• Non ci sono risultati.

Il presente elaborato costituisce la Relazione Tecnica Generale del progetto definitivo dei lavori di

“Riqualificazione energetica del Castello Utveggio di Palermo”, seguendo l’Asse Prioritario IV “Energia Sostenibile e Qualità della vita” Azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e struttura pubbliche e la successiva emissione del D.D.G. n. 519 del 03/06/2019.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 art.25, questa relazione si pone lo scopo di fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. Essa descrive infatti, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione.

Oggetto progettuale è il Castello Utveggio, proprietà della Regione Sicilia dal 1984, risalente agli anni trenta dello scorso secolo, opera dell’architetto Giovan Battista Santangelo. Esso costituisce un’emergenza architettonica di straordinario interesse anche paesaggistico, dominando la città dall’alto del promontorio di Monte Pellegrino. Nonostante il riconosciuto valore storico-culturale del bene come parte della storia costruttiva della città e simbolo dell’architettura di inizio ‘900 (come attestato dal vincolo e nulla osta della Soprintendenza del D.D.G. n. 7343 del 27/12/2017), l’edificio è stato nel tempo oggetto di numerosi interventi di riconversione, sino all’attuale stato di abbandono.

La mancanza di manutenzione dell’immobile nel tempo ha reso oggi necessaria e urgente la progettazione del recupero dei suoi spazi interni, così da garantirne la fruizione in un’ottica di sostenibilità funzionale, energetica, microclimatica e gestionale.

Come indicato nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto definitivo presentato si sostanzia in una proposta integrata di interventi, volti ad assicurare:

• il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

• la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

• la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

• il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

• la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso

• accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

1.2 La normativa vigente e le Linee di Indirizzo per il Miglioramento dell’Efficienza Energetica nel Patrimonio Culturale

Come già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, il progetto definitivo riguarda un edificio monumentale sottoposto a tutela per effetto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 contenente

“Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. In ragione di ciò, la normativa vigente per l’efficientamento energetico indica particolari condizioni di applicabilità. La legge 3 agosto 2013, n. 90, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell’edilizia, prevede di fatti la deroga all’applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 per i beni culturali, alle ville, ai giardini, ai parchi di non comune bellezza ed ai complessi

di cose immobili di valore estetico e tradizionale, tra cui i centri ed i nuclei storici, solo nel caso in cui si accerti: “…previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione … [che] il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.”

La norma riconosce quindi la possibilità per il patrimonio costruito tutelato di non adeguare la prestazione energetica dell’edificio ai parametri stabiliti dalla normativa vigente. L’assenza, fino ad oggi, d’una riflessione specifica sul rapporto controverso fra conservazione architettonica e impianti, sommata all’espansione straordinaria delle tecnologie e dei macchinari impiantistici e delle conseguenti attese prestazionali e di “comfort” anche in riferimento agli edifici esistenti, fa sì che tali opere presentino generalmente caratteri di invasività e di pervasività che rischiano di compromettere anche la più seria e rispettosa progettazione.

La necessità, dunque, di rendere il patrimonio costruito fruibile ed - al contempo - efficiente richiede al progettista l’adozione di una metodologia di intervento per il miglioramento energetico dell’organismo architettonico ben calibrata sul caso specifico, che non pregiudichi il valore monumentale e/o documentale del manufatto. Con l’intento di colmare l’esistente divario tra normativa e pratica progettuale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) ha reso pubbliche nel 2015 le "Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani”.

Questo documento di indirizzo comporta un’ulteriore assunzione di responsabilità per il Ministero e giustifica ancora di più l’esigenza di fornire, con un linguaggio tecnico ineccepibile, ma al tempo stesso comprensibile e adeguatamente sintetico. Esso è frutto di un lavoro di gruppo composto da personale specializzato del MiBACT e da docenti universitari, per fornire indicazioni operative a progettisti e tecnici che operano nel settore del patrimonio costruito. Il testo si pone infatti come strumento di confronto tra le diverse professionalità che interagiscono nel processo di riqualificazione energetica: il progettista, che gestisce il processo individuando tra le diverse possibilità di miglioramento quella che ritiene più appropriata alla singola situazione, e i tecnici delle Soprintendenze, che devono verificare il rispetto dei vincoli che esistono sull’edificio. L’efficienza energetica è considerata nel testo come un aspetto della tutela coerente con le esigenze di conservazione e di trasmissione al futuro dei beni storici nelle migliori condizioni possibili.

Pertanto, l’analisi e definizione degli interventi di riqualificazione energetica è stata svolta seguendo quanto indicato nelle Linee di Indirizzo, ritenendole uno strumento di valido supporto per far sì che vengano bilanciati aspetti energetici e della conservazione.

