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Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza lavoro (RSGSL)

(Linee guida UNI-INAIL 28/9/2001178)

Il RSGSL è un soggetto incaricato dal datore di lavoro, dotato di adeguata capacità ed autorità all’interno dell’azienda, a cui è affidato, in tutto o in parte, il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL.

Il RSGSL si aggiunge al RSPP ed opera in stretta collaborazione con questi.

Sarà cura del datore di lavoro valutare se:

• individuare soggetti distinti per ciascuno ruolo;

• affidare al RSPP (che deve obbligatoriamente essere designato) anche il ruolo di RSGSL;

• ricoprire direttamente questo ruolo (soluzione che si presenta, peraltro, di più difficile applicabilità).

175 Interpello Ministero del lavoro 25 ottobre 2016, n. 18.

«Per e-learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato pre via collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro» Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

176 V. Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, par. 1 e interpello del Ministero del lavoro 20 dicembre 2013, n. 18.

177 Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012.

V. Interpello Ministero del lavoro 29 dicembre 2015, n. 15.

178 http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/LineeGuida.html

18. Valutazione dei rischi179

(D.Lgs. n. 81/2008, artt. 28-30)

18.1. Definizioni

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. q, r, s)

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

procedura: modo specificato per svolgere un’attività o un processo (BS OHSAS 18001-2007).

18.2. Obblighi del datore di lavoro

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 19, c. 1, lett. a)

Il datore di lavoro è obbligato a occuparsi della valutazione di tutti i rischi legati all’attività lavorativa e a elaborare il relativo documento (DVR). Nell’espletamento di quest’obbligo inderogabile egli deve attivamente collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

18.3. Oggetto della valutazione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 28, c. 1)

La valutazione dei rischi – non solo nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro – deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori180, compresi:

- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;

- i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza181. In questo caso è necessario valutare le conseguenze negative sulla gravidanza o sull’allattamento nella scelta delle attrezzature di lavoro, nell’uso delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro182;

- i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi;

- i rischi collegati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

- i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili183.

179 A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in I working papers di Olympus 36/2014 (http://olympus.uniurb.it); A.

ANDREANI, La valutazione dei rischi, in I working papers di Olympus 44/2015 cit., pp. 120-123.

180 Una inadeguata valutazione dei rischi equivale a non effettuarla (Cass. pen. 5 ottobre 2006, n. 33473).

181 V. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 12, c. 1 e 2.

Circolare Ministero del lavoro 16 dicembre 2002, n. 3328 «... la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001, nell’ambito e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, debba avvenire contestualmente alla valutazione dei rischi generali. Detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell’importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di spostarle ad altre mansioni compatibili con la gestazione e poi con il periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto». V. anche Nota del Ministero del lavoro 29 aprile 2013, n.

7553.

182 Interpello Ministero del lavoro 29 dicembre 2015, n. 16.

183 V. Interpello Ministero del lavoro 29 dicembre 2015, n. 14.

Il datore di lavoro, nel caso di impiego di lavoratori in Paesi esteri, deve valutare anche i rischi legati:

- alla situazione geo-politica del Paese (guerre civili, attentati ecc.);

- alla situazione sanitaria184.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nei seguenti casi:

• in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;

• a seguito di infortuni significativi;

• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le AA.SS.LL., rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

18.4. Documento di valutazione dei rischi (DVR)185

(D.Lgs. n. 81/2008, artt. 28, 29 e 53; D.I. 30/11/2012, Interpello Ministero del lavoro n. 7/2012)

Il DVR deve contenere186:

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

inoltre

• i risultati delle valutazioni sulle esposizioni dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni (art.

236 T.U.).

Il DVR deve essere munito di data certa (PEC o altra forma prevista dalla legge) e sottoscritto da parte del datore di lavoro. Ai soli fini della prova della data, il documento può essere controfirmato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.

Il DVR – che può essere tenuto anche su supporto informatico187 – deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiederne sempre copia.

184 Interpello Ministero del lavoro 25 ottobre 2016, n. 11.

185 A. STOLFA, Il documento di valutazione dei rischi: dimensione organizzativa e profili civilistici, in Diritto sic. lav., n. 2/2016, II, pp. 2-9 (http://olympus.uniurb.it).

186 Il DVR deve contenere «la valutazione dei rischi, l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, l'individuazione delle procedure, nonché dei ruoli che vi devono provvedere, affidati a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri. Si tratta quindi di una sorta di mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire le informazioni pertinenti» Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343.

A seguito della rielaborazione della valutazione dei rischi – in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità – il DVR deve essere riadattato nel termine di trenta giorni con l’obbligo da parte del datore di lavoro di rendere pubblico ai lavoratori l’aggiornamento delle misure di prevenzione e comunicarlo tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nei casi in cui l’impresa impieghi fino a 10 lavoratori188 (art. 29, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008) o fino a 50 lavoratori (art. 29, c. 6, D.Lgs. n. 81/2008 con i limiti di cui al c. 7189), il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi – tramite documento approvato dalla Commissione il 16/5/2012190 – utilizzando una procedura standardizzata che prevede 4 passaggi:

1° passo: Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;

2° passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda;

3° passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate;

4° passo: Definizione del programma di miglioramento.

In caso di costituzione di nuova impresa il DVR deve essere redatto entro 90 giorni.

La mancata elaborazione del DVR comporta l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (All. 1, D.Lgs. n. 81/2008).

I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico, individuati con decreto dal Ministro del lavoro191, possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando il modello allegato al citato decreto. Resta ferma per i datori di lavoro la possibilità di utilizzare le procedure standardizzate.

19. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)192