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INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI

Nel documento Modello REDDITI 2021 Periodo d imposta 2020 (pagine 149-154)

SEZIONE XI-B - IMPOSTA ADDIZIONALE PER IL SETTORE IDROCARBURI

VALORI AMMESSI

17.29 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016 e, per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecno-logico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamen-tato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’of-ferta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agen-do attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative

possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile 149

Istr uzioni per la compilazione

(art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). L’art. 1, comma 66, lett. c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che ha modificato l’art.

29 del decreto legge n. 179 del 2012) ha previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start up innovative e l’incremento della misura del be-neficio al 30 per cento.

Il comma 67 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 66 lett. c) è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Gli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative di cui all’art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie im-prese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato de-stinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33). L’efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subor-dinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazio-ne della Commissioall’autorizzazio-ne europea (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015). Le modalità di attuazioall’autorizzazio-ne degli incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative sono individuate con il citato d.m. del 7 maggio 2019.

I soggetti passivi dell’IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.

L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019).

Ai fini delle presenti istruzioni per start-up innovative si intendo anche le PMI innovative ammissibili.

Nel presente prospetto, nei righi da RS160 a RS162 va indicato:

• in colonna 1, il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l’investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o della società che investe prevalentemente in start-up innovative e in colonna 2 (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2; in caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attri-buito dall’autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attriattri-buito, il codice identificativo rilasciato da un’Au-torità amministrativa (non va compilata la colonna 1);

• in colonna 4, l’ammontare dell’investimento agevolabile;

• in colonna 5, l’ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell’importo di colonna 4.

Nella casella di colonna 3 va indicato:

– il codice 1, se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa;

– il codice 2, se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Nel rigo RS163 va indicato:

• in colonna 2, l’eccedenza della deduzione ricevuta in caso di partecipazione in società di cui all’art. 115 del TUIR;

• in colonna 1, il codice fiscale della società trasparente.

Nel rigo RS164 va indicato l’importo totale dell’agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella co-lonna 5 dei righi da RS160 a RS162 e nella coco-lonna 2 del rigo RS163, di tutti i moduli compilati, deducibile nel quadro RN e/o PN o GN/GC o TN e RQ (prospetti “Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo” e

“Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie”).

Nel rigo RS165 va indicata:

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 1 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 2 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;

• in colonna 4, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel periodo d’imposta precedente, che resi-dua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 3 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;

• in colonna 5, la deduzione indicata nelle colonne precedenti, non trasferibile al consolidato fiscale,

matu-rata anteriormente all’opzione per la tassazione di gruppo. 150

Istr uzioni per la compilazione

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di dedu-zione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV67, di tutti i moduli compilati.

La casella di colonna 1 “Casi particolari” va barrata nell’ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di deduzione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all’anno di formazione.

In caso di decadenza dall’agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel rigo RS165 vanno dimi-nuite dell’eventuale importo indicato nella colonna 6 del rigo RS174.

Nel rigo RS166 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS165, per la quota non utiliz-zata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 4 del rigo RS165, per la quota non utiliz-zata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 3, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito di-chiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi. In caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Nel rigo RS167 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 1 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 2 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 3 del rigo RS168) deducibile nel rigo RQ62.

In caso di decadenza dall’agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno di-minuite dell’eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS175.

È possibile riportare nel rigo RS167 le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini IRES nei periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per il quali il contribuente non era sog-getto passivo della maggiorazione IRES.

Nel rigo RS168 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS167, per la quota non utiliz-zata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da uti-lizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS167, per la quota non utiliz-zata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da uti-lizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 3, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichia-rato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi.

Nel rigo RS168A va indicata:

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della addizionale IRES nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 2 del rigo 168B), deducibile nel rigo RQ43;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della addizionale IRES nel periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (colonna 3 del rigo 168B), deducibile nel rigo RQ43.

In caso di decadenza dall’agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno di-minuite dell’eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS176.

È possibile riportare nel rigo RS168A le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini IRES nei periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per il quali il contribuente non era sog-getto passivo dell’addizionale IRES.

Nel rigo RS168B va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS168A, per la quota non utilizzata

a riduzione del reddito dichiarato ai fini dell’addizionale IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi; 151

Istr uzioni per la compilazione

• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS168A, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini dell’addizionale IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;

• in colonna 3, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito di-chiarato ai fini delle addizionali IRES da utilizzare nei periodi d’imposta successivi.

I righi RS167 e RS168 e RS168A e RS168B vanno compilati a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta in cui il contribuente è assoggettato, rispettivamente, all’imposta di cui all’art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-tembre 2011, n. 148, all’imposta di cui all’art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all’imposta di cui all’art. 1, comma 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di evidenziare la deduzione utilizza-bile nei successivi periodi d’imposta in diminuzione dell’imponiutilizza-bile relativo alla predetta imposta. Questi ri-ghi devono continuare ad essere compilati anche se successivamente al predetto periodo il contribuente non risulti più tenuto ad applicare le citate disposizioni.

Nel rigo RS171, in caso di investimenti effettuati dai soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR di cui il dichiarante è socio, va indicato:

• in colonna 1, il codice fiscale del società partecipata;

• in colonna 2, la detrazione ricevuta per trasparenza; la somma degli importi indicati nella presente colon-na di tutti i moduli compilati va riportata nel quadro RN e/o RQ (si vedano i prospetti “Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo” e “Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società con-cessionarie”), a riduzione dell’imposta dovuta. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale (artt.

