5. L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO
5.1 Le situazioni di incompatibilità
Al fine di fronteggiare il conflitto di interessi insito nell’attività del revisore, la legge di riforma del risparmio ed il successivo decreto legislativo n. 303/2006 hanno identificato all’art. 160 del T.u.f. alcune delle situazioni di incompatibilità in grado di impedire il conferimento e lo svolgimento dell’incarico di revisione, oltre a quanto già codificato dal precedente art. 3 del d.P.R. 136/197532.
In particolare, il comma 1-ter elenca alcuni servizi che non possono essere prestati dalla società di revisione, dalla sua rete né dagli altri soggetti ivi indicati, alla società che ha conferito l’incarico di revisione33, delegando alla Consob l’individuazione delle situazioni di incompatibilità che precludono l’attribuzione del mandato, oltre all’identificazione di altri servizi e attività, anche di consulenza inclusa quella legale, vietati alle Società di revisione, in ottemperanza ai principi di cui alla VIII direttiva n. 84/253/CEE del 10 aprile 1984 ora sostituita dalla nuova
32
Si rinvia a tal proposito a quanto indicato nella nota 11. 33
Si precisa infatti che “La società di revisione e le entità appartenenti alla rete
della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale”.
direttiva 43/2006/CE finalizzata ad assicurare l’indipendenza e l’imparzialità nell’attività svolta dal revisore34.
A tal riguardo la Consob dedica un intero Capo alla disciplina delle incompatibilità, ripercorrendo quanto a suo tempo stabilito nella Raccomandazione europea35 e nel documento “Principi sull’indipendenza del revisore” raccomandato dalla Consob36. Il corpus della normativa, contenuta nel Regolamento Emittenti così come recentemente modificato, enuclea le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore, individuando due categorie di cause di incompatibilità: nella prima rientrano tutte le situazioni per le quali sussiste una presunzione assoluta di mancanza di indipendenza, indicate al comma 1 degli articoli da 149-quarter a 149-decies mentre nella seconda categoria rientrano tutte le situazioni che richiedono una
34
In particolare, l’art 22 della direttiva 43/2006/CE evidenzia la possibile compromissione dell’attività di revisione in caso di auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, in tal modo avvalorando l’orientamento della Consob volto a vietare quei servizi di natura legale che possono dar luogo ai rischi di cui sopra. È evidente infatti che nell’attività di rappresentanza del cliente sia giudiziale che extragiudiziale sia presente un coinvolgimento tale nelle decisioni del cliente da pregiudicare l’indipendenza del revisore.
35
Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 avente ad oggetto “L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi
fondamentali”.
36
Raccomandazione della Commissione Europea del 5 ottobre 2005 alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale e alle società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori Contabili nell'esercizio dell'attività di revisione contabile sui bilanci degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di adottare il documento "Principi sull'indipendenza del revisore" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali nel quale si sottolinea che, per assicurare l’indipendenza della società di revisione occorre garantire la neutralità del giudizio espresso in quanto non contaminato da possibili influenze ad opera di coloro che fanno parte della “catena di comando” di riferimento nell’esecuzione di quell’incarico.
valutazione al fine di stabilire se, nel caso specifico, l’indipendenza risulti effettivamente compromessa, specificate nel comma 2 degli articoli da 149-quarter a 149-nonies.
Si tratta in tale ultimo caso di una sorta di norma di chiusura comprendente tutti i casi nei quali la valutazione è affidata alla società di revisione e alla società che ha conferito l’incarico, le quali, qualora ravvisino una situazione di incompatibilità, devono avviare la procedura indicata nel successivo art. 149-
undecies37.
Venendo ad analizzare le singole ipotesi di incompatibilità, il capo I-bis del Regolamento individua specifici divieti a presidio dell’imparzialità del revisore e, nello specifico:
1. la detenzione di un interesse finanziario38 (art 149
quarter);
37
Viene spontaneo chiedersi se le Società di revisione, qualora individuino una situazione di incompatibilità non codificata ma soggetta ad una valutazione soggettiva, non siano indotte ad evitare di avviare il procedimento di comunicazione alla società sottoposta a revisione ed alla Consob, in considerazione dell’eventualità che l’incarico conferito possa essere revocato.
38
La norma provvede ad individuare in primo luogo le società nelle quali la detenzione di un interesse finanziario determina l’incompatibilità, ossia la società che ha conferito l’incarico, le sue controllanti e le sue controllate ed in secondo luogo i soggetti, oltre alla società di revisione, per i quali la detenzione di un interesse finanziario nelle società di cui sopra determina l’incompatibilità, individuandoli in coloro che sono coinvolti nel lavoro di revisione, sia in quanto prendono parte direttamente all’esecuzione del lavoro (gruppo di revisione), sia in quanto titolari di funzioni di direzione, supervisione e controllo del lavoro medesimo (catena di comando), oltre naturalmente ai soci ed agli amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico nonché infine gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
2. la sussistenza di relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni tra la società che ha conferito l’incarico e la società di revisione (art. 149 quinquies); 3. l’influenza sul processo decisionale della società di
revisione derivante dalla titolarità, da parte del soggetto che ha conferito l’incarico, di una posizione tale da consentirgli di influenzare l’attività del revisore39 (art. 149
sexies);
4. la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l’incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando, dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata, dei soci e degli amministratori di un’entità di rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico (art. 149
septies);
5. la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico da parte di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della
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La norma identifica le possibili situazioni in grado di influenzare il giudizio del revisore con riferimento alla detenzione di una partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione e/o della società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione nonché la titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l’incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all’attività di revisione contabile.
catena di comando, dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata, dei soci e degli amministratori di un’entità di rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico (art. 149 octies);
6. la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in quest’ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l’esercizio di un’influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e/o dei familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione (art. 149 nonies);
0. la prestazione di servizi di consulenza che comportano l’attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell’ambito di controversie (art. 149 decies)40.
40
In ottemperanza al rinvio operato dall’art. 160 T.u.f. co. 1-ter, lett. I) con il quale il legislatore ha sollecitato la Consob ad identificare con regolamento altri servizi, anche di consulenza inclusa quella legale, da aggiungere a quelli vietati dall’art. 160, comma 1-ter.