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(D.Lgs. n. 81/2008, artt. 162-178 e All. XXXIV; D.M. 2/10/2000; Circolare n. 5/2001; Manuale Inail 2010244)

29.1. Definizioni

Videoterminale VDT: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

Posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;

Lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Le norme del T.U. non si applicano ai lavoratori addetti:

• ai posti di guida di veicoli o macchine;

• ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

• ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;

• alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;

• alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

29.2. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

• ai rischi per la vista e per gli occhi;

• ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

29.3. Orario di lavoro e pause

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

244 Il lavoro al videoterminale. Rischi e prevenzione, 2010 (www.inail.it).

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale e in assenza di contrattazione il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. È vietato cumulare le interruzioni all’inizio e al termine dell’orario di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

29.4. Sorveglianza sanitaria

I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria per eventuali rischi:

• alla vista e agli occhi;

• all’apparato muscolo-scheletrico.

Le visite di controllo – salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente – hanno periodicità:

• biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

• quinquennale negli altri casi.

Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

29.5. Informazione e formazione Il datore di lavoro:

• fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per:

- le misure applicabili al posto di lavoro;

- le modalità di svolgimento dell’attività;

- la protezione degli occhi e della vista;

• assicura ai lavoratori una formazione adeguata.

29.6. Postazioni per lavoratori disabili

L’Agenzia per l’Italia digitale245 ha dettato le specifiche tecniche riguardanti l’accessibilità digitale (hardware, software e tecnologie assistive) alle postazioni di lavoro per disabili.

Le specifiche tecniche, oltre ad essere rivolte alle persone con disabilità, «sono indirizzate a tutti coloro che, nell’ambiente di lavoro, hanno responsabilità decisionali in merito all’organizzazione del lavoro e all’inserimento lavorativo del dipendente con disabilità, in particolare: ai responsabili degli Enti, ai responsabili del personale, ai responsabili delle unità organizzative. Sono destinate inoltre a coloro che si occupano di prevenzione e valutazione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro (per la parte riguardante l’hardware, il software e le tecnologie assistive), ai responsabili dei processi di acquisto di beni e servizi informatici, al medico competente, alle strutture preposte e a tutte le altre figure di responsabilità previste dal decreto legislativo n.

81/20008.».

245 Circolare 23 settembre 2015, n. 2.

30. Appalto e subappalto246

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 26 e 101; Circ. Ministero del lavoro n. 24/2007; Interpello Ministero del lavoro n. 1/2018;

Determinazione A.V.C.P. n. 3/2008) 30.1. Definizioni

Appalto: «è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (cod. civ. art. 1655);

Appalti pubblici: «i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi» (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, c. 1, lett. ii);

Appalti pubblici di forniture: «i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione» (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, c.

1, lett. tt);

Appalti pubblici di lavori: «i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I; 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera» (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, c. 1, lett. ll)

Appalti pubblici di servizi: «contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll»

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, c. 1, lett. ss)

Committente: «soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto» (D.Lgs. n. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. b)

Nell'ambito della nozione di “appalto”, rientrano anche «le ipotesi di subappalto così come quelle di

"fornitura e posa in opera" di materiali, tutte accomunate dalla caratteristica dell'impiego necessario di manodopera»247.

30.2. Obblighi

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa (c.d. appalti endoaziendali), nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

• verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione mediante acquisizione:

- del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CC.I.AA.);

- dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

- del documento unico di regolarità contributiva (DURC248);

246 O. BONARDIIN, La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti in I working papers di Olympus 26/2013 (http://olympus.uniurb.it).

247 Circolare Ministero del lavoro 14 novembre 2007, n. 24.

• fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività249.

Il Ministero del lavoro250 ha puntualizzato che il datore di lavoro deve operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale: non è infatti sufficiente verificare che «un’impresa sia tecnicamente in grado di eseguire i lavori», ma è doveroso estendere tale «verifica all’idoneità dell’impresa appaltatrice a svolgere determinate lavorazioni in condizioni di sicurezza per i lavoratori»251. In caso di esternalizzazione dei lavori, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori:

• cooperano252 all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (per coordinazione si intende il «collegamento tra le varie attività lavorative per evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente253».

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

30.3. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)254

Nell’ipotesi di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice, il datore di lavoro committente255 - DLC (privato/pubblico) deve compilare un documento (DUVRI) che valuti i rischi di interferenza, ovvero la «circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti»256.

La Suprema Corte ha, però, più volte affermato che l’interferenza tra l’impresa appaltante e l’impresa appaltatrice non può ridursi alle sole circostanze che riguardano i “contatti rischiosi” tra i lavoratori delle due imprese, ma deve tener conto anche di tutte le attività preventive messe in essere da entrambe. Il personale della ditta appaltatrice deve essere preventivamente messo a

248 V. D.M. 30 gennaio 2015. Per l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto v. art. 80, c. 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

249 «Ove lavoratori, dipendenti da più imprese, siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi) tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro … sicché ciascun datore di lavoro è obbligato ai sensi dell’art. 2087 c.c.

ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e dare le consuete informazioni e istruzioni ai propri dipendenti.» Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 45.

250 Faq Ministero del lavoro 13 luglio 2009.

251 Ex multis: Cass. pen. 30 gennaio 2012, n. 3563 in Riv. it. dir. lav., 2012, 4, pp. 987-995 con nota di A.PRESOTTO, Il committente non qualificato risponde di violazione della normativa anti infortunistica solo a seguito di una rigorosa verifica fattuale e Cass. pen. 7 marzo 2013, n. 10608 in Riv. trim. dir. pen. economia, 2013, 3, pp. 612 ss. con nota di M. ZALIN, In tema di infortuni sul lavoro: l'autonoma posizione di garanzia del committente.

252 Per cooperazione si intende il «contributo attivo di committente e appaltatore» Cass. 9 luglio 2009, n. 28197, in Lav.

e prev. oggi, 2009, 12, p. 1567, con nota di E.LO MONTE, p. 1573 ss. V. anche R. GUARINIELLO, op. cit., ed. X, 2018, p.

524.

253 Cass. pen. 9 luglio, 2009, n. 28197, in Guida dir., 2009, 35, p. 47.

254 L’elaborazione del DUVRI. Valutazione dei rischi da interferenze, 2013 (www.inail.it).

255 Il DUVRI può essere redatto, anche su supporto informatico, sia dal datore di lavoro che da un dirigente delegato. V.

Cass. pen. 16 gennaio 2013, n. 2285 in R. GUARINIELLO, op. cit., ed. XI, 2020, p. 447.

256 Determinazione A.V.C.P. 5 marzo 2008, n. 3.

«Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscono con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi, tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547 del 1955, quindi ogni datore di lavoro è obbligato ai sensi dell’art. 2087 c.c. a informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e dare queste informazioni ai propri dipendenti.» Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 45, in Giust. civ., 2009, I, 572.

conoscenza, a cura dell’impresa appaltante, dei rischi cui può andare incontro, in merito naturalmente al luogo e all’attività da svolgere.

Il principio generale, in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato dalla S.C. è che «ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si occupa: manutenzione), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo257».

Vengono considerate interferenze, a titolo puramente esemplificativo, i rischi:

• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

• esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

• derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Nel DUVRI si dovranno indicare le misure da adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Non è necessaria la redazione del DUVRI per:

• servizi di natura intellettuale;

• mere forniture di materiali o attrezzature;

• lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino pericoli derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, svolgimento di attività in ambienti confinati o presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (All. XI T.U.).

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori;

• settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali dove il datore di lavoro ha la facoltà di designare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione al compito conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro. L'individuazione o la sostituzione dell'incaricato deve essere segnalata immediatamente nel contratto di appalto o di opera. I settori a basso rischio verranno indicati in futuro con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il DUVRI – unico per tutti gli appalti – deve sempre essere allegato al contratto di appalto o di opera, ma deve anche seguire “dinamicamente” l’evoluzione dei lavori con la conseguenza che

«deve necessariamente essere aggiornato in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera258».

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – segnalato nel contratto di appalto – può richiedere copia del DUVRI, che, analogamente al DVR, può essere redatto anche su supporto informatico.

Nei casi di appalti pubblici effettuati da una centrale di committenza o quando il datore di lavoro non coincide con il committente, è quest’ultimo che redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai

257 Cass. pen. 10 febbraio 2012, n. 5420.

258 Circolare Ministero del lavoro 14 novembre 2007, n. 24.

rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

30.4. Responsabilità solidale

Il committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori259, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto:

• per il mancato pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di TFR (D.Lgs. n. 276/2003, art.

29, c. 2);

• per la mancata corresponsione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (D.Lgs. n.

276/2003, art. 29, c. 2);

• per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA (ora INAIL – Settore navigazione).

Sono esclusi i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 4).

30.5. Costi per la sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

30.6. Appalti pubblici

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (dirigente), mentre il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (R.U.P.). (D.Lgs. n. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. b e c e D.P.R. n.

207/2010, art. 10, c. 2)

Tenere presente che nel caso di lavori appaltati all’interno dell’Amministrazione Pubblica la figura del committente coincide con quella del datore di lavoro, mentre nel caso di opere pubbliche appaltate esternamente il datore di lavoro è l’imprenditore a cui è stato affidato l’appalto.

Il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa o dalla Centrale di committenza. (D.Lgs. n. 81/2008, art. 26 c. 3 e 3-ter)

Il piano di sicurezza e coordinamento risulta trasmesso quando viene posto a disposizione di tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) ha disposto l’esclusione dalle gare di appalto dei soggetti che hanno commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 80, c. 5, lett. a);

259 Il regime di solidarietà è applicabile anche al consorzio, «… il consorzio va considerato alla stregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto …» Cass. 16 ottobre 2017, n. 24368