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La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (comunemente abbreviata con la sigla CEDU) è stata firmata a Roma il 4 novembre del 1950. Essa si basa sulla dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 (che viene citata nel preambolo) ed ha come scopo la repressione dei crimini contro l’umanità. Tuttavia la CEDU si distingue dalla Dichiarazione del 1948 in quanto impone agli Stati che vi aderiscono il rispetto dei principi enunciati. A conferma di ciò, vediamo che nella CEDU è presente l’art.34136, che offre una tutela

specifica attraverso il “ricorso individuale”. Così, ogni individuo che ritenga di essere stato leso con riferimento a uno dei principi stabiliti dalla carta, dopo aver esperito i mezzi di ricorso interni (salvo alcuni casi specifici) può sollevare ricorso ad un’autorità specialmente costituita137. In tale modo viene consentito un controllo sull’operato

di ciascuno Stato contraente. Attualmente la Convenzione è stata ratificata da 47 paesi che aderiscono al Consiglio D’Europa, un’organizzazione indipendente all’Unione Europea138. In ogni caso

la CEDU è una carta a cui può aderire ogni paese. Essa nasce infatti in

136Art.34 - Ricorsi individuali “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.”

137 P. Gianniti “La CEDU e il ruolo delle corti”, Zanichelli, Bologna, 2015. 138 P. Gianniti “La CEDU..”, op. cit., p. 215.

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seguito all’indignazione ai crimini commessi durante la guerra. L’Italia l’ha ratificata con legge ordinaria il 3 settembre 1953. La CEDU fu una delle prime convenzioni con rilevanza giuridica e garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo quali ad esempio il diritto alla vita, il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata ecc. Gli articoli della Carta sono 59. Essa consta di un preambolo strutturato in 5 capoversi nei quali sono enunciati gli scopi della carta. Dopodiché la carta prevede 3 titoli rubricati rispettivamente: “Diritti e libertà”, “Corte Europa dei diritti

dell’uomo”, “Disposizioni varie”139.

Molto incisivo è l’art.10140 della Carta, dove attraverso organi

incaricati, garantisce il rispetto degli impegni che gli Stati assumono ratificando la convenzione.

Ed è all’art.13141 che la Carta garantisce in modo maggiormente

incisivo il rispetto dei suoi articoli, in quanto tale norma permette l’appellabilità di fronte ai giudici nazionali in modo che i diritti e le libertà della CEDU diventino diritti e libertà degli ordinamenti nazionali. Il processo davanti alla Corte Europea è diverso da quello ordinario, in quanto imputato è lo Stato che ha commesso la violazione e che ha firmato la Carta. Dunque, siamo di fronte a un vero e proprio ordinamento giuridico, che tutela i diritti e le libertà

139 P. Gianniti “La CEDU..”, op. cit., p. 224.

140 Art.10 –Libertà d’espressione “1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.

141 Art.13 -Diritto ad un ricorso effettivo. “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

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fondamentali e che è dotato di un proprio organo giurisdizionale, la Corte Europea e di un organo politico, il Comitato dei Ministri142.

La prima deve stabilire se è stata commessa una violazione della Carta, mentre il secondo deve verificare che gli Stati abbiano dato esecuzione alle sentenze emesse dalla Corte143. L’efficacia della

CEDU varia a seconda dei diversi ordinamenti dei paesi aderenti. La CEDU si pone al di sopra degli Stati, ma non vuole eliminarne l’autonoma legislazione. Il sistema della tutela dei diritti umani così diventa un sistema multilivello, in quanto più soggetti sono preposti alla tutela dei diritti. I diritti della Carta a cui accennavo prima sono diritti “speciali e rafforzati”, molto vicini ai diritti assoluti privatistici144. Tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico devono

rispettarli. In seguito sono stati emanati dal Consiglio d’Europa anche dei protocolli addizionali che si dividono in sostanziali, che apportano modifiche o aggiunte ai diritti della Carta, e procedurali. Il protocollo n.1 ha inserito in particolar modo la tutela del diritto di proprietà, disciplinandone l’esproprio col quale si realizza sia una perdita del diritto che una limitazione dello stesso.

142 G. Guarino, “Cedu e Consiglio d'Europa: la Carta e l'istituzione a tutela dei diritti” articolo pubblicato il 01/09/2015 su Altalex (Consultato: 27/03/2017). 143 P. Gianniti “La CEDU..”, op cit., p. 217.

