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La competenza ratione temporis della Claims Commission

L’Accordo, all’art.5, par.1 prevede che il mandato della Commissione consiste nel decidere, tramite arbitrato vincolante, i reclami che

1) riguardano il conflitto oggetto del Framework Agreement, delle Modalities of implementation e del Cessation of Hostilities Agreement232

2) risultino da violazioni del diritto internazionale umanitario, incluse le Convenzioni di Ginevra del 1949, o altre violazioni del diritto internazionale.

Come si è accennato, la Commissione ha avuto modo di specificare le caratteristiche del proprio mandato e i limiti della propria competenza nella prima delle decisioni, di carattere endoprocessuale, ma vincolanti per le parti, assunte nel corso dei procedimenti.

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Questa la serie di accordi promossi dall’attività diplomatica dell’Organizzazione dell’Unità Africana precedentemente all’Accordo di Algeri del 12 dic.2000. L’Accordo-quadro di pace del 10 giugno 1998, approvato ad Ouagadougou e le Modalità di esecuzione e le relative disposizioni

tecniche, adottate ad Algeri il 14 luglio 1999, rispettivamente dalla 34^ e dalla 35^ Assemblea dei

capi di Stato e di Governo dell’OUA, nonché l’Accordo sulla cessazione delle ostilità tra Eritrea

La Decision n.1 : The Commission’s Mandate/ Temporal Scope of Juridiction233 precisa innanzitutto cosa si intenda per reclami riguardanti il conflitto (related to). A tale scopo la Commissione opera una delimitazione rigorosamente temporale del conflitto fra Eritrea ed Etiopia, identificandone il momento iniziale nel maggio del 1998 (data dell’attacco da parte dell’Eritrea alla città di Badme) e la formale conclusione nel 12 dicembre 2000, data della sottoscrizione dell’Accordo di pace. La Commissione presume che qualunque domanda relativa a questo arco di tempo rientri nella propria competenza (par.B Decision n.1).

Nella stessa Decisione, la Commissione esclude invece di avere competenza su controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione dell’Accordo di Algeri. Per sussistere una simile competenza, questa avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente assegnata alla Commissione. Né l’art. (5)1 né altre parti dell’Accordo danno una tale potere alla Commissione. (par.A

Decision n.1)234.

La competenza della Commissione sembra dunque essere limitata ai reclami relativi a fatti verificatisi pendente bello. Infatti, da un lato i tre accordi citati (Framework Agreement, Modalities of implementation e Cessation of Hostilities) limitano ratione temporis la competenza della Commissione al conflitto scoppiato nel 1998 e terminato nel 2000, dall’altro l’applicazione del diritto internazionale umanitario sottintende l’esistenza di un conflitto armato. Circoscrivere la competenza alle violazioni del diritto internazionale umanitario e ad altre violazioni del diritto internazionale commesse durante la guerra, sembra dunque precludere la giurisdizione relativamente a episodi successivi e precedenti al conflitto.

Per ciò che riguarda i reclami relativi ad eventi successivi al dicembre 2000, la Commissione precisa però che questi potrebbero comunque essere

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Reperibile su www.pca-cpa.org.

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A differenza dell’Iran-United States Claims Tribunal, che era stato espressamente autorizzato a decidere le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione della Claims Settlement Declaration.

connessi al conflitto, se la parte interessata dimostra che sono stati causati dal conflitto armato tra le parti o sono accaduti nel corso di operazioni compiute dagli eserciti a conclusione della guerra, ad esempio mentre gli eserciti si stavano ritirando dopo il 12 dicembre del 2000 (par.C Decision n.1).

Il caso si è presentato nell’esame del reclamo n.17 presentato dall’Eritrea: l’Eritrea aveva lamentato che, anche dopo il 12 dicembre del 2000, i prigionieri di guerra non erano stati trattati dall’Etiopia secondo gli standard richiesti dal diritto internazionale e in particolare l’Etiopia non aveva provveduto a rimpatriare subito i prigionieri dopo la cessazione delle ostilità, come prescritto dall’articolo 118 della Terza Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra235. L’Etiopia ha replicato che la Commissione non aveva giurisdizione sul trattamento dei prigionieri di guerra successivo alla data dell’Accordo di Algeri, compresi i reclami relativi al rimpatrio dei prigionieri di guerra236. Inoltre, secondo l’Etiopia, il rimpatrio senza ritardo dei prigionieri di guerra non doveva considerarsi tanto un dovere imposto dal diritto internazionale umanitario (e in particolare dalla III Convenzione di Ginevra del 1949), quanto un obbligo posto a carico delle parti direttamente dall’art.2 dell’Accordo di Algeri che recita: “1. In fulfilling their

obligations under international humanitarian law, including the 1949 Geneva Conventions relative to the protection of victims of armed conflict (“1949 Geneva Conventions”), and in cooperation with the International Committee

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KLEIN State Responsibility for International Humanitarian Law Violations and the Work of

the Eritrea Ethiopia Claims Commission So Far, in German Yearbook of International Law, 2004,

p.214 ss, p.226-227.

