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La parità di trattamento nell’ordinamento giuridico

CAPITOLO III CONSIDERAZIONI SUL RUOLO E LA RILEVANZA DELLA PARITÀ

2. R ICOSTRUZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL ’ ORDINAMENTO SOCIETARIO

2.3. Riflessioni sui caratteri e sul ruolo della parità di trattamento

2.3.1. La parità di trattamento nell’ordinamento giuridico

La parità di trattamento interessa diversi ambiti del diritto privato ed è possibile individuare alcune norme che, seppur in contesti specifici e talvolta non contigui al diritto societario, paiono prima facie ispirate o riconducibili in senso lato ad essa. Si tratta di discipline con peculiarità che questa sede non permette di approfondire stante l’ambito di ricerca qui delineato, ma che pare opportuno richiamare per trarre alcuni spunti di riflessione.

Si pensi, in primo luogo e per affinità con l’oggetto del presente studio, alla disciplina delle società quotate, ove la parità di trattamento è sancita come clausola generale all’art. 92 TUF e trova specifica applicazione in altre disposizioni, tra cui l’art. 103 TUF in tema di offerte pubbliche d’acquisto418e l’art. 132 TUF in tema di acquisto

417Si fa riferimento alle considerazioni già illustrate nel paragrafo 2.2.3. del Capitolo II tratte da V. BUONOCORE, Principio di uguaglianza e diritto commerciale, cit.

418La parità di trattamento nella disciplina dell’OPA presenta alcune peculiarità. In questa sede, infatti, il principio viene ampliato attraverso l’imposizione ad un terzo di rispettare la regola paritaria verso i soci di una società con la quale egli non ha, e potrebbe non avere, alcun rapporto. Sulla scorta di questa e di altre considerazioni si è ritenuto che la parità di trattamento nell’OPA deriverebbe dalla dottrina del “market egalitarianism” e sarebbe finalizzata, più che alla tutela dei

di azioni proprie.

La parità di trattamento sembra altresì espressamente tutelata anche dall’art. 2597 c.c., che impone al monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni oggetto d’impresa in ossequio alla parità di trattamento419, e dall’art. 1679 c.c., che

impone al concessionario di servizi pubblici degli obblighi comportamentali a tutela del principio420.

Anche la specifica legislazione antitrust contiene una norma che pare ispirarsi al principio paritario: l’art. 3, comma primo, lett. c), l. 10 ottobre 1990, n. 287 (c.d. Legge Antitrust) disciplina il divieto di abusi posti in essere da imprese in posizione dominante e specifica il divieto di «applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza». Tale previsione sembra riconducibile alla regola di parità, trattandosi dell’imposizione alle imprese che si trovino in tale posizione di riservare un trattamento commerciale paritario a contraenti che eseguano prestazioni equivalenti421.

singoli azionisti, ad assicurare il buon funzionamento del mercato mobiliare. Sul punto si rinvia a F. TROISI, G. VANZANELLI, Commento sub art. 103, in M. FRATINI, G. GASPARRI (a cura di), Il testo

unico della finanza, Tomo secondo, UTET, Milano, 2012, 1254 ss.; F. CANNELLA, Commento sub art.

103, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI(a cura di), La disciplina delle società quotate nel testo unico della

finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Commentario, Tomo I, Giuffrè, Milano, 1999, 226 ss.; F. CARBONETTI, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, in Riv. Soc., 1998, 1358; G. CARRIERO,

V. GIGLIO, Il problema delle offerte pubbliche di acquisto, cit., 467.

419La relazione del Ministro Guardasigilli Grande al Codice Civile del 1942 rilevava che tutela della parità di trattamento «si impose a difesa del consumatore come necessario temperamento della soppressione

della concorrenza, tenuto conto che il regime di monopolio legale, per ragioni varie e non tutte contingenti, va estendendosi molto al di là di quei particolari settori (come i trasporti ferroviari) nei quali tradizionalmente si soleva considerare tale fenomeno». In Ministero di Grazia e Giustizia, Codice civile. Testo e relazione

ministeriale, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1943, 238, reperibile sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

420Sul punto, cfr. G. ALPA, I diritti dei consumatori e il «Codice del consumo» nell'esperienza italiana, in

Contr. impr. Eur., 2006, 2 ss.; M. LIBERTINI, P. SANFILIPPO, voce “Obbligo a contrarre”, in Dig. Disc.

