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CAPITOLO III CONSIDERAZIONI SUL RUOLO E LA RILEVANZA DELLA PARITÀ

2. R ICOSTRUZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL ’ ORDINAMENTO SOCIETARIO

2.3. Riflessioni sui caratteri e sul ruolo della parità di trattamento

2.3.3. Segue Ulteriori riflessioni

Un’ulteriore riflessione che discende dall’esame svolto poc’anzi riguarda un dato apparentemente banale ma significativo, soprattutto ove si voglia adottare un approccio metodologico fondato, per quanto possibile, sul diritto positivo. Tutte le applicazioni della parità di trattamento nei richiamati settori del diritto discendono da un’esplicita previsione di legge in cui la regola paritaria viene espressamente sancita o imposta ai destinatari della norma.

Nella disciplina delle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio manca una previsione espressa in tal senso, né si può rinvenire – come si è avuto modo di verificare – dall’analisi sistematica della normativa. L’assenza di un riconoscimento esplicito del principio è difficilmente giustificabile, considerate le numerose occasioni in cui il legislatore avrebbe potuto intervenire per sancire l’operatività della parità di trattamento nell’ordinamento societario, ponendo così fine ad uno dei più annosi dibattiti, perlomeno in dottrina, che ha conosciuto la letteratura giuscommercialistica. Sul punto, sembrano potersi individuare tre momenti particolarmente significativi, se non addirittura emblematici. Il primo, largamente trattato dagli Autori che si sono occupati del tema, riguarda la scelta di non recepire l’art. 42 della c.d. Seconda Direttiva in materia societaria che, come già illustrato438, è

stata l’unica decisione in merito alla quale la commissione incaricata di preparare il decreto attuativo della Direttiva in questione si ritrovò in disaccordo e fu costretta a ricorrere ad una votazione, che tra l’altro si risolse di stretta misura439. Il secondo

momento è rappresentato dalla Riforma societaria del 2003 con la quale è stata attuata una riorganizzazione organica della materia societaria. Anche in questo caso, il legislatore ha mantenuto «un “assordante silenzio” in ordine alla previsione di un generale principio di eguaglianza o di parità di trattamento tra i soci nell’ambito delle società per azioni»440, benché il contenuto della Riforma avrebbe reso quantomeno opportuno

438Si vedano le considerazioni svolte al paragrafo 2.2.1. del Capitolo I.

439Così è riferito in C. Angelici, Inquadramento della Direttiva negli ordinamenti dei Paesi CEE, cit., 549. 440G. D’ATTORRE, Il principio di uguaglianza tra i soci nelle società per azioni, cit., 23.

chiarirne l’operatività in un contesto fortemente innovato in senso non del tutto coerente, per non dire contrario441, al riconoscimento del principio medesimo442.

Infine, l’ultima occasione che si è presentata al legislatore per introdurre una norma esplicita sulla parità di trattamento è rinvenibile nel recepimento della Direttiva 2006/68/CE, nella quale era stato operato un nuovo richiamo alla parità di trattamento nell’art. 19 in materia di acquisto di azioni proprie. Tuttavia, anche questa volta, i decreti legislativi promulgati in attuazione della Direttiva443, sebbene abbiano

modificato proprio la disciplina delle azioni proprie per recepire le disposizioni della direttiva medesima444, non hanno svolto alcun riferimento alla parità di trattamento.

Non pare esserci alcun elemento per ritenere che questo atteggiamento muterà quando sarà recepita la nuova Direttiva (UE) 2017/1132, che peraltro non contiene alcuna novità sul principio in parola.

Una riflessione simile ha indotto parte della dottrina445a negare l’esistenza di un

principio generale di parità di trattamento nell’ordinamento societario proprio in virtù della scelta del legislatore di sancire espressamente il principio di parità di trattamento nella disciplina delle società quotate. Questa dottrina ha infatti fondato la propria ricostruzione sia sul tenore letterale dei due corpus normativi sia sull’argomento che,

441Come il caso della modifica ai criteri di distribuzione delle azioni nella disciplina della scissione già illustrati al paragrafo 2.1.6. del Capitolo II, nota 259.

442Sul punto, si ricordi che sia il progetto redatto dalla Commissione Di Sabato che quello elaborato dalla Commissione Rovelli contenevano una previsione relativa al principio di correttezza tra società e azionisti. La discussione sull’opportunità di introdurre nella riforma tale principio, secondo la ricostruzione fornita in A. BASSI, Principi generali della riforma delle società cooperative, cit.,

41, ha suscitato all’interno della Commissione Vietti una forte polemica che si è risolta con la decisione di non introdurlo nel testo finale della riforma.

443Si fa riferimento al d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142 e al d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

444In particolare, le modifiche alla disciplina sulle azioni proprie hanno riguardato gli artt. 2357-

ter, 2358 e 2359-bis c.c. Per una sintesi sulle questioni poste dalla modifica dell’art. 2357-ter c.c., si veda N. DE LUCA, La società chiusa azionista di se stessa: in assemblea, è sempre “presente ed astenuta”,

in Banca borsa tit. cred., 2019, 439 ss.

445M. MONTANARI, Il principio di parità di trattamento fra disciplina del mercato mobiliare e diritto delle

società, cit., 907, nota 16; G. CARRIERO, V. GIGLIO, Il problema delle offerte pubbliche di acquisto, cit., 466;

ove la parità di trattamento fosse stata un principio generale dell’ordinamento societario, la portata della nuova disposizione in materia di società quotate sarebbe risultata modesta o tautologica.

Il mero elemento letterale non sembra costituire, preso singolarmente, un dato sufficiente per rispondere al quesito. Sarebbe, infatti, incauto giungere a conclusioni radicali basandosi esclusivamente sull’interpretazione letterale della normativa. Al contempo, l’“assordante silenzio” del legislatore pare costituire un elemento, seppur non decisivo, piuttosto eloquente che non può essere trascurato nell’analisi svolta in questa sede.

2.4. Considerazioni finali sulla parità di trattamento tra azionisti