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Premesse concettuali

Nel documento L'impugnazione per gli interessi civili (pagine 181-188)

1.PREMESSE CONCETTUALI

La dottrina ritiene generalmente che gli effetti delle impu- gnazioni siano di tre tipi: sospensivo, devolutivo ed estensivo. Tuttavia, nel trattare degli interessi civili ci si avvede che essi non esauriscono tutte le conseguenze che dall’esercizio del di- ritto di impugnazione possono derivare, in quanto, in primo luogo, vengono in rilievo i c.d. effetti penali delle impugnazioni proposte per gli interessi civili.

Gli artt. 574, 575 e 576 c.p.p. nel prevedere, rispettivamen- te, l’impugnazione dell’imputato, del responsabile civile e della parte civile per i soli interessi civili rendono possibile un feno- meno singolare e, cioè, che il processo penale continui nelle fasi delle impugnazioni solo ed esclusivamente per le controversie civilistiche.

Una prima ipotesi, certamente più teorica che reale, è quel- la dell’imputato condannato che potrebbe rivolgere la sua do- manda solo ed esclusivamente contro i capi civili della senten- za.

Una seconda ipotesi, assai più concreta, è quella in cui sia la parte civile ad impugnare la sentenza di condanna proponen- do appello tendente ad ottenere il riconoscimento di un danno che, nonostante l’affermazione di responsabilità dell’imputato ai fini penali, le è stato negato ovvero riconosciuto solo generi- camente o in una misura ritenuta insoddisfacente.

In tali casi, peraltro, l’imputato non impugnante potrebbe interporre appello incidentale solo ai fini civili.

Sebbene, qualora non possa essere più posta in discussione la regiudicanda penale, sarebbe ragionevole «portare l’impugnazione per i soli interessi civili dinanzi al giudice civile e non più dinanzi a quello penale» (1) – criterio poi seguito qua-

lora la corte di cassazione annulli la sentenza ai soli effetti civili (2) – ragioni pratiche, dovute al fatto che solo il giudice dell’impugnazione può stabilire il tipo di interessi che le parti intendono perseguire attraverso il gravame, hanno verosimil- mente consigliato tale opzione sulla quale, tuttavia, occorrerà tornare in sede di conclusioni.

L’impugnazione dei soli interessi civili, però, non solo po- trebbe dare luogo ad una singolare trattazione di una causa civi- le con le forme ed i modi del processo penale, ma potrebbe pro- durre anche un ulteriore fascio di conseguenze che, pur risul- tando oggi – a seguito delle modificazioni apportate al sistema delle impugnazione ad opera della l. n. 46 del 2006 – di minor consistenza, cionondimeno costituisce un fenomeno che occorre tenere presente.

In linea di principio l’impugnazione per gli interessi civili non ha effetti penali ma vi sono dei casi in cui ciò avviene e, come si avrà cura di rilevare, si tratta di un fattore di distorsione del sistema.

L’art. 577 c.p.p. aveva previsto che, per i reati di ingiuria e diffamazione, l’impugnazione proposta dalla persona offesa che si fosse costituita parte civile, potesse produrre anche effetti pe- nali.

Variamente giustificata, ma anche fortemente criticata (3),

la disposizione fu comunque ritenuta costituzionalmente com- patibile con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (4) in considerazione del fatto – certamente valido oggi per le

(1) V. M

ELE, L’effetto sospensivo nelle impugnazioni penali, Napoli, 1968, p. 65.

(2) V. infra Cap. VII, Sez. I, § 9.

(3) Sull’art. 577 c.p.p., si vedano in dottrina, F.CAPRIOLI, sub art. 577, in

Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G.CONSO,V. GREVI, Padova, 2005, p. 1990, S.SALIDU, sub art. 577, in Commento al nuovo

codice di procedura penale, cit., p. 68; C.VALENTINI, I profili generali, cit., p. 221.

(4) Cfr. Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474 in Cass. pen. 1994, p.

altre ipotesi presenti nell’ordinamento – che dal principio con- tenuto nell’art. 112 Cost. non derivi un monopolio dell’azione penale in capo al pubblico ministero.

