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I. 2 ASPETTI SETTORIALI DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA

I. 2.3 La responsabilità del chirurgo nell'ambito della chirurgia estetica

Per quel che concerne la responsabilità medica dello specialista in chirurgia estetica è interessante soffermarsi brevemente a esaminare le regole alle quali ricorre la giurisprudenza in tema di informazione95.

Prima di procedere va tuttavia chiarito che, sebbene le Sezioni Unite in sentenza n. 577 del 2008 abbiano statuito che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato assolva una funzione prevalentemente descrittiva, tale distinzione ha ancora una sua autonoma rilevanza in considerazione delle specifiche obbligazioni assunte dal debitore della prestazione; così, nell'ambito della chirurgia estetica accade spesso che il sanitario assuma nei confronti del paziente una vera e propria obbligazione di risultato, il mancato conseguimento del quale equivale, perciò, ad un inadempimento contrattuale da parte del chirurgo plastico ogniqualvolta non sia stato esattamente adempiuto l'obbligo di una preventiva informazione. In definitiva, il mancato raggiungimento del risultato sperato si pone quale conseguenza ultima proprio di una non corretta informazione da parte del chirurgo96. Ciò è quanto accade nel caso in cui il medico abbia concordato con il proprio paziente un patto di garanzia del risultato avuto di mira con il trattamento chirurgico estetico97. Tuttavia, nel normale rapporto tra chirurgo plastico e paziente non può più ritenersi automaticamente insito uno speciale patto di risultato come accadeva in passato. Non ha più senso

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Per una ricostruzione storica della responsabilità del chirurgo estetico si vedano CATTANEO G., La responsabilità del professionista, Milano, 1958, 277, dal quale emerge che è affermazione risalente quella sul maggior rigore dell'obbligo informativo nel campo della chirurgia estetica; DELLA CASA F., Liceità e fondamento dell'attività medico chirurgica a scopo terapeutico, in Riv. it. Proc. Pen, 1980, 73; BUZZI F., La responsabilita' in chirurgia estetica alla luce di alcuni indirizzi giurisprudenziali della corte di cassazione, in Riv. it. Med. leg. 1991, 38; Più di recente, PECCENINI F., La responsabilità civile del medico (con particolare riguardo alla chirurgia estetica e alla figura del primario), in Sanità pubbl., 2002, 231; BARALE A., La responsabilità del chirurgo estetico, in Riv. Trim. dir e proc. civ., 2005, 1359; CAMAIONI G., La responsabilità del chirurgo estetico, in Dir. e lav. Marche, 2005, 2, 175; FERRARA E., La responsabilità civile del medico nell'ambito della chirurgia estetica, in Nuovo dir., 2008, 5-6-7, 250;

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Cass., 3 dicembre 1997, n. 12253, in Giust. civ. Mass. 1997, 2320

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43 insomma, a seguito dei nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità medica, ancorare la distinzione tra un generico medico-chirurgo e quello plastico alla differenziazione tra le obbligazioni di mezzo e di risultato avendo, la chirurgia ordinaria e quella estetica, elementi comuni di incertezza ed aleatorietà.

Detto ciò, la Suprema Corte in una sentenza del 2001 ha osservato che la formazione del consenso presuppone sempre una specifica informazione su quanto ne forma oggetto e che, nel caso di interventi di chirurgia estetica, non essendo gli stessi finalizzati al recupero della salute in senso stretto, l'informazione dev'essere particolarmente precisa e dettagliata98.

In particolare, il contenuto dell'obbligo di informazione gravante sul professionista chiamato ad eseguire un'operazione di chirurgia plastica ha una consistenza diversa a seconda che l'intervento sia finalizzato al miglioramento estetico del paziente (chirurgia estetica vera e propria) ovvero alla ricostruzione delle sue normali caratteristiche fisiche (si fa riferimento in questo caso alla cosiddetta chirurgia plastica ricostitutiva)99. Infatti, mentre nel primo caso, a parte i possibili rischi del trattamento per la vita o l'incolumità personale, il professionista deve prospettare realisticamente le possibilità di conseguimento del risultato perseguito, nel secondo caso, ferma restando la necessità dell'informazione sui rischi anzidetti, egli assolve i propri obblighi ove renda edotto il paziente di quegli eventuali esiti che potrebbero vanificare l'operazione non comportando in sostanza un effettivo miglioramento rispetto alla situazione preesistente100. E' dunque onere del chirurgo, prima di procedere ad

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Si fa riferimento alla pronuncia di Cass., 23 maggio 2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165.

