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L’articolo 415-bis c.p.p. è stato introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. Le previsioni contenute nel nuovo articolo del codice di rito incarnano a pieno lo spirito che ha guidato all’approvazione della legge: introdurre strumenti che permettessero all’indagato di contribuire, mediante il suo apporto, alla formazione delle risultanze investigative . 249

Il legislatore mirava, in primis, a corredare di “nuove garanzie” la posizione della persona indagata, ad assicurare, inoltre, “una maggiore completezza delle indagini preliminari” ai fini della maggiore solidità della richiesta di rinvio a giudizio e dell’“incentivazione delle richieste di giudizio abbreviato”.

Tutto ciò tenendo presente che il contributo della difesa è “necessario anche al pubblico ministero per il corretto esercizio delle sue delicatissime funzioni” . 250

S. CIAMPI, L’informazione dell’indagato nel procedimento penale, cit., p. 239 248

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 3; E. 249

AMODIO, Lineamenti della riforma, in AA. VV. Giudice unico e garanzie difensive, a cura di E. AMODIO-N. GALANTINI, Giuffrè, MIlano, 2001, cit., p. 26

Cfr. Assemblea Senato, 23 settembre 1999, relazione sen. Pinto; 250

Commissione giustizia Senato, 20 luglio 1999, intervento sen. Russo; Assemblea Senato, 6 ottobre 1999, intervento sen. Russo

La c.d. legge Carotti si inserisce all’interno di un quadro di riforme poste in essere dal legislatore italiano allo scopo di migliorare, in senso più garantistico, con risultati più o meno soddisfacenti, la posizione della persona sottoposta alle indagini; tra di esse figurano la legge n. 332 del 1995 e la legge n. 243 del 1997, le quali, come del resto anche la legge in commento, hanno tentato di rafforzare le interazioni fra pubblico ministero e indagato . 251

L’intento era quello di contribuire a fare della fase delle indagini preliminari “una preparazione delle parti, e quindi anche della difesa”, al processo stricto sensu, superando il sistema precedente nel quale poteva accadere che l’indagato non avesse contezza dell’esistenza del procedimento fino all’elevazione formale dell’accusa penale . 252

In precedenza, infatti, il coinvolgimento dell’indagato nell’attività di indagine era meramente eventuale e subordinato alla scelta discrezionale del pubblico ministero, il quale, sostanzialmente, calcolava se gli apporti informativi della parte erano di

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 5; in 251

particolare la legge 234/1997 ha modificato l’articolo 416, comma primo c.p.p., prescrivendo la notificazione all’indagato dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ex articolo 375, comma terzo c.p.p. a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio. Cfr anche G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, cit., p. 696, il quale mette in evidenza che tale nuova formulazione conferma che “non può aversi un corretto esercizio dell’azione penale senza che il P.M. garantisca alla persona accusata le condizioni minimali per contribuire alla completezza del materiale probatorio raccolto, in termini di descrizione del fatto per il quale si procede e delle fonti di prova esistenti”.

M. NOBILI, La difesa nel corso delle indagini preliminari. I rapporti con 252

importanza tale da giustificare l’allungamento dei tempi di indagine e i rischi connessi alla parziale discovery . 253

L’indagato veniva informato dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico solo nel caso in cui dovesse essere compiuto un atto al quale il difensore aveva diritto di assistere, tramite l’informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p., o in seguito ad invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma terzo c.p.p., ovvero in caso di proroga delle indagini ex articolo 406, commi primo e terzo c.p.p., oppure, infine, nel caso in cui l’indagato stesso avesse inoltrato la richiesta di accesso al registro delle notizie di reato al pubblico ministero competente, chiaramente in caso di assenza di cause ostative alla comunicazione. Al di fuori di questi casi, prima dell’introduzione nel codice di rito dell’articolo 415-bis c.p.p., la persona sottoposta ad indagini avrebbe avuto contezza del procedimento nei suoi confronti soltanto al momento della notificazione del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. E allora ecco che l’articolo 415-bis c.p.p. risponde proprio alla ratio di “espandere il diritto alla prova per l’accusato”, per tendere alla creazione di “un procedimento concepito al servizio della difesa, delle sue necessità, come di quelle della pubblica accusa” . 254