Sul piano pratico, la disposizione de qua svolgeva una fun- zione importante in quanto frantumava quei vincoli derivanti dal principio di accessorietà dell’azione civile esercitata nel processo penale che, come detto, impedisce al giudice dell’impugnazione di condannare ai fini civili l’imputato senza un’affermazione della sua penale responsabilità (5).

Se, infatti, di regola, l’art. 538 c.p.p. impedisce una deci- sione sulla domanda civile al di fuori dei casi nei quali il giudi- ce pronuncia sentenza di condanna, a fronte di una sentenza proscioglitiva l’impugnazione della persona offesa-parte civile per i reati di ingiuria e diffamazione, essendo in grado di devol- vere al giudice superiore il capo penale della decisione, avrebbe consentito allo stesso di poter condannare l’imputato e, dunque, di decidere sulla domanda per la restituzione ed il risarcimento del danno.

L’art. 9 della l. n. 46 del 2006 ha tuttavia soppresso l’art. 577 c.p.p. (6) per cui – in linea generale – sono venuti meno gli

«effetti penali» dell’impugnazione proposta dalla parte civile e, con essi, una delle principali deroghe al principio di accessorie- tà dell’azione civile nel processo penale.

Restano, però, di tale speciale fenomeno, ancora alcune ipotesi: alcune normative, come quelle operanti nel giudizio di- nanzi al giudice di pace ovvero quelle delle impugnazioni del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecu- niaria; un’altra, di creazione giurisprudenziale concernente le sentenze emesse all’esito dell’udienza preliminare.

1992, p. 3071 che aveva dichiarato l’infondatezza della questione di legittimi- tà costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 428 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che la persona offesa costituitasi parte civile avesse facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

(5) Manifestava perplessità con riferimento all’art. 577 c.p.p., con osser-

vazione oggi valida per i casi in cui si evidenzia la possibilità di un’impugnazione della parte civile con fini penali, L.FILIPPI, L’appello inci-

dentale nel processo penale, cit., p. 164 sulla base del rilievo che l’iniziativa

della parte privata può paralizzare il divieto di reformatio in pejus.

(6) Sull’iter e la ratio della decisione di addivenire alla soppressione

dell’art. 577 c.p.p., cfr.G.VARRASO, Il tramonto «incompleto» del potere di

impugnazione «agli effetti penali», cit. 167. Condividono la scelta operata dal

Quanto alla prima, va rammentato che l’art. 38 del d.lg.vo 28 agosto 2000 n. 274 stabilisce che il ricorrente (il quale, come osservato (7), non necessariamente deve essersi costituito parte

civile) che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato a norma dell’art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione del pubblico ministero.

Si era osservato, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 che, una volta privato l’organo dell’accusa del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscio- glimento del giudice di pace, la persona offesa che aveva intro- dotto il processo ex art. 21 d.lg.vo 274 del 2000 avrebbe co- munque potuto proporre ricorso, produttivo anche di effetti pe- nali, ai sensi del nuovo art. 606 c.p.p. contro le pronunce ri- guardanti i reati di ingiuria e diffamazione di competenza del giudice di pace (8).

L’intervenuta declaratoria di illegittimità dell’art. 593 c.p.p. ad opera della sentenza n. 26 del 2007 non pare, sul punto, aver comportato modificazioni all’assetto delle impugnazioni del giudice di pace, posto che l’art. 38 cit. statuisce che il ricorrente

ex art. 21 può proporre impugnazione contro le sentenze di pro-

scioglimento negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pubblico ministero, sicché è obbligatorio il rinvio all’art. 36, modificato dall’art. 9, comma 2 della legge n. 46 del 2006 n. 46, che, al riguardo, conferisce al pubblico ministero l’appello solo contro il provvedimento di condanna emesso dal giudice di pace che applichi una pena diversa da quella pecunia- ria ed il ricorso per cassazione per tutte le altre sentenze.

In sintesi, dalla combinazione di tali previsioni, emerge che l’ordinamento riconosce la possibilità di un ricorso per cassa- zione proposto dalla parte civile che abbia introdotto il proce-

(7) V. supra, Cap. III, § 6.

