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Variazioni del confine successive alla delimitazione: i limiti del mandato

La Commissione ha sempre ribadito la vincolatività della decisione resa e la sua modificabilità solo tramite un accordo delle parti in tal senso196. La

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Quindicesimo Rapporto della Commissione, in S/2004/973/Add. 1, Appendix

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Sedicesimo Rapporto della Commissione, in S/2005/142 Annex I, par. 4-6. la Commissione ha ribadito la vincolatività del confine delimitato nella Decisione e ha definito unlawful ogni comportamento incompatibile con la linea del confine delimitato, par.33.

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Anche il Presidente del Consiglio di Sicurezza promosse una dichiarazione analoga. Cfr.Ventesimo Rapporto della commissione, in S/2006/140 Annex II par.2- 3 e S/PRST/2006/10. Cfr. anche I rapporti del Segretario Generale delle nazioni Unite, S/2002/205; S/203/665/Add.1; S/2003/858; S/2003/1186; S/2006/1 and S/2006/140.

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La Risoluzione fu adottata il 30 gennaio 2007. La parti erano anche invitate a cooperare pienamente con la Commissione e ad astenersi dalla minaccia e dall’uso della forza l’una contro l’altra. Il mandato della UNMEE è stato prolungato di altri sei mesi e il personale è stato ridotto. Cfr. anche S/2007/33 e le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1681 (2006) and 1710 (2006).

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Nelle Rules of Procedure è previsto solo un semplice possibilità di corrzione della Decisione, per errori di calcolo o di natura simile, art.29

Commissione ha infatti sempre affermato che la demarcazione non può costituire una variazione o una revisione della delimitazione effettuata con la decisione dell’aprile 2002197, essendo quest’ultima definitiva e vincolante. Il paragrafo l4A delle Commission’s Demarcation Directions, adottate dalla Commissione il 8 luglio del 2002, stabilisce:

“Division of towns and villages

A. The Commission has no authority to vary the boundary line. If it runs through and divides a town or village, the line may be varied only on the basis of an express request agreed between and made by both Parties.”

Con l’emanazione delle Demarcation Directions, e in particolare del suddetto paragrafo, la Commissione voleva mettere a tacere le contestazioni dell’Etiopia relativamente al citato problema delle città tagliate dal nuovo confine. L’Etiopia che pretendeva che in questi casi “the boundary should be

varied so as to take better account of human and physical geography”,

invocava maggiore flessibilità nella demarcazione.

La Commissione ha ritenuto però che l’unica possibilità di variare il confine fosse tramite un accordo esplicito fra le parti e che essa non aveva alcun potere di discostarsi dalla Decisione sulla delimitazione, nemmeno in caso di particolari situazioni umane o geografiche che non si conoscevano al momento della delimitazione. Nel suo ottavo rapporto del 21 febbraio 2003 la Commissione ha ribadito questa posizione, sottolineando come esulasse dalla propria competenza sia il potere di decidere ex aequo et bono, sia quello di modificare il confine nella fase di demarcazione per venire incontro ad esigenze della popolazione locale198.

La Commissione è tornata sulla questione anche nelle proprie

Observations del 21 Marzo 2003, dichiarando di non avere il potere di

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Eritrea - Ethiopia Boundary Commission, Observations 21 March 2003

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La Commissione ha ribadito che, in assenza di un accordo, la sua capacità di risolvere di propria iniziativa qualunque problema era limitata ad una revisione della scala delle carte geografiche, cfr. S/2003/257 Annex I, para 4.

aggiungere o sottrarre parti di confine determinato in base ai trattati coloniali, nemmeno utilizzando il diritto internazionale applicabile, che pure aveva contribuito a dare una certa flessibilità alla Decisione. Non ci sono, infatti, norme di diritto internazionale consuetudinario che consentano a chi sta demarcando il confine, se non espressamente autorizzato, di essere flessibile e di derogare ad una precedente delimitazione. Eventuali variazioni del confine devono dunque sempre trovare fondamento in un accordo esplicito tra le parti, che può essere successivo alla delimitazione stessa o anche precedente, ma non può essere considerato un potere implicito dell’organo che procede all’apposizione dei termini199.

Nelle stesse Observations, la Commissione ha inoltre precisato che all’impossibilità di modificare il confine così come delimitato si accompagna il divieto di presentare nuove prove relativamente alla condotta successiva. Le parti hanno avuto dei precisi termini di decadenza all’interno del procedimento e non ci può dunque essere spazio per l’introduzione di ulteriori prove della condotta degli Stati: la condotta successiva delle parti rilevante rimane quella valutata dalla Commissione sulla base delle prove presentate durante il procedimento scritto e le udienze orali. Accettando di valutare la prassi successiva nella fase di demarcazione, la Commissione avrebbe ammesso che la Decisione sulla delimitazione non era final, ponendosi in netto contrasto con l’Accordo di Algeri200.

