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LA SPERIMENTAZIONE CLINICA E L’UTILIZZO DELLE CELLULE STAMINALI.

SVOLTO DALLE DIRETTIVE ANTICIPATE.

CAPITOLO 3- IL TRATTAMENTO SANITARIO DEL MINORE.

2. LA SPERIMENTAZIONE CLINICA E L’UTILIZZO DELLE CELLULE STAMINALI.

Si prenda ora in considerazione un’altra ipotesi di trattamento particolare nei confronti del minore, normativamente disciplinata: la sperimentazione clinica. Essa “comprende tutti gli interventi sperimentali effettuati su un soggetto malato, in base all’adesione ad un determinato protocollo, finalizzati a salvargli la vita o, comunque, a migliorarne la salute, ma con mezzi non sufficientemente sperimentati, con la conseguenza che risultano incerti i possibili effetti” , e si distingue dalla sperimentazione scientifica, detta anche pura, avente come scopo non quello di far conseguire un miglioramento della salute del soggetto sottopostovi, ma quello di verificare un’ipotesi scientifica o di acquisire nuove conoscenze nel campo della medicina, funzionali a garantire la realizzazione dell’interesse alla salute dell’essere umano245. La prima regolamentazione di ciò si ha in ambito internazionale ed è rappresentata dalla Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association, risalente al 1964, la quale dedica specifica attenzione all’esercizio della sperimentazione clinica sui minori, attraverso, in particolare, gli articoli 24 e 25. In base al primo di essi, “Per un soggetto di ricerca che sia legalmente, fisicamente o mentalmente incapace di dare il consenso, o per un minore legalmente incapace, il ricercatore deve ottenere il consenso informato del tutore legale, in accordo con la legislazione specifica. Questi gruppi di soggetti non devono essere inclusi in una ricerca a meno che la stessa non sia necessaria per promuovere la salute della popolazione rappresentata, e tale ricerca non possa essere invece attuata su persone legalmente capaci”. Il secondo, invece, afferma che “Quando un soggetto giudicato legalmente incapace, come il minore, sia capace a dare un assenso alla decisione di partecipare in una ricerca, lo sperimentatore deve ottenere tale assenso in aggiunta a quello del tutore legale”. Ciò fa evincere la rilevanza, anche in tal caso, della capacità di discernimento del minore, in quanto, qualora egli possedesse la stessa in un grado tale da poter

                                                                                                               

245  Mastrangelo,  Sellaroli,  Trattamento  medico  e  lesioni  dell’integrità  fisica  del  

decidere, si richiede necessariamente l’assenso congiunto, insieme a quello del tutore legale.

Tale disciplina è stata recepita a livello europeo nella direttiva 4/04/2001, n.20246, il cui articolo 4 si riferisce, appunto, alla sperimentazione clinica sui minori, esplicitando che “ In aggiunta a tutte le altre restrizioni pertinenti, la sperimentazione clinica sui minori può essere intrapresa solo se:

a) È stato ottenuto il consenso informato dei genitori o del rappresentante legale; il consenso deve rispecchiare la volontà presunta del minore e deve poter essere ritirato in qualsiasi momento senza che ciò possa arrecare pregiudizio a quest’ultimo; b) Il minore ha ricevuto da personale esperto nel trattare con i minori

informazioni commisurate alla sua capacità di comprensione sulla sperimentazione, i rischi e i benefici;

c) Lo sperimentatore, o eventualmente, lo sperimentatore principale tiene conto del desiderio esplicito di un minore in grado di formarsi un’opinione propria e di valutare tali informazioni, di rifiutare la partecipazione o di ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi momento;

d) Non vengono dati incentivi o benefici finanziari ad eccezione degli indenizzi;

e) Il gruppo di pazienti trae dalla sperimentazione clinica determinati benefici diretti e solo nel caso in cui la ricerca è essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su persone in grado di dare il loro consenso informato o ottenuti con altri metodi di ricerca; inoltre, la ricerca deve ricollegarsi direttamente ad uno stato clinico di cui soffre il soggetto minore o essere di natura tale da poter essere intrapresa solo sui minori;

f) Sono stati seguiti i pertinenti orientamenti scientifici dell’Agenzia;                                                                                                                

