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La Relazione dei Revisori e l’approvazione del bilancio

In seguito alla stesura del bilancio consolidato, ma prima della sua approvazione, il collegio dei revisori deve provvedere, in ossequio all’art. 10 bis del Decreto 118, alla redazione di una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

Nella loro relazione, i revisori, devono utilizzare i principi di revisione e applicare le medesime tecniche di revisione che vengono impiegate anche per il controllo del rendiconto, al fine di valutare e identificare i principali fattori di rischio in merito al bilancio rilasciando, alla fine del loro lavoro, un parere sull’approvazione del bilancio, detto anche parere di revisione.

La principale criticità che si riscontra è dovuta dal fatto che molto spesso i revisori, non entrano nel merito e non approfondiscono le registrazioni effettuate dalle società partecipate, ma si basano sui dati che ricevono. Lo sforzo dei revisori al contrario, si dovrebbe focalizzare anche nella ricerca e nel riscontro dei dati, eventualmente utilizzando anche le tecniche di revisione come ad esempio quella del campionamento.

La criticità che emerge, è un grande limite all’attività svolta dagli organi di revisione, che presuppone come detto poc’anzi, anche un’attenta ricerca e un’analisi sulla provenienza e sulla veridicità delle informazioni ricevute.

Per quanto riguarda il parere del collegio dei revisori del Comune di Pistoia al Bilancio Consolidato 2015, questo risulta essere favorevole e non contiene nessuna osservazione né rilievi emersi in fase di controllo.

Osservazioni e rilievi che si riscontrano invece, da parte di altri collegi di revisione, in altre relazioni al bilancio consolidato, pur non influendo sul parere che rimane favorevole.

Uno di questi casi è quello relativo al Bilancio Consolidato 2015 del Comune di Prato. In questo caso i revisori, pur esprimendo un parere favorevole, hanno rilevato carenze informative nella Nota Integrativa in merito a variazioni significative nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, rispetto all’esercizio precedente, nella composizione delle voci “ratei e risconti”, nella suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di

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finanziamento, nella composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” e negli strumenti finanziari derivati oltre a valori critici dati dagli indicatori di gruppo.

Un’altra osservazione che possiamo fare è quella relativa alla data sul parere al bilancio, sia del 2015 che del 2016. Parere che è stato espresso a metà novembre, un paio di mesi più tardi rispetto alla normale tabella di marcia.

Questo ritardo, non è dovuto all’organo di revisione, bensì al ritardo accumulato dall’ente per la redazione del consolidato stesso. Il ritardo si è infine riflettuto inevitabilmente, anche nell’approvazione del bilancio da parte dell’organo consiliare che non è stato approvato entro i termini di legge. Nel 2016 il bilancio è stato infatti approvato il giorno 21 novembre, mentre quello riferito all’esercizio precedente (bilancio 2014), è stato approvato il 23 di novembre.

Il motivo principale del ritardo, è dovuto dal fatto che il termine legale per l’approvazione dei bilanci da parte delle holding (Copit e Publiservizi, anche se quest’ultima viene presa in considerazione solo nell’appendice al Bilancio Consolidato) è, come abbiamo già richiamato precedentemente, il 30 giugno. Questo termine di approvazione dei bilanci da parte delle holding, rappresenta inevitabilmente un rallentamento al percorso che deve seguire l’ente per redigere il bilancio. Il Comune riceve infatti i bilanci di queste società solamente nel mese di luglio. A quel punto, il cronoprogramma delle attività relative al bilancio consolidato non sarà certo di poter essere ultimato entro i primi giorni di settembre, visto e considerato che il mese successivo, quello di agosto, comprende un periodo vacanziero di riposo.

Nel caso in cui un ente non avesse partecipazione in società holding, riceverebbe tutti i bilanci entro la fine di aprile primi di maggio. In questo caso, riuscirebbe a redigere il bilancio in tempo per la scadenza fissata dal legislatore. Questo parere trova conferma anche nel pensiero del dott. Niccolai.

Non dobbiamo infine dimenticarci che durante l’anno il Comune deve adempiere anche ad altri obblighi previsti dalle normative. Nel mese di luglio infatti l’ente

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deve provvedere alla redazione del DUP (Documento Unico di Programmazione), un altro documento introdotto dall’armonizzazione.