(8) Così, G.V

ARRASO, Il tramonto «incompleto» del potere di impugna-

zione «agli effetti penali», cit., pp. 168-171, il quale, nel sottolineare

l’ingiustificabile asimmetria tra persona offesa per diffamazione a mezzo stampa che ha perso il potere di impugnare con effetti penali, e persona offesa semplice che, invece, ha conservato tale potere, nonché tra persona offesa che si è servita del ricorso immediato ex art. 21 d.l.g.vo n. 274 del 2000 e quella che abbia proposto denuncia querela, auspica una eliminazione della discipli- na de qua.

dimento ex art. 21 ed avente effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace.

La conseguenza più evidente è che – salve eventuali con- versioni, per effetto di concorrenti impugnazioni di altre parti (9) – il ricorso della parte civile, in caso di accoglimento, deter-

minerà un annullamento con rinvio del procedimento al giudice di pace.

Una seconda ipotesi in cui l’impugnazione proposta dalla parte civile produce effetti penali è di elaborazione giurispru- denziale e riguarda il ricorso avverso le sentenze emesse all’esito dell’udienza preliminare.

Nel vigore del codice 1930 era pacifico che avverso le sen- tenze istruttorie di proscioglimento la parte civile non potesse proporre impugnazione sia per carenza di interesse, essendo dette sentenze inidonee a produrre effetti extrapenali (10), sia per

ragioni di ordine tecnico in quanto il sistema non contemplava, in caso di accoglimento dell’impugnazione (ricorso per cassa- zione), il giudice al quale il giudizio si sarebbe dovuto rinviare (11).

Nello stesso senso si era assestata la giurisprudenza forma- tasi nel vigore del codice vigente che, salvo il caso espressa- mente previsto della mancata citazione della persona offesa, escludeva che la parte civile avesse interesse ad impugnare la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, in quan- to essa è insuscettibile di spiegare effetti preclusivi e pregiudi- zialmente vincolanti sull’azione che la persona danneggiata po- trebbe esercitare in sede civile (12).

(9) Possibili, nell’ipotesi in cui – postulandosi l’applicabilità dell’art.

593, comma 2 c.p.p. – nell’appellare le sentenze di proscioglimento, l’imputato o il pubblico ministero richiedano l’assunzione di una nuova prova. Sull’argomento, ci si permette rinviare a A.DIDDI, La conversione del ricorso

in appello, cit., p. 202.

(10) Cass., sez. I, 24 maggio 1972, Mercurio, in Giust. pen., 1973, III, p.

728.

(11) Cass., sez. IV, 17 dicembre 1979, Goldoni, in Giust. pen., 1980, III,

p. 397. In argomento, A.PENNISI, L’accessorietà dell’azione civile, cit., p. 165 il quale rilevava l’incoerenza di rilevare un’inammissibilità dall’impossibilità di individuare il giudice del rinvio nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione.

(12) Cass., sez. III, 17 febbraio 2000. Marra, in C.E.D. Cass., n. 216062;

Cass., sez. V, 26 febbraio 1992, Cafari, in Giur. it., 1993, II, p. 394; Cass., sez. V, 26 febbraio 1992, Varano in Giur. it., 1994, II, p. 228. Sull’argomento, A. CHILIBERTI, Azione civile e nuovo processo penale, cit., p. 97.

I termini del problema sono completamente mutati in se- guito alla riforma del sistema delle impugnazioni apportata con legge n. 46 del 2006 essendo stato espressamente previsto che la «persona offesa costituita parte civile» – oltre che nel caso di nullità per mancata citazione (13) – può proporre ricorso per cas-

sazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. (14).

In effetti, quello della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere ad opera della parte civile non si comprende bene a quale scopo dovrebbe tendere.