246  Intitolata  “Direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  concernente  il   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,   regolamentari   ed   amministrative   degli   Stati   membri   relative   all’applicazione   della   buona   pratica  clinica  nell’esecuzione  della  sperimentazione  clinica  di  medicinali  ad   uso  umano”.  

g) le sperimentazioni cliniche sono state concepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il disagio, la paura e gli altri rischi prevedibili, in relazione alla malattia e alla fase dello sviluppo; la soglia del rischio ed il grado di malessere devono essere definiti espressamente ed essere oggetto di continua verifica;

h) il protocollo è stato approvato da un comitato etico competente nel campo della pediatria o che si è preventivamente avvalso di una consulenza in merito alle questioni cliniche, etiche e psicosociali in ambito pediatrico;

i) l'interesse del paziente prevale sempre sugli interessi della scienza e della società”247.

                                                                                                               

247  Dal   28   maggio   2016,   l’articolo   verrà   abrogato   dall’articolo   96   del   Regolamento   del   Parlamento   Europeo   e   del   Consiglio   n.   536   del   16   aprile   2014,   che   tratta   della   sperimentazione   clinica   sul   minore   all’articolo   32,   affermando   che   “La   conduzione   di   una   sperimentazione   clinica   su   minori   è   consentita   esclusivamente   se,   oltre   alle   condizioni   stabilite   all’articolo   28,   tutte  le  seguenti  condizioni  sono  soddisfatte:  

a) È   stato   ottenuto   il   consenso   informato   del   loro   rappresentante   legalmente  designato;  

b) I  minori  hanno  ricevuto  dagli  sperimentatori  o  dai  membri  del  gruppo   di   sperimentazione   qualificati   o   esperti   nel   trattare   con   minori   le   informazioni  di  cui  all’articolo  29,  paragrafo  2,  in  una  forma  adeguata   alla  loro  età  e  maturità  intellettiva;  

c) Il   desiderio   esplicito   di   un   minore,   in   grado   di   formarsi   un’opinione   propria  e  di  valutare  le  informazioni  di  cui  all’articolo  29,  paragrafo  2,   di   rifiutare   la   partecipazione   alla   sperimentazione   o   di   ritirarsi   in   qualsiasi  momento  dalla  medesima,  è  rispettato  dallo  sperimentatore;   d) Non   sono   riconosciuti   incentivi   o   benefici   finanziari   al   soggetto   o   al  

suo   rappresentante   legalmente   designato,   ad   eccezione   di   un’indennità   compensativa   per   le   spese   e   i   mancati   guadagni   direttamente   connessi   con   la   partecipazione   alla   sperimentazione   clinica;  

e) La  sperimentazione  clinica  è  finalizzata  a  studiare  trattamenti  per  una   condizione   clinica   che   colpisce   solo   i   minori   oppure   la   sperimentazione   clinica   è   essenziale   in   relazione   ai   minori   per   convalidare   dati   ottenuti   da   sperimentazioni   cliniche   su   persone   in   grado  di  fornire  il  loro  consenso  informato  o  ottenuti  con  altri  metodi   di  ricerca;  

f) La  sperimentazione  clinica  è  direttamente  associata  ad  una  condizione   clinica   di   cui   soffre   il   minore   interessato   o   è   di   natura   tale   da   poter   essere  effettuata  solo  su  minori;  

Da ciò si evince una sempre maggior propensione a valutare come preminente l’interesse e la volontà del minore, sulla cui base i soggetti abilitati devono decidere se acconsentire o meno al trattamento. Inoltre, dalla sperimentazione si devono trarre dei benefici che favoriscano un miglioramento dello stato del soggetto interessato, e ciò deve avvenire rispettando un predeterminato protocollo sperimentale di riferimento, approvato da un comitato etico.

