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Non vedenti civili

legge numero 448 del 28 dicembre 2001: cenni normativi 1. Pensioni di invalidità

1.2 Invalidità di tipo Ivs del comparto pubblico A) Pensione di inabilità

1.4.2 Non vedenti civili

Il legislatore ha predisposto forme di tutela per categorie specifiche di cittadini che presentano minorazioni di tipo visivo: ciechi civili assoluti e ciechi civili parziali.

A) Pensione ai ciechi civili assoluti

Questa prestazione, istituita con legge numero 66/1962 (articolo 8), è destinata ai ciechi assoluti di età non inferiore a 18 anni, cittadini italiani, o di uno dei paesi dell’Unione europea, residenti in Italia oppure extracomunitari con carta di soggiorno, che si trovano in stato di

bisogno economico. Ai fini dell’erogazione del trattamento, il reddito personale percepito dal beneficiario non deve superare determinati limiti fissati annualmente.

La pensione viene erogata anche dopo i 65 anni, in quanto non è sostituita dall’assegno sociale, è compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse, non è soggetta a tassazione Irpef e non è reversibile.

B) Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti

Ai ciechi assoluti - cittadini italiani, o di uno dei paesi dell’Unione Europea, residenti in Italia oppure extracomunitari con carta di soggiorno - viene inoltre riconosciuto (legge numero 18/1980), indipendentemente dall’età e senza limiti di reddito, un assegno mensile (indennità di accompagnamento), corrisposto per dodici mensilità, il cui importo viene aggiornato annualmente.

Tale prestazione è compatibile con l’indennità prevista per gli invalidi civili e con l’attività lavorativa, ma non è compatibile con l’analoga indennità prevista per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L’indennità non è soggetta a tassazione Irpef e non è reversibile. C) Pensione ai ciechi parziali

Ai ciechi civili con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (ciechi parziali) spetta, a prescindere dall’età, l’erogazione della pensione alle stesse condizioni e con lo stesso importo di quella prevista per i ciechi assoluti.

Tale pensione è, inoltre, compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse. La pensione non è soggetta a tassazione Irpef e non è reversibile.

D) Pensione ai ciechi parziali: assegno decimisti

Un’altra prestazione, attualmente soppressa, era erogata ai ciechi decimisti (con residuo visivo tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi), inabili al lavoro e in stato di bisogno economico, tenendo conto di determinati limiti di reddito. Essa è stata mantenuta e continua ad essere erogata solo a chi ne godeva in base alla vecchia normativa.

E) Indennità speciale ai ciechi parziali

L’indennità speciale ai ciechi civili parziali vantesimisti, istituita dalla legge n. 508 del 1988, è concessa, per dodici mensilità, ai ciechi parziali - cittadini italiani o di uno dei Paesi dell’Unione europea. e residenti in Italia e agli stranieri con permesso di soggiorno - al solo titolo della minorazione, indipendentemente sia dall’età sia dal reddito posseduto.

È pagata anche in caso di ricovero ed è cumulabile con la pensione, ma è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per causa di servizio, di lavoro o di guerra. L’indennità non è soggetta a tassazione Irpef e non è reversibile.

1.4.3 Non udenti civili

Un’ulteriore categoria tutelata espressamente dal legislatore (legge 381/1970 e legge 33/1980) è costituita dai sordomuti, cioè i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

A) Pensione ai non udenti civili

I requisiti necessari per l’erogazione della pensione sono l’età compresa tra i 18 e i 65 anni, lo stato di bisogno economico e la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea oppure il possesso del permesso o carta di soggiorno per gli extracomunitari, oltre che la residenza in Italia.

Tale pensione è compatibile con i trattamenti di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e le altre prestazioni pensionistiche, spettanti per minorazioni diverse, ma incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non è soggetta a tassazione Irpef, non è reversibile e, al compimento del 65° anno di età, viene trasformata in assegno sociale.