Una funzione marcatamente garantistica quindi, realizzata tramite la previsione una serie di avvertimenti rivolti all’indagato e contenuti nei commi secondo e terzo dell’articolo in parola: da una parte, all’indagato si comunica l’avvenuto deposito della

F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro 253

ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, cit., p. 266

M. NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura 254

documentazione relativa alle indagini svolte e la facoltà di poterne prendere visione ed estrarre copia e, dall’altra, si avverte l’indagato che ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie e produrre documenti, depositare gli atti delle indagini difensive, chiedere al pubblico ministero il compimento di nuovi atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni e, infine, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (peraltro, in caso di tale ultima richiesta, il pubblico ministero è tenuto a procedere a interrogatorio, invece la dottrina è pressoché unanime nel ritenere che - nel silenzio della legge - il pubblico ministero non debba necessariamente espletare le indagini richieste dall’indagato) . 255

L’anticipazione della discovery e la complementare possibilità per l’indagato di produrre o far acquisire nuovi elementi utili per le indagini, permette anche al pubblico ministero di affinare la formulazione dell’imputazione in vista dell’esercizio dell’azione penale o, di contro, potrebbe indurlo a chiedere l’archiviazione in virtù dell’emersione di elementi decisivi in tal senso sottoposti dalla difesa . L’aspetto più interessante della norma riguarda 256

proprio il focus sul momento dell’informazione: da un lato si impone al pubblico ministero la disclosure degli atti delle indagini e, dall’altro, si permette all’indagato una effettiva partecipazione alle indagini. Si viene in questo modo a creare una nuova figura: quella dell’“indagato-imputato” che partecipa in modo effettivo alle indagini per influire, in modo a sé favorevole, sulla definizione di quella che, allo stato, è una

F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro 255

ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, cit., p. 283

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 9; 256

“sommaria enunciazione del fatto”, la quale è stata definita “imputazione provvisoria”, che si candida, però, a divenire un’imputazione in senso proprio per mezzo dell’elevazione dell’accusa . E’ stato però osservato che tale “presa di contatto 257

inquirente-inquisito”, tanto utile quanto necessaria, avviene troppo avanti nel procedimento ed in ciò si rinviene il principale limite dell’istituto, in quanto il contributo alla formazione degli atti di indagine offerto dall’indagato potrebbe ormai essere non più tempestivo . 258

L’articolo 415-bis c.p.p. permette la realizzazione di un duplice scopo: innanzitutto consente la partecipazione effettiva della difesa nella fase delle indagini preliminari creando “nuove garanzie” per la persona sottoposta ad indagini; in secondo 259

luogo esso assicura anche una maggiore completezza delle indagini preliminari poiché permette all’indagato di mettere in atto, autonomamente, un “controllo sulla completezza” delle stesse, senza necessità di coinvolgimento del giudice nelle attività di indagine o nelle determinazioni del pubblico ministero . Da questa seconda finalità deriva come corollario 260

un’ulteriore conseguenza: di riflesso si realizza anche un miglioramento dell’economia processuale, in quanto le nuove acquisizioni potrebbero, in ipotesi, favorire la determinazione del

A.A. DALIA, L’apparente ampliamento degli sazi difensivi nelle indagini e 257

l’effettiva anticipazione della “soglia di giudizio”, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, vol I, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare, a cura di L. KALB, Milano, 2000, cit., p. 8

F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro 258

ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, cit., p. 271

F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro 259

ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, cit., p. 270

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 18 260

pubblico ministero a chiedere l’archiviazione, oppure potrebbero consentire una più celere definizione del giudizio tramite l’adozione di un rito alternativo che potrebbe, ad esempio, risultare più conveniente per l’indagato qualora egli venisse a conoscenza che l’accusa è in possesso di prove schiaccianti contro di lui , in quest’ultimo caso, un ulteriore effetto sarà, poi, 261

l’ampliamento della base degli atti su cui si deciderà il futuro patteggiamento o giudizio abbreviato.

L’informazione ex articolo 415-bis c.p.p. si colloca tra due momenti essenziali per quanto riguarda il diritto alla conoscenza dell’accusa: essa segue l’informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p. e precede la richiesta di rinvio a giudizio ex articolo 416 c.p.p. La scansione temporale dei tre istituti è direttamente proporzionale al quantum di conoscenza che assicurano all’imputato. L’informazione di garanzia contiene soltanto l’indicazione delle norme di legge violate, della data e del luogo del fatto e non precisa ulteriori elementi del fatto; l’avviso di conclusione delle indagini contiene, in aggiunta agli elementi già comunicati con l’eventuale informazione di garanzia, “la sommaria enunciazione del fatto”; la richiesta di rinvio a giudizio contiene, invece, “l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge”. Appare chiaro come la qualificazione del fatto sia mano a mano più precisa fino a giungere alla formale elevazione dell’accusa.

A.A. DALIA, L’apparente ampliamento degli sazi difensivi nelle indagini e 261

Il grado di conoscenza prospettato dall’articolo 415-bis c.p.p., anche in virtù della fase processuale in cui si inserisce, appare sufficiente a rispettare la garanzia del giusto processo ex articolo 111 Cost, ex articolo 6, paragrafo terzo lett. a) della Convenzione europea, nonché, infine, ex articolo 6 della direttiva 2012/13/ UE . Il fatto che il legislatore definisca l’informazione 262

sull’accusa da fornire in sede di avviso ex articolo 415-bis c.p.p. “sommaria”, conferma la sussistenza di un connotato di “provvisorietà” di tale qualificazione tale da indurre alcuni commentatori a definirla in termini di “progetto d’accusa”, modificabile, quindi, soprattutto alla luce delle risultanze investigative sottoposte dall’indagato ex articolo 415-bis comma terzo c.p.p. 263

L’aggettivo “sommaria” che caratterizza l’enunciazione del fatto

ex articolo 415-bis c.p.p. si riferisce a “una descrizione

semplificata della situazione probatoria esistente nel momento della notificazione dell’avviso, ma non rispondente all’addebito definitivo, data la possibilità di una modificazione dell’accusa a seguito delle ulteriori indagini” . In altre parole, l’avviso di 264

conclusione delle indagini consente al pubblico ministero di riflettere ulteriormente sulla decisione se esercitare o meno l’azione penale: gli argomenti dell’accusa sono suscettibili di uscire rafforzati o, viceversa, smontati dal confronto con le indagini svolte dalla difesa; di conseguenza, è possibile attribuire

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 30 262

G. SPANGHER, Commento agli art. 17 e 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 263

479, in Dir. pen. e proc., 2000, cit., p. 186

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 37 264

all’avviso in parola una funzione di “rimedio a posteriori della segretezza delle indagini” . 265

Qualora, in seguito all’avviso ex articolo 415-bis c.p.p., la difesa, dopo aver esaminato il fascicolo delle indagini, lo ritenga opportuno, può richiedere al pubblico ministero di compiere ulteriori atti di indagine, ma quest’ultimo non è obbligato a ottemperare alla richiesta , salvo il caso in cui l’indagato chieda 266

di essere sottoposto ad interrogatorio, per questa eventualità l’articolo 415-bis, comma terzo c.p.p. prevede l’obbligo per il pubblico ministero di procedervi. Si presume, inoltre, che il pubblico ministero possa compiere atti di indagine anche a prescindere dalle richieste dell’indagato ex articolo 415-bis, comma terzo c.p.p. Qualora le risultanze di tali atti di indagine incidano sul fatto e sulla sua qualificazione giuridica, il pubblico ministero dovrebbe procedere alla rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini e della notificazione, onde evitare violazioni del diritto di difesa dell’indagato. Nel caso in cui, invece, le risultanze comportassero soltanto una integrazione degli elementi probatori già raccolti in precedenza, secondo la dottrina sarebbe sufficiente che il pubblico ministero avvisasse l’indagato e il suo difensore del deposito in segreteria anche di tali ulteriori atti di indagine . 267

Durante le indagini preliminari, ad eccezione dell’avviso de quo, la conoscenza dello status di indagato non viene percepita quale “componente essenziale del procedimento” e la “frammentarietà”

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 45 265

F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro 266

ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, cit., p. 283

V. BONINI, Commento all’art. 17 l. 16 dicembre 1999, n. 479, in Leg. pen., 267

delle disposizioni che riguardano la discovery da parte dell’indagato del fatto sul quale si indaga evidenziano il “ruolo meramente eventuale assegnato all’intervento difensivo nella fase delle indagini preliminari” . 268

Chiaramente, quanto prima l’indagato verrà informato della sussistenza di un’indagine nei sui confronti, tanto più e tanto meglio sarà tutelato il suo diritto di difesa. La dottrina parla, a ragione, di “opportunità difensive”, intendendo con questa espressione che una tempestiva informazione è, appunto, funzionale all’effettività del diritto di difesa.

Ad avviso di chi scrive, in merito alla compatibilità della disciplina dell’articolo 415-bis c.p.p. con la Carta costituzionale e con le previsioni sovranazionali, in particolare con la Convenzione europea e con l’articolo 6 della direttiva 2012/13/ UE, si può forse essere meno critici.

Innanzitutto, sia le previsioni nazionali, sia quelle comunitarie richiedono che le informazioni sull’accusa siano “tempestive” e, considerando che l’avviso de quo deve essere notificato nella fase delle indagini preliminari, benché in chiusura della stessa, tale momento più essere considerato sufficientemente tempestivo, anche in virtù del fatto che si consente all’indagato di incidere sulla formazione della documentazione dell’indagine e, di riflesso sul convincimento del pubblico ministero in merito all’esercizio dell’azione penale o comunque in merito alla qualificazione in fatto e in diritto del reato, attraverso il compimento di propri atti di indagine e delle altre prerogative riconosciute all’indagato ex articolo 415-bis, comma terzo c.p.p.

L. IANDOLO PISANELLI, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 66 268

In secondo luogo, per quanto concerne il grado di specificità dell’informazione sull’accusa raggiungibile dall’avviso di conclusione delle indagini, l’articolo 415-bis c.p.p. definisce l’informazione sul fatto come “sommaria”. Ebbene, per quanto riguarda la compatibilità con la Carta costituzionale non si riscontrano particolari problemi, in quanto, l’informazione sull’accusa, che all’articolo 6, comma terzo lett. a) della Carta europea viene definita “dettagliata”, all’articolo 111 comma terzo Cost., che rappresenta appunto la trasposizione dell’articolo 6 della Convenzione europea, viene definita, non più dettagliata, bensì, “riservata”. Il problema della sufficiente specificità dell’informazione, però, riemerge con riferimento all’articolo 6 della direttiva 2012/13/UE che richiede, al comma primo, che l’informazione venga fornita “con tutti i dettagli necessari”. Forse, la normativa nazionale potrebbe risultare compatibile con la direttiva in virtù del fatto che, anche quest’ultima, sembra permettere che l’informazione sia “graduata” durante le varie fasi processuali; un indice a sostegno di tale tesi può essere individuato nel comma terzo dell’articolo 6 della direttiva, il quale richiede che “al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria”, l’informazione sia completa e includa la natura e la qualificazione giuridica del reato e la natura della partecipazione dell’imputato al fatto stesso.

Ragionando in questo senso, si dovrebbe concludere per la legittimità di una enunciazione sommaria del fatto in sede di chiusura delle indagini preliminari (come consentito dall’articolo 6, comma 1 della direttiva), purché poi, al momento dell’elevazione dell’accusa formale, il fatto venga enunciato in

forma chiara e precisa (come prescrive l’articolo 6, comma terzo della direttiva).