Con riferimento all’Italia, tale articolo è stato trasposto nell’articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003248, il quale richiede il requisito tradizionalmente previsto del consenso dei genitori, ma introduce una fondamentale innovazione, in quanto esso deve comunque rispecchiare la volontà del minore, nel frattempo debitamente informato, grazie a personale esperto, e avente l’opportunità di decidere in qualunque momento di ritirare la propria partecipazione al protocollo sperimentale. Ciò significa che la volontà del minore non può mai essere travalicata e il suo interesse deve risultare preminente rispetto a qualunque altro interesse coinvolto249. Tali norme, infatti, esprimono il ricorso al criterio del necessario riscontro effettivo della capacità di comprensione del minore250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

g) Vi   sono   motivi   scientifici   per   ritenere   che   la   partecipazione   alla   sperimentazione  clinica  rechi:  

i)  al  minore  interessato  un  beneficio  diretto  superiore  ai  rischi  e  agli   oneri  associati;  

ii)   determinati   benefici   alla   popolazione   rappresentata   dal   minore   interessato  e  che  tale  sperimentazione  clinica  comporti  solo  un  rischio   e   un   onore   minimi   per   tale   minore   rispetto   al   trattamento   standard   applicato  alla  sua  condizione.  

2.  Il  minore  partecipa  alla  procedura  di  acquisizione  del  consenso  informato   in  una  forma  adeguata  alla  sua  età  e  maturità  intellettiva.  

3.  Qualora  il  minore  raggiunga  la  maggiore  età  ai  sensi  del  diritto  nazionale   dello   Stato   membro   interessato   nel   corso   di   una   sperimentazione   clinica,   affinchè   il   soggetto   possa   continuare   a   parteciparvi   è   obbligatoria   l’acquisizione  dello  specifico  consenso  informato”.  

248  “Attuazione   della   direttiva   2001/20/CE   relativa   all’applicazione   della   buona   pratica   clinica   nell’esecuzione   delle   sperimentazioni   cliniche   di   medicinali  per  uso  clinico”.  

249  Mastrangelo,  Sellaroli,  Trattamento  medico  e  lesioni  dell’integrità  fisica  del  

minore,  Rimini  2014,  p.  137.    

250  Piccinni,   Il   consenso   al   trattamento   medico   del   minore,   Padova   2008,   p.   292.  

E in questo senso si esprime anche il Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari, redatto nel 2008 da varie associazioni che si occupano dei minori e presentato al Ministero della Salute il 6 febbraio 2013, il quale esprime i diritti irrinunciabili del minore sottoposto a cure, considerando ogni aspetto dello stesso e le varie fasi della sua minore età251. Il suo articolo 14 si occupa appunto delle sperimentazioni cliniche, ed afferma che “la partecipazione a un progetto di ricerca-sperimentazione clinica su un minore richiede il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, conformemente a quanto previsto dalle linee guida europee in tema di sperimentazione clinica. Il minore, compatibilmente con la sua età e la sua maturità, ha diritto di acconsentire o dissentire dall’entrare in un progetto di ricerca-sperimentazione clinica e di firmare personalmente il proprio consenso in aggiunta a quello del legale rappresentante”. Viene finalmente acquisita la consapevolezza che la decisione di acconsentire ad un accertamento sul proprio corpo spetta solo al titolare del corpo stesso, e genitori, tutori e curatori avranno diritto a interferire in funzione autorizzativa.

Considerando, invece, l’ipotesi della sperimentazione scientifica o pura, essa non può avere ad oggetto minori, in quanto non risponde al criterio richiesto dalla lettera d) dell’articolo 4 del d.lgs. n.211/2003, che richiede che la sperimentazione arrechi un miglioramento alla salute del sottoposto come contropartita dell’eventuale danno subito, cosa che potrebbe non avvenire nella stessa. Tale divieto emerge dal combinato disposto degli articoli 147,330,333,320 c.c. e 2 e 30 Cost. Esplicito è anche l’articolo 48 del CDM, comma 2, che richiede un diretto beneficio dall’attività sperimentale per la salute del paziente minorenne, così ammettendo la sperimentazione solo per finalità preventive e terapeutiche. Tra gli interventi che possiamo ricondurre all’ambito della sperimentazione clinica, possiamo citare la somministrazione di cellule staminali. Vi sono, infatti, bambini che soffrono di gravi malattie neurologiche degenerative, comportanti anche varie forme di invalidità, spossatezze crescenti, difficoltà motorie e respiratorie, e le cellule staminali potrebbero appunto determinare l’arresto, per                                                                                                                

