• Non ci sono risultati.

L’interpretazione in materia di divieto di non discriminazione

6. Il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea quale momento di sintesi delle

6.2.1 L’interpretazione in materia di divieto di non discriminazione

L’applicazione della clausola 4 dell’accordo-quadro ha dato adito ad interpretazioni

controverse, come sottolineato anche in un Rapporto della Commissione Europea del 2006

58

,

motivo per cui è stata oggetto di numerose pronunce da parte della Corte di Giustizia UE.

In primo luogo, i giudici comunitari hanno circoscritto l’ambito di applicazione del divieto

de qua solamente al confronto con i lavoratori assunti sine die, sulla base di un’esegesi strettamente

56 Al contrario dell’opinione espressa da Poiades Maduro nelle sue conclusioni del 10 gennaio 2007, il collegio giudicante ritiene necessario adottare un’interpretazione estensiva del concetto di condizioni di impiego: se è vero che in generale la competenza dell’Unione Europea non abbraccia la materia retributiva (art. 137, n. 5, del Trattato UE), è palese che sono proprio i trattamenti economici a costituire la principale fonte di discriminazione tra i prestatori di lavoro, per cui un’esegesi troppo restrittiva avrebbe frustrato lo scopo della Direttiva di impedire che il contratto a termine venga utilizzato per privare i lavoratori coinvolti dei diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (cfr. punti 40-42 della sentenza del 13 settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso c. Osakidetza, pubbl. in Riv. it. dir. lav., 2008, n. 2, pag. 326 e ss., nt. ZAPPALÁ).

57 Punti 57-59 della sentenza Del Cerro Alonso.

58 SEC (2006) 1074, 11 agosto 2006, Commission Staff Working Document, Report by the Commission services on the implementation of Council Directive 1999/70EC of 28 June 1999, reperibile da http://erc- online.eu/wp-content/uploads/2014/05/EN.-FA-of-fixed-term-contracts-2006-EC-implementation-report.pdf.

letterale del disposto di cui alla clausola 4

59

. Il diniego di competenza sulle disparità di trattamento

tra diverse categorie di prestatori di lavoro a termine, tuttavia, non pare giustificato alla luce della

stessa giurisprudenza della Corte, che ha spesso elevato il divieto in questione a “principio generale

del diritto comunitario”

60

.

Quanto alla cogenza del precetto anti-discriminatorio, in diverse occasioni il supremo

organo di giustizia comunitario ha ribadito come si tratti di una regola incondizionata, categorica e

sufficientemente chiara da essere invocata direttamente dai cittadini europei nei confronti di uno

Stato membro dell’Unione, anche in qualità di datore di lavoro. Sulla scorta di tale “effetto diretto

verticale”, due insegnanti spagnole assunte a tempo determinato hanno ottenuto il riconoscimento

del proprio diritto alla percezione dei c.d. trienios (emolumenti legati all’anzianità) a partire dalla

scadenza del termine per la corretta trasposizione della Direttiva n. 1999/70 (10 giugno 2001) e non

dal giorno di entrata in vigore dell’Estatuto básico (13 maggio 2007)

61

.

Le vicende scaturite dal pubblico impiego spagnolo ed italiano hanno consentito alla Corte

di approfondire ulteriormente concetti come «condizioni di impiego» e «lavoratore comparabile» ed

inoltre fornire delucidazioni in merito all’interpretazione delle «ragioni obiettive» che giustificano

eventuali disparità. Il risultato è stato quasi sempre favorevole ai lavoratori a tempo determinato, a

dimostrazione del fatto che le Pubbliche Amministrazioni ed i legislatori di entrambi gli

ordinamenti non hanno approntato i giusti correttivi alle discriminazioni ancora esistenti basate

sulla durata del contratto di lavoro.