Priv. Sez. civ., XII, Utet, Torino, 1992, 492; P. RESCIGNO, Ancora sul principio di uguaglianza nel diritto

privato, in Riv. dir. civ., 1961, II, 416 ss.

La parità di trattamento, nell’accezione peculiare che in tale sede assume, trova tradizionalmente terreno fertile anche nella disciplina fallimentare. Con riferimento ai creditori della medesima classe, gli artt. 52 ss. del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) e l’art. 2741, comma primo, c.c. pongono il principio della par condicio creditorum. Essa si realizza con la regola secondo cui i creditori del debitore insolvente devono essere soddisfatti secondo la regola della proporzionalità, salva la presenza di cause legittime di prelazione. Si tratta di un principio comune a tutti gli ordinamenti evoluti, definito come il «foremost principle in the law of insolvency around the world»422. Tuttavia, a discapito del riconoscimento globale del principio, la dottrina

ha da tempo rilevato che esso non è «un principio assoluto, ispirato a interessi superiori, di carattere economico, sociale o ideologico», ma «rispond[e], piuttosto, a criteri di ordine nelle procedure concorsuali, che passano in secondo piano di fronte al riconoscimento di interessi prevalenti meritevoli di tutela»423. Inoltre, è utile rammentare che la par condicio creditorum

antitrust), in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,

Cedam, Milano, 2019, 3452 ss.

La parità di trattamento ha trovato ampio riconoscimento in materia di telecomunicazioni. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. AGMC) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (c.d. AGCOM) hanno trattato del tema in diversi pareri e delibere, con il fine di garantire la salvaguardia della parità di trattamento interna/esterna nel settore. Si veda, a titolo esemplificativo, il parere dell’AGCM su “Parità di trattamento interna-esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa (AS241)” del 29 aprile 2009 (consultabile presso il sito internet dell’AGCM), nonché le numerose delibere dell’AGCOM che hanno dato attuazione al principio, in particolare: Delibera 152/02/CONS, Delibera 718/08/CONS, Delibera 731/09/CONS, Delibera 499/10/CONS e Delibera 600/11/CONS (tutte consultabili presso il sito internet dell’AGCOM).

422R.J. MOKAL, Priority as Pathology: The Pari Passu Myth, in Cambridge Law Journal, 2001, 581. Urge sottolineare che l’Autore, a prescindere del passaggio citato, ha una posizione critica sul rilievo del principio di par condicio creditorum. Sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte in R.J. MOKAL,

Corporate Insolvency Law: Theory and Application, Oxford University Press, Oxford, 2005, 92 ss., in cui l’Autore giunge ad affermare che «it is to be noted that the argument here is not one for a change in

the law, for example to abolish the pari passu rule. The point is rather that the alleged manifestations of the

principle are nothing of the sort. […] That the veneration of the pari passu principle is false becomes clear

when one examines some of the case-law said to support it. It must be emphasized that the only purpose of discussing these decisions is to show reliance on them in support of the pari passu principle is misguided». 423 P.G. JAEGER, «Par condicio creditorum», cit., 104. Sul punto, si veda anche: G. D’ATTORRE,

presenta alcune caratteristiche distintive; infatti, essa opera solo allorché il debitore venga a trovarsi in stato di insolvenza424. Inoltre, salvo le (ormai cospicue) ipotesi in

cui la regola assume carattere dispositivo, la legge ne impone il rispetto solo a posteriori, conferendo l’obbligo di assicurarne il rispetto agli organi della procedura concorsuale e non al debitore425.

Infine, la regola paritaria è espressamente sancita dall’art. 2516 c.c., che impone il rispetto del principio nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici tra la società e i soci cooperatori426.