251  Turri,  I  diritti  irrinunciabili  del  minore  degente  o  malato,  in  Minorigiustizia,  

un periodo determinato, di tali sintomi, o addirittura la regressione. Alcuni giudici, in Italia, su parere dei comitati etici, hanno già avuto occasione di risolvere casi aventi ad oggetto proprio la richiesta, da parte dei genitori, di somministrazione di cellule staminali nei confronti del minore252. Fondamentale, in tal caso, diventa la citazione del “caso Stamina”253, avente ad oggetto la vicenda di Celeste, una bambina affetta da una grave malattia neurologica su cui l’Ospedale di Brescia stava praticando un trattamento basato su infusione di cellule staminali, che avrebbe dovuto rallentare il decorso della malattia. Ma, a seguito dell’interruzione dello stesso nel 2012, dovuta al rispetto di un’ordinanza dell’Agenzia Italiana del Farmaco254, i genitori si rivolgono al giudice per ottenere la riattivazione della somministrazione, e tutto si conclude con esito a loro favorevole. A seguito di ciò, molti tribunali hanno accolto ricorsi simili, ritenendo che il trattamento in esame dovesse essere considerato come cura compassionevole, e come tale previsto e consentito dall’articolo 1, 4° comma, del d.m. 5 dicembre 2006255, che permette l’impiego di medicinali su singoli pazienti                                                                                                                

252  Cendon,   Cellule   staminali   somministrate   ai   bambini   sofferenti   di   gravi  

malattie  neurologiche,  in  Minorigiustizia,  n.2-­‐2013,  p.  233  ss.  

253  Vedi  Scalera,  Brevi  note  a  margine  del  “caso  Stamina”,  in  Famiglia  e  diritto,   n.  10.2013,  p.  939  ss.  

254  L’Agenzia   Italiana   del   Farmaco,   infatti,   vietava   di   effettuare   prelievi,   trasporti,   manipolazioni,   colture,   stoccaggi   e   somministrazioni   di   cellule   umane  presso  l’Azienda  Ospedaliera  di  Brescia.  In  particolare,  rilevava  che  il   trattamento   in   questione   non   poteva   considerarsi   come   sperimentazione   clinica   e   che   non   soddisfaceva   i   requisiti   previsti   dal   d.m.   5   dicembre   2006   sull’   “Utilizzazione   di   medicinali   per   terapia   genica   e   per   terapia   cellulare   somatica   al   di   fuori   di   sperimentazioni   cliniche   e   norme   transitorie   per   la   produzione  di  detti  medicinali”.  

255  Esso  è  applicabile  purchè:  

“a)   siano   disponibili   dati   scientifici,   che   ne   giustifichino   l’uso,   pubblicati   su   accreditate  riviste  internazionali;  

b)  sia  stato  acquisito  il  consenso  informato  del  paziente;  

c)  sia  stato  acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  Etico  di  cui  all’articolo   6  del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  con  specifica  pronuncia  sul   rapporto   favorevole   tra   i   benefici   ipotizzabili   e   i   rischi   prevedibili   del   trattamento  proposto,  nelle  particolari  condizioni  del  paziente;  

 d)   siano   utilizzati,   non   a   fini   di   lucro,   prodotti   preparati   in   laboratori   in   possesso   dei   requisiti   di   cui   all’articolo   2,   anche   nei   casi   di   preparazioni   standard   e   comunque   nel   rispetto   dei   requisiti   di   qualità   farmaceutica   approvati   dalle   Autorità   competenti,   qualora   il   medicinale   sia   stato  