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CITARELLA G., Obblighi di informazione e responsabilità del chirurgo plastico, in Resp. Civ. Prev., 1998, 677; GUALDI G., Orientamenti dottrinari e giurisprudenziali in tema di responsabilità del chirurgo plastico. Chirurgia plastica e ricostruttiva: aspetti etici, giuridici e medicolegali, Giuffrè, Milano, 1988, p. 19.

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Cass., 8 aprile 1997, n. 3046, in Foro.it, 1997, I, 1801. Nella fattispecie, la sentenza di merito, annullata dalla Cassazione per difetto di motivazione, aveva affermato la responsabilità di un medico per gli esiti cicatriziali conseguenti ad un'operazione, correttamente eseguita sotto il profilo tecnico e non imprevedibili anche in tal caso, di asportazione di numerosi tatuaggi dal contenuto osceno e ripugnante che il paziente aveva deciso di far rimuovere dato l'insopportabile disagio psicologico che gli derivava

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44 un’operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi implicanti una probabilità di esito infausto.

Il Tribunale di Bari, nell'ottobre dell'anno 2010 ha dichiarato che a fronte di un intervento con finalità prettamente estetiche, il rischio di un peggioramento generale dell'aspetto fisico costituisce una possibile evenienza che viene perciò generalmente presa in considerazione dal paziente, potendo anche rappresentare un valido deterrente alla sottoposizione all'intervento in parola. Ciò tuttavia, non è sufficiente per ritenere certo o altamente probabile che il rischio di un risultato estetico non pienamente soddisfacente induca qualsiasi paziente a desistere dall'intervento richiesto al chirurgo. Pertanto, non può affatto darsi per scontato che il medesimo paziente non avrebbe comunque accettato il rischio delle conseguenze pregiudizievoli poi, di fatto, verificatesi, pur di raggiungere l'obiettivo estetico che si era riproposto. Così:

“La risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'intervento chirurgico correttamente eseguito “secundum legem artis”, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, e, dunque, senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il medesimo paziente, quel determinato intervento, avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato”101.

Può allora dirsi che, essendo la finalità dell'intervento di chirurgia estetica quello di migliorare l'aspetto fisico del paziente e incrementare la positività della sua vita di relazione, sul sanitario incombe un dovere particolare di informazione che va al di là della semplice enumerazione e prospettazione dei rischi delle terapie suggerite o dell'intervento chirurgico proposto, delle modalità e delle possibili

dalla loro presenza una volta abbandonato lo stile di vita del periodo al quale essi risalivano.

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45 scelte alternative, ma ha ad oggetto anche la conseguibilità di un miglioramento effettivo dell'aspetto fisico e, quindi, il risultato finale dell'intervento estetico102. Per concludere vengono riportati i dati pubblicati nel Rapporto PIT Salute 2006103 del Tribunale dei diritti del Malato-Cittadinanzattiva (Tdm) basati sulle 19.776 segnalazioni pervenute allo stesso Tdm nel corso dell'anno 2006 [GRAFICO 5].

Grafico 5

La mastoplastica additiva al seno costituisce l'intervento che raccoglie il maggior numero di segnalazioni per presunti errori del chirurgo plastico con una percentuale di doglianze pari al 30%; segue l'intervento di riduzione del seno con una percentuale del 15% ; il 12% delle segnalazioni è invece relativo a presunti errori occorsi durante interventi di rinoplastica ed ai capillari; le doglianze di malpractice relative ad interventi di blefaroplastica corrispondono al 9% dei casi segnalati ed infine il 6% degli stessi è inerente ad errori lamentati in occasione di interventi di correzione di difetti delle orecchie.

102

Cass., 8 agosto 1985, n. 4394, in Resp. civ. e prev. 1986, 44, laddove si dichiara che “Il dovere d'informazione, gravante sul chirurgo estetico, ha contenuto più ampio rispetto al corrispondente dovere a carico del terapeuta, in quanto dev'essere esteso alla possibilità di conseguire un miglioramento effettivo dell'aspetto fisico, che si ripercuota favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione”.

103 www.tribunaledirittimalato.cittadinanzattiva.it 30,00% 15,00% 12,00% 12,00% 9,00% 6,00% Mastoplastica additiva seno riduzione del seno interventi sui capil- lari

rinoplastica blefaroplastica correzioni alle orecchie

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