Le uniche operazioni che consentono una limitata variazione del confine delimitato sono quelle legate ad una necessaria specificazione della linea delimitata nel momento in cui viene materialmente individuata. A causa stretta connessione fra delimitazione e demarcazione, infatti, la realizzazione di quest’ultima dipende in gran parte dalla precisione e dall’accuratezza con cui si è proceduto alla delimitazione. Spesso infatti le imprecisioni e le lacune della delimitazione emergono solo nella fase esecutiva e possono essere

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Cfr. Observations par. 1 e 8. 200

Par.13 Cfr. il caso delle prove portate a supporto della prassi degli Stati sul confine nell’area di Belesa e della Endeli Projections.

corrette o integrate proprio nel momento della apposizione effettiva dei termini sul terreno.

Occorre però subito sottolineare i forti limiti che incontra una eventuale correzione della delimitazione: il margine di apprezzamento della Commissione resta comunque stretto e permette di avere solo quel minimo di flessibilità necessaria ad evitare che venga fissato un confine manifestamente impraticabile ( ad esempio relativamente alla valutazione della scala e della accuratezza delle carte geografiche usate nella fase di delimitazione) 201. La Commissione ha identificato due aree nel settore centrale dove la linea così come delimitate nella decisione sarebbe stata manifestamente impraticabile202.

La flessibilità lecita in fase di demarcazione trova spesso esplicitamente il proprio fondamento nella decisione stessa. Nella Decisione, infatti, la Commissione ha affermato che l’esatta collocazione di alcuni punti del confine sarebbe stata “matter for specification in the demarcation phase”203 o che avrebbe dettato solo dei criteri generali per identificare il confine, demandando alla successiva demarcazione l’esatta individuazione degli stessi204.

In questi casi la Commissione aveva già tenuto conto del fatto che il confine, nel momento in cui viene materialmente posizionato, può incontrare sensibili variazioni, dovute a diversi fattori, primo fra i quali, ad esempio, l’effettiva conformazione del terreno: la linea decisa nella delimitazione dovrà allora “ serve as the basis for the demarcation, leaving open the possibility at

201

La Commissione ha ribadito che l’unica flessibilità cui può attenersi nella fase di demarcazione rigurada “the scale and accuracy of maps used in the delimitation process” al solo fine di evitare che il confine sia manifestly impracticable, Observations 21 marzo 2003, par. 8.

202

Informazioni insufficienti riguradavano ad esempio la posizione di Fort Cadorna e quella a sud-ovest di Zalambessa. Cfr. Observation del 21 marzo 2003, par.23

203

Cfr. par.6.16 della Decisione sulla delimitazione, a proposito dell’esatto posizionamento del punto di contatto del confine con Djibouti. Anche la determinazione del confine lungo i fiumi è stata “deferred to the demarcation phase” (in particolare la linea di confine doveva essere tracciata con riferimento alla posizione del canale principale, da identificarsi durante la stagione i secca), par.7.2-7.3 della Decisione.

204

Cfr.Par. 8.1 B(iv) ove, dopo aver affermato che la città di Tserona era da riconoscersi in territorio eritreo, la Commissione afferma che il confine avrebbe dovuto passare intorno alla città “at a distance of approximately one kilometre from its current outher edge, in a manner to be

determined more precisely during the demarcation”. La Commissione ha proceduto allo stesso

sistema per identificare il confine intono alla città di Zalambessa, riconosciuta dell’Etiopia. Cfr par.8.1 B (vi).

that stage of adapting it to the nature and variation of the terrain”205. Anche per questo, la Commissione ha rinviato al termine della fase di demarcazione la produzione di alcune cartine che possano specificare la delimitazione del confine viene rinviata.206

Nelle zone di Tserona, Zalambessa, Bure, e più in generale nell’intero settore orientale, per ciò che riguarda i fiumi, il ricalcolo delle coordinate e l’eventuale sostituzione della cartina illustrativa della Commissione con una cartina definitiva , la Commissione aveva già prospettato la necessità di un lavoro ulteriore nella Decisione sulla Delimitazione. La Commissione ha spiegato che questa specificazione si è resa necessaria per la scarsa disponibilità di informazioni sulle mappe in quello stadio. La Commissione ha anche aggiunto che: “[a]ll coordinates will be recalculated and made more

precise during the demarcation as the Commission acquires the additional necessary information.” Il ricalcolo delle coordinate ha lo scopo di assicurare,

sulla base di fotografie aeree, che le coordinate dei luoghi indicate nella decisione erano accurate: s tratterebbe cioè di una più tecnico che sostanziale.

Questi rinvii alla fase di demarcazione sono comunque sempre contenuti nella Decisione relative alla delimitazione.

Sarebbe perciò sbagliato vedervi un potere generale della Commissione di modificare la delimitazione negli altri settori: semplicemente la Commissione si è trovata a gestire due mandati complementari, ma che restano formalmente distinti.

La decisione sulla delimitazione deve considerarsi anche in questi casi definitiva, ma semplicemente integrata, per motivi prevalentemente tecnici, nella fase di demarcazione.

205

Par. 6.34 della decisione, relativamente al confine orientale.

206

La Commissione sembra quasi riconoscere l’impossibilità di avere una esatta riduzione in scala della cartina prima della fase di demarcazione. Cfr. par.8.3 della decisione.