• Non ci sono risultati.

La pensione sociale e l’assegno sociale 1 Pensione sociale

legge numero 448 del 28 dicembre 2001: cenni normativi 1. Pensioni di invalidità

3. La pensione sociale e l’assegno sociale 1 Pensione sociale

Istituita dall’articolo 26 della legge numero 146 del 30 aprile 1969, la pensione sociale è una prestazione di natura prettamente assistenziale. Viene erogata dal primo giorno successivo a

quello della data di presentazione della domanda. Per poterne fruire occorre la sussistenza di alcuni requisiti personali:

- aver compiuto il 65° anno d’età;

- avere la residenza effettiva ed abituale in Italia; - avere la cittadinanza italiana.

Tuttavia anche altri soggetti, rispetto ai possessori dei requisiti appena citati, hanno diritto alla pensione sociale. Trattasi in sostanza di:

- cittadini dei paesi Ue che abbiano svolto in Italia attività di lavoro dipendente o autonomo e siano residenti in Italia;

- i detenuti, a prescindere dalla durata della pena alla quale siano stati condannati; - i rifugiati politici.

Il diritto alla pensione sociale è subordinato al possesso di requisiti reddituali predeterminati, per l’ovvia ragione che trattasi di prestazione di natura assistenziale istituita dal legislatore per sollevare il cittadino dalla condizione di disagio economico durante la vecchiaia ossia in un momento della vita dell’individuo nel quale la capacità lavorativa è sensibilmente ridotta.

In particolare è sancito che:

- l’interessato abbia redditi propri ovvero abbia redditi di importo inferiore a quello della pensione sociale. In tale seconda fattispecie la pensione sociale viene concessa in misura ridotta; - il reddito dell’interessato, cumulato a quello del coniuge, non deve essere superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge, fermo restando in ogni caso il limite di reddito personale. Non si conteggiano cumuli in caso di separazione legale ovvero di comprovato stato di abbandono.

Il reddito personale da prendere in considerazione ai fini della legittimazione alla concessione della pensione sociale è costituito dalle seguenti voci:

- proventi di qualsiasi natura assoggettabili all’Irpef, con esclusione del reddito della casa di abitazione e degli assegni familiari;

- proventi scaturenti dalle pensioni di guerra, dirette ed indirette ad eccezione dell’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra del 1915-1918 e da altre prestazioni previdenziali o assistenziali con esclusione degli assegni familiari, erogate con continuità dallo Stato, Enti pubblici o Stati esteri.

Per l’anno 2003, il limite di reddito da non superare per aver diritto alla pensione sociale è pari a 3.846,05 euro annui. Tale è il limite del reddito personale dell’interessato.

Per i soggetti in regime di cumulo con il coniuge il predetto limite è pari a 9.046,98 euro annui.

L’importo mensile della pensione sociale per il 2003 è pari a 295,85 euro.

Per ciò che attiene gli invalidi civili, la pensione sociale spetta a coloro che abbiano compiuto il 65° anno d’età fino alla data del 31 dicembre 1995. Tale prestazione sostituisce quelle erogate in precedenza dal Ministero per l’Interno.

Con riguardo ai requisiti reddituali, agli invalidi civili sia parziali sia totali si applica soltanto il limite di reddito personale e non si tiene conto dei redditi del coniuge.

Per gli invalidi civili parziali vige il limite di reddito sopra illustrato per la generalità dei soggetti.

Per gli invalidi civili totali e per i non udenti civili, il limite di reddito personale è quello previsto per la concessione della pensione a carico del Ministero per l’Interno. Anche in tali fattispecie occorre prendere in considerazione i soli redditi assoggettati all’Irpef, con esclusione dei redditi esenti, vale a dire, ad esempio, pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore

dei minorati civili, ecc., o comunque non computabili a fini Irpef, quali ad esempio le rendite Inail, secondo quanto stabilito dall’articolo 14 septies della legge numero 33 del 29 febbraio 1980.

Per le pensioni decorrenti il primo gennaio 2003 i limiti di reddito sono: - 3.846,05 euro annui per gli invalidi civili parziali;

- 3.103,20 euro annui per gli invalidi totali.

Laddove al titolare di pensione sociale venga erogata altra prestazione pensionistica a carico dell’Inps o di altra pubblica amministrazione, la pensione sociale viene revocata dalla data di decorrenza della nuova prestazione.

Attualmente al posto della pensione sociale l’Inps eroga l’assegno sociale, a seguito dell’entrata in vigore della legge numero 335/1995.

3.2 Assegno sociale

Si è parlato in precedenza di pensione sociale nel senso di prestazione di natura prettamente assistenziale erogata dall’Inps ai soggetti che hanno compiuto il 65° anno d’età e si trovano in situazione di disagio economico nonché di diminuzione della capacità lavorativa per effetto dell’età.

Oggi la pensione sociale è stata sostituita dall’assegno sociale, a seguito dell’entrata in vigore della legge numero 335/1995 (articolo 3, comma 6).

Per avere diritto all’assegno sociale il legislatore prescinde dall’esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo. Sono previsti alcuni requisiti:

- compimento del 65° anno d’età;

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati UE;

- dopo l’entrata in vigore della legge n.40/1998, cittadinanza di un paese extracomunitario unitamente alla titolarità della carta di soggiorno;

- residenza in Italia.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla predetta prestazione, occorre la sussistenza di alcuni requisiti reddituali.

Si ha diritto all’assegno sociale per intero se non si hanno altri redditi. Si ha diritto all’assegno in misura ridotta, fino alla concorrenza dell’importo per intero, se si ha un reddito mensile inferiore all’importo dell’assegno sociale, pari per il 2003 a 358,99 euro mensili.

Il limite del reddito è costituito da quello personale e da quello cumulato in caso di soggetti coniugati. Per il 2003 il limite di reddito personale da non superare per avere diritto alla prestazione è pari a 4.666,87 euro annui. In caso di soggetti coniugati il predetto limite è pari a 9.333,74 euro annui.

Nel computo dei limiti di reddito occorre tener conto dei redditi al netto dell’imposizione fiscale e contributiva di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari.

Non vengono considerati ai fini della determinazione dei limiti reddituali:

- la pensione, liquidata secondo il sistema contributivo, per un importo pari a un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale;

- i trattamenti di fine rapporto, le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

- il reddito della casa di abitazione;

- le prestazioni assistenziali quali, ad esempio, l’indennità di accompagnamento, l’indennità di comunicazione e l’indennità di frequenza;

- l’assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915/1918; - i trattamenti di famiglia.