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Partial Award, Prisoners of war, Eritrea’s Claim 17, par.16. L’Etiopia ha inoltre affermato che, se fosse stata riconosciuta la competenza della Commissione a giudicare sul rimpatrio dei prigionieri di Guerra, “the Commission should also find that Eritrea failed to repatriate Ethiopian

POWs with all due dispatch in accordance with the jus in bello” La stessa tesi è stata sostenuta

dall’Etiopia nel proprio reclamo n.4, sempre relativo ai prigionieri di Guerra. (Ethiopia’s Claim 4,

Prisoners of War, Memorial, filed by Ethiopia on August 1, 2002, p. 283.) La Commissione, come

si vedrà nel testo, ha accettato la giurisdizione, ma ha respinto la richiesta dell’Etiopia di accertare le responsabilità dell’Eritrea per i ritardi nel rimpatrio dei prigionieri, non avendo l’Etiopia presentato un reclamo nei termini previsti dall’Accordo. Partial Award, Prisoners of war,

Ethiopia’s Claim 4, par.20 (“ The same holding must be made with respect to Ethiopia’s claim concerning repatriation, which was not filed by December 12, 2001, and consequently has been extinguished by virtue by Article 5, paragraph 8, of the Agreement”)

of the Red Cross, the parties shall without delay release and repatriate all prisoners of war”. Avendo la Commissione negato, proprio nella Decision n.1, par.A, la propria competenza a giudicare sull’interpretazione e

l’applicazione dell’Accordo, secondo l’Etiopia il ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra, sancito dall’art.2 dell’Accordo, era insindacabile dalla Commissione237.

La Commissione ha invece accettato la giurisdizione su questi reclami, affermando che il maltrattamento dei prigionieri di guerra e l’ingiustificato ritardo del loro rimpatrio, sebbene avvenuti successivamente al 12 dicembre 2000, devono considerarsi eventi conseguenti alla guerra e connessi al conflitto nell’accezione stabilita nella Decision n.1 par.C. L’argomento dell’insindacabilità dell’art.2 dell’Accordo è stato respinto dalla Commissione, perché il fatto che l’obbligo di rimpatriare i prigionieri fosse sancito anche dall’Accordo, non faceva venir meno la competenza della Commissione a giudicare sulle violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (nel caso specifico dell’art.118 della III Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra). Infatti, non solo non è insolito, secondo la Commissione, che vi siano obblighi derivanti da più fonti, ma le Convenzioni di Ginevra sono espressamente richiamate nell’art.5 dell’Accordo che descrive la competenza della Commissione. Inoltre, lo stesso articolo 2 dell’Accordo dichiara di conformarsi agli obblighi internazionali sanciti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949238.

Per ciò che riguarda episodi precedenti il maggio 1998, la Commissione ha affermato che, in linea di principio, non rientrano nella competenza della Commissione perché non possono logicamente avere alcuna relazione con il conflitto. Tuttavia la Commissione compie uno sforzo ulteriore per verificare se ci possa essere una particolare interpretazione della nozione di connessione con il conflitto, tale per cui anche reclami relativi ad episodi precedenti

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Partial Award, Prisoners of war, Eritrea’s Claim 17, par.18

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possano considerarsi di competenza della Commissione. Si deve tenere presente anche negli anni precedenti vi erano stati degli scontri armati: le parti stesse hanno riconosciuto nelle proprie memorie che se non si fosse limitata l’interpretazione della connessione con il conflitto, si sarebbe corso il rischio di investire la Commissione anche di alcuni incidenti di frontiera avvenuti tra luglio e agosto del 1997, nonché di scontri che risalivano a numerosi anni prima239.

Nessuna delle parti ha dunque suggerito alla Commissione di adottare un’interpretazione più estesa del proprio mandato, né questa era logicamente possibile anche tenendo conto della capacità e delle risorse a disposizione della Commissione così come istituita dall’Accordo. Se il mandato si fosse esteso agli eventi precedenti il maggio 1998, inoltre, la Commissione avrebbe corso il rischio di sovrapporsi alle altre istituzioni create dall’Accordo, ovvero alla Boundary Commission prevista dall’art.4, per ciò che riguarda controversie confinarie, e all’ente previsto dall’art.3 dell’Accordo, nominato dal Segretario Generale dell’ OAU. Quest’ultimo ente, mai istituito, aveva il compito di condurre un’indagine relativamente agli incidenti verificatisi fra le parti il 6 maggio 1998 e ad ogni eventuale precedente scontro, inclusi gli incidenti del luglio e agosto del 1997, che potesse avere contribuito a incomprensioni tra le parti relativamente al loro confine comune.

Per non correre il rischio di eccedere nel proprio mandato, e restando in armonia con la struttura complessiva dell’Accordo di Algeri, la Commissione esclude dunque a priori che qualunque fatto precedente al maggio 1998 possa essere considerato connesso con il conflitto.

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Decision n.1, par. D. La Commissione rinvia al Memorandum of the State of Eritrea del 1 maggio 2001, par. 26, (“certain claims may be properly compensable before the Commission even

though they concern, in part, events taking place prior to the summer of 1997 . . . it is difficult to state categorically any jurisdictional time frame identifying which claims are suitable for consideration by this Commission.”); e al Memorandum of the Federal Republic of Ethiopia del 15

giugno 2001 (“The facts and events of the past during which misunderstandings arose over the

Come si vedrà, avere fissato la data dell’inizio della guerra nel maggio 1998 ha avuto importanti ripercussioni sull’accertamento della responsabilità dell’Eritrea per la violazione dello jus ad bellum.