Del tutto inappagante sarebbe la possibilità di una applica- zione analogica del principio contenuto nell’art. 622 c.p.p. ov- vero, ancora, quello di una «terza via» costituita dall’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in primo grado o quella dell’annullamento senza rinvio (15), in quanto, non avendo la decisione contenuta nell’art. 425 c.p.p. alcuna efficacia preclusiva nel successivo giudizio per danni – l’art. 652 c.p.p., infatti, statuisce che solo la sentenza ir- revocabile di «assoluzione pronunciata in seguito a dibattimen- to» ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (16) – non si vede quale dovrebbe essere la ragione (ed il van-

(13) Al riguardo, l’art. 428, comma 3 c.p.p. conferisce il potere di ricorso

per cassazione alla persona offesa per il caso di nullità ex art. 419, comma 7 c.p.p.; a parte che, già prima della modifica della norma in questione, la giuri- sprudenza ammetteva che anche la persona offesa costituita parte civile avrebbe potuto ricorrere per far valere la nullità de qua (cfr. Cass., sez. V, 26 febbraio 1992, Cafari, cit.), il rinvio all’art. 606, contenuto nell’art. 428, com- prende tutti i casi di violazione di legge e, dunque, anche quelli di violazione della legge processuale prevista a pena di nullità.

(14) Il sistema previsto dall’art. 428 c.p.p. ante riforma sembrava esclu-

dere, dal novero dei soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere, la parte civile eventualmente costituita. Sul punto, cfr. G.GARU- TI, Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a pro-

cedere, in Novità su impugnazioni e regole di giudizio, a cura di A.SCALFATI, Milano, 2006, p. 69.

(15) Mutuando una soluzione auspicata, nel vigore del codice 1930, da A.

PENNISI, L’accessorietà dell’azione civile, cit., p. 171, considerata preferibile rispetto all’applicazione analogica dell’art. 541 c.p.p. 1930 (identica a quella di cui all’art. 622 vigente) in quanto non avrebbe comportato la perdita di un grado di giudizio.

(16) Nel testo del progetto di riforma del sistema delle impugnazioni poi

apportato con l. 20 febbraio 2006 n. 46 era anche prevista una modificazione dell’art. 652 c.p.p. tendente a ricollegare un eventuale effetto preclusivo ad ogni sentenza non di condanna a prescindere dal fatto che fosse irrevocabile e, dunque, pure alla sentenza pronunciata all’esito dell’udienza preliminare. Se- condo G.GARUTI, Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di

taggio) per la persona offesa di dover richiedere alla Corte di cassazione l’annullamento del provvedimento terminativo dell’udienza preliminare.

La soluzione dell’evidente empasse sembra necessariamen- te condurre l’interprete ad una soluzione creativa, colta dalla Corte di cassazione la quale, non potendo adombrare altri effetti prodotti dall’impugnazione, ha risolto la problematica osser- vando che «il ricorso per cassazione della persona offesa costi- tuita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il giudice dell’udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata» (17).

Sebbene la conclusione a cui si perviene sia forse l’unica sistematicamente prospettabile, non sfugge la singolarità di un tale potere in capo alla parte civile, soprattutto ove se ne consi- derino le conseguenze sul piano dell’appesantimento della pro- cedura.

non luogo a procedere, in Novità su impugnazioni e regole di giudizio, cit., p.

75 il previsto ricorso per cassazione per la parte civile costituisce un difetto di coordinamento legislativo in seguito all’eliminazione dal testo finale del provvedimento delle modifiche all’art. 652 cit.

(17) Cass., sez. VI, 4 febbraio 2008, p.c. in proc. D’Eramo, ined; Cass.,

sez. un., 29 maggio 2008, M.I.B, in C.E.D. Cass., n. 239702. Nello stesso sen- so Cass., sez. V, 26 giugno 2007, C.A. c. D.F.F. in C.E.D. Cass., n. 237715, secondo la quale l’impugnazione della parte civile avverso le sentenze emesse in udienza preliminare «ha natura di impugnazione ai soli effetti penali e non si differenzia da quello proposto dal pubblico ministero con la conseguenza che, pertanto, «il suo accoglimento - determinando un impulso sul piano dell’esercizio dell’azione penale, anche in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del pubblico ministero - comporta che il giudice del rinvio non può essere individuato in quello civile competente per valore in grado di ap- pello ma nel giudice penale». Nello stesso senso, in dottrina, H.BELLUTA, Ri-

pensamenti sulla “giustizi abilità” della sentenza di non luogo a procedere, in Impugnazioni e regole di giudizio, cit., pp. 133 ss.

2. L’IMPUGNAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE E DEL CIVIL-

Nel documento L'impugnazione per gli interessi civili (pagine 181-188)

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