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SEZIONE IV - DATI

Nel documento Modello REDDITI 2021 Periodo d imposta 2020 (pagine 104-107)

SEZIONE XI-B - IMPOSTA ADDIZIONALE PER IL SETTORE IDROCARBURI

12. QUADRO GN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

12.4 SEZIONE IV - DATI

Nella presente sezione vanno indicati gli altri dati da comunicare ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018.

Nel rigo GN15 va indicato:

• in colonna 1, l’ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS171, colonna 2 (“Detrazione ricevu-ta”) e dell’eccedenza residua delle precedenti dichiarazioni per investimenti in start-up innovative;

• in colonna 2, l’ammontare dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti po-litici di cui all’art. 11 del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149

• in colonna 3, l’ammontare degli altri oneri detraibili.

Nel rigo GN16, va indicato:

• nella colonna 1, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico so-stenuta:

1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n.

296/2006);

2 – nterventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);

3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n.296/2006);

4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); per le spese sostenute dal 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013);

5 – interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010);

6 – per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari; per le spese sostenute dal 2018, 2019, 2020 (art. 1, comma 175, lett. a) n. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2021 (art. 1, comma 58 lett. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2021, n. 178) la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013);

7 – per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di gene-ratori di calore alimentati da biomasse combustibili; per le spese sostenute nel 2018, 2019 e 2020 (art. 1, comma 175, lett. a) n. 3 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2021 (art. 1, comma 58 lett. a), n. 2), della legge 30 dicembre 2021, n. 178) la detrazione spetta nella misura del 50 per

cen-to (art. 14, comma 2-bis, del decrecen-to-legge n. 63 del 2013); 104

Istr uzioni per la compilazione

8 – per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitati-ve, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

9 – per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nell’anno 2018, 2019 e 2020 (art. 1, comma 175, lett. a) n. 2 della legge 27 dicembre 2019, n.

160) e 2021 (art. 1, comma 58, lett. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2021, n. 178), per le quali la detrazione spetta nella misura del 65 per cento (art. 14, comma 2, lett. b-bis) del decreto-legge n.

63 del 2013);

10 – per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che in-teressano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disper-dente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia fun-zionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per i quali la detra-zione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 (art. 119, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34 del 2020);

11 – per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com-pongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

12 – per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com-pongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

13 – per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti foto-voltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottem-peranza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscal-damento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edi-fici composti fino a otto unità immobiliari (art. 119, comma 1, lett. b), del d.l. n. 34 del 2020);

14 – per gli interventi di cui al codice 13 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com-pongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

15 – per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifami-liari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamen-to, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati al-l’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi si-stemi di accumulo di cui al comma 6 del medesimo decreto-legge n. 34, ovvero con impianti di micro-cogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non inte-ressati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in-dividuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 mag-gio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (art. 119, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2020);

16 – per gli interventi di cui l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per l’installazione contestuale o successiva di si-stemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (art. 119, commi 5 e 6, del d.l.

n. 34 del 2020); 105

Istr uzioni per la compilazione

17 – per gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il con-trollo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro di cui al decreto intermini-steriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020;

• nella colonna 2, l’anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1 e va compilata la colonna 3 (Tipo) indicando il codice 1 nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013, il codice 2 nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il codice 3, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento; il codice 4, nel caso in cui le spese sia-no state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento; il codice 5, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento ai sensi dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020; il codice 6, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (comma 4-ter dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020);

• nella colonna 4, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale delle spesa sostenuta corrispondente al codice riportato in colonna 1;

• nella colonna 5, l’importo della spesa sostenuta per ciascuna agevolazione di cui a colonna 4;

• nella colonna 6, l’anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 8;

• in colonna 7 (Tipo), il codice 1 nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dal-l’imposta nella misura del 70 per cento, il codice 2 nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-quinquies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), codice 3 nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura del 80 per cento e, codice 4 nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detra-zione dall’imposta nella misura del 85 per cento (comma 1-quinquies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il codice 5 nel caso di acquirente dell’unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il codice 6 nel caso di acquirente dell’unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura dell’85 per cento (comma 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il codice 7 nel caso di spesa so-stenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura dell’80 per cento (comma 2-quater.1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il codice 8 nel caso di spesa sostenuta per inter-venti per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura dell’85 per cento (comma 2-quater.1 dell’art.

