• Non ci sono risultati.

L’appello incidentale

Nel documento L'impugnazione per gli interessi civili (pagine 155-161)

Le soluzioni prospettate in materia di appello della parte civile non sono prive, ovviamente, di conseguenze anche ai fini dell’applicabilità dell’appello incidentale.

Come noto esso non costituisce un tertium genus ma una

species dell’appello (50) la cui operatività richiede tre presuppo-

sti: l’appellabilità oggettiva e soggettiva della sentenza; la pree- sistenza di un appello principale ammissibile di una parte diver- sa dall’appellante principale e l’acquiescenza di quest’ultimo (51).

Sul piano soggettivo, va rammentato che, dopo alcune in- certezze interpretative, la giurisprudenza ha ritenuto che l’appello incidentale si caratterizzi essenzialmente per la sua proponibilità da parte di chi non aveva impugnato il provvedi- mento, sicché deve anzitutto e logicamente escludersi una legit- timazione alla proposizione dell’appello incidentale in capo alla parte che sia priva del potere di proporre quello principale (52).

(50) Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, in Cass. pen., 1994 p. 556

con nota di G. SPANGHER, I profili soggettivi dell’appello incidentale. In ar- gomento, A. GAITO, Condanna a seguito di giudizio abbreviato e limiti

all’appello del pubblico ministero, in Giur.it., 1993, II, p. 633; M.MENNA, Il

giudizio d’appello, cit., pp. 85 ss.

(51) L. FILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., pp. 63 ss.

(52) Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit., secondo la quale

l’appello principale è precluso a chi ha proposto qualsiasi impugnazione, sia l’appello principale sia il ricorso immediato per cassazione; tale principio è stato richiamato da Corte cost., 27 gennaio 2004, n. 46 in Dir. pen. proc., 2004, 274, con nota di G. DI CHIARA, Giudizio abbreviato e limiti all’appello

incidentale del pubblico ministero, con la quale è stata dichiarata la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 443 c.p.p. nella parte in cui esclude l’appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Sull’argomento, cfr. M.MONTAGNA, L’appello incidentale, in Le impugna-

zioni penali, a cura di A.GAITO, vol., I, Torino, 1998, p. 436; M.MURONE,

Spunti critici sulla disciplina del’appello incidentali nei suoi rapporti con l’impugnazione principale, in Giust. pen., 192, III, p. 383. Per quanto riguarda

l’operatività di tali principi anche nei procedimenti speciali, cfr. in dottrina, L. FILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 89. Si v. anche Cor- te cost. 24 marzo 1994, n. 98 in Giur. cost., 1994, p. 887 con nota di G.SPAN- GHER, Giudizio abbreviato ed appello incidentale del pubblico ministero, che ha respinto una questione di costituzionalità degli artt. 443 e 595 c.p.p. nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa appellare incidental- mente le sentenze di condanna emesse nel giudizio abbreviato impugnate dall’imputato.

L’art. 595 c.p.p., in definitiva, può trovare applicazione so- lo in relazione alle sentenze di primo grado pronunciate in se- guito a giudizio ordinario o abbreviato (53) e, poiché devono te-

nersi in considerazioni le eventuali limitazioni soggettive al po- tere di impugnazione, non è pertanto possibile ammettere che, in seguito all’appello della parte legittimata, quella non titolare del potere di appello, possa proporre come mezzo incidentale un ricorso per cassazione per vederselo poi convertire in appello per la semplice ragione che il codice non prevede il ricorso per cassazione incidentale (54).

In sintesi, l’impossibilità per una parte di proporre appello fa sì che essa non solo non possa impugnare incidentalmente, ma non possa con la sua iniziativa consentire ad altre parti di proporre appello incidentale. Al riguardo, deve essere rammen- tato anche come, poiché l’appello incidentale resta comunque confinato nell’ambito della devoluzione segnata dall’appello principale e può riguardare solo quei capi o quei punti della sen- tenza che hanno formato oggetto del secondo (55), nell’esercizio

della impugnazione incidentale la parte a ciò legittimata veda il suo campo d’azione condizionato da quella che è stata l’iniziativa dell’appellante principale.

Tali puntualizzazioni sono importanti per quanto concerne la ricostruzione del sistema delle impugnazioni degli interessi civili.

É evidente, anzitutto, che, qualora alla parte civile venisse sottratta la possibilità di proporre appello, la stessa – restando titolare della sola impugnazione principale (ricorso per cassa- zione) suscettibile eventualmente di convertirsi ai sensi dell’art. 580 c.p.p. in presenza di appelli proposti da altre parti legittima-

(53) L.F

ILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 66; M. MONTAGNA, L’appello incidentale, cit., p. 429.