in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza in cui il paziente si trova in grave pericolo di vita o di grave danno alla salute, sotto la responsabilità del medico prescrittore e del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali. Ed è proprio sulla base della volontà di acconsentire a tali tipi di trattamento che è stato emanato il decreto legge 25 marzo 2013 n. 24, noto come “Decreto Balduzzi”, il cui articolo 2, 2° comma, consente il completamento dei trattamenti a base di cellule staminali già avviati alla data della sua entrata in vigore, a condizione che i medicinali utilizzati siano lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di tessuti. Resta da considerare, però, che nell’ambito del caso Stamina , viene affermata la possibilità, per l’operatore sanitario, di determinare quale sia il trattamento più opportuno da applicare al singolo paziente. Ciò trova ostacolo nell’opinione contraria di molti autorevoli studiosi dell’ambito scientifico, la quale trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 2002, n.282, in cui si afferma che non è il legislatore a poter stabilire quali siano le pratiche sanitarie ammesse, a quali condizioni e con quali limiti, ma il medico, in relazione al consenso del paziente, e tenendo conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali. Altro caso recente che ha ad oggetto la somministrazione di cellule staminali è quello deciso dal Tribunale di Asti in data 12 novembre 2013. Il caso riguarda un genitore che propone azione cautelare nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Brescia per condannarla alla somministrazione nei confronti della figlia minore, affetta da un’encefalopatia a prognosi infausta, di un trattamento di cellule staminali. Di fronte all’accoglimento del ricorso introduttivo da parte del giudice di primo grado, l’Azienda propone reclamo. Anche in tal caso, si fa rientrare il trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 precedentemente   utilizzato   per   sperimentazioni   cliniche   in   Italia;   se   il   medicinale   non   è   stato   sperimentato   in   Italia,   dovrà   essere   assicurato   il   rispetto   dei   requisiti   di   qualità   farmaceutica   approvati   dalle   Autorità   competenti,   qualora   il   medicinale   sia   stato   precedentemente   utilizzato   per   sperimentazioni  cliniche  in  Italia;  se  il  medicinale  non  è  stato  sperimentato  in   Italia,  dovrà  essere  assicurato  il  rispetto  dei  requisiti  di  qualità  farmaceutica   approvati  dall’istituto  superiore  di  sanità,  secondo  modalità  da  stabilirsi  con   provvedimento  del  presidente  del  medesimo  istituto;  

e)   il   trattamento   sia   eseguito   in   istituti   di   ricovero   e   cura   a   carattere   scientifico  o  in  struttura  pubblica  ad  essa  equiparata”.  

nell’ambito delle cure compassionevoli256, applicabili senza alcun tipo di condizionamento e di limite qualora sia in gioco la salute o addirittura la vita di un soggetto e non siano praticabili trattamenti alternativi, perciò anche in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 4 del decreto ministeriale citato in precedenza. In tale contesto, la tutela del diritto alla salute assume una preminenza assoluta ed incondizionata, e le eventuali violazioni alle disposizioni normative di riferimento appaiono giustificate.

Dando uno sguardo ai paesi di Common Law, ed in particolare agli Stati Uniti, si può notare che anche in essi, in passato, si riteneva che i giovani non avessero il diritto di acconsentire nell’ambito della sperimentazione clinica, ed il consenso era per loro prestato dai genitori. Negli ultimi due decenni, invece, si inizia a diffondere e a consolidare l’opinione per cui anche il minore deve avere un ruolo nella decisione relativa alla sottoposizione a sperimentazione clinica, e anche in tali ordinamenti si sente l’esigenza di rendere pratica la Dichiarazione di Helsinki del 1964: “responsabilizzare i bambini in funzione della loro capacità” è quanto afferma l’American Academy of Pediatrics. La “National Commission for the protection of human subjects of biomedical and behavioral research” fissa a sette anni l’età sufficiente a far si che il minore inizi a comprendere e a essere in grado di valutare le informazioni che vengono a lui date e, perciò, di partecipare al processo di assenso alla sperimentazione clinica257. I genitori, obbligati ad agire in funzione esclusiva del miglior interesse del bambino, sono tenuti a permettere al figlio di interagire con il team medico e di apprendere le notizie e le informazioni necessarie a far si che egli esprima un vero e proprio “assenso informato”. A tal riguardo, l’Institutional Review Board Guidebook, pubblicato dal Dipartimento della Salute e Servizi Umani richiede che al bambino venga data una spiegazione delle procedure di ricerca in un linguaggio adeguato alla sua età e alla sua capacità                                                                                                                

