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La Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo

IL NUOVO APPROCCIO AL FALLIMENTO E ALL’INSOLVENZA: DALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL 12 DICEMBRE

4 La Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo

Detta Raccomandazione, si pone un duplice obiettivo: il primo è senza dubbio quello di garantire alle imprese sane ma in difficoltà finanziaria l’accesso ad un quadro legislativo nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza; il secondo, è quello di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti che falliscono. Parte della dottrina ritiene che l’intento dell’intervento della Commissione

europea sia quello di indicare alcuni dei principi cardine in tema di procedure d’insolvenza, che possono essere definiti comuni, applicabili alle imprese in difficoltà finanziarie. Prima di procedere ad analizzare quali siano questi principi e dunque gli obiettivi posti dalla Commissione, è doveroso evidenziare che l’istituto della ristrutturazione precoce, attiene alle imprese che versano in una condizione di crisi economica e non siano già in stato di insolvenza. Tra le “Definizioni” la Raccomandazione non si occupa di fornire una definizione di questi due concetti da ultimo menzionati, lasciando ampio spazio all’autonomia nazionale e così alimentando le incertezze applicative dell’istituto in esame, dacché ci sono ordinamenti che non ammettono diversità tra stato di crisi e stato di insolvenza e ce ne sono altri che, come l’Italia, ne riconoscono la diversità ma non ne offrono una definizione esplicita. Nel nostro ordinamento si intende lo stato di insolvenza come una oggettiva impossibilità, per il debitore, di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; mentre non c’è una nozione di stato di crisi, ma la dottrina maggioritaria, accreditata dalla giurisprudenza, concepisce tale stato come un “pericolo di insolvenza”, ovvero un’insolvenza non ancora manifestatasi all’esterno nei rapporti con i terzi. Precisamente, le due condizioni si pongono tra loro in un rapporto di genere a specie, ove lo stato di crisi comprende anche l’insolvenza: la condizione di crisi quando giunge al suo massimo grado di squilibrio patrimoniale, viene a coincidere con l’insolvenza. La crisi si sostanzia nell’instabilità della redditività che porta a rovinose perdite economiche, con conseguenti dissesti nei flussi finanziari e

perdita della capacità di ottenere finanziamenti creditizi fino a giungere ad una fase di crollo della fiducia da parte della comunità finanziaria, dei clienti e dei

fornitori209. La crisi, dunque, è uno status comprensivo di differenti situazioni

di varia intensità, che possono andare dall’insolvenza irreversibile ad una

situazione di mero e temporaneo squilibrio economico e finanziario210.

L’insolvenza, dunque, è una delle forme, e precisamente la più intensa, in cui si può manifestare la crisi dell’impresa. Nel momento in cui l’impresa si troverà in uno stato effettivo di difficoltà economica, il problema principale riguarderà la scelta della soluzione da attuare. A tale proposito, la Raccomandazione del 2014 preme affinché gli Stati scelgano il rimedio della ristrutturazione precoce, laddove le società versino in una situazione di difficoltà finanziaria talmente

grave da poter anche optare per l’apertura di una procedura di insolvenza211

- diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti

effettuati in un altro Stato membro;

. Proprio per rendere effettivamente praticata anche da parte degli Stati europei la suddetta predilezione, la Raccomandazione si pone e pone degli attinenti obiettivi da perseguire a tal fine:

- aumentare i tassi di recupero del credito;

209

AVV.ALESSANDRA PISEDDU, Master in Crisi delle società e strumenti di risanamento nell’evoluzione

normativa, MCL, Luiss Business School, 2013;

210 idem; 211

- eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri. Attualmente la disciplina dei gruppi di imprese è gestita in modo poco efficace, proprio perché appare difficile procedere ad una valutazione concretizzabile

della manovra di risanamento dei gruppi che operano in diversi Stati dell’UE212

212

ALBERTO MAZZOLENI E MONICA VENEZIANI, L’efficacia del concordato preventivo e degli accordi di

ristrutturazione del debito nell’esperienza dei tribunali Lombarda, report di ricerca, Giappichelli editore

Torino, 2014;