115 o 116 del TUIR) o di consolidato l’importo della detrazione, per la quota non utilizzata a scomputo della maggiorazione IRES o delle addizionale IRES nel quadro RQ, va riportato nel quadro TN o, per la quota che trova capienza nell’IRES di gruppo, nel quadro GN/GC.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, eventualmente diminuita delle altre de-trazioni spettanti, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda dovuta nei periodi di im-posta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 29, comma 2, del D.L. n.

179 del 2012 e art. 4, comma 2, del d.m. 7 maggio 2019).

Nel rigo RS172 va indicata:

• in colonna 2, l’eccedenza di detrazione maturata nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (rigo RS173, colonna 1);

• in colonna 3, l’eccedenza di detrazione maturata nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2020 (rigo RS173, colonna 2);

• in colonna 4, l’eccedenza di detrazione maturata nel periodo d’imposta precedente, che residua dal mo-dello REDDITI SC 2020 (rigo RS173, colonna 3).

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di detra-zione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV68, di tutti i moduli compilati.

La casella di colonna 1 “Casi particolari” va barrata nell’ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di detrazione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all’anno di formazione.

In caso di decadenza dall’agevolazione, le detrazioni da riportare nelle colonne 2, 3 e 4 del presente rigo devono essere diminuite dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo RS174.

L’importo delle eccedenze di detrazione utilizzabile nel presente periodo d’imposta pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del rigo RS172 va riportato nel quadro RN e/o RQ (si vedano i pro-spetti “Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo” e “Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie”), a riduzione dell’imposta dovuta.

Nel rigo RS173 va indicata:

• in colonna 1, l’eccedenza di detrazione indicata nella colonna 3 del rigo RS172, per la quota non utiliz-zata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d’imposta successivo;

• in colonna 2, l’eccedenza di detrazione indicata nella colonna 4 del rigo RS172, per la quota non utiliz-zata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d’imposta successivo;

• in colonna 3, la detrazione maturata nel presente periodo d’imposta (pari alla somma degli importi di co-lonna 2 del rigo RS171 di tutti i moduli compilati), per la quota eccedente l’imposta lorda (eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti) relativa, rispettivamente, all’IRES (quadro RN), alla maggiorazio-ne IRES per i soggetti di comodo e alle addizionali IRES (quadro RQ) da utilizzare maggiorazio-nel periodo d’imposta successivo. In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) la presente colonna non va compilata. In caso di opzione per il consolidato, va indicato l’importo della detrazione per la quota che

non trova capienza nell’IRES di gruppo. 152

Istr uzioni per la compilazione

I righi da RS174 a RS176 vanno compilati in caso di decadenza dall’agevolazione. In particolare, nel rigo RS174, indicare:

• in colonna 1, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione di cui a colonna 2, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;

• in colonna 2, la detrazione effettivamente fruita ai fini IRES e/o ai fini delle addizionali e maggiorazioni IRES nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l’impor-to della presente colonna va sommal’impor-to all’imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consoli-dato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della detrazione, l’importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante, con l’apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci;

• in colonna 3, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante;

• in colonna 4, la deduzione effettivamente fruita ai fini IRES nei periodi d’imposta precedenti, non più spet-tante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 11 del rigo RN6 o nella colon-na 6 dei righi GN/GC6 o TN4 e/o nella coloncolon-na 5 del rigo PN4;

• in colonna 5, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a colonna 4, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all’imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fi-scale, esercitata successivamente alla fruizione della deduzione, l’importo della presente colonna va auto-nomamente versato dalla società dichiarante con l’apposito codice tributo, senza essere attribuito al con-solidato o ai soci;

• in colonna 6, l’eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini IRES, non più spettante.

Nel rigo RS175, indicare:

• in colonna 1, la deduzione effettivamente fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 9 del rigo RQ62;

• in colonna 2, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all’imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ62;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, non più spettante.

Nel rigo RS176, indicare:

• in colonna 1, la deduzione effettivamente fruita ai fini della addizionale IRES nei periodi d’imposta pre-cedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 9 del rigo RQ43;

• in colonna 2, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all’imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ43;

• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini dell’addizionale IRES non più spettante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

I righi da RS177 a RS179 devono essere compilati dalle “start-up innovative” indicate all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dalle “PMI innovative ammissibili” che rientrano nella defini-zione di PMI innovativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio e dalle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative di cui all’art. 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 (c.d. “soggetti intermediari”).

Le agevolazioni di cui al presente prospetto spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti missibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale am-montare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di im-posta di vigenza del regime agevolativo (art. 4, comma 7, del citato decreto del 7 maggio 2019).

Si ricorda che le agevolazioni spettano a condizione che ciascuna start up innovativa rilasci ai soggetti in-vestitori di cui all’art. 2, comma 1, o ai soggetti intermediari di cui all’art. 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto una certificazione che attesti di non avere superato il limite di cui al citato art. 4, comma 7, ovvero,

se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione. 153

Istr uzioni per la compilazione

Pertanto va indicato:

• in colonna 1A il codice fiscale del soggetto investitore beneficiario dell’agevolazione;

• in colonna 1B, il codice fiscale del soggetto intermediario, il dato va indicato dalle sole start-up innovative in alternativa al dato di colonna 1A in caso di investimento indiretto;

• in colonna 1B, il codice fiscale del soggetto intermediario, il dato va indicato dalle sole start-up innovative in alternativa al dato di colonna 1A in caso di investimento indiretto;

Nel documento Modello REDDITI 2021 Periodo d imposta 2020 (pagine 149-154)

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