14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il codice 9, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il codice 10, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art.

119, comma 4-ter, del decreto legge n. 34 del 2020); il codice 11, nel caso di spesa sostenuta per inter-venti per cui spetta la detrazione dall’imposta misura del 90 per cento (commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019);

• nella colonna 8, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale delle spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013);

• nella colonna 9, l’importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a colonna 8;

• nella colonna 10, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa di cui a colonna 12;

• nella colonna 11, il codice fiscale della società trasparente che ha sostenuto la spesa;

• nella colonna 12, l’importo della spesa sostenuta per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di rica-rica dei veicoli alimentati ad energia elettrica-rica (art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013);

• nella colonna 13, il codice 1, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50 per cento nel limite massimo di 3.000 euro; il codice 2, nel caso di spesa sostenuta per in-terventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento nel limite massimo di 3.000 euro; il co-dice 3,nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento, nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plu-rifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

il codice 4, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento, nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; il codice 5, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento, nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine;

Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all’unità immobiliare oggetto

dell’in-tervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle entrate) in tal caso, qualora i righi 106

Istr uzioni per la compilazione

non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo. Per quanto riguarda, invece, le spese di cui al citato art. 16-ter deve essere compilato un unico rigo, relativamente alla medesima percentuale di detrazione, a prescindere dal numero di interventi realizzati.

Nel rigo GN17, vanno indicati i crediti per imposte pagate all’estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) in esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell’apposito prospetto di cui al quadro CE, del presente modello.

Nel rigo GN18, colonna 1, va indicato l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli inter-venti di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell’apposita sezione del quadro RS); in colonna 2, va indicato l’ammon-tare del credito d’imposta indicato nella colonna 1 del rigo RS470 fino a concorrenza dell’imposta netta di gruppo diminuita degli altri crediti d’imposta; in colonna 3 vanno indicati gli altri crediti d’imposta (vedere le istruzioni del quadro RN, rigo RN14).

Nel rigo GN19 vanno indicate le ritenute subite.

Nel rigo GN21, va indicato l’ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in colonna 1 va indicato l’importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell’applicazione dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell’IRES. In colonna 2, va indicato l’importo degli acconti versati (aumentato dell’ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righi da RK17 a RK19). I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato, devono evidenziare in colon-na 3, l’importo di cui ai righi RK10 e RK11.

In colonna 4 deve essere indicato l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (RS462).

Nella colonna 5 va indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in com-pensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equi-parata a quella dei crediti formatisi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione. Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente somma algebrica:

GN21, col. 1 + GN21, col. 2 – GN21, col. 3 + GN21, col. 4 + GN21, col. 5 Nel rigo GN22, va indicato:

• in colonna 1, l’ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, non superiore alla differenza tra l’importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di cui al rigo GN6, colonna 4.

L’eventuale importo che non trova capienza nel suddetto reddito va indicato nella colonna 14 del citato rigo RS113;

• in colonna 2, l’ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, non superiore alla differenza tra la somma di rigo RS164 e RS165 e quello di cui al rigo GN6, colonna 3;

• in colonna 3, l’importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all’art. 166 del Tuir. Tale importo è indicato nel quadro TR;

• in colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell’agevo-lazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del consolidato;

• in colonna 5, la somma degli importi indicati nel rigo RS491, ai fini della determinazione dell’agevola-zione da parte del consolidato.

12.5 SEZIONE V - CREDITI D’IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE TRASFERITI AL CONSOLIDATO

Nel documento Modello REDDITI 2021 Periodo d imposta 2020 (pagine 104-107)

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