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i.

Rapporto tra ordinamento italiano e CEDU

Il problema che si è presentato in Italia nei primi anni di applicazione della Convenzione è stato quello di definire il rapporto tra la CEDU e le norme dell’ordinamento interno e in particolare stabilire il rango da attribuire alle norme della stessa. Questo perché si cerca di salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo in un’ottica multilivello dei diritti. Si è avuto un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza che ha portato alla risoluzione del problema solo nel 2007 grazie alle sentenze gemelle n.348 e 349145.

Oggetto dell’esame della Corte sono state le norme della Costituzione che vertono sugli articoli della Costituzione italiana che si occupano dei rapporti tra Stato italiano e ordinamenti internazionali, quali gli artt.10, 11 e 117. Con riferimento all’art.10, il quale stabilisce al comma 1 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme

del diritto internazionale generalmente riconosciute”, la Consulta ha

stabilito che nelle norme di diritto internazionale non rientra la CEDU. A ragione di ciò la Consulta si è espressa dicendo che la locuzione dell’articolo si riferisce solo alle norme internazionali consuetudinarie, tra le quali non rientra la Carta che è un trattato di diritto internazionale pattizio146. La Consulta ha altresì affermato che

nemmeno l’art.11 della Costituzione pare rilevare l’applicabilità della CEDU all’ordinamento italiano, in quanto con la stipulazione della Carta europea l’Italia non ha acconsentito alla limitazione della sua sovranità a favore della CEDU. Tale articolo così dispone al comma 2 “(l’Italia) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le

145 F. V. Rinaldi “I rapporti tra ordinamento interno e CEDU” pubblicato il 7

gennaio 2013 su “Filo diritto, dal 2001, la legge, il diritto, le risposte” (Consultato il 27/03/2017).

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organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Il rapporto tra

Stato italiano e ordinamento della CEDU è stato allora ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale all’art.117, comma 1 della Costituzione. Il legislatore interno deve infatti osservare il “rispetto

della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Come dicevo, grazie alle

due sentenze del 2007, la n.348 e la n.349, la Corte Costituzionale ha affrontato definitivamente il problema del rapporto tra ordinamento interno e ordinamento internazionale. Si stabilisce147 che le norme

della CEDU devono essere considerate come norme interposte tra le norme costituzionali e le norme di rango ordinario, in quanto hanno maggiore resistenza rispetto alle norme ordinarie, ma sono inferiori gerarchicamente alle norme costituzionali. La CEDU assume il ruolo di parametro del vaglio di legittimità costituzionale delle norme interne148. Se infatti il giudice italiano ravvisa un contrasto tra la

norma interna e una norma della CEDU, prima di adire la Corte Costituzionale deve operare sulla norma una lettura “costituzionalmente orientata”, ma non sulle norme europee stesse, ma sull’interpretazione che la Corte europea ha dato rispetto a quella norma, in modo da renderla compatibile con le norme della Carta149.

Solo dove tale lettura ermeneutica svoltasi in conformità con le norme della convenzione non sia possibile, deve adire la Corte Costituzionale in riferimento al parametro dell’art.117, comma 1 della Costituzione per risolvere la questione di legittimità costituzionale. Infatti, il giudice interno non può disapplicare le norme dell’ordinamento che contrastino con essa e nemmeno applicarle, ma deve operare questo rinvio. Questo perché “le norme della CEDU, a differenza di quelle dell’Unione Europea, non hanno efficacia diretta e non sono

147 F.V. Rinaldi, ibidem.

148 M. Lugato “Struttura e contenuto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo al vaglio della Corte costituzionale” in G. Venturini e S. Bariatti “Droits individuels et justice internationale” Giuffrè, 2009.

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immediatamente applicabili nell’ordinamento interno”. Se la Corte Costituzionale, dunque, ravvisa l’impossibilità di risoluzione del contrasto, allora deve verificare se la norma europea si pone in contrasto con altre norme della Costituzione. Non avendo dunque rango costituzionale, le norme della CEDU sono soggette a sindacato di costituzionalità. La Corte nella sentenza n.348/2007 afferma che le norme della CEDU sono “norme internazionali pattizie, che vincolano

lo Stato ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da autorizzare la disapplicazione da parte dei giudici interni delle norme nazionali incompatibili”. Dunque le norme della CEDU sono

norme che si pongono a un livello intermedio perché la norma dell’ordinamento che sarebbe in contrasto deve essere sottoposta a un doppio giudizio di conformità: le norme CEDU devono essere non contrarie alla Cost. e la norma interna deve essere non in contrasto con la norma CEDU.