Pare opportuno, per chiudere il discorso sull’avviso di conclusione delle indagini, effettuare qualche cenno al profilo sanzionatorio. E’ emersa in modo chiaro la centralità dell’avviso, sia dal punto di vista dell’indagato, il quale ha la possibilità di compiere le attività che reputi utili per migliorare la propria posizione processuale; sia dal punto di vista del pubblico ministero che, grazie al confronto con la difesa, esercita un’azione penale più puntuale e capace di resistere al meglio al vaglio giurisdizionale . L’articolo 415-bis c.p.p. garantisce, 269

quindi, il rispetto del principio di legalità cui è informato il sistema penale nella sua interezza. A conferma della centralità affidata all’istituto in parola, il legislatore prevede una espressa comminatoria di nullità per il caso in cui l’esercizio dell’azione penale non sia preceduto dalla notificazione all’indagato dell’avviso de quo. Ci si chiede, però, se tale nullità si abbia soltanto per il caso in cui l’avviso manchi in toto, come sembrerebbe emergere dalla littera legis, oppure se sia possibile propendere per una lettura della norma sistematicamente orientata e sanzionare, quindi, con la nullità anche il caso in cui l’avviso è sì esistente, ma non è completo, poiché il pubblico ministero, scientemente o per dimenticanza, non ha incluso nella documentazione uno o più atti di indagine compiuti . 270

E’ chiaro che una volta arrivati a conclusione delle indagini preliminari le esigenze di segretezza dell’attività investigativa

C. BONZANO, Avviso di conclusione delle indagini: l’effettività della discovery 269

garantisce il sistema, in Dir. pen. e proc., 2009, cit., p. 1283

C. BONZANO, Avviso di conclusione delle indagini: l’effettività della discovery 270

vengono meno e l’indagato deve poter accedere a tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; la condotta di sottrazione anche di un solo atto di indagine dalla cognizione dei soggetti processuali necessari è senz’altro illegittima. Il principio di completezza delle indagini preliminari è posto sia a tutela dell’indagato e del suo diritto di difesa garantito ex articolo 111, comma terzo Cost., sia a tutela del pubblico ministero che può decidere in maniera più precisa l’alternativa fra richiesta di archiviazione e rinvio a giudizio nell’ottica di preservare l’economia processuale e l’efficacia del processo.

Per quanto attiene ai rimedi prospettati per il caso in cui il pubblico ministero non provveda a depositare uno o più atti di indagine contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, la giurisprudenza aveva inizialmente prospettato il rimedio della inutilizzabilità degli atti stessi, senza prevedere regressioni processuali . Tuttavia tale soluzione non è così 271

soddisfacente come appare prima facie, infatti, possono verificarsi lesioni del diritto di difesa dell’indagato sia nel caso in cui gli atti sottratti alla discovery siano contra reum, sia nel caso in cui, viceversa risultino pro reo.

Nel primo caso, qualora gli atti sottratti fossero decisivi, si rischierebbe di compromettere la pretesa punitiva dello Stato ed il principio di conservazione della prova . Se, invece, gli atti 272

prodotti tardivamente risultano essere pro reo, la sanzione della

Cass, sez III, 11 gennaio 2007, Santagata, in Cass. pen., 2008, cit., p. 1149; 271

C. BONZANO, Avviso di conclusione delle indagini: l’effettività della discovery garantisce il sistema, cit., p. 1283

C. BONZANO, Avviso di conclusione delle indagini: l’effettività della discovery 272

garantisce il sistema, cit., p. 1286; prospetta l’esempio delle ripresa audiovisiva del delitto da cui si individua l’autore dello stesso, se di tale nastro fosse omessa per errore la discovery ex articolo 415-bis c.p.p., esso sarebbe definitivamente ed irrimediabilmente inutilizzabile.

inutilizzabilità si risolverebbe in una ancor più irragionevole lesione dei diritti di difesa dell’adesso imputato.

Si capisce come, la prospettata sanzione delle inutilizzabilità creerebbe “una disfunzione insanabile nel sistema, destinata a destabilizzarne la tenuta sempre e comunque”, cioè sia quando la produzione sia ritardata, sia quando sia del tutto omessa, sia nel caso in cui l’atto sia pro reo, sia nel caso in cui sia contra reum . 273

Pertanto, onde non pregiudicare il potere-dovere del giudice di assumere una decisione “giusta”, la sanzione in cui incorre il pubblico ministero quando preclude all’indagato la discovery di

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