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La disciplina del gruppo cooperativo paritetico

“IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO”

4. La disciplina del gruppo cooperativo paritetico

L’art. 2545 septies c.c. si limita a legittimare la figura contrattuale del gruppo cooperativo, stabilendo soltanto parzialmente il contenuto e la disciplina del contratto; restano pertanto da identificare le regole organizzative alle quali devono

sottostare le società, allorquando si trovano ad operare all’interno della struttura di gruppo.

A tale proposito, può risultare utile richiamare il disposto dell’art. 2497 septies c.c., il quale prevede che le norme contenute negli artt. 2497 ss. “si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 2497 sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime”. Tale norma si presta, evidentemente, a costituire un collegamento tra la disciplina generale dell’attività di direzione e coordinamento e il gruppo cooperativo paritetico, poiché consente l’estensione delle disposizioni contenute nel Capo IX, a tutte le ipotesi di gruppo non fondato sul controllo, ma istituito su base contrattuale; estensione che pare legittimata, altresì, dalla sostanziale transtipicità183 della disciplina generale dell’attività di direzione e coordinamento, idonea ad essere applicata, a prescindere da ogni considerazione relativa al tipo societario assunto dall’impresa, e dunque, sia nel caso in cui le società assoggettate abbiano carattere lucrativo, sia nel caso in cui perseguano uno scopo mutualistico.

Ciò comporta, ad esempio, che il diritto di recesso competa non soltanto alle società aderenti al gruppo, così come previsto dal 2 co. dell’art. 2545 septies, ma anche al singolo socio, ogni qual volta ricorrano i presupposti di cui all’art. 2497 quater. L’assonanza tra le due norme, infatti, è soltanto apparente, trattandosi di disposizioni basate su esigenze in gran parte coincidenti, ma destinate ad operare in modo del tutto autonomo, di tal che la presenza dell’una non sembra escludere, in virtù del principio di       

183 L’efficace espressione è di TOMBARI, cit., 751 ed è ripresa anche da GENCO, cit., 518.

specialità, l’applicazione dell’altra: a ritenere diversamente, si rischierebbe, infatti di privare il socio della cooperativa di un diritto di salvaguardia che compete, invece, al socio di società lucrativa, pur in presenza di presupposti del tutto analoghi.

Allo stesso modo, in materia di formalità pubblicitarie, si ritiene che le disposizioni dettate dall’art. 2545 septies u.c., in base al quale “le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative”, debbano essere integrate attraverso l’obbligo di indicare la soggezione all’altrui direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza della società oggetto di direzione unitaria, nonché dall’iscrizione effettuata a cura degli amministratori, nell’apposita sezione istituita presso il registro delle imprese, ove verranno indicate le cooperative centrali di direzione e le società a questa sottoposte184. Anche in questo caso, naturalmente, l’inottemperanza all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese comporta responsabilità per gli amministratori della cooperativa e/o per i componenti del comitato di direzione, per i danni che la mancata conoscenza dell’esistenza dei rapporti di gruppo abbia arrecato a soci o soggetti terzi.

Non pone problemi, neppure l’estensione al gruppo cooperativo paritetico dell’art. 2497 ter, il quale prevede che le decisioni assunte dalle affiliate, allorché influenzate dall’attività di direzione e coordinamento, debbano essere analiticamente motivate, recando puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, inoltre, gli amministratori

      

dovranno dar conto sia dell’effetto generale che tale attività produce sull’esercizio dell’impresa della singola cooperativa affiliata, sia dei rapporti particolari con le imprese collegate, anche tramite il contratto di gruppo paritetico, nonché delle decisioni gestionali influenzate dalla politica di gruppo.

