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La responsabilità precontrattuale per la conclusione di un contratto invalido o inefficace

IL RUOLO DELLA BUONA FEDE NELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

2. Le condotte giuridicamente rilevanti nell’ambito dell’art 1337 c.c.

2.2. La responsabilità precontrattuale per la conclusione di un contratto invalido o inefficace

La fattispecie che ci si appresta ad analizzare è quella prevista espressamente dall’art. 1338 c.c. il quale esprime un dovere di comunicazione specifico avente ad oggetto le cause di invalidità del contratto.

Precisamente la norma dispone che “la parte che, conoscendo o dovendo

conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.

L’art. 1338 c.c. descrive la condotta di colui che, dolosamente o colposamente, omette di comunicare alla controparte l’esistenza di cause di invalidità del contratto. Difatti, il legislatore con il termine “conoscendo” vuole per l’appunto indicare un’omissione dolosa e quindi intenzionale del soggetto, volta ad indurre in errore la controparte allo scopo di farle concludere il contratto nonostante la presenza di un vizio; quando, invece, usa l’assunto “dovendo

conoscere” vuole indicare un atteggiamento omissivo colposo in cui la parte

incorre poiché non ha provveduto ad accertare in maniera diligente le eventuali cause di invalidità del contratto prima di procedere alla sua stipulazione.

Il fondamento della responsabilità precontrattuale è riferibile, quindi, alla violazione dell’obbligo di informare la controparte sul vizio che inficia il contratto, contrariamente da coloro che hanno sostenuto che l’illecito di questa

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Cass., 14 giugno 1982, n. 3613, in Foro it., 1983, I, c. 136; Cass., 20 agosto 1980, n. 4942; Cass., S.U., 11 gennaio 1977, n. 93, in Giur. it., 1977, I, 1, c. 1691.

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Per una più approfondita analisi in materia di danno risarcibile v. PATTI G.–PATTI S.,

Responsabilità precontrattuale e contratti standard. Artt. 1337-1342 c.c., in Comm. cod. civ.,

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particolare fattispecie andrebbe individuato nell’invalidità stessa del negozio211. Ad essere tutelato è l’affidamento incolpevole riposto sulla validità del contratto: il contratto si conclude ma inutilmente in quanto è invalido.

La giurisprudenza ha precisato, in maniera pressoché unanime, l’inesistenza di una responsabilità precontrattuale quando alla violazione dell’obbligo di informazione si affianchi la colpa dell’altro soggetto, il quale usando l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, anch’egli, della causa di invalidità212. Affermazione, questa, condivisibile. Si presuppone che la controparte non debba trovarsi in alcun modo nella condizione di poter venire a conoscenza della causa di invalidità, in quanto sarebbe allora discriminatorio porre a carico di una sola parte l’onere di impegnarsi a conoscere degli eventuali vizi e difetti del futuro contratto. Inoltre l’art. 1338 c.c. dice che la controparte deve avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Ebbene tale elemento verrebbe meno – e come tale non verrebbe integrata la responsabilità - se questo stesso soggetto avrebbe potuto, usando maggiore accortezza, rendersi conto dell’invalidità.

Orbene, ancora prima di tracciare le linee essenziali di questa particolare ipotesi di responsabilità precontrattuale, preme rammentare il rapporto sussistente tra l’art. 1337 c.c. e l’art. 1338 c.c., sebbene la tesi sostenuta appare accolta in maniera pressoché prevalente. Al riguardo l’art. 1338 c.c. rappresenta una specificazione rispetto alla più ampia norma generale di cui all’art. 1337 c.c., si ché il dovere di comunicare la causa di invalidità del contratto rappresenta una tipologia particolare del più ampio dovere di informazione attinente a tutte le circostanze rilevanti ed essenziali per la stipula del contratto.

Se questa è la soluzione maggiormente condivisa, anche tenuto conto della posizione sistematica delle norme adottata dal legislatore, va detto che non appare altrettanto logica la previsione di una norma speciale che in realtà sarebbe già ricompresa nell’ambito applicativo di cui all’art. 1337 c.c.. In sostanza l’art. 1338 c.c. non sarebbe altro che una disposizione superflua in quanto il dovere di

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In BIANCA M., Diritto civile. Il contratto, op. cit., 174:, si legge: «il fatto lesivo, occorre aggiungere, non è costituito dalla mancata comunicazione delle cause di invalidità o inefficacia, ma direttamente, dalla stipulazione del contratto invalido o inefficace da parte di chi conosce o dovrebbe conoscere tali cause».

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comunicare le cause di invalidità, fa parte del più ampio dovere generale di informazione espressione del canone di buona fede. Per superare questa contraddizione, vi è chi ha ritenuto che in realtà le due norme non si trovano in una posizione di genere a specie ma l’art. 1338 c.c. è manifestazione di responsabilità contrattuale dato che il contratto è stato concluso213.