I responsabili del Servizio Finanziario del Comune sostengono che il termine di legge per l’approvazione del consolidato, che ricordiamo, è fissato al 30 settembre dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, sia un grande ostacolo da superare da parte di tutti gli enti e si auspicano, in accordo anche con il nostro pensiero, che questo termine possa essere in qualche modo posticipato di qualche mese. Una scadenza per l’approvazione spostata in avanti di un paio di mesi potrebbe consentire una redazione più accurata e precisa del bilancio da parte di tutti gli enti.

Ricordiamo infine che da quest’anno, come esposto nel paragrafo 2.3.6, in caso di non rispetto del termine ultimo di approvazione del 30 settembre, è previsto il divieto totale di assunzioni da parte dell’ente.

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CONCLUSIONI

Con l’analisi del “caso” del Comune di Pistoia, abbiamo visto come questo attualmente abbia in affidamento una serie di servizi fondamentali di pubblica utilità, come ad esempio il servizio di igiene ambientale o del trasporto pubblico locale, e delle società da esso controllate o partecipate.

Tutto ciò conferma quanto riportato nella premessa di questo elaborato, ovvero che negli ultimi anni gli enti locali si sono trasformati in vere e proprie holding. L’introduzione da parte del legislatore, con il decreto legislativo n°118 (oltre all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali), dello strumento del bilancio consolidato, trova conferma nell’attuale contesto in cui sono svolti ed erogati i principali servizi di pubblica utilità a carattere locale. Infatti, a causa delle esternalizzazioni, i rendiconti degli enti possono fornire informazioni incomplete che non rappresentano totalmente il complesso di attività e funzioni svolte.

Per la prima volta, l’approccio del legislatore per l’introduzione di questa importante riforma contabile è stato un approccio di tipo “bottom up” che ha previsto un periodo cosiddetto di “sperimentazione” attraverso la collaborazione con alcuni enti locali. Questo periodo abbiamo visto che ha consentito di verificare il funzionamento del nuovo ordinamento contabile e ha permesso di migliorare gli aspetti più critici che sono emersi durante la sperimentazione. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, questo strumento assume una notevole importanza in materia di trasparenza, responsabilità e informazione nei confronti dei vari stakeholder, con particolare riferimento alla cittadinanza. Abbiamo visto come attualmente siano diverse le difficoltà che gli enti stanno riscontrando. Infatti l’applicazione della riforma a partire da questo 2017 è estesa a tutte le Regioni e gli enti locali.

Fra tutte le difficoltà, quella che spicca ed emerge anche da un recente comunicato dell’ANCI è rappresentata dalla difficoltà di applicare la rilevazione unitaria dei fatti in contabilità finanziaria e economico-patrimoniale a causa anche dei ritardi nell'adeguamento dei software da parte delle principali

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software-house.

In tema di bilancio consolidato abbiamo evidenziato come attualmente i bilanci non siano pienamente omogenei e comparabili fra loro. Contribuiscono a questi aspetti le soglie di irrilevanza previste dal legislatore, e una normativa non completamente chiara rispetto all’area di consolidamento, con la creazione di quella che abbiamo definito un’area di consolidamento a “maglia larga”.

La comparabilità risulta invece ostacolata dalla diversa eterogeneità nella composizione dei “gruppi amministrazione pubblica” dei vari Comuni.

I revisori trovano principali difficoltà nel fatto che essi non hanno a disposizione tutti gli strumenti per entrare nel merito e approfondire tutte le registrazioni effettuate dalle società partecipate, ma si devono basare sui dati che ricevono. Oltretutto, la maggior parte dei bilanci consolidati, incluso quello del Comune di Pistoia, come abbiamo visto, al momento non sono redatti seguendo quello che abbiamo definito come il “manuale operativo di consolidamento”. Tale manuale rappresenta senza alcun dubbio un importante strumento che stabilisce tutte le tappe che deve seguire e rispettare l’ente locale per la redazione del consolidato, in maniera tale da sostenere la standardizzazione delle procedure e dei processi da seguire.

Tutti questi aspetti evidenziati comportano un grande limite all’attività di revisione, con un aumento del rischio di revisione.

Come giustamente scrive Pozzoli, “la battaglia culturale per un nuovo sistema contabile, del resto, è appena cominciata”. (10. Pozzoli, Gori, Fissi, 2015, p. 131)

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BIBLIOGRAFIA

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10) Pozzoli Stefano, Gori Elena, Fissi Silvia (2015), “Bilancio consolidato degli enti locali”, Milano, IPSOA.

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SITOGRAFIA

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