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L’omessa pronuncia

Nel documento L'impugnazione per gli interessi civili (pagine 65-69)

Ultimo profilo da esaminare è quello della impugnabilità dell’omessa decisione del giudice su una domanda avente ad oggetto un interesse civile. Più in particolare, è da chiedersi, poiché il giudice non può esimersi dal provvedere sulla doman- da (dell’imputato o della parte civile o del responsabile civile)

che Cass., sez. un., 24 maggio 2004, Curatela fallimento s.r.l. Promodata Italia in Dir. pen. proc., 2004, p. 1078, secondo la quale «in tema di sequestro pre- ventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all’eventuale restitu- zione delle cose sequestrate, non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell’art. 325 c.p.p., né, conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull’ordinanza di riesame».

(93) Così l’orientamento recente: Cass., sez. VI, 9 luglio 2009, Ventura,

in Cass. pen., 2010, p. 1864 con nota di A. CORBO, La legittimazione dei sog-

getti privati diversi dall’imputato ad impugnare i provvedimenti di rigetto del sequestro preventivo; Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Marcolini Brandini, in Cass. pen., 2008, p. 295; contra, in precedenza, Cass., sez. VI, 15 aprile 1996,

Russo, in Cass. pen., 1997, p. 151. Nello stesso senso, Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Del Fiore, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 470, la quale ha ritenuto che anche l’erede dell’interessato possa proporre appello ex art. 322 c.p.p. bis av- verso al provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.

avente ad oggetto il risarcimento dei danni o la refusione delle spese, quale possa essere il rimedio nel caso in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna nulla disponga circa le richie- ste de quibus.

Al riguardo, si è osservato come alla omessa pronuncia sul- le spese relative all'azione civile il giudice non possa ovviare mediante l’istituto della correzione degli errori materiali ed a sostegno di tale conclusione milita un solido argomento siste- matico. In effetti, l’istituto di cui all’art. 130 c.p.p. è espressa- mente richiamato dall’art. 535, comma 4 c.p.p. a proposito dell’ipotesi in cui il giudice abbia omesso di provvedere, in caso di condanna dell’imputato, in ordine al pagamento sulle spese processuali e su quelle di mantenimento.

Tale disciplina, tuttavia, rinviene la sua ratio nella circo- stanza che la pronuncia ex art. 535 c.p.p. rappresenta una con- seguenza necessaria della sentenza di condanna, a differenza di quanto avviene, invece, per il caso della condanna alle spese re- lative all’azione civile che, implicando necessariamente la riso- luzione di questioni di merito, per poter essere integrata, richie- de l’esplicazione di un’attività valutativa e, dunque, di giudizio (94).

L’errore materiale, infatti, ricorre quando si riscontra una divaricazione tra il momento volitivo del giudice e quello della espressione del suo volere ed ai sensi dell’art. 130 c.p.p., perché possa introdursi tale procedimento incidentale, occorre che la sua eliminazione non determini una modificazione essenziale

(94) M.G

ARAVELLI, Spese giudiziale, cit., p. 374. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. I, 25 giugno 1993, Ruggiero, C.E.D. Cass., n. 195655, che parla di omissione di carattere concettuale e sostanziale deducibile in cassazione come

error in procedendo con la conseguenza che non può essere rimediata da un

provvedimento di correzione di errore materiale, l’omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza. Nello stesso senso, anche Cass., sez. VI, 12 luglio 2001, Ruscalla, in Cass. pen., 2003, p. 573; contra, Cass., sez. VI, 11 marzo 1999, Passamonte, in C.E.D. Cass., n. 213576. Per quanto concerne la sentenza di cassazione, si è ritenuto che non sia possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 625 bis c.p.p. per rimediare alla omessa pronunzia sulle spese giudizia- li in quanto la sua correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento (così, Cass., sez. II, 16 giugno 2003, Donzella, in C.E.D. Cass., n. 226685) né a quella di cui all’art. 130 c.p.p. (Cass., sez. 10 marzo 2004, Torresi, in C.E.D. Cass., n. 228092; contra, però, Cass., sez. V, 15 novembre 2007, Maiolo, in C.E.D. Cass., n. 238885).

dell’atto (95). Tali considerazioni inducono ad escludere che il

procedimento per la correzione dell’errore possa essere applica- to nell’ipotesi in cui il giudice non provveda su taluna delle ri- chieste avanzate, dalla parte civile, dall’imputato o dal respon- sabile civile, in quanto la decisione, positiva o negativa, su una delle domande da ciascuna di essi formulata, non può conside- rarsi operazione intellettuale meramente meccanica ed automa- ticamente deducibile dalla parte espressa del ragionamento del giudice (96). In tutti questi casi, la questione deve essere risolta invocando la categoria concettuale della c.d. decisione implicita (97).

In effetti, nell’ipotesi in cui la parte civile, ritualmente in- tervenuta nel dibattimento, abbia concluso, per il risarcimento del danno e la condanna alle spese ovvero nell’opposto caso in cui l’imputato ed il responsabile civile abbiano richiesto, ai sen- si degli artt. 541, comma 1 e 542 c.p.p., la condanna della parte civile e del querelante alle spese o al risarcimento del danno (98), la sentenza, ove il giudice non abbia provveduto su taluna o

tutte le richieste, deve equipararsi ad una pronuncia di rigetto con tutto ciò che ne consegue sul piano dei rimedi esperibili che non possono non essere individuati in quelli di impugnazione della sentenza i quali, peraltro, in una evenienza del genere, si

(95) L. MARAFIOTI, Correzione di errori materiali, in Dig. disc. pen.,

App. vol. VI, Torino, 1992, p. 534.

(96) Non condivisibile, dunque, quanto affermato da Cass., sez. V, 13

novembre 2003, Aragona, in Guida dir., 2004, f. 15, p. 93, secondo la quale sarebbe corretta l’applicazione della procedura di correzione degli errori mate- riali nell’ipotesi di contrasto tra il dispositivo letto in udienza, nel quale non figuri la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, e la motivazione della sentenza, che invece contenga l’esposizione del risultato dell’accertamento giurisdizionale sui temi civili.

(97) Così, a proposito della omessa decisione sulla domanda

dell’imputato e del responsabile civile, ma con ragionamento applicabile per il caso di omessa decisione sulla domanda della parte civile e del responsabile civile, G.PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, cit., vol. I, pp. 64 ss. e p. 567 e, vol. II, p. 80. V. anche C.U.DEL POZZO, L’appello nel processo

penale, Torino, 1957, p. 142.

(98) «Presupposto processuale» della condanna del querelante o della

parte civile alla refusione delle spese o al risarcimento del danno è la domanda dell’interessato (imputato e responsabile civile). Secondo G.PETRELLA, Le

impugnazioni nel processo penale, cit., vol. II, pp. 81-82, la forma può essere

orale o scritta purché valga a manifestare con certezza al giudice la volontà di pretendere la refusione delle spese o il risarcimento del danno da querelante o dalla parte civile.

impongono se si vuole evitare che si determinino effetti preclu- sivi negli eventuali seguiti dinanzi al giudice civile (99).

(99)G.PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, cit., vol. II, pp.

80-81, rilevava, sulla base del disposto degli artt. 383 e 482 c.p.p., 1930, a mente dei quali sulla domanda era competente solo il giudice penale, come es- sa costituisse «l’espressione di un vero e proprio diritto di azione che può es- sere fatto valere nel processo penale e solo in esso».

CAPITOLO III

LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE

SOMMARIO: 1. Rilievi preliminari. - 2. L’imputato. - 3. Il pubblico

ministero. - 4. La persona offesa e la parte civile. - 5. Il

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