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5. L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO

5.2 La durata ed il conferimento dell’incarico

Nell’ottica di garantire una maggiore autonomia delle Società di revisione rispetto alle Società oggetto di controllo contabile, il legislatore è frequentemente intervenuto sulla determinazione della durata dell’incarico di controllo dei conti, inizialmente portata a sei anni dalla legge di riforma del risparmio e poi nuovamente dilatata a nove esercizi dall’art. 3, co. 16 del d.lgs. n. 303/2006, precisando la non rinnovabilità del mandato ad eccezione dell’ipotesi in cui siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Nella riformulazione dell'art. 160, comma 1-quater del T.u.f. è stato altresì stabilito che il responsabile della revisione di una società appartenente al gruppo della quotata non può "continuare" a svolgere il suo incarico qualora abbia già compiuto i sei anni sulla quotata41.

L’incarico alla società di revisione deve essere approvato dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo, anziché con il parere dell’organo di controllo (art. 159 T.u.f) e ciò al fine di rafforzare ancor più il ruolo delle minoranze azionarie nei presidi di governance, prevedendo inoltre l’intervento della Consob in caso di inerzia della Società,

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Il testo della norma infatti recita che "L'incarico di responsabile della revisione

dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni".

mediante conferimento d’ufficio dell’incarico e conseguente determinazione del corrispettivo.

Questo è il risultato più evidente di quell’ambizioso progetto del legislatore volto alla creazione di una Super-Consob, sul modello della Fsa inglese42, successivamente abbandonato ma rispetto al quale sono sopravvissuti alcuni elementi volti a rafforzare la lista delle competenze e poteri dell’Autorità.

È prevista infatti una verifica continua della Consob sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale al fine di appurarne indipendenza e idoneità tecnica43, estendendo il controllo anche alla qualità delle medesime44 (articolo 162, integrato 1° comma, del T.u.f.), la cui efficacia è garantita dal riconoscimento del potere di adottare

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La Financial Services Authority è un’autorità indipendente del Regno Unito nell’ambito dei servizi finanziari. Nel 1997 la Banca d’Inghilterra ha trasferito alla FSA la responsabilità sulla supervisione degli intermediari finanziari; nel 2005 la FSA ha assunto anche la responsabilità di supervisionare e regolamentare il mercato assicurativo.

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Al termine della verifica la Consob provvede pertanto a redigere una relazione allo scopo di fornire eventuali raccomandazioni alla società di revisione circa il necessario adeguamento della stessa ai rilievi sollevati entro un termine prefissato. 44

Secondo la recente modifica operata dal d.lgs 303/2006. A livello comunitario, l’art. 29 della direttiva 43/2006/CE sulla revisione legale dei conti ha disposto che ciascun Stato membro debba assicurare la sottoposizione di tutti i revisori legali e delle imprese di revisione contabile ad un sistema di controllo della qualità, organizzato in modo indipendente, sottoposto al controllo pubblico e ciò al fine di assicurare un livello di qualità tale da soddisfare i principi di riferimento e le regole di deontologia professionale, aumentando pertanto l’affidabilità e la validità delle informazioni finanziarie pubblicate. Se pertanto l’obiettivo perseguito è quello di contribuire ad aumentare la fiducia che gli stakeholders ripongono nella corretta esecuzione del servizio, è evidente che il Quality Assurance sia indirizzato sia alla revisione di società quotate sia di società non quotate, sebbene attualmente nei vari Paesi dell’UE non sussista una disciplina uniforme in materia. In Italia, come evidenziato, il controllo della qualità esiste solo per le imprese di revisione iscritte all’Albo Consob abilitate all’esercizio delle attività previste dagli art. 155 e 158 del Tu.f. ed è esercitato dalla Consob. Al fine di evitare eventuali procedure per infrazioni sarà pertanto compito del legislatore nazionale provvedere al più presto al recepimento della direttiva, il cui adeguamento è fissato entro il 29 giugno 2008.

provvedimenti in caso di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, fino al punto di vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni45.

Le innovazioni legislative introdotte non consentono tuttavia di affermare di essere giunti ad un quadro normativo in grado di garantire la completa indipendenza delle Società di revisione rispetto al giudizio espresso in quanto permangono nel sistema elementi di perplessità evidente, motivati anzitutto dalle modalità di nomina dei revisori, effettuata dall’Assemblea e pertanto dalla stessa Società sottoposta a giudizio.

Ciò significa ampio potere discrezionale conferito alla Società nell’individuazione dell’organismo deputato al controllo contabile, sebbene soggetto a proposta motivata del collegio sindacale. In tal modo la Società di revisione tenderà inevitabilmente ad assecondare gli interessi interni dell’Azienda e non quelli dei potenziali investitori e del mercato in generale. L’indipendenza della Società di revisione infatti non può farsi discendere dalle semplici e scarne regole di incompatibilità e di decadenza dell’incarico previste, quali il divieto di svolgere attività diverse dalla revisione, nonché la durata limitata dell’incarico conferito e della sua possibilità di rinnovo.

Si verifica pertanto una sorta di inversione di funzioni, essendo la Società soggetta a controllo quella che esercita maggior

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Art. 163, lett. d) del T.u.f., come modificato dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

influenza rispetto alla “controllante”, identificata nella Società di revisione nominata.

L’incidenza è in tale senso eccessiva, ed ancor più ingiustificata in quanto scaturente dallo stesso impianto normativo così come congegnato, essendo alla stessa riconosciuto il potere non solo di nominare la Società di revisione ma anche di revocarle l’incarico adducendo una giusta causa che non è codificata, e pertanto plasmabile a piacimento. Inoltre è la stessa Assemblea che fissa il compenso e provvede a remunerare la Società di revisione, con conseguente forte limite all’indipendenza e imparzialità di quest’ultima, la quale tenderà a compiacere l’Azienda pur di veder rinnovato il proprio incarico.

Gli scandali recenti a cui abbiamo assistito non fanno altro che confermare il malfunzionamento del sistema attuale di controllo societario, in virtù del ruolo fondamentale e del peso determinante per le scelte degli investitori che rivestono le valutazioni espresse dalle Società di revisione e, in genere dagli Organismi della cosiddetta informativa derivata, la cui funzione dovrebbe essere quella di colmare le asimmetrie informative a vantaggio del soggetto più debole, anche se la realtà dei fatti ha dimostrato il maggior interesse verso la realizzazione di propri e “personali” fini privati.

CAPITOLO II IL RATING

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