In realtà il problema è facilmente superabile se si ha riguardo alle ragioni di carattere storico che hanno portato all’introduzione della disposizione all’interno dell’ordinamento. Basti pensare al fatto che tale fattispecie ha rappresentato il punto di partenza del dibattito sull’intera responsabilità precontrattuale. Ma altresì questo particolare dovere di comunicazione è sicuramente tra i più rilevanti, il che ha indotto il legislatore a tipizzarlo al fine di fugare il rischio di una mancata tutela.

In relazione all’ambito applicativo dell’art. 1338 c.c. non sembra sussistano ostacoli avverso la sua applicazione a tutte le ipotesi di invalidità del contratto (nullità e annullabilità)214. Il concetto di invalidità va altresì esteso alle ipotesi di eventuale inefficacia del contratto215, seppur sussistano opinioni contrarie a tale impostazione216.

Un ostacolo sembra sorgere in relazione alla nullità che intercorre per la violazione di una norma imperativa217. In tal caso, infatti, interviene il principio dell’ignorantia legis non excusat, in forza del quale la conoscenza della legge è onere che incombe a carico di entrambe le parti e come tale la sua mancata cognizione non può essere edotta come causa di giustificazione per richiedere il

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MESSINEO F., Il contratto in generale, in Tratt. Dir. civ. e comm., Cicu A. – Messineo F., Milano, 1968, 364.

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Per una cognizione più specifica circa tutte le ipotesi di nullità ed annullabilità del contratto v. PATTI G.–PATTI S., Responsabilità precontrattuale e contratti standard, op. cit., 166 ss..

215

In dottrina, BIANCA M., Diritto civile. Il contratto, op. cit., 174 ss.; SCOGNAMIGLIO R.,

Dei contratti in generale. Art. 1321-1352 c.c., op. cit., 222. In giurisprudenza, Cass., 29 agosto

1995, n. 9061, in Mass. Giuri. Civ., 1995, 1550; Cass., 13 dicembre 1973, n. 3387; Cass., 11 ottobre 1963, n. 2711.

216

In dottrina NANNI L., La buona fede contrattuale, op. cit., 128. In giurisprudenza,

Cass., 4 aprile 1975, n. 1204: «in presenza di contratto sottoposto a condizione sospensiva (nel caso di specie, la concessione della licenza d’importazione della merce oggetto dello scambio) non sussiste l’obbligo di comunicare circostanze attinenti all’evento del contratto e non, come previsto dall’art. 1338 c.c., sulla sua validità; il giudice dovrà invece valutare se sia stata la violazione dell’art. 1358 c.c., cioè del dovere di comportarsi secondo buona fede in pendenza di condizione».

217

Cass., 4 ottobre 1974, n. 2603, in Foro It., 1975, I, 373; 22 maggio 1973, n. 1493; Cass., 27 maggio 1960, n. 1368, in Foro It., 1960, I, 1508; Cass., 29 maggio 1959, n. 1638, in

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risarcimento del danno alla parte che ha omesso di comunicare l’invalidità. Pertanto, l’ignoranza sull’esistenza di una norma imperativa non può essere ammessa, dato che esiste la presunzione assoluta della legge che fa venir meno l’affidamento nella validità del negozio giuridicamente tutelabile218

. Nessuna delle parti può aver confidato senza colpa nella validità del contratto. Diverso se l’ignoranza verte non sulla norma, bensì sull’elemento di fatto che costituisce il presupposto della sua applicazione. In questo caso è ipotizzabile un affidamento tutelabile a favore del contraente che, senza colpa, ha stipulato il contratto nullo219.

Per completezza va detto che non è mancato chi ha criticato l’esclusione della responsabilità precontrattuale in caso di violazione di una norma imperativa. Afferma Benatti che «nel nostro codice non è previsto alcun articolo che distingua, sotto l’aspetto della scusabilità, l’ignoranza di diritto, per cui nel silenzio della legge manca qualsiasi ragione per escludere la rilevanza della buona fede derivante da errore sulla norma»220. D’altronde, a sostegno di questo assunto si può rammentare che lo stesso errore di diritto è scusabile. Non solo. Senza spingersi in argomentazioni così complesse, basta affermare che, in un panorama normativo così intricato, fatto di continui cambiamenti e leggi speciali, sarebbe impensabile pretendere da ciascun soggetto un’adeguata conoscenza delle svariate materie giuridiche, soprattutto se la disciplina di interesse è talmente settoriale da richiedere particolari capacità professionali e tecniche221. In definitiva, allora, sarebbe più appropriato non negare a priori la tutela a favore del soggetto che ignora l’esistenza della norma imperativa, valutando caso per caso se mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, egli, sarebbe stato in grado di conoscerla.

2.3 La responsabilità precontrattuale per la conclusione di un contratto

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