. Ad ogni modo, la dottrina specifica che qualora si scegliesse una riforma anche in tal senso, si potrebbero dare maggiori possibilità alle imprese sane, le quali, di conseguenza, potrebbero rimanere in attività, conservando i posti di lavoro per i loro dipendenti e migliorando le posizioni e le garanzie verso i creditori. Ma bisognerebbe agire in modo forte ed attraverso una riforma concreta, tenendo anche in conto, sia che attualmente un numero sempre maggiore di imprese europee incontra difficoltà finanziarie ed economiche, sia che si inizia ad avvertire maggiormente la necessità di una regolamentazione concreta e puntuale delle insolvenze transfrontaliere per i gruppi multinazionali. Alla luce di ciò, come emerge anche dal testo della Commissione: la Raccomandazione “deve essere considerata come un invito agli Stati membri ad agevolare la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziarie, prima di avviare le procedura formali previste per l’insolvenza. Inoltre, potrebbe consentire ai debitori di ristrutturare l’impresa dando loro la possibilità di chiedere la sospensione temporanea, fino a quattro mesi, delle azioni esecutive individuali che i creditori potrebbero avviare nei suoi confronti, avendo così il tempo necessario per adottare un piano di ristrutturazione prima che i creditori

possano avviare misure di esecuzione nei loro confronti”213. In buona sostanza si facilita il processo di adozione di un piano di ristrutturazione, tenendo presenti gli interessi contrapposti dei debitori e dei creditori. In questo modo verranno a ridursi anche gli effetti negativi di un eventuale e futuro fallimento, dando la possibilità agli imprenditori di avviare una nuova impresa post fallimento in tempi più rapidi; infatti si prevede che sarebbe opportuno ammettere l’imprenditore al beneficio della liberazione integrale dai debiti oggetto del fallimento entro tre anni al massimo, dalla data in cui il giudice ha deciso sulla domanda di apertura della procedura fallimentare (se la procedura si è conclusa con la liquidazione dell’attività del debitore), oppure dalla data di inizio dell’attuazione del piano di ammortamento (se la procedura comprende un piano di ammortamento). La Commissione quindi, invita gli Stati membri ad attuare misure appropriate entro un anno e comunque dopo massimo 18 mesi dall’adozione della Raccomandazione e poi sarà essa stessa a procedere alla valutazione della situazione sulla base delle relazioni annuali prodotte dagli Stati membri e a decidere se siano eventualmente necessarie ulteriori misure per

rafforzare l’approccio degli Stati in materia d’insolvenza214

213

BOLLETTINO UE N.56- Edizione Aprile, 2014, La raccomandazione della Commissione europea su un approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza; vedi dal sito :

. E’ bene ricordare ed evidenziare che, a fronte del numero sempre crescente di insolvenze che

http://www.pr.camcom.it/internazionalizzazione/parma-in-europa-news-1/materiale-parma-in-europa/21-

25; nonché, la gestione delle imprese in crisi,l’analisi dei dottori commercialisti, managers e imprenditrici, comitato pari opportunità, Torino;

214

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 23.9.2009 link tratto dal sito : http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282009%290501_/com_ com%282009%290501_it.pdf; oppure vedi: http://www.englishgratis.com/1/risorse/par/europa/8674.htm;

presentano un elemento transfrontaliero, purtroppo, gli Stati perseverano ancora nella scelta di indirizzare le imprese sane che si trovano semplicemente in difficoltà finanziarie, verso la liquidazione, anziché verso la ristrutturazione. Le ragioni di ciò sono molteplici e risiedono, sia nel fatto che in molti Stati, qua li ad esempio l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Lituania, la Slovacchia e la Danimarca, una ristrutturazione precoce, anteriore all’avvio di una procedura formale d’insolvenza, non è conosciuta come istituto a livello ordinamentale interno; sia nella presenza di situazioni in cui una simile procedura è praticabile e riconosciuta, ma risulta talmente tanto costosa o inefficiente, che appare più conveniente procedere alla consueta liquidazione. Gli Stati membri, tra cui anche l’Italia, sono attualmente impegnati nel processo di riforma delle loro legislazioni al fine di incrementare le possibilità di salvataggio delle imprese in difficoltà finanziaria, di ridurre i termini di riabilitazione degli imprenditori e,

più in generale, di migliorare i loro quadri normativi in materia d’insolvenza215.

5 Il cammino verso l’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto della