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La nuova articolazione del bilancio pubblico

La riforma della contabilità e finanza pubblica tra principi contabili internazionali e federalismo fiscale

3. La nuova articolazione del bilancio pubblico

Per quanto concerne il bilancio di previsione dello Stato, la nuova disciplina confer-ma la struttura del bilancio di previsione dello Stato per missioni e programmi di spesa (e non più per centri di costo), applicata a partire dal 2008. Ciò è coerente con la nuova fisonomia del bilancio pubblico che sarà articolato, sulla base di quanto realizzato dal Ministe-ro dell’Economia e delle Finanze in via sperimentale dal 2008 (34 missioni e 164 pMiniste-ro- pro-grammi di spesa), secondo una struttura idonea a rappresentare le finalità per cui le

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(3) “La rilevanza di tale previsione potrebbe essere rafforzata almeno in tre modi: nell’ottica di semplificare gli a-dempimenti per gli enti del settore pubblico, si potrebbero gradualmente il più possibile standardizzare e concentrare gli obblighi di comunicazione, in modo che essi convergano su un solo soggetto (la Banca Dati della PA) (…);

nell’ottica di attuare il principio di trasparenza e accesso all’informazione da parte dei cittadini e dei soggetti interessati, alcuni dati trasmessi alla Banca Dati dovrebbero essere resi accessibili a chiunque vi abbia interesse (…); consentire che la Banca Dati riguardi non solo grandezze e misure contabili, ma anche la performance non contabile delle amministra-zioni pubbliche”. Cfr. BORGONOVI E., Commenti al Disegno di legge 1397, in 5° Commissione (a cura di), Indagine cono-scitiva in tema di nuovo assetto della contabilità pubblica. Documentazione rilasciata dagli auditi, aprile 2009, pp. 62-63.

sorse sono allocate e spese, delineando, in prospettiva, una profonda riforma di tutti i documenti di bilancio.

Per evitare sovrapposizioni di competenze e responsabilità nella gestione delle risor-se, la legge prevede il completamento della revisione della struttura del bilancio secondo la rappresentazione per Missioni e Programmi, correlati ad obiettivi quantificati e misu-rabili e a precisi indicatori di risultato, allo scopo di dare maggiore evidenza alla relazio-ne tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche. La struttura del Bilancio del-lo Stato è centrata, dal lato della spesa, sui “programmi”, che sono unità di voto, oggetto di approvazione parlamentare (in luogo delle unità previsionali di base previste dalla leg-ge n. 468/1978), ed aggregati omoleg-genei di risorse diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle “missioni”. Le “missioni” rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da ciascun Ministero. E’ da evidenziare co-me la realizzazione di ciascun programma sia affidato ad un unico responsabile (deno-minato centro di responsabilità amministrativa). Tutto ciò accresce la responsabilità de-cisionali dei dirigenti e pone in condizione il Parlamento di controllarne l’operato.

La centralità dei programmi nella struttura espositiva del bilancio è direttamente connessa alla finalità di rendere efficace il processo di programmazione, efficiente l’allocazione delle risorse ed effettivo il controllo obiettivi-risultati.

Particolare evidenza viene data alla nota integrativa degli stati di previsione dei sin-goli ministeri che contiene, tra l’altro, una classificazione programmatica della spesa di terzo livello. Enfasi è posta all’impiego delle risorse pubbliche, al monitoraggio costante sulla corretta allocazione delle risorse, a fronte degli obiettivi stabiliti o rimodulati nel tempo, e alla prevista valutazione dei risultati dell’azione pubblica, attraverso l’introduzione e la costruzione di un adeguato sistema di indicatori di performance (con-frontabili) e di risultato (riferiti ai programmi del bilancio), basato su principi e metodo-logie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, in grado di valutare, ex post, il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche.

Nella stessa ottica, vanno ricordate e positivamente valutate: l’introduzione di norme per l’analisi e la valutazione della spesa (art. 39); la previsione di un rapporto triennale sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni dello Stato, con indicazioni sui “risulta-ti consegui“risulta-ti”, sull’evoluzione e la composizione della spesa, al fine di iden“risulta-tificare even-tuali aree di inefficienza e di inefficacia, e conseguenti ipotesi di “possibili riallocazioni della spesa” (art. 41)(4).

La prevista attività di analisi della spesa (c.d. spending review) andrà realizzata insieme alle amministrazioni centrali dello Stato attraverso la costituzione di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La collaborazione mira a garantire un’attività di supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e per il monitoraggio dell’efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi medesimi e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni.

L’attività di analisi e valutazione della spesa prevede la verifica dell’articolazione dei programmi che compongono le missioni, delle autorizzazioni di spesa e delle relative ____________

(4) Cfr. BASSANINI F. e MACCIOTTA G., Prime osservazioni sul DDL AC 2555 di riforma della contabilità di Stato, A-STRID, Roma, 8 luglio 2009, p. 2.

disposizioni legislative. Le analisi e le valutazioni sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa. Allo scopo, si stabilisce l’istituzione di una apposita sezione all’interno della banca dati, di cui all’art. 13, dedicata ad accogliere le informazioni necessarie alla valutazione e all’analisi di efficienza.

Le modifiche apportate alle norme sul Bilancio dello Stato sono tese a rafforzare il ruolo del documento contabile come strumento di allocazione e gestione delle risorse, a favorire la trasparenza e a migliorare la rappresentazione e la leggibilità dei dati che esso fornisce, a consentire una migliore visione programmatica degli obiettivi da raggiungere, anche attraverso la revisione e l’integrazione dei contenuti dei documenti ad esso allega-ti. In tal modo, prende corpo quella riforma del bilancio, da tempo ritenuta condizione fondamentale per rendere trasparenti e responsabili le scelte di finanza pubblica, restitui-re al Parlamento il ruolo di indirizzo e di controllo che gli compete, introdurrestitui-re nelle PA la cultura della valutazione, dei risultati e della responsabilità.

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato avverrà con l’attuazione di una apposita delega al Governo, da esercitarsi entro due anni, attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi.

I decreti legislativi dovranno rendere effettivo il metodo della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato, attraverso: la revisione delle missioni in relazione agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica; la re-visione del numero e della struttura dei programmi, per assicurare la corrispondenza con i centri di responsabilità e il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG(5);

l’individuazione di metodologie comuni per definire indicatori di risultato semplici, mi-surabili e riferibili ai programmi di bilancio.

La riforma prevede, inoltre, la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilan-cio dello Stato, coerenti con la programmazione triennale delle risorse; l’adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra MEF-Ministero di spesa per concordare gli obiettivi da conseguire nel triennio; l’affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria, funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni .

La delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa (articolo 42) prevede il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documen-ti contabili, dall’adozione del criterio di competenza e cassa a quello della sola cassa; (art.

42, comma 1); l’affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrisponden-te prospetto redatto in corrisponden-termini di compecorrisponden-tenza (art. 42/1/a); la previsione della graduale estensione dell’applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche (art. 42/1/i).

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(5)La COFOG è una classificazione impiegata nella contabilità statistica nazionale che consente una valutazione omogenea dell’attività delle PA e favorisce il confronto dei dati nazionali con quelli degli altri Paesi.