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Prevenzione e protezione dai rischi

5. Computo dei lavoratori

6.7. Prevenzione e protezione dai rischi

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 34 come modificato dall’art. 20 D.Lgs. n. 151/2015)

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nei seguenti casi:

• Aziende artigiane e industriali93 fino a 30 lavoratori;

• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;

• Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;

• Altre aziende fino a 200 lavoratori;

escludendo realtà aziendali considerate a rischio:

• aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 334/1999, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;

• centrali termoelettriche;

• impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs., n. 230/1995;

• aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

• aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

• industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

• strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione94.

Tuttavia il coinvolgimento diretto del datore di lavoro nei suddetti compiti non implica una sua totale autonomia nell’espletamento di tali compiti, ma egli ricorrerà alla collaborazione dei lavoratori incaricati per l’attuazione delle misure di prevenzione contro le emergenze95.

7. Dirigente96

7.1. Definizione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. d)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Precisa la Suprema Corte97 che la normativa individua «un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti ad un livello inferiore».

7.2. Obblighi

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, c. 1 e 3-bis)

Il dirigente di lavoro deve:

• nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;

93 Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 175/1988, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. (All. 2, D.Lgs. 81/2008)

94 V. Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, punti 12.2 e 12.9.

95 Circolare INL 11 gennaio 2018, n. 1.

96 F.STOLFA, op. cit., in I working papers di Olympus 33/2014 (http://olympus.uniurb.it).

97 Cass. pen. 6 giugno 2011, n. 22334 in Igiene e sic. lav., 2011, 7, pp. 387-391 con nota di G. BENEDETTI, La tutela psicofisica del lavoratore secondo la Cassazione.

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

• affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

• inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

• nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 3798;

• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

• consegnare tempestivamente, su richiesta, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento relativo alla valutazione dei rischi

• elaborare il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, e su richiesta consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

• comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA(ora INAIL – Settore navigazione), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo

• munire – nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto – i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;

98 V. interpello Ministero del lavoro 16 gennaio 2018, n. 2.

• nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare almeno una riunione periodica all’anno;

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

• comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA(ora INAIL – Settore navigazione), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

• vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I doveri del dirigente (posizioni di garanzia) gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, ne «eserciti in concreto i poteri giuridici» (principio di effettività). (D.Lgs. n. 81/2008, art. 299)

7.3. Vigilanza

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, c. 3-bis)

Il dirigente deve vigilare sull’adempimento degli obblighi da parte dei: preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti.

7.4. Formazione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, c. 7 e 7-bis; Accordi Stato-Regioni 21-12-2011 e 25-7-2012)

I dirigenti ricevono, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

La formazione è strutturata in 4 moduli:

• Giuridico-normativo;

• Gestione e organizzazione della sicurezza;

• Individuazione e valutazione dei rischi;

• Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

La formazione dei dirigenti deve essere completata nell’arco di 12 mesi e deve avere la durata minima di 16 ore.

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore programmate, verrà effettuato obbligatoriamente, per valutare le conoscenze conseguite, un test o un colloquio.

8. Preposto

8.1. Definizione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. e)

Il preposto è la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»99.

99 «La figura del preposto non è obbligatoria in azienda, ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione e alla complessità della sua azienda» esistono però «alcuni casi particolari (come ad esempio il montaggio e smontaggio di opere provvisionali, opere di demolizione, montaggio e smontaggio ponteggi) in cui il legislatore richiede specificamente che i lavori siano eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione» Interpello Ministero del lavoro 29 dicembre 2015, n. 16.

La Suprema Corte ha affermato che «la qualifica e le responsabilità del ’preposto’ non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini;

Il T.U. identifica nella figura del preposto un terzo livello di responsabilità 100 con l’obbligo a non adottare misure di prevenzione che competono ad altri (datore di lavoro/dirigente), ma a svolgere un compito di supervisione e controllo delle attività lavorative concretamente svolte101.

8.2. Obblighi

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 19)

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

• verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico;

• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione102;

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta103;

• frequentare appositi corsi di formazione.

I doveri del preposto (posizioni di garanzia) gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, ne «eserciti in concreto i poteri giuridici» (principio di effettività). (D.Lgs. n. 81/2008, art. 299)

8.3. Formazione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, C. 7; Accordi Stato-Regioni 21-12-2011 e 25-7-2012)

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La formazione deve durare almeno 8 ore e comprendere:

• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

• definizione e individuazione dei fattori di rischio;

• valutazione dei rischi;

• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Al termine del percorso formativo, al fine di verificare le conoscenze acquisite, il lavoratore dovrà effettuare obbligatoriamente, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, un test o un colloquio.

preposto può essere dunque chi, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, anche se composta soltanto di due uomini, esplica le mansioni di caposquadra, fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante» (Cass.

pen. 18 febbraio 1970, n. 48).

100 Cass. pen. 6 giugno 2011, n. 22334, cit.

101 Cass. pen. 21 aprile 2006, n. 14192 in Lav. e prev. oggi, 2006, 7, con nota di C. MACALUSO, In tema di sicurezza del lavoro. La figura del preposto aziendale alla sicurezza, pp. 961-965; Cass. pen. 23 maggio 2010, n. 19631 in R.

GUARINIELLO, op. cit, 2015, p. 46.

102 V. Cass. pen. 2 febbraio 2016, n. 4340 in R. GUARINIELLO, op. cit, ed. XI, 2020, p. 319.

103 «… da tale coacervo di funzioni si evince che grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra» Cass. 27 gennaio 1999, n. 1142.

9. Lavoratore/Lavoratrice104

9.1. Definizione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. a)

Il lavoratore è colui che «indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione».