B) Indennità di comunicazione

La legge n. 508 del 1988 ha istituito l’indennità di comunicazione, i cui criteri di concessione variano in base all’età del richiedente e al grado di ipoacusia accertata:

- per i minori di 12 anni l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;

- per i soggetti di età non inferiore a 12 anni, l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel e l’insorgenza della minorazione deve essere precedente ai 12 anni.

Viene concessa per l’esistenza della minorazione a prescindere dall’età e dal reddito posseduto, ai cittadini italiani o di uno dei paesi Unione europea con residenza in Italia, e agli stranieri titolari di carta di soggiorno, per dodici mensilità.

Questo trattamento è incompatibile con l’indennità di frequenza ai minori, ma può essere cumulato con l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e i ciechi civili e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, e spetta anche in caso di ricovero in istituto.

L’indennità non è soggetta a tassazione Irpef e non è reversibile. C) Indennità di frequenza minori

Già trattata nel paragrafo 1.4.1, lettera C).

D) Pensione o assegno sociale a non udenti ultrasessantacinquenni.

Al compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità e l’assegno mensile erogati ai non udenti civili si trasformano in assegno sociale (che sostituisce la pensione sociale a partire dal 1° gennaio 1996, data dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995).

Ai fini della concessione dell’assegno, il reddito personale del titolare non può superare determinati limiti, che variano a seconda che si tratti di invalido parziale o totale. La pensione o l’assegno sociale non sono soggetti a tassazione Irpef e non sono reversibili.

1.5 Pensioni di guerra dirette

Le pensioni di guerra sono regolamentate dal Dpr numero 915 del 1978. Secondo quanto stabilito all’articolo 1 del Testo unico in questione, tali prestazioni costituiscono “atto risarcitorio … nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell’integrità fisica o la perdita di un congiunto”. La pensione assume carattere di assegno temporaneo se l’infermità è soggetta a miglioramento. In ogni caso, sono previste otto categorie di prestazione aventi importo diverso a seconda della gravità dell’infermità riportata. Agli aventi diritto alla pensione della prima categoria, cioè a coloro che hanno riportato menomazioni gravissime, spettano anche “l’assegno di superinvalidità” e “l’indennità di assistenza e accompagnamento”.

Ai titolari di pensione di guerra che a causa dell’infermità non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta anche un “assegno di incollocabilità” fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e un “assegno compensativo” oltre i 65 anni.

La competenza ad erogare i trattamenti pensionistici di guerra è del Ministero dell’economia e delle finanze, o della competente Direzione provinciale, nei casi in cui, secondo la legge, il compito spetti a quest’ultima (articolo 97 del Testo unico).

Il procedimento per la liquidazione dei trattamenti pensionistici inizia d’ufficio, nel caso in cui l’invalidità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie (articolo 98 del Testo unico), e a domanda degli interessati in tutti gli altri casi.

La legge numero 261 del 1991, modificando il 1° comma dell’articolo 77 del Testo unico, ha stabilito che “le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali”.

La natura risarcitoria è stata attribuita, in seguito all’intervento della Corte costituzionale n. 387 del 1989, anche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari (previste dall’articolo 67, ultimo comma, del Dpr numero 1092/1973) percepite dai militari di leva, in conseguenza di menomazioni derivanti da infortunio verificatosi durante il servizio di leva.

La legge prevede ulteriori benefici economici, oltre alle forme di tutela direttamente connesse con l’invalidità di guerra, quali l’assegno annesso alle decorazioni al valore militare, l’assegno di benemerenza ai perseguitati politici e l’assegno vitalizio agli internati nei campi di sterminio.

A) Pensione di guerra

La pensione di guerra è destinata ai militari e ai civili (individuati dalla legge) che abbiano riportato, a causa del servizio di guerra (ai sensi degli articoli. 4 e 5 del Testo unico) e dei fatti di guerra (indicati negli articoli. 8 e 9 del Testo unico), ferite, lesioni e infermità da cui sia derivata una menomazione, non suscettibile di miglioramento, dell’integrità personale ascrivibile ad una delle otto categorie di cui alla tabella A, annessa al Testo unico.

