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La responsabilità precontrattuale per mancata conclusione del contratto

IL RUOLO DELLA BUONA FEDE NELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

2. Le condotte giuridicamente rilevanti nell’ambito dell’art 1337 c.c.

2.1. La responsabilità precontrattuale per mancata conclusione del contratto

Il recesso ingiustificato dalle trattative risulta essere una delle più ricorrenti ipotesi di responsabilità precontrattuale, un po’ perché fino a qualche decennio fa essa rappresentava l’unico caso idoneo a dar titolo ad una violazione della clausola di cui all’art. 1337 c.c., un po’ perché nella prassi si è presentata come una fattispecie maggiormente frequente e più facilmente qualificabile per l’interprete.

Nel ricostruire tale fattispecie giova rammentare, in via preliminare, che l’assenza di un generale obbligo a contrarre, all’interno del nostro ordinamento, lo si deduce a contrario dall’art. 1328, co. 1, c.c., ove si evince che la proposta è sempre revocabile, salvo l’obbligo di indennizzo – avente ad oggetto le spese e le perdite subite - a favore dell’accettante che in buona fede abbia intrapreso l’esecuzione prima di aver avuto conoscenza della revoca. Anche l’accettazione è altresì revocabile “purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima

dell’accettazione” (art. 1328, co. 2, c.c.)193. Tra l’altro, proprio la previsione di un

indennizzo e non di un risarcimento fa pensare ad una ipotesi “lecita” ma “dannosa”, che comunque rimane estranea alla responsabilità precontrattuale194

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193

Sull’argomento v. ROVELLI L., La responsabilità precontrattuale, in AA.VV., Il

contratto in generale, nel Tratt. diritto privato, Bessone M. (diretto da), II, Torino, 2000, 268 ss.. 194

CUFFARO V., Responsabilità precontrattuale, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, 1272.

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Il vincolo pattizio, dunque, nasce solo a seguito del perfezionamento del contratto che suggella l’incontro di volontà delle parti. Un obbligo a contrarre farebbe venire meno il senso stesso del procedimento di formazione del contratto, necessario affinché le parti possano serenamente valutare la convenienza di quel dato contratto. Diversamente, ad essere lesa sarebbe la libertà negoziale di ciascuno. Il termine trattativa, infatti, si riferisce al complesso delle attività dirette non al perfezionamento del contratto, bensì all’accertamento dell’opportunità, convenienza e soprattutto idoneità del negozio a soddisfare le rispettive esigenze delle parti195.

Tuttavia, la libertà di ciascuna parte di revocare la proposta ed accettazione evitando così la stipula del contratto, va contemperata con l’esigenza di ciascun soggetto a non intraprendere trattative inutili a causa di una condotta scorretta della controparte196, sicché il diritto potestativo197 di recedere dalle trattative risulterà lecito nella misura in cui venga esercitato secondo buona fede e non tradisca l’affidamento riposto dalla parte alla conclusione del contratto. In sostanza per la giurisprudenza198 la rottura delle trattative è ingiustificata e determina l’insorgere di una responsabilità precontrattuale a carico del recedente in presenza di due requisiti: 1) l’esistenza di un legittimo affidamento di una parte alla conclusione del contratto; 2) l’assenza di una giusta causa di recesso199

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195

Sul punto v. GRISI G., L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, 39 ss.; SCOGNAMIGLIO R., Dei contratti in generale. Art. 1321-1352 c.c., op. cit., 208 ss..

196

Cass., 21 gennaio 1985, n. 226, in Resp. civ. prev., 1985, 757, ove si legge in motivazione: «la linea di discriminazione più delicata, in tema di responsabilità precontrattuale, è data dalla difficoltà di conciliare l’obbligo risarcitorio per l’interruzione delle trattative con l’autonomia negoziale riconosciuta alle parti, in base alla quale esse non hanno assunto alcun obbligo fino a quando non si è verificato l’incontro dei consensi; una difficoltà, codesta, che è resa ardua dal fatto che l’obbligo di entrambe le parti, o anche di una sola di esse, di concludere un contratto non può sorgere se non con manifestazioni di volontà negoziale, dirette ad assumere l’impegno della stipulazione del contratto futuro. Ma ove non si perda di vista l’ovvio principio che la considerazione delle conseguenze proprie di un’avvenuta conclusione del contratto va tenuta del tutto fuori dall’indagine sulla determinazione dell’area di responsabilità in materia di

culpa in contrahendo, resta chiaro il corollario per cui colui al quale tale culpa è addebitabile non

può non rispondere di tutti i danni causati all’altra parte in stretta dipendenza delle trattative e della prospettiva di una futura conclusione del contratto».

197

FRAGALI V., Libro delle obbligazioni, I, in Comm. cod. civ., D’Amelio M. - Finzi E. (a cura di), Firenze, 1948, 368.

198

Per una più approfondita rassegna giurisprudenziale in materia ALBERICI M., Il dovere

precontrattuale di buona fede, analisi della giurisprudenza, op. cit., 1056 ss.; NANNI L.,La buona fede contrattuale, op. cit., 6 ss..