Al lavoratore è equiparato:

• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

• l’associato in partecipazione (art. 2549 ss. c.c.);

• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

• i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

• il lavoratore socialmente utile.

Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e i familiari.

9.2. Obblighi

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 20)

Il prestatore di lavoro non è più considerato soggetto passivo105 delle disposizioni sulla sicurezza, ma anch’egli ora è gravato di «obblighi prudenziali finalizzati a prevenire la verificazione dell’infortunio a danno proprio o di altri lavoratori. Importante, in proposito, è … il disposto dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, che dettaglia una serie di obblighi cautelari “specifici”, posti a carico del lavoratore, la cui violazione integra un addebito a titolo di “colpa specifica”, con gli effetti, in caso di danno alle persone, di cui agli articoli 589, c. 2, e 590, c. 3, c.p. Di rilievo, in particolare, è l’obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, espressamente indicato sia nell’articolo 5 D.Lgs.

626/1994, sia, ora, nel richiamato articolo 20».106

La giurisprudenza ha più volte ribadito che le nuove norme tutelano non solo i lavoratori, ma anche i terzi ossia tutte quelle persone, anche estranee al rapporto di lavoro, presenti sul luogo di lavoro occasionalmente, sempreché non pongano in essere un comportamento di volontaria esposizione a rischio (cantieri, luoghi in cui vi sono macchine che possono essere causa di eventi dannosi).107 Gli altri obblighi a cui i lavoratori si devono in particolare attenere sono:

• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

104 M.MARTINELLI, op. cit., in I working papers di Olympus 37/2014 (http://olympus.uniurb.it).

105 Il sistema della normativa antinfortunistica «si è lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori …» Cass. pen. 15 ottobre 2015, n. 41486.

106 Cass. pen. 28 aprile 2011, n. 23292, in Guida dir., 2011, 31, p. 87.

107 Cass. pen. 17 novembre 2009, n. 43966 in R. GUARINIELLO, op. cit., ed. XI, 2020, p. 416; Cass, pen. 25 settembre 2009, n. 37840; Cass. 15 ottobre 2014, n. 43168 in R. GUARINIELLO, op. cit., ed. X, 2018, p. 188.

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza. L’inottemperanza di queste disposizioni, secondo la Cassazione108, può comportare «anche la responsabilità personale del lavoratore verso terzi danneggiati in conseguenza dell’inadempimento»;

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente;

inoltre:

• esporre, nel caso di attività in regime di appalto o subappalto, apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità e l’indicazione del datore di lavoro;

• segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, c. 5, T.U.);

• segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici (art. 277, c. 3, T.U.).

9.3. Diritti

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 44)

In caso di pericolo grave e immediato il lavoratore non può subire pregiudizio per:

• essersi allontanato dal posto di lavoro o da una zona pericolosa;

• aver preso, nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, misure atte a evitarne le conseguenze, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo dettato dall’art. 2087 c.c. legittima i lavoratori a non eseguire prestazioni che possano arrecare pregiudizio alla sua salute109. I lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione per il periodo di non lavoro, in quanto non possono derivare loro conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro110.

108 Cass. pen. 6 agosto 2009, n. 32215 in R. GUARINIELLO, op. cit., ed. XI, 2020, p. 328.

109 Ex multis: Cass. pen. 9 maggio 2005, n. 9576 in Mass. giur. lav., 2005, 761; Cass. pen. 18 maggio, 2006, n. 11664 in Riv. it. dir. lav., 2006, 4, pp. 883-888 con nota di A. SITZIA, op. cit.; Cass., sez. lav., 11 dicembre 22 gennaio 2013, n.

1478; Cass. pen. 5 novembre 2012, n. 18921 in ADL Argomenti di diritto del lavoro, 2013, 1, pt. 2, pp. 186-191 con nota di N. GIRELLI,Il rischio dell'esposizione all'amianto legittima l'astensione dal lavoro; Cass., Sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10553 in Foro it., 2013, 6, pp. 865 ss., con nota di A.M. PERRINO, In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro.

110 Cass., Sez. lav., 1° aprile 2015, n. 6631 in Giur. it., 2015, 6, pp. 1450 ss., con nota di M. VICECONTE, L'astensione del lavoratore a fronte del disagio ambientale imputabile al datore e Cass., Sez. lav., 19 gennaio 2016, n. 836 in Dir.

rel. ind., 2016, 3, pp. 838-841 con nota di V. FERRANTE, Ancora in tema di eccezione di inadempimento nel contratto di lavoro subordinato (ovvero quando la “mora credendi” è invocata a sproposito) e in Riv. giur, lav. e prev. soc., 2016, 2, pp. 249-256, con nota di F. STOLFA, L’exceptio inadimplenti del lavoratore a fronte della violazione degli obblighi di sicurezza: limiti dell'elaborazione giurisprudenziale e supplenza della dottrina.

9.4. Tutela della salute della lavoratrice madre111

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 6-15 e 53)

Le lavoratrici in stato di gravidanza, e fino a sette mesi di età del figlio, e le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri112.

Inoltre, è vietato impiegare le lavoratrici:

- in zone o in attività che possano comportare l’esposizione a radiazioni ionizzanti, durante la gravidanza e il periodo di allattamento113;

- al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6), dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il datore di lavoro deve, poi, adattare alle donne in stato di gravidanza le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici, al rumore, alle vibrazioni114. La lavoratrice deve obbligatoriamente comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza,

Il datore di lavoro deve, poi, adattare alle donne in stato di gravidanza le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici, al rumore, alle vibrazioni114. La lavoratrice deve obbligatoriamente comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza,