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L’elenco di cui all’articolo 808 ter c.p.c è tassativo?

CAPITOLO 3 – Le impugnazioni dei lodi arbitrali di lavoro

4. L’elenco di cui all’articolo 808 ter c.p.c è tassativo?

Il legislatore con l' intervento del 2006 ha avuto l' indubbio merito di prevedere espressamente per le parti la possibilità di decidere che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, così segnando la fine dell'arbitrato libero come fenomeno non regolato dalla legge. Tuttavia la norma in questione presenta non pochi problemi interpretativi e primo fra tutti il quesito circa l' esaustività e la tassatività dei motivi di annullamento contemplati dal citato articolo, residuando il dubbio sulla possibile applicazione delle ordinarie impugnative contrattuali del lodo libero, in quanto fenomeno puramente negoziale.

Su tale quesito, di non semplice soluzione, si riscontrano opinioni contrastanti: illustriamo le posizioni principali, e che si pongono in contrasto l' un con l' altra.

Un primo orientamento dottrinale fa leva sulla efficacia negoziale del lodo libero, al contrario del lodo rituale che invece ha efficacia di sentenza: l' articolo 808 ter c.p.c infatti parla di determinazione e di lodo contrattuali, volendo attribuire alla decisione dell'arbitro libero l' efficacia tipica degli atti negoziali.

Di conseguenza secondo tale impostazione il lodo libero sarebbe impugnabile non soltanto per i motivi di cui all'articolo 808 ter c.p.c : se si tratta di un contratto infatti, a meno che non sia diversamente disposto, dovranno allo stesso applicarsi anche le regole dei negozi84.

83 In tal senso LUISO E SASSANI, La riforma dl processo civile, 2006, p. 264 .

84 A favore della non tassatività dei motivi di annullamento indicati all'articolo 808 ter c.p.c si veda BOVE, La nuova disciplina dell'arbitrato, in BOVE- CECCHELLA, Il nuovo processo civile, 2006, pag 99; VERDE, Arbitrato irrituale, in Rivista dell'arbitrato, 2005, pag 665 ss.; PUNZI, Luci ed ombre nella riforma dell'arbitrato, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, pag. 407, il quale ritiene che i motivi previsti dall'articolo 808 ter

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Dunque contro il lodo irrituale potranno essere fatti valere non solo i motivi indicati nell'articolo 808 ter c.p.c, ma anche i vizi che invalidano qualsiasi contratto e per i quali il lodo libero risultava impugnabile già prima della riforma, segnatamente nullità ed annullabilità.

Secondo un' altra prospettiva85 invece, in quanto tipizzati, i motivi di cui all'articolo 808 ter c.p.c sono tendenzialmente esaustivi: tendenzialmente poiché una rilevante eccezione come abbiamo visto è rappresentata dalla violazione dell'ordine pubblico che pur non essendo richiamata espressamente fra i motivi di annullamento ex art 808 ter c.p.c, pacificamente è sempre stato considerato un motivi di invalidità del lodo irrituale ( così come anche di quello rituale già prima della riscrittura dell'articolo 829 c.p.c).

A parte tale rilevante eccezione dunque, il fatto che il codice delinei una disciplina in ordine ai mezzi di impugnazione dell'atto finale, dovrebbe indurre a ritenere che il lodo irrituale sia soggetto ad un'autonoma azione di impugnativa i cui motivi appaiono tagliati sulla falsa riga dell'impugnazione per la nullità del lodo rituale ex art 829 c.p.c , non essendo, quindi, affatto soggetto alle regole generali delle impugnative negoziali del codice civile.

Seguendo tale linea interpretativa possiamo dire che il codice di rito ha infatti delineato una dettagliata sequenza procedimentale dell'arbitrato irrituale, elencando persino i vizi per i quali il lodo

c.p.c vadano a sommarsi a quelli tradizionalmente elaborati da dottrina e giurisprudenza, sulla base delle norme che regolano l' annullabilità dei negozi giuridici.

85 In tal senso SASSANI, L' arbitrato a modalità irrituale, in Rivista dell'arbitrato, 2007 pag 25 e ss.; LUISO e SASSANI, La riforma del processo civile, 2006, pag 261 e ss dove si parla dell'articolo 808 ter c.p.c come una “ disposizione totalmente innovativa” con la conseguenza che oggi l' arbitrato irrituale non può più essere inquadrato attraverso gli strumenti forniti all'interprete dalla passata esperienza dell'arbitrato libero. In particolare l' articolo 808 ter c.p.c presenta una sequenza a carattere spiccatamente

procedimentale che si conclude con un atto finale che è arduo ricondurre ad una dimensione pancontrattuale in cui tradizionalmente si è sempre cercato di imprigionare l' istituto, con conseguenze anche su quello che è il profilo dell'impugnazione: il lodo irrituale ad oggi presenta una sua autonoma disciplina e non può più essere soggetto alle regole generali sulle impugnative negoziali del codice civile.

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contrattuale è annullabile dal giudice competente; pertanto l' aver per la prima volta indicato in modo espresso i motivi di annullabilità del lodo irrituale indurrebbe a ritenere tale lodo non più impugnabile per la tipologia dei motivi sottostanti alle azioni contrattuali.

Secondo questa ricostruzione dunque l' elenco di cui all'articolo 808 ter c.p.c è tassativo, tuttavia si può ritenere che esso possa essere allargato tramite le maglie del n. 4 del comma 2° dell'articolo 808 ter c.p.c dato che le parti potrebbero comunque prevedere ulteriori ipotesi di controllo del dictum del terzo quali condizioni di invalidità del lodo.

Analizzate le due posizioni della dottrina circa la tassatività o meno dei motivi di impugnativa indicati all'articolo 808 ter c.p.c, si può concludere che senz'altro la norma in commento presenta non poche difficoltà interpretative e migliore sarebbe stato un intervento del legislatore che avesse spazzato via ogni dubbio. Tuttavia è da ritenere che non vi siano imprescindibili ragioni che facciano propendere per la tassatività dell'elenco di cui all'articolo 808 ter c.p.c con la conseguenza che appare preferibile accreditare la tesi più permissiva: in mancanza di un divieto espresso infatti si dovrebbe considerare il lodo irrituale assimilabile ad un negozio giuridico ed in quanto tale, impugnabile anche per i vizi che costituiscono causa di nullità e annullabilità dei contratti, nonostante l' introduzione dei motivi specifici di cui all' art 808 ter c.p.c .

L' impostazione restrittiva inoltre sembra trascurare l' insanabilità di alcune violazioni, in particolare si pensi alla nullità radicale del patto compromissorio ed alla contrarietà all'ordine pubblico che come abbiamo visto non è non contemplato dalla norma in questione e che considerando l' elenco di cui all'articolo 808 ter c.p.c non tassativo potrebbe essere fatto valere quale motivo di impugnazione senza alcuno sforzo interpretativo.

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Alla luce di queste considerazioni dunque è preferibile considerare ancora vigenti le ipotesi di invalidità desumibili dal sistema, su cui dottrina e giurisprudenza si erano ormai consolidate.