199

Cass., 13 luglio 1968, n. 2521, in Foro It., 1968, I, 2454: «se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne recede senza giusta causa, violando volontariamente l’obbligo di

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Alcune pronunce indicano, quale ulteriore presupposto anche il danno200 determinato dall’interruzione delle trattative (spese ed occasioni mancate).

Sul primo aspetto, va detto che affinché sussista un legittimo affidamento alla conclusione del contratto, non sarà sufficiente un mero contatto tra le parti ma la trattativa, connotata da serietà, deve aver raggiunto uno stadio avanzato al punto da ingenerare nella controparte l’aspettativa di una effettiva stipulazione negoziale futura. Al riguardo i giudici di legittimità affermano che «per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell’art. 1337 c.c., l’obbligo della buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche il comportamento colposo della parte che, senza giusto motivo, ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte la quale, confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli»201. In sostanza un affidamento legittimo – valutato dal giudice di merito e non censurabile dalla Cassazione se non sotto il profilo del vizio motivazionale - sussiste non in considerazione di un semplice atteggiamento interiore del soggetto che ritiene essere state deluse le proprie aspettative riposte nel perfezionamento del contratto. Correttamente Bianca constatò che «l’inizio di una trattativa non autorizza nessuno a fare assegnamento sul suo esito positivo»202. L’affidamento, dunque, per essere valutato sulla base di elementi obiettivi dovrà desumersi, per esempio, dalle qualità e quantità di contatti già intercorsi tra le parti, dalla frequenza dei loro incontri, dall’aver redatto una minuta o una puntazione203, dall’aver consegnato la cosa o versato parte del prezzo, ecc. Questo significa che solo il progredire delle trattative può giustificare il convincimento di una parte alla conclusione del contratto e non il mero stato psicologico della stessa.

In dottrina e giurisprudenza si è altresì ritenuto che il recedente incorre in responsabilità per il recesso ingiustificato dalle trattative qualora abbia

comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell’interesse negativo».

200

Cass., 11 dicembre 1954, n. 4426, in Giur. compl. Cass. civ., 1954, VI, 489; Cass., 9 dicembre 1957, n. 4619, in Giust. Civ., 1958, I, 686.

201

Cass., 17 novembre 1997, n. 11394, cit.., 2194.

202

BIANCA M., Diritto civile, Il contratto, op. cit., 171, nota 30.

203

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dolosamente o colposamente iniziato o proseguito le trattative. Il soggetto verte in

dolo quando inizia o prosegue le trattative nella consapevolezza e con l’intenzione

di non concludere il contratto mentre c’è colpa quando il soggetto non si attiene alla normale prudenza nell’indurre l’altra parte a confidare nella conclusione del contratto, quindi porta avanti le trattative senza aver effettuato un adeguato controllo sulle proprie possibilità di arrivare alla conclusione del contratto204. In tali ipotesi non è necessario che sia sorto nella parte l’affidamento alla conclusione del contratto, in quanto il dolo e la colpa nell’instaurazione o protrazione delle trattative sono di per sé sufficienti a violare la buona fede ed a rendere ingiustificato il recesso205.

In riferimento poi al secondo requisito, il recesso dalle trattative è titolo idoneo per una responsabilità precontrattuale solo qualora non sussista per il recedente una giusta causa di recesso. Qualora sopravvenga alle trattative una circostanza estranea alla sfera d’azione del recedente ovvero una causa esterna che non dipende da sua colpa, il soggetto potrà ritirarsi dalla contrattazione.

Anche qui, la casistica è ricca: si ritiene giustificato il recesso quando la controparte, in sede di redazione per iscritto del contratto avanza pretese nuove che aveva celato e taciuto in maniera sleale206; quando le trattative si siano talmente prolungate da richiedere un adeguamento delle prestazioni alle innovate condizioni di mercato207. È indubbio poi che la parte possa recedere legittimamente dal contratto a causa dell’intervenuto comportamento scorretto della controparte: «il contraente che sia indotto alla trattativa dal dolo della controparte legittimamente interrompe la trattativa medesima, senza incorrere in responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., quando acquisti la consapevolezza che tale perfezionamento può pregiudicare diritti già precedentemente acquisiti a favore di altro soggetto riguardo alla stesso bene»208.

Infine, per quanto concerne la quantificazione del danno risarcibile nei limiti del solo interesse negativo, l’art. 1337 c.c. nulla dispone al riguardo. In

204

BIANCA M., Diritto civile, Il contratto, op. cit., 172.

205

Cass. 30 agosto 1995, n. 9157.

206

Cass., 14 aprile 1975, n. 1411; Cass., 17 aprile 1970, n. 1098.

207

Cass., 15 maggio 1971, n. 1499, in Foro Pad., 1973, I, c. 120.

208

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proposito, riferisce la giurisprudenza con orientamento costante209, che il recedente deve risarcire le spese inutilmente sostenute in previsione del futuro contratto e le perdite subite per la mancata conclusione, con altri eventuali stipulanti, di un contratto avente lo stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso rispetto a quello non concluso210.

2.2. La responsabilità precontrattuale per la conclusione di un contratto

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