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Svolgimento dell’attività

13. Medico competente

13.4. Svolgimento dell’attività

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 39)

L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

• dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;

• libero professionista;

• dipendente del datore di lavoro143.

Il datore di lavoro – a seguito di convenzione – può avvalersi anche della collaborazione di medici appartenenti a strutture pubbliche (ASL), purché tali medici siano in possesso dei titoli e requisiti richiesti e non siano stati assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza144.

139 Il D.Lgs. n. 277 è stato abrogato dall’art. 304, c. 1, lett. a), dello stesso T.U.

140 V. Lettera-Circolare Ministero del lavoro 19 maggio 2011, n. 11398.

141 V. D.M. 4 marzo 2009 e nota Ministero della salute 1° giugno 2017, n. 17041.

142 Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, punto 12.3.

143 Il dipendente che svolge le funzioni di medico competente è esonerato dalla partecipazione dei corsi di formazione dei lavoratori e loro rappresentanti. (Interpello Ministero del lavoro 29 dicembre 2015, n. 13)

Il datore di lavoro garantisce al medico competente una completa autonomia e le condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, compresa la facoltà di avvalersi della collaborazione di medici specialisti per accertamenti diagnostici.

Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

13.5. Obblighi

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 25) Il medico competente:

• collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori145, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

La collaborazione nella valutazione dei rischi deve essere attiva e si deve fondare non solo sulle informazioni ricevute dal datore di lavoro (T.U., art. 18, c. 2), ma anche su informazioni acquisite personalmente soprattutto attraverso la visita nei luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria146. Nel caso il medico competente subentri ad un altro medico dopo la redazione della valutazione dei rischi, deve rivisitare la valutazione tenendo conto delle informazioni del datore di lavoro ed effettuando sopralluoghi negli ambienti di lavoro147.

• collabora all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria148 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (considerando non solo i risultati della ricerca scientifica della realtà produttiva italiana, ma anche di quella mondiale149);

• istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio150 per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale – salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati – presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina151.

144 Interpello Ministero del lavoro 31 dicembre 2014, n. 27.

Il Ministero del lavoro, in risposta a un quesito della Regione Lazio, ha chiarito che nessun dipendente del Dipartimento di prevenzione delle ASL, indipendentemente dalla qualifica rivestita e della struttura di appartenenza, può prestare attività di medico competente. (Interpello 5 aprile 2018, n. 2)

145 Se il medico è in possesso dei requisiti previsti nel D.I. 6 marzo 2013, può egli stesso svolgere l’attività di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (Interpello del Ministero del lavoro 29 dicembre 2015, n. 13).

146 V. Cass. pen. 11 dicembre 2012, n. 1856 in Guida dir., 2013, 11, p. 46.

147 Interpello Ministero del lavoro 27 marzo 2014, n. 5.

148 La Cassazione pen., con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha affermato che integra violazione dell’art. 25, lett.

b), del D.Lgs. n. 81/2008, l’aver individuato, da parte del medico competente, «pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso».

149 Cass. pen. 6 febbraio 2001, n. 5037 in Mass. giur. lav., 2002, 72.

150 La Cassazione pen. - sentenza n. 2117 del 18 novembre 2003 in Foro it., 2004, II, 520 - ha precisato che la cartella sanitaria deve contenere «i rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e deve essere completa, in quanto deve fornire all'interessato una documentazione sanitaria esaustiva che attesti i rischi lavorativi ai quali è stato esposto, al fine di poterne controllare le possibili ricadute negative anche sul lungo termine; né tale contenuto può essere superato dalla esistenza della relazione sulla valutazione dei rischi, in quanto a differenza di quest'ultima la cartella può essere sempre richiesta dal dipendente e, comunque, gli viene consegnata al momento della risoluzione del rapporto lavorativo».

151 «Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del

Il trattamento dei dati sanitari del lavoratore deve essere effettuato dal medico competente applicando le disposizioni emanate dal Garante della privacy. Resta fermo che il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie salvo per quanto riguarda la conoscibilità dei dati riguardanti il giudizio di idoneità del lavoratore152;

• consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della privacy e con salvaguardia del segreto professionale;

• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto della privacy, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni;

• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. La visita deve essere estesa a tutti i luoghi di lavoro che possono avere rilevanza per la collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione153;

• partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

• comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti richiesti al Ministero del lavoro;

• trasmette per via telematica, ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art.

40 e All. 3b T.U.; D.M. 9/7/2012 modificato dal D.M. 6/8/2013)154;

• consegna, a seguito di visita medica, una copia del proprio giudizio al datore di lavoro e al lavoratore. In particolare può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità;

- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere» interpello Ministero del lavoro 8 maggio 2019, n. 4.

152 Garante della privacy, Autorizzazione ai dati sensibili nei rapporti di lavoro 11 dicembre 2014, n. 1 e Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 11 dicembre 2014, n. 2.

Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, (155) stabilisce che «il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli “accordi aziendali”, possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente, per finalità … di salute e sicurezza sul lavoro …».

153 Interpello Ministero del lavoro 2 novembre 2015, n. 8.

154 V. chiarimenti forniti dal Ministero della salute con Circolare 10 giugno 2013, n. 13313 e il Manuale operativo Inail, Comunicazione medico competente (www.inail.it).

- inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità);

- inidoneità permanente. (art. 41 T.U.)

In caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo comunque il trattamento economico corrispondente alla mansione di provenienza. (art. 42 T.U.)

Avverso i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva,è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

14. Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro155

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 6, c. 8, lett. m-bis; D.M. 6/3/2013; Accordo Stato-Regioni 21/11/2011; Interpelli Ministero del lavoro nn. 21/2014, 2/2015, 9/2015 e 7/2018)

Viene considerato Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei datori di lavoro, dirigenti, lavoratori e preposti chi possiede il seguente prerequisito:

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tale prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori;

e almeno uno dei seguenti requisiti – la cui dimostrazione è a carico del docente – accompagnati ognuno da una determinata specifica:

• precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;

• laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche;

• attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

• attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008);

• esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;

• esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Il formatore-docente, ogni 3 anni, è tenuto, per l’aggiornamento professionale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Con il termine “alternativamente” si intende la possibilità da parte del formatore-docente di scegliere la tipologia di aggiornamento più adeguata alla propria figura e non intervallare ogni triennio i due moduli di aggiornamento156.

Le aree tematiche attinenti alla sicurezza e salute sul lavoro sono:

• Area normativa/giuridica/organizzativa;

• Area rischi tecnici/igienico-sanitari;

• Area relazioni/comunicazioni.

155 P. PASCUCCI, Quali formatori per la sicurezza sul lavoro?, in I working papers di Olympus 40/2015 (http://olympus.uniurb.it).

156 Interpello Ministero del lavoro 2 novembre 2015, n. 9.

15. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)157

15.1. Definizione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. i)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

La norma individua tre diversi tipi di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale;

• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto;

• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.