Solo nelle controversie Carratù e D’Aniello i giudici europei hanno adottato una soluzione

contraria a quella proposta dall’organo nazionale remittente. Il Tribunale a quo si era rivolto alla

Corte di Giustizia al fine di conoscere la compatibilità rispetto al diritto comunitario della

disposizione della legge n. 183/2010 (l’art. 32, comma quinto) che introduce nei confronti dei

lavoratori illecitamente assunti a termine un meccanismo indennitario forfetizzato slegato dalla

durata del relativo procedimento giurisdizionale, a differenza della tutela risarcitoria piena prevista

in generale dal codice civile e dalla discplina del licenziamento ingiustificato. La prospettata

violazione del divieto di non discriminazione non convince, tuttavia, la Corte eurounitaria: i

trattamenti risarcitori in questione rientrano tra le condizioni di lavoro, in quanto corrisposti “a

causa dell’impiego”, ma difetta il presupposto della comparabilità delle tutele. Le due situazioni

(illecita stipulazione di un contratto a termine ed illecita interruzione di un rapporto di lavoro di

59 V. ordinanza Vino dell’11 novembre 2010, causa C-20/10, punti 56 e 57 (da Mass. giur. lav., 2011, n. 4, pag. 227 e ss.)

60 Così, ad esempio, nella sentenza Del Cerro Alonso, punto 27.

61 Punto n. 78 della sentenza del 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09 Gaviero Gaviero e Torres c. Consellerìa de la Xunta de Galicia, pubbl. in Riv. it. dir. lav., 2011, n. 4, pag. 1294 e ss., nt. SIOTTO.

durata indeterminata), non possono essere ritenute omogenee, concretandosi la prima in una

deviazione dallo schema normativo, a differenza della seconda, che scaturisce dal comportamento

arbitrario di una sola delle parti di un contratto di lavoro per il resto perfettamente valido

62

. La

comparabilità sarebbe stata ardua anche nel caso di assimilazione dell’apposizione illegittima del

termine al licenziamento ingiustificato: come messo in luce dall’Avvocato Generale Wahl vi

sarebbero “diverse variabili”, come la durata del processo o la percezione di un altro reddito medio

tempore, che impediscono di fissare con certezza un parametro di riferimento oggettivo

63

. La

riduzione delle indennità risarcitorie non può avere, però, effetto retroattivo: non avrebbe alcun

senso, altrimenti, il successivo richiamo della Corte al “combinato disposto” delle clausole 4 ed 8.1

dell’accordo-quadro, che consente agli Stati membri di elevare gli standard di trattamento dei

dipendenti a tempo determinato fino all’assimilazione rispetto alle conseguenze economiche

derivanti dal licenziamento illegittimo, evenienza questa che si è verificata nell’ordinamento

italiano fino alla riforma del 2010

64

.

Le altre sentenze finora pronunciate in materia di non discriminazione sono sempre state

risolte a favore dei lavoratori a termine. Il riconoscimento degli aumenti retributivi periodici,

inaugurato dalla sentenza Del Cerro Alonso, si è ormai consolidato, divenendo orientamento

costante nel biennio 2011-2012, a seguito di ulteriori procedimenti innescati dal pubblico impiego

spagnolo. Il riferimento è alle ordinanze del 18 marzo 2011 e del 9 febbraio 2012, nelle quali i

giudici di Lussemburgo censurano rispettivamente l’esclusione dei ricercatori a tempo determinato

dal supplemento retributivo legato all’anzianità

65

e dei professori interinos dalla percezione

dell’indennità per la formazione continua (c.d. del sessennio) al pari degli insegnanti di ruolo

66

. In

entrambi i casi la Corte ha proceduto senza difficoltà al raffronto delle categorie di dipendenti sulla

scorta della nozione di «lavoratore comparabile» contenuta nella clausola 3.2 dell’accordo-quadro

(«lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo

stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle

qualifiche/competenze»), rinvenendo l’identità di funzioni e di formazione accademica e l’unica,

sostanziale differenza relativa alla durata della relazione lavorativa. La temporaneità di

62 V. sentenza del 12 dicembre 2013, C- 361/12, Carratù, punto 44; v. anche ordinanza del 30 aprile 2014, C-89/13, D’Aniello, punto 30, reperibili dal sito della Corte di Giustizia UE curia.europa.eu.

63 Punti da 79 ad 83 delle conclusioni presentate il 26 settembre 2013, reperibili dal sito della Corte di Giustizia UE curia.europa.eu. Il ragionamento effettuato si basa sulla disciplina derivante dall’art. 18 della legge n. 300/70 ante riforme del 2012 e del 2015 che hanno, invece, progressivamente forfetizzato l’entità del risarcimento dovuto in caso di licenziamento illegittimo.

64 Punto 47 della sentenza Carratù e punto 29 ordinanza D’Aniello.

65 Procedimento C-273/10, Montoya Medina c. Università di Alicante, reperibile in lingua spagnola dal sito della Corte di Giustizia UE curia.europa.eu.