La stessa cosa viene affermata dalla sentenza n.349. Si stabilisce che le norme della CEDU hanno come contenuto “la tutela dei diritti

fondamentali delle persone integrando l’attuazione di principi e valori fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana”.

Occorre sottolineare che ci sono state quattro sentenze della Corte di Cassazione (n.1338, 1339, 1340 e 1341 del 26 gennaio 2004) che hanno riconosciuto la vincolatività nei confronti del giudice italiano delle sentenze della Corte europea nella materia della liquidazione dell'equo indennizzo per violazione del principio della ragionevole durata del processo. I rapporti tra Corte cost. e Corte EDU sono affrontati poi anche in numerose decisioni successive della Consulta. Infatti la sentenza n.317/2009150 dispone che le norme della CEDU

costituiscono un ampliamento della tutela prevista dall’ordinamento interno. L’obbiettivo è quello di garantire una massima espansione delle garanzie previste sia a livello costituzionale che convenzionale a

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tutela dei diritti fondamentali. Le norme della CEDU e dell’ordinamento devono essere coordinate tra loro e non devono mai essere in contrasto. Dunque occorre che dall’incidenza della singola norma della CEDU sull’ordinamento italiano derivi un plus di tutela per tutti i diritti fondamentali. La Corte Cost. chiarisce in proposito “che un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della

normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali151”.

Con la sentenza n.80/2011152, la Corte Costituzionale si è espressa in

merito ai rapporti tra CEDU e diritto delineati con le due sentenze gemelle prima analizzate. Con tale sentenza la Corte mette in evidenza l’esigenza di confrontare le norme “in campo” al fine di stabilire quale di esse offra la migliore tutela ai diritti in gioco. Già con la sentenza n.348/2007 in un certo senso era stato previsto ciò: laddove infatti si accennava al possibile bilanciamento tra beni costituzionalmente protetti. Nella sentenza n.80/2011 la Consulta mostra di volersi staccare dall’impostazione che ha adottato negli ultimi anni. È appena entrato in vigore il Trattato di Lisbona e la Corte di Cassazione, facendo leva (impropriamente) sulla c.d. “comunitarizzazione” della CEDU, a norma dell’art.6 del Trattato di Lisbona, chiedeva che i precetti convenzionali trovassero applicazione diretta in virtù dell’art.11 Cost., estendendosi lo stesso meccanismo previsto per il diritto comunitario anche alla Convenzione. Il giudice delle leggi ha però ribadito che i due sistemi (euro-unitario e convenzionale) non sono equiparabili. Per la Corte EDU infatti vi è “impossibilità, nelle

materie cui non sia applicabile il diritto dell’Unione, di far derivare la riferibilità alla CEDU dell’art.11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del

151 Corte Cost., n.317/2009, Consulta on-line. 152 Corte Cost., n.80/2011, Consulta on-line.

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diritto comunitario (oggi, del diritto dell’Unione)”. Dunque la CEDU

potrebbe trovare applicazione diretta (ex art.11 Cost.) solo nei casi in cui i precetti di quest’ultima che vengono in rilievo nel caso concreto riguardino materie di competenza non prettamente statale, ma rientrino tra le competenze dell’Unione e che si dia sostanziale coincidenza tra la CEDU stessa e la Carta di Nizza-Strasburgo o altra norma dell’Unione153. Con sentenza della Corte Costituzionale

n.264/2012154 vengono messi in evidenza i “controlimiti” che il nostro

ordinamento può opporre al diritto internazionale, facendo per la prima volta applicazione della possibilità di non applicare singole norme di diritto internazionale in contrasto con l’ordinamento costituzionale italiano, come delineato dalle sentenze 22 ottobre 2007, n. 348, e 24 ottobre 2007, n. 349, in applicazione del primo comma dell’art.117 Cost155.

153 A. Randazzo, Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della Corte

costituzionale, nella Rubrica “Studi” di Consulta OnLine.

154 Corte Cost., n.264/2012, Consulta On-line.

155 R. Dickmann, “Corte costituzionale e controlimiti al diritto internazionale. Ancora sulle relazioni tra ordinamento costituzionale e Cedu”, Rivista telematica

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