256  Come   definite   da   Cendon,   Cellule   staminali   somministrate   ai   bambini  

sofferenti  di  gravi  malattie  neurologiche,  in  Minorigiustizia  n.2-­‐2013,  si  tratta  

di  “trattamenti  dettati  da  considerazioni  di  pietas,  solidarietà,  umiltà,  spirito   caritatevole,   mancanza   di   alternative,   disponibilità   congetturale,   misericordia,   realismo   terapeutico,   pragmatismo   comparativo,   umana   comprensione,  in  relazione  al  caso  singolo”.  

257 www.cancer.gov/clinicaltrials/learningabout/patientsafety/childrensasse nt.    

di comprensione, all’esperienza e alla sua maturità. L’assenso dei bambini non è richiesto in presenza di due situazioni: quando il minore non è capace di partecipare al relativo procedimento di formazione; quando lo studio offre un trattamento che è pensato per offrire un vantaggio maggiore rispetto alle alternative disponibili o si configura come l’unica opzione possibile. Sempre il Dipartimento della Salute, nelle “Norme per la protezione dei diritti umani”258, richiede la necessaria presenza di alcuni requisiti per poter procedere a sperimentazioni cliniche sui bambini: la ricerca non deve comportare un “rischio minimo” maggiore di quello che si realizzerebbe applicando un metodo tradizionale; se ciò avviene, essa deve comportare necessariamente un beneficio diretto al bambino, o comunque contribuire al suo benessere, considerando che il rapporto rischi-benefici deve essere almeno altrettanto favorevole rispetto a quello garantito dai metodi tradizionali; se la ricerca comporta un maggior rischio minimo e nessuna prospettiva di beneficio diretto per il minore, essa deve almeno essere in grado di produrre conoscenze generalizzabili a riguardo della malattia presa in esame. Qualora, poi, la ricerca non soddisfi tali criteri, ma offre l’opportunità di allievare, eliminare o prevenire un problema grave relativo alla salute o al benessere del minore, l’Institutional Review Boards259 deve valutare caso per caso, ottenendo anche l’approvazione dal Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

Per quanto concerne, invece, il Regno Unito, sappiamo che al di sotto dei diciotto anni si ritiene che il minore non sia in grado di prestare il proprio consenso. Un eccezione, però, è rappresentata dalla “competenza Gillick”, secondo cui se un bambino sotto i sedici anni possiede un grado di comprensione e intelligenza sufficiente per capire il trattamento in cui potrebbe essere coinvolto può decidere lui stesso sulla sua possibile sottoposizione all’operazione. In mancanza di giurisprudenza a riguardo, si ritiene condivisibile l’opinione di una generale applicabilità di tale criterio all’ambito della ricerca, anche se il grado di                                                                                                                

258  Capitolo   D   del   Titolo   45   della   Parte   46   del   Codice   dei   Regolamenti   Federali,  protezione  dei  soggetti  umani,  indicati  anche  come  45  CFR  46.   259  Sono  quelli  che  nel  nostro  ordinamento  vengono  chiamati  Comitati  Etici,   aventi   il   compito   di   valutare   il   protocollo   sperimentale,   i   soggetti   che   vengono   reclutati   e   le   modalità   con   cui   gli   stessi   hanno   espresso   il   loro   consenso.    

comprensione che si richiede al minore varia a seconda della complessità della sperimentazione260.

Infine, dando uno sguardo alla Francia, si può rilevare che, attualmente, sono tanti i bambini che vengono sottoposti a trattamenti di ricerca261, dato molto positivo se si considera che si dovrebbe arrivare ad avere a disposizione dei trattamenti