66 Procedimento C-556/11, Lorenzo Martínez, c. Junta de Castilla y León, reperibile in lingua spagnola dal sito della Corte di Giustizia UE curia.europa.eu.

quest’ultima, così come la mancanza di una norma che esplicitamente affermi il diritto alla

percezione delle indennità in questione non possono, da sole, costituire «ragioni obiettive» di

disparità di trattamento

67

. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il concetto di

«ragioni obiettive» elaborato in materia di causali giustificatrici dei successivi contratti a termine va

esteso analogicamente all’identica nozione contenuta nella clausola 4.1

68

e si concreta nella

sussistenza di fattori “oggettivi e trasparenti” relativi al contenuto concreto dell’attività lavorativa

ed alle modalità del suo esercizio

69

.

Ciò si traduce, come ha specificato l’Avvocato Generale Sharpston, in un duplice obbligo a

carico dello Stato membro: se pure è possibile immaginare, in linea di principio, circostanze in cui

uno specifico posto di lavoro richieda un’esperienza tale da dover essere ricoperto necessariamente

da un dipendente pubblico di ruolo, le predette circostanze devono essere espresse “con la

trasparenza necessaria a giustificare l’esenzione”

70

. Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte di

Giustizia dell’UE ha negato la compatibilità al diritto comunitario dell’omessa considerazione dei

periodi di servizio prestati in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato ai fini della

partecipazione ad una procedura concorsuale o della determinazione dell’esatta anzianità di

servizio. Con le sentenze dell’8 settembre 2011

71

e del 18 ottobre 2012

72

e l’ordinanza del 7 marzo

2013

73

i giudici eurounitari hanno rafforzato l’orientamento che esclude ogni difformità di

trattamento tra i segmenti lavorativi prestati a tempo determinato rispetto a quelli resi in virtù di un

successivo passaggio di ruolo. L’eventuale “scarto” dei frammenti lavorativi a termine fa

presumere, pertanto, una loro discriminazione rispetto al lavoro prestato in virtù di un’assunzione

sine die, giustificabile solo in base alla natura ed alla caratteristiche delle mansioni svolte

67 Punto 45 dell’ordinanza Montoya Medina e punto 52 dell’ordinanza Lorenzo Martinez.

68 Nella sentenza Del Cerro Alonso la Corte di Giustizia afferma esplicitamente che la stessa interpretazione elaborata nel procedimento Adelener (C-212/04) relativamente alla clausola 5.1, lett. a) “si impone, per analogia, in relazione all’identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo-quadro” (punto 56).

69 Sentenza Adelener del 4 luglio 2006 (punti 70-74), sentenza Del Cerro Alonso del 13 settembre 2007 (punto 58), ordinanza Montoya Medina (punto 41) ed ordinanza Lorenzo Martínez (punto 48).

70 Punti 64-66 delle conclusioni presentate il 12 maggio 2011, causa C-177/10, Rosado Santana c. Junta de Andalucía, reperibili dal sito della Corte curia.europa.eu.

71 Procedimento C-177/10, Rosado Santana c. Junta de Andalucía, pubbl. sul sito della Corte curia.europa.eu. Nel caso di specie il bando di concorso per accedere alla categoria degli assistenti amministrativi escludeva esplicitamente i servizi prestati presso qualsiasi amministrazione pubblica in virtù di contratti a tempo determinato.

72 Cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e altri c. Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Boll. Adapt 22 ottobre 2012, n. 37. Il procedimento ha origine dal diniego da parte dell’AGCM di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione di rapporti precari, i periodi lavorativi precedentemente trascorsi alle dipendenze dell’autorità medesima nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.

73 Procedimento C-393/11, Bertazzi c. Autorità per l’energia elettrica ed il gas, pubbl. sul sito della Corte curia.europa.eu ed annotata da F. SIOTTO in Arg. dir. lav., 2013, n. 4-5, pag. 975 e ss.

nell’ambito del contratto a termine. La conseguenza principale di questo orientamento è la

conferma della qualità e della dignità dell’esperienza professionale dei dipendenti a termine, la cui

valorizzazione si impone per tutta la vita lavorativa e non può essere negata per il semplice fatto

della delimitazione temporale della prestazione dedotta nel programma contrattuale

74

.

6.2.2 L’obbligo di prevedere misure idonee a scoraggiare gli abusi nell’utilizzo del