IL NUOVO APPROCCIO AL FALLIMENTO E ALL’INSOLVENZA: DALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL 12 DICEMBRE
15 Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 20 (Rifusione)
Nella direzione di realizzare un intervento più incisivo, chiaro ed effettivamente vincolante per gli Stati membri, si pone il recentissimo Regolamento UE 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle procedure di insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno 2015 n. L141. Il Parlamento ha adottato il testo definitivo esprimendo il suo parere favorevole in seconda lettura sulla posizione adottata in prima lettura dal Consiglio in data 26 febbraio 2015. La nuova normativa, per la sua stessa
natura, avendo adottato la forma di regolamento e per il suo oggetto, quale la rifusione in un unico testo delle precedenti vicissitudini e stratificazioni legislative, mostra maggiore coraggio nella gestione delle insolvenze transfrontaliere e ricopre un importante ruolo ordinatorio nel panorama comunitario. Esso fa propri gli obiettivi che progressivamente nel tempo, a partire dal 2000, il legislatore europeo si era prefissato di raggiungere in questa materia di non semplice riconduzione ad unità. Infatti le linee di riforma del Regolamento ricalcano quelle delle precedenti norme sulle insolvenze cross- border, talvolta specificandole, altre volte semplicemente organizzandole
insieme306
- si tutelano le posizioni sia dei debitori, sia dei creditori;
:
- si vuole facilitare la sopravvivenza delle imprese, concedendo una
seconda possibilità agli imprenditori;
- per limitare i conflitti di giurisdizione, viene specificato ulteriormente il
concetto di COMI: questo è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Laddove la procedura riguardi società o persone giuridiche il giudice può presumere che “il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale”; nel caso in cui la sede legale sia stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza, tale presunzione cade.
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V. ASSONIME, Il nuovo Regolamento (UE) sulle procedure di insolvenza transfrontaliere, reperibile sul sito http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=259343&idTipologiaDettaglio=372;
- sono dettate norme specifiche, volte a prevenire il fenomeno abusivo del forum shopping;
- Sono recepite le norme per il coordinamento dei procedimenti secondari,
secondo le quali le corti a cui venga richiesto di aprire una procedura secondaria potranno posporre o rifiutare di aprire tali procedimenti;
- Sono adottate le nuove norme volte a favorire la cooperazione e la
comunicazione tra le parti coinvolte nei procedimenti principali e secondari: per una maggiore trasparenza e pubblicità nei confronti dei creditori e dei giudici e per evitare l’apertura di procedure d’insolvenza parallele, è stata prevista l’istituzione di un Registro delle insolvenze cross-border elettronico, nel quale gli Stati membri saranno tenuti a registrare le informazioni rilevanti riguardanti questo tipo di procedure di rilievo transnazionale; il Registro verrà connesso attraverso il portale e-Justice europeo in modo da facilitare l’accesso alle informazioni contenute in esso da parte dei creditori e delle corti nazionali.
- il Regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche,
comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza ed in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito,
riorganizzazione o liquidazione è previsto che:307
a) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è
nominato un amministratore delle procedure di insolvenza;
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V. IPSOA, Procedure di insolvenza: pubblicato il nuovo Regolamento UE, reperibile sul sito
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-
b) i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure
c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è
concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori.
- Ci sono norme appositamente dedicate ai gruppi di imprese (Capo V).
Di fatto il Regolamento del 2015 si preoccupa di rendere più efficienti ed efficaci le procedure di insolvenza transfrontaliere, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di attuare il generale obiettivo della cooperazione giudiziaria in materia civile, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato e si estende, per sua espressa statuizione, anche a quelle procedure che promuovono il salvataggio delle imprese economicamente valide, ma che versino in difficoltà economiche ed a quelle che concedono una seconda opportunità agli imprenditori.308
- l'art.86, relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2016;
La nuova disciplina è entrata in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ovvero il 25 giugno 2015 e gli Stati membri sono tenuti ad applicarla dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per alcune previsioni:
308 idem
- l'art.24, paragrafo 1, relativo ai registri fallimentari degli stati membri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2018;
- l'art.25, relativo all’interconnessione dei registri fallimentari, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019. Ne emerge che il percorso per una completa attuazione è ancora lungo ed insidioso, specialmente in relazione ai punti nevralgici della disciplina di armonizzazione e collaborazione tra Stati, autorità ed attori in genere, ma di certo la sostituzione del lacunoso Reg. 1346/2000 con una norma di pari intensità e vincolatività applicativa è già un traguardo.