(54) Così, Cass., sez. V, 31 gennaio 2001, p.g. in proc. Rastonig, in

C.E.D. Cass., n. 219835 e Cass., sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, cit.

(55) Così, Cass., sez. un., 17 ottobre 2006 in Dir. pen. e proc., 2007, 5,

576. In dottrina, G. DE ROBERTO, Codice di procedura penale, cit., p. 634; L. FILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., pp. 103 ss. Contra, nel senso che con il gravame subordinato sarebbe possibile investire qualsiasi ca- po della sentenza anche se non toccato precedentemente, U. FERRANTE,

L’appello incidentale e il procedimento camerale nel processo penale, Mila-

te – sarebbe completamente fuori dai giochi tattici che possono celarsi dietro le iniziative delle impugnazioni incidentali (56).

Per contro, assai articolato è il quadro nel caso in cui si muova dal presupposto – come detto oramai pacificamente ammesso – che la parte civile sia legittimata a proporre appello. In tale ipotesi, infatti, si può verificare un’ampia casistica che va elaborata tenendo conto del fatto che le varie parti, con l’impugnazione incidentale, fanno valere lo stesso interesse – misurato in termini di maggior vantaggio ottenibile dall’impugnazione – che potrebbero far valere con l’impugnazione principale (57).

A tale riguardo, e prima di esaminare i possibili scenari, va evidenziato anche che l’appello incidentale per gli interessi civi- li potrebbe essere presentato dall’imputato, dal responsabile ci- vile e dal civilmente obbligato per le pene pecuniarie in seguito alla iniziativa del pubblico ministero ma non viceversa. Infatti, poiché il pubblico ministero non ha interesse ad impugnare in favore delle parti private né dunque a proporre impugnazione per la retta applicazione della legge sui capi civili della sentenza (58), lo stesso non potrà nemmeno proporre appello incidentale

qualora l’impugnazione abbia riguardato solo interessi civili. Allorché l’imputato appelli in via principale ex art. 574, comma 1 c.p.p. i capi della sentenza che riguardano la sua con- danna alle restituzioni ed al risarcimento del danno e quelli rela- tivi alla rifusione delle spese processuali, la parte civile potrà proporre appello incidentale sempre che – ovviamente – le sue richieste non siano state, in tutto o in parte, accolte dalla senten- za (59).

Per converso, qualora, l’imputato appelli a norma dell’art. 574, comma 2 c.p.p. le disposizioni della sentenza di assoluzio- ne nella parte in cui non abbia visto l’accoglimento delle sue istanze di risarcimento del danno e di rifusione delle spese pro- cessuali, la parte civile non potrà proporre appello incidentale

(56) Così, G. AIMONETTO, Impugnazione della parte civile, cit., p. 171.

(57) Nel senso che l’interesse al gravame incidentale debba essere valuta-

to secondo gli stessi criteri richiesti per l’impugnazione principale e dunque non in relazione al paventato esito sfavorevole del gravame principale, cfr. L. FILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit. p. 85.

(58) Cfr. L. F

ILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 85. (59) L. FILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 85 e p.

158. In giurisprudenza, Cass., sez. IV, 2 febbraio 2010, in C.E.D. Cass., n. 247322.

(60) in quanto, questa volta in forza del principio di accessorietà,

essa non potrebbe ottenere una condanna dell’imputato che, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., rappresenta condicio sine qua non per ottenere una decisione sulle sue domande.

Va rammentato, ancora, che l’iniziativa dell’imputato con- tro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 574, comma 4 c.p.p., alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest’ultima dipende dal capo o dal punto colpito dalla impugnazione. Ne consegue che, in tale evenienza, è proponibile dalla parte civile l’appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l’azione civile e l’entità del danno risarcibile posto che, da un lato, i pun- ti della sentenza investiti dall’appello incidentale risultano logi- camente collegati ai capi ed ai punti oggetto dell’impugnazione principale e, dall’altro, che la parte civile, inizialmente acquie- scente, dalla loro modifica potrebbe subire una diretta ed imme- diata influenza negativa (61).

Se, invece, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata e condannata per la pena pecuniaria appellano le di- sposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato ovvero le disposizioni relative alla condanna dell’imputato alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese, la parte civile, le cui richieste non sono state accolte in primo grado, potrà proporre appello incidentale ed il giudice di secondo grado potrà confermare o riformare la decisione solo nell’ambito del devolutum, cioè della condanna dell’imputato e del responsabile civile alle restituzioni, al risar- cimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali, es- sendo preclusa una reformatio in pejus nel resto (62).

Ancora, se il responsabile civile appella ex art. 575, comma 3 c.p.p. le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese

(60) Contra, L. FILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p.

85.

(61) Cass., sez. III, 3 agosto 1999, Protti, in Cass. pen., 2000, p. 1288.

(62) L. F

ILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 85 e p. 159 secondo il quale, in questo caso, deve ritenersi inammissibile l’appello in- cidentale proposto dal pubblico ministero collegato al gravame principale del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria contro le disposizioni della sentenza concernenti la responsabilità penale dell’imputato.

processuali proposte ai sensi dell’art. 541, comma 2 c.p.p. la parte civile non può proporre appello incidentale (63).

Anche quanto a proporre l’appello sia la parte civile sono possibili appelli incidentali dell’imputato, anche a fini penali (64), e del responsabile civile mentre deve escludersi un interes-

se del pubblico ministero ad appellare incidentalmente – essen- do fuori dalla sua portata, come evidenziato, un’impugnazione nell’interesse della legge a tutela delle pretese civilistiche – e, dunque, una reformatio in pejus delle statuizioni penali della sentenza.

In particolare qualora la parte civile proponga appello in via principale ex art. 576, comma 1 c.p.p. contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile, essendo ammissibile l’appello incidentale del responsabile civile con- dannato alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifu- sione delle spese processuali, il giudice di secondo grado pro- nuncerà sui capi civili confermando o riformando le statuizioni relativamente all’an ed al quantum del danno, delle restituzioni e delle spese processuali (65).

Non si può, invece, ritenere che analogo diritto spetti alla parte civile nel caso in cui l’imputato abbia impugnato una sen- tenza di assoluzione atteso che, come si vedrà meglio in seguito (66), nella parte in cui l’art. 574, comma 4 c.p.p. statuisce che

l’impugnazione dell’imputato contro la pronunzia di assoluzio- ne estende la cognizione del giudice dell’impugnazione alla pronuncia di condanna dei danni ed alla rifusione delle spese, si riferisce alla richiesta di condanna della parte civile ai sensi dell’art. 542, comma 2 c.p.p. e, per il principio di accessorietà dell’azione civile nel processo penale, non è possibile che la parte civile, anche incidentalmente, possa ottenere la condanna dell’imputato.

Come si è visto la legittimazione a proporre impugnazione spetta, ai sensi dell’art. 576, comma 2 c.p.p., anche al querelan- te condannato alle spese ed ai danni.

(63) L.F

ILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 87 e p. 159.

(64) Così, A. C

HILIBERTI, Azione civile e nuovo processo penale, cit., p. 472.

(65) L. F

ILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 160. (66) V. infra, Cap.VI, sez. III.

Poiché le facoltà di tale soggetto sono disegnate sullo schema di quanto disposto per la parte civile, per effetto dell’indirizzo giurisprudenziale che ammette quest’ultima ad appellare le sentenze di primo grado, si deve ritenere che anche il querelante condannato a norma dell’art. 542 c.p.p. possa pro- porre appello, con la conseguenza che, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, è ammissibile un’impugnazione inci- dentale dell’imputato o del responsabile civile non soddisfatti per il quantum liquidato dal primo giudice.

Da ultimo, deve essere presa in considerazioni l’ipotesi dell’appello incidentale per l’obbligazione civile per il paga- mento della pena pecuniaria e per lo spese processuali anticipa- te dallo Stato.

Nessuna legittimazione ad un appello incidentale viene in considerazione nell’ipotesi in cui il pubblico ministero impugni in via principale la sentenza che ha escluso la responsabilità del civilmente obbligato in quanto, in tale ipotesi, essendo egli sta- to assolto, non ha interesse ad appellare. Per contro, qualora la persona civilmente obbligata e condannata abbia presentato ap- pello avverso la sua condanna, il pubblico ministero potrebbe impugnare incidentalmente ma, essendo escluso che con la sua iniziativa egli possa investire le disposizioni della sentenza ri- guardanti l’azione civile e non essendo i capi civili nella diretta disponibilità del civilmente obbligato, non potrebbe neppure rimettere in gioco la parte civile (67).

(67) Cfr. L. F

ILIPPI, L’appello incidentale nel processo penale, cit., p. 165, secondo il quale, quando la persona civilmente obbligata per la pena pe- cuniaria appella – sempre che la sentenza sia appellabile dall’imputato – con- tro le disposizioni relative alla condanna dell’imputato e del responsabile civi- le alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese pro- cessuali (art. 575, comma 2 il riferimento al comma 1 parte seconda), sempre che vi abbia interesse, non essendo ammissibile l’appello incidentale del pub- blico ministero sui capi civili per la retta applicazione della legge, mentre lo è quello in via incidentale della parte civile le cui richieste siano state disattese, la sentenza di secondo grado provvede sui capi civili.

9.L’IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA

Nel documento L'impugnazione per gli interessi civili (pagine 155-161)

Documenti correlati