domicilio fino a 12 mesi, poi estesa alle pene fino a 18 mesi dalla successiva legge 211/2011. La misura, nata con uno scopo chiaramente deflattivo, avrebbe reso buoni risultati: secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero della giustizia con questa misura sarebbero usciti dal carcere dodicimila condannati.

Il secondo provvedimento deflattivo preso a seguito della sentenza Sulejmanovic è la legge 22 dicembre 2011, n. 211, c.d. legge Severino, con la quale, oltre ad ampliare lo spettro applicativo della misura dell'esecuzione presso il domicilio fino ai 18 mesi, si è intervenuto sul meccanismo delle c.d. porte girevoli, per arginare il flusso costante di soggetti che pressoché

131 Dato ottenuto sulla base delle statistiche pubblicate sul sito del Ministero della giustizia confrontando la capienza

degli istituti penitenziari del 30 ottobre 2013 con lo stesso dato relativo al 30 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_7.wp;jsessionid=B13B825B86C975D835A43253624BC7A9.ajpAL01?search= capienza+&pageCode=homepage

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quotidianamente entra in carcere in seguito all'arresto, per uscirne pochi giorni dopo a causa dell'udienza di convalida.

Ancora sotto il profilo del contrasto al sovraffollamento carcerario è inquadrabile il decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito in legge 94/2013, che punta a ridurre l’ingresso in carcere sia degli imputati, sia del condannati. Quanto agli imputati risalta la modifica dell’articolo 280 comma 2 c.p.p., con la quale è stato innalzato da quattro a cinque anni di reclusione il limite di pena per l’applicabilità della custodia cautelare: la novella, più che per gli effetti (presumibilmente modesti) che potrà produrre, è significativa, in quanto esprime la consapevolezza del legislatore circa il fatto che, in un ordinamento dove più del 40% dei detenuti è costituito da soggetti in attesa di giudizio, una seria politica di riduzione della popolazione carceraria non può prescindere da interventi funzionali a ridurre l’area di operatività della custodia cautelare in carcere. Quanto ai condannati, è stata ampliata l’operatività della sospensione dell’ordine di esecuzione delle condanne di cui all’articolo 656 comma 5 c.p.p. In secondo luogo, è stato eliminato il divieto di sospensione nei confronti dei recidivi reiterati, di cui all’articolo 656 comma 9 c.p.p., una novità che potrebbe essere il segnale di un’inversione di tendenza del legislatore, da lungo tempo auspicata dalla dottrina e presumibilmente in grado di produrre effetti di qualche rilievo, visto il numero non indifferente dei condannati

plurirecidivi detenuti nei nostri istituti132. Infine, per quel che più interessa in

132Angela Della Bella, Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte

costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire, disponibile su

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questo lavoro, si è prevista la possibilità di applicare la liberazione anticipata

ex articolo 54 o.p. già al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione,

così da consentirne al p.m. la sospensione nel caso in cui, per effetto degli sconti, la pena scenda sotto i tre (o quattro) anni

Il panorama dei presupposti del d.l. 146/2013 si completa con il Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla

questione carceraria133, con il quale il Presidente, avvalendosi del potere

concessogli dall'articolo 87 comma 2° della Costituzione, invita le Camere a focalizzarsi sulla << drammatica questione carceraria >> e sulla recente

pronuncia della Corte EDU134. In questo Messaggio il Presidente parla di <<

uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini >>, sottolineando come << la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in pari tempo un imperativo morale >>.

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Messaggio alle Camere dell'8 ottobre 2013

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