Dunque, il progetto si è sviluppato attraverso quattro fasi:

1. Analisi preliminare: Come indicato nelle Linee di Indirizzo, il progettista architettonico e termotecnico che interviene su un edificio storico vincolato, è tenuto ad acquisire la documentazione necessaria alla conoscenza del fabbricato non solo per gli aspetti tecnici di sua competenza, ma anche per quelli relativi al ruolo che quell’edifico svolge nella storia dell’uomo e all’interno del contesto urbano e paesaggistico in cui è inserito.

Questa fase è stata supportata dall’analisi di documenti e da rilievi sul posto. Vengono raccolte tutte le informazioni riguardanti l’edificio dal punto di vista materico-strutturale, normativo e gestionale, ivi inclusi:

- La valutazione dei dati preliminari raccolti relativamente al contesto ambientale, alle caratteristiche climatiche della località, alla verifica delle norme di attuazione del PRG e dei vincoli cui è soggetto, all’uso previsto dell’edificio;

- La ricognizione delle specifiche caratteristiche dell’edificio (materiali, tecniche costruttive e stato di conservazione) e degli impianti;

- La raccolta dei dati di bolletta.

2. Analisi dei dati e simulazione energetica dello stato di fatto: La valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio storico comporta un approccio fondato sul rispetto delle caratteristiche ambientali, morfologiche, fisiche, materiche e dimensionali dell’esistente, non

ancora chiaramente codificate nei software esistenti per la simulazione energetica poiché gli strumenti a disposizione del progettista sono pensati principalmente in funzione delle esigenze delle nuove costruzioni. Per questa ragione, la determinazione della prestazione energetica (pre e post intervento) è stata svolta mediante applicazione di appropriata metodologia e a seguito di un accurato studio in loco dell’esistente, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;

3. Scelta misure di intervento: Numerose ricerche scientifiche sono oggi dedicate alla produzione di sistemi, prodotti e strumenti capaci di ridurre l’impatto sulle preesistenze favorendo modalità, prima impensabili, di miglioramento delle prestazioni energetiche. Dunque, le opportunità d’intervento per il miglioramento della prestazione energetica sono state individuate ad hoc per il caso specifico, scegliendo tra le soluzioni tecniche sperimetali proponibili quelle ritenute idonee, spingendosi verso l’uso dei migliori prodotti innovativi sul mercato;

4. Valutazione del migliore scenario progettuale: Riprendendo alcuni concetti-base tratti dal campo del consolidamento strutturale, si è adoperata una distinzione tra “adeguamento impiantistico”, in funzione d’una completa rispondenza alle attuali norme di legge e prescrizioni, anche europee e “miglioramento impiantistico”, in funzione d’una più misurata qualità prestazionale, dove il secondo termine rappresenta una modalità più appropriata e più flessibile per avvicinare il bene architettonico o archeologico alle esigenze d’una soddisfacente fruizione, comfort ambientale, risparmio energetico, ecc. Questa valutazione è stata svolta in relazione ai rapporti costi-benefici dati dagli interventi nel loso insieme, tenendo conto sia delle condizioni di funzionamento invernali che estive.

A tal proposito, la proposta progettuale presentata si pone in linea con quanto indicato nelle

“Linee Guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale PREPAC (D.M. 16 settembre 2016), indicando misure di miglioramento energetico dell’involucro, del sistema impiantistico e gestionali.

Figura 1 - Procedura per il miglioramento energetico dell'edilizia storica, indicato nelle Linee di Indirizzo del MiBACT (2015)

1.3 Riferimenti normativi

1. UNI TS 11300-1:2014. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

2. UNI TS 11300-2:2019. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali.

3. UNI TS 11300-3:2010. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.

4. UNI TS 11300-4:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

6. UNI 10349-1:2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata.

7. UNI 10349-2:2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto.

8. UNI 10349-3:2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici.

9. UNI EN 15193-1:2017. Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

10. UNI EN ISO 10077-1:2018. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità.

11. UNI 10339:1995. Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti.

Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

12. UNI EN 12464-2:2014: Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni 13. UNI EN 12464-2:2014: Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno 14. UNI EN 13201-2: 2016: Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali

15. Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

16. Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

17. Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016, “Aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico)”.

18. Decreto Legislativo 50/2016, “ Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.

19. Decreto Legislativo 115/2008, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e ss.mm.ii.

20. Decreto Legislativo 102/2014, “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” e ss.mm.ii.

21. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22. Linee di Indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale.

Architettura, centri e nuclei storici ed urbani, pubblicate dal Ministero per i beni e le attività culturali MiBAC, giugno 2015.

Documenti correlati