SEZIONE XI-B - IMPOSTA ADDIZIONALE PER IL SETTORE IDROCARBURI
15. QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL’IRES NELL’AMBITO DEL GRUPPO
15.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere utilizzato:
• dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell’art. 43-ter del d.P.R.
n. 602 del 1973, in caso di cessione della eccedenza dell’IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente;
• dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell’IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al mede-simo gruppo;
• dal soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del TUIR, cede le eccedenze d’imposta maturate prima dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 117 del TUIR a una società o
a un ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. 115
Istr uzioni per la compilazione
A norma del comma 2 dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acqui-sisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del ce-dente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2021, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l’elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di nu-merare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a de-stra. La cessione può riguardare anche solo parte dell’eccedenza dell’IRES; le quote delle eccedenze non ce-dute possono essere portate in compensazione secondo le regole del decreto legislativo n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l’en-te cedenl’en-te deve, a pena d’inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il presente quadro va altresì utilizzato nei seguenti casi:
• dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime di cui all’art.115 del TUIR che, ai sensi dell’art.
9, comma 3, del D.M. 23 aprile 2004:
• cede alla società già trasparente l’acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;
• integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di tra-sparenza;
• dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.M. 1° marzo 2018:
• riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;
• versa l’acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato;
• dalla società partecipata fuoriuscita dal regime di cui all’art. 115 o 116 del TUIR che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. 23 aprile 2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all’adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1, RK17 e da RK20 a RK27 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.
15.2 SEZIONE I - CREDITO CEDUTO
La società o l’ente cedente deve indicare nel rigo RK1 l’ammontare dell’eccedenza dell’IRES, indicata nel rigo RN25 del quadro RN, oggetto di cessione ovvero, nel caso di adesione al consolidato, nel rigo GN10 o, nel caso di opzione per la trasparenza, nel rigo TN8.
In ciascuno dei righi da RK2 a RK9, va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto cessionario;
• in colonna 2, gli importi ceduti a ciascun soggetto.
15.3 SEZIONE II - ACCONTO CEDUTO
Nei righi RK10 e RK11, il soggetto partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:
• in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;
• in colonna 2, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l’acconto da versare;
• in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione;
• in colonna 4, in caso di codice 1, l’importo dell’acconto ceduto; in caso di codice 2, l’importo del maggior acconto dovuto.
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell’acconto), l’importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 3 (ovvero TN16, col. 3 o GN21, col. 3) del presente modello.
15.4 SEZIONE III - CREDITI RICEVUTI
La società o l’ente cessionario delle eccedenze IRES, deve indicare nei righi da RK12 a RK16, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate e gli importi ricevuti (inizio del
pe-riodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente). 116
Istr uzioni per la compilazione
La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell’ambito del gruppo consolidato.
In particolare, va indicato:
• il codice 1 se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, non ha aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
• il codice 2 se il dichiarante nel periodo d’imposta del presente modello aderisce alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
• il codice 3 se il dichiarante è fuoriuscito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR.
15.5 SEZIONE IV - ACCONTO RICEVUTO DAL CONSOLIDATO
Il rigo RK17, va compilato dalla società precedentemente consolidata per dare evidenza dei dati relativi al-l’acconto, nell’ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Pertanto nel rigo RK17 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale della società consolidante;
• in colonna 2, il codice 1 se il dichiarante riceve il maggior acconto versato dalla consolidante per l’importo eccedente il proprio obbligo; il codice 2, nel caso il dichiarante deve procedere al versamento dell’acconto;
• in colonna 3, la data in cui il dichiarante è fuoriuscito dal consolidato;
• in colonna 4, in caso di codice 1, l’importo dell’acconto ricevuto; in caso di codice 2, l’importo dell’acconto dovuto.
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (acconto ricevuto), l’importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.
15.6 SEZIONE V - ACCONTI RICEVUTI DA SOGGETTI PARTECIPANTI
Nei righi RK18 e RK19 la società partecipata fuoriuscita dalla trasparenza, deve indicare:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto partecipante;
• in colonna 2, il codice 1 se l’opzione afferiva il regime di cui all’art. 115 del TUIR; il codice 2, se l’opzione afferiva il regime di cui all’art. 116 del TUIR;
• in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione;
• in colonna 4, l’importo dell’acconto ricevuto. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.
15.7 SEZIONE VI - UTILIZZO DELLE ECCEDENZE Nella presente sezione deve essere indicato:
• nel rigo RK20, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK12 a RK16;
• nel rigo RK21, l’importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX2, co-lonna 5, del Mod. Redditi 2020)
• nel rigo RK22, l’importo di rigo RK21 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per com-pensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna “importi a credito compensati”
del modello di pagamento F24;
• nel rigo RK23, l’importo di rigo RK21 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d’imposta coincidente, va indicato l’importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione);
• nel rigo RK24, la somma degli importi dei righi RK20 e RK21, al netto degli utilizzi indicati nei righi RK22 e RK23;
• nel rigo RK25, l’importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente di-chiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano ef-fettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d’imposta coincidente, va indicato l’importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES relativo alla presente dichiarazione). Si consideri, ad esempio, una cessione avvenuta tra un soggetto cedente avente periodo d’imposta 1/4/2019 - 31/3/2020
ed un soggetto cessionario avente periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 2020. Il cessionario (di- 117
Istr uzioni per la compilazione
chiarante) può utilizzare l’eccedenza ricevuta a partire dal 1/4/2020 (inizio del periodo d’imposta succes-sivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche in occasione del versamento degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione. In tal caso, l’importo utiliz-zato in diminuzione degli acconti IRES deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK23;
• nel rigo RK26, l’importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
• nel rigo RK27, l’importo di rigo RK24 che residua dopo l’utilizzo indicato nei righi RK25 e RK26, da ri-portare nel rigo RX2, colonna 2, del quadro RX.