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La tutela costituzionale contro il mobbing

Nel documento Mobbing e rapporto di lavoro (pagine 54-58)

La tutela del lavoratore e della salute di quest’ultimo ha da sempre rappresentato una priorità per il legislatore che ne afferma costantemente la preminenza rispetto alle esigenze aziendali. In particolare quando parliamo di salute, oggi accogliamo una concezione ampia del termine concentrando l’attenzione della tutela del lavoratore non più sul profilo della sola salute psico- fisica, bensì sulla tutela della dignità e della personalità morale in genere; proprio in tale contesto si inserisce il dibattito circa il riconoscimento giuridico della fattispecie del mobbing, dato che gli sviluppi dell’odierna economia mondiale e la concentrazione sempre più alta di precarietà dei posti di lavoro rappresentano esattamente il terreno fertile su cui tale fenomeno si diffonde.

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La Carta Costituzionale già nel 1948 garantisce un importante rilievo alla salute personale non solo dei cittadini, ma anche dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni e più in generale come interesse collettivo; la Costituzione individua la salute come “fondamentale diritto

dell’individuo ed interesse della collettività”46 legittimandone la rilevanza sia nella sfera pubblica che privata, importanza questa confermata anche dalla giurisprudenza stessa in alcune pronunce47. Dal momento in cui il fenomeno del mobbing intacca un benessere personale psico-fisico è evidente che l’interesse della vittima che viene leso a monte è quello della salute così come inteso dall’Art. 32 Cost. che ne sancisce la tutela in maniera immediata e senza necessità di una ulteriore interpositio

legislatoris: ciascun individuo ha diritto alla salute, intesa come

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come semplice assenza di malattia. Si tratta, quindi, di un diritto non solo programmatico, ma immediatamente precettivo ed efficace

erga omnes.

Il precetto di salute, tuttavia, può essere compreso solo se letto alla luce degli Artt. 2 e 3 Cost. in quanto la salute non può e non deve essere individuata come un concetto a sé, bensì deve essere integrata con altri valori fondamentali “tant’è che il diritto alla

salute, per potersi realizzare pienamente, ha la necessità non solo di proiettarsi nella dimensione risarcitoria ma anche di

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Art. 32 comma 1 Cost.

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Tra le quali Corte Costituzionale sentenza 20 dicembre 1996 n. 399: “La

salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato […]. La tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale”.

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inverarsi mediante soluzioni rimediali che ne garantiscano l’effettivo godimento e che inibiscono l’insorgenza di comportamenti offensivi”48. L’attenzione della Carta fondamentale alla protezione della salute dei lavoratori viene intesa anche in termini di protezione della dignità del lavoratore, dignità ormai individuata come valore supremo49 del nostro ordinamento che il mobbing mortifica insieme ad altri beni tra cui la personalità e che dunque è diventata oggetto di un’attenta tutela da parte del legislatore. Personalità umana e dignità, vengono entrambi richiamati dall’Art. 32 Cost. evidenziando lo stretto rapporto che intercorre tra i due valori sia nelle relazioni etico-sociali sia in quelle lavorative: la dignità umana viene rispettata quando a ciascuno di noi viene lasciata la possibilità di esprimere la propria personalità; nel momento in cui, durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro, l’armonia viene ostacolata a causa della presenza di atteggiamenti vessatori, a prescindere dalla effettiva integrazione della fattispecie del mobbing (la quale, come abbiamo visto nel capitolo precedente, richiede la presenza di una serie di requisiti) è comunque violata in senso più generale la dignità umana di quel lavoratore e di conseguenza in via indiretta anche il dettato costituzionale. La lesione della sfera morale, nelle ipotesi di mobbing è sempre presente in virtù della necessaria presenza di quell’elemento precedentemente introdotto quale l’intento persecutorio, fattore fondante la fattispecie stessa senza il quale questa non potrebbe ritenersi integrata: la sfera

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P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, Giuffré Editore,2008.

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Corte Cost. sentenza 19 novembre 1991, n. 414: “Il valore della dignità e

della salute di ciascun essere umano è valore supremo che non conosce distinzioni e graduazioni di status personali […]”.

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morale è un interesse che si giustifica per la presenza del rapporto contrattuale il quale presuppone che la personalità morale sia tutelata dal proprio datore di lavoro50, valore tutelato anche a livello costituzionale dall’Art. 41 secondo comma, secondo cui

“l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità della persona”; la stessa Corte di Cassazione ribadisce come il lavoro

non rappresenti un mero strumento di guadagno per il sostentamento, bensì un “mezzo di estrinsecazione della

personalità del lavoratore” precisando inoltre che “il carattere del rapporto di lavoro non è puramente di scambio”, ma

coinvolge pienamente “la persona del lavoratore”51.

Per questi motivi la Corte ha affermato che nelle ipotesi in cui si presentino situazioni lesive dei citati diritti del lavoratore, questi possa ritenersi sollevato dal portare a termine qualunque incarico gli venga affidato che possa nuocere alla propria salute in senso lato intesa 52.

Infine, come abbiamo precisato nel capitolo I, per riconoscere se una certa situazione è riconducibile o meno al fenomeno del mobbing può risultare utile fare riferimento ad un

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Art. 2087 c.c.

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Cass., sez. Lav., 1 giugno 2002, n. 7967: “la funzione del lavoro, che

costituisce non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore, ai sensi degli artt. 2, 1° comma, 4, 1° comma, e 35, 1° comma, Cost. […]”.

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Cass. Sez. Lav., 9 maggio 2005, n. 9576: “Non vi può essere dubbio che il

lavoratore, ove effettivamente emergano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongono ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall’art. 32 della Costituzione, che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all’art. 2087 cod. civ”.

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quesito che ci permette di capire se i responsabili delle presunte azioni mobbizzanti si comporterebbero nello stesso modo nei confronti di un’altra persona che si trovi nella stessa posizione del loro attuale bersaglio; la risposta positiva al quesito determina l’assenza dell’intento persecutorio e dunque di un elemento imprescindibile per l’integrazione del mobbing, in caso contrario invece, proprio in virtù di tale differenziazione tra il lavoratore vittima ed un altro lavoratore nella sua stessa posizione professionale, il fenomeno è integrato, determinando dunque una discriminazione non giustificabile e una lesione di quell’uguaglianza (in senso professionale) cui i lavoratori hanno diritto e conseguentemente il dovere di pretendere dal loro datore.

Nel documento Mobbing e rapporto di lavoro (pagine 54-58)