Quanto alla norma cardine della disciplina contenuta nel Capo IX, cioè quella che stabilisce la responsabilità della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, sia nei confronti dei soci delle società soggette a tale attività, sia nei confronti dei creditori, per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale e, rispettivamente, per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale, preme rilevare, da un lato, la perfetta compatibilità di tale disposizione con strutture di gruppo di tipo paritetico, in quanto anch’esse esposte, al pari se non più delle strutture di tipo gerarchico, a possibili abusi da parte di chi, pur dovendo svolgere il ruolo di mero ufficio esecutivo del gruppo, approfitta della posizione di centro direzionale dell’aggregazione (sia che si tratti di cooperativa, sia che si tratti di comitato direttivo) per prevaricare gli interessi delle cooperative aderenti; dall’altro, il potenziale ampliamento della fattispecie in esame a comportamenti lesivi del servizio mutualistico. È certo, infatti, che, in ambito cooperativo, “il valore e la redditività della partecipazione sociale”, intesi in senso lato, si arricchiscono di un significato ulteriore, legato al perseguimento dello scopo mutualistico: in estrema sintesi, si potrebbe dire, cioè, che il socio partecipa alla cooperativa, in primo luogo, per poter fruire di beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbe ottenere sul mercato e, soltanto

secondariamente, per poter conseguire dividendi. Il valore della partecipazione sociale, quindi, non è dato soltanto dal rilievo strettamente economico della stessa, ma anche dal vantaggio mutualistico che da tale partecipazione il socio può conseguire. È evidente, dunque, che una direzione del gruppo esercitata in modo tale da pregiudicare il perseguimento dello scopo mutualistico delle società aderenti, risulterebbe in contrasto con i principi di corretta gestione “cooperativa” e, di conseguenza, potenzialmente idonea a compromettere quel valore ulteriore che la partecipazione sociale acquisisce in questo peculiare ambito, realizzando così i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c..

Vi è, poi, un ulteriore aspetto che merita di essere rilevato: l’art. 2497 fa riferimento alla violazione dei “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”, senza però precisarne in alcun modo il contenuto; come già più sopra accennato, tale genericità rischia di rendere poco efficace la tutela effettiva dei soggetti che ne sono i diretti destinatari, rendendo la norma di difficile applicazione. Si deve, tuttavia, rilevare come nella disciplina del gruppo cooperativo paritetico, il legislatore preveda la determinazione dei “criteri di compensazione” e dell’“equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune”, quali elementi naturali del contratto, così fornendo una chiara indicazione circa quelle che dovrebbero essere le linee secondo cui orientare l’attività di direzione e coordinamento all’interno del gruppo. Ritengo che queste previsioni del contratto possano essere utilizzate quali indicatori del corretto agire della cooperativa (o del comitato) di direzione, la cui violazione può comportare

l’esposizione della stessa all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c..

Resta, infine, da considerare la possibile estensione al gruppo cooperativo paritetico della disciplina dettata dall’art. 2497 quinquies in materia di finanziamenti tra società soggette all’attività di direzione e coordinamento. Appare evidente, in proposito, che sul piano sostanziale, non possa ritenersi estranea anche ai gruppi orizzontali la necessità di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale; allo stesso tempo, pur in assenza di partecipazioni azionarie di controllo, può ben giustificarsi anche in questo contesto, la presunzione legislativa circa l’esistenza di una particolare consapevolezza della situazione economica e finanziaria delle società aderenti al sodalizio, a maggior ragione, laddove si presentino situazioni caratterizzate da legami personali negli organi amministrativi delle cooperative coinvolte nell’attività di direzione e coordinamento o in presenza di accentramento in una finanziaria di gruppo della funzione di tesoreria.

Sussistendo identità di ratio e di presupposti, ritengo, come la maggior parte della dottrina185, che la postergazione dei finanziamenti nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento sia idonea a garantire anche nell’ambito dei gruppi cooperativi paritetici la par condicio creditorum tra i creditori delle società aggregate, scongiurando ingiustificati privilegi a favore della società beneficiaria del finanziamento e che, dunque, nulla osti all’integrazione della disciplina del gruppo cooperativo paritetico con il disposto dell’art. 2497 quinquies c.c.

      

185 Così, Genco, Gruppi cooperativi, cit., 519; Santagata, Il gruppo cooperativo paritetico, cit., 543.

BIBLIOGRAFIA