B) Assegno temporaneo

Qualora dall’evento lesivo sia derivata una menomazione suscettibile di miglioramento spetta un assegno temporaneo, liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni, né

superiore a quattro (articolo 12 del Testo unico). L’erogazione dell’assegno cessa qualora, in seguito agli accertamenti sanitari, effettuati 6 mesi prima della scadenza dell’assegno, non venga più riscontrata la menomazione. Il trattamento viene trasformato in pensione, qualora risulti che l’invalidità sia ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A, o in indennità una tantum, qualora l’invalidità rientri in una delle categorie previste dalla tabella B. L’indennità una tantum viene corrisposta in misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. C) Assegno per superinvalidità e indennità di assistenza e di accompagnamento

Ai grandi invalidi di guerra, affetti dalle invalidità di cui alla tabella E, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo, spettano l’assegno per superinvalidità (articolo15 del Testo unico), non reversibile, e un’indennità di assistenza e di accompagnamento (articolo 21 del Testo unico).

D) Assegno integrativo

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità che danno titolo alla prima categoria di pensione e che non sono contemplate nella tabella E, spetta un assegno integrativo non reversibile, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo (articolo 15, comma 2 del Testo unico). E) Assegno di cumulo

Agli invalidi che siano affetti da ulteriori infermità indicate negli articoli 16 e 17 del Testo unico, spetta un assegno di cumulo, che si aggiunge a quello per superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all’assegno di superinvalidità (in base alla modifica introdotta dall’articolo 3 del Dpr 834/1981).

F) Assegno di incollocabilità

Agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all’ottava, che siano incollocabili in quanto per la natura o il grado della loro invalidità di guerra possano riuscire di pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione di guerra e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità (articolo 20 del Testo unico). Tale assegno è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni, né superiore a quattro e non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione eventualmente spettante. Il periodo di liquidazione dell’assegno viene rinnovato nel caso in cui l’invalido, entro sei mesi anteriori alla scadenza, risulti ancora nella condizione di incollocabilità.

Al compimento del 65° anno di età, l’assegno di incollocabilità viene trasformato in assegno compensativo, per la mancata applicazione delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.

G) Indennità speciale

Agli invalidi di prima categoria che non svolgano un’attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze, è corrisposta, a domanda, un’indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori (articolo 25 del Testo unico)

H) Pensione tabellare privilegiata

Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari (previste dall’articolo 67, ultimo comma, del Dpr numero 1092/1973) sono erogate a favore dei militari di leva, in conseguenza di menomazioni derivanti da infortunio verificatosi durante il servizio di leva.

La Corte costituzionale ha stabilito che tali pensioni costituiscono un trattamento del tutto peculiare sia perché si ricollegano ad un rapporto di servizio obbligatorio sia perché la loro entità, non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita.

La natura non reddituale della pensione privilegiata tabellare (e quindi l’esenzione dall’Irpef) la diversifica dalle pensioni privilegiate comuni e la rende assimilabile alle pensioni di guerra.

I) Pensione privilegiata a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace

La legge numero 437 del 1991 ha previsto l’erogazione della pensione privilegiata, di cui al Dpr numero 1092/1973, ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti in seguito allo scoppio di armi e di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace, in occasione di esercitazioni.

L) Assegno annesso alle decorazioni al valor militare

L’assegno annesso alle decorazioni al valor militare spetta ai cittadini insigniti di decorazioni al valor militare (medaglia d’oro, medaglia d’argento, medaglia di bronzo e croce al valor militare), che si sono distinti per il coraggio dimostrato nel compimento di atti particolarmente rischiosi.

M) Assegno di benemerenza

L’assegno di benemerenza è liquidato ai cittadini perseguitati in seguito all’attività svolta contro il fascismo prima dell’8 settembre del 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale. I richiedenti devono aver raggiunto l’età pensionabile o essere inabili al lavoro.

N) Assegno vitalizio agli internati in campi di sterminio

L’assegno vitalizio agli internati nei campi di sterminio è concesso ai cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio Kz o ristretti nella Risiera di San Sabba di Trieste, che abbiano compiuto 55 anni, se maschi, e 50 anni, se femmine. L’assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.