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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP)

16.1. Definizione

(D.Lgs. n. 81/2008, artt. 2, c. 1, lett. f; Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016)

Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione, e la consulenza in materia di SSL.

Compito specifico di tali soggetti è: «l’individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di prevenzione e protezione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione»166.

165 V. Direttiva del Ministro dei trasporti 18 ottobre 2006, n. 3858.

166 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è «un mero ausiliario del datore di lavoro», una sorta di consulente, «privo di poteri decisionali» in possesso «delle capacità e dei requisiti professionali» per individuare i rischi connessi all’attività lavorativa e fornire «le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti, ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori»; i

«risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del primo». Tuttavia il RSPP non può ritenersi totalmente esonerato da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto, così come quando «agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale». In questo caso dovrà rispondere insieme al datore di lavoro dell’evento dannoso derivatone, «essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo». Cass. pen. 23 aprile 2008, n. 25288; Cass. pen. 15 gennaio 2010, n.

1841, in Riv. pen., 2010, 11, 1125 con nota di E. DEL FORNO, Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non libera il datore dalle proprie responsabilità in tema di prevenzione infortuni. V. anche: Cass. pen. 25 marzo 2010, n. 11582 in R.GUARINIELLO, op. cit., 2015, p. 582; Cass. pen. 17 settembre 2014, n. 38100 in R.GUARINIELLO, op. cit., ed. X, 2018, p. 332 e Cass. pen. 13 ottobre 2016, n. 43271.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura «dotata di una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma priva di autonomia decisionale. Essa tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti con distinti ruoli e competenze. Si è considerato che non vi è dubbio che tale figura sia

16.2. Capacità e requisiti professionali

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 32; Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016)

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il RSPP e il l’ASPP devono essere in possesso di:

• un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

• un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

I responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sono obbligati a frequentare corsi di aggiornamento.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei suddetti requisiti.

Il RSPP si considera interno quando è «incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda», quindi il termine “interno” non corrisponde al termine “dipendente” ma deve essere «sostanzialmente riferito a un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.»167.

16.3. Designazione

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 17, c. 1, lett. b)

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro168.

Il nominativo del RSPP deve essere indicato nel DVR169 e deve essere comunicato ai lavoratori170.

La nomina del RSPP è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (D.Lgs. n. 81/2008, art. 50, c. 7)171

Lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi informandone, preventivamente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (D.Lgs. n. 81/2008, art. 34)

16.4. Funzioni

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 33, c. 1)

I compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono:

• individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

destinataria di obbligo giuridico afferente al diligente svolgimento delle indicate funzioni. D'altra parte, tale ruolo è parte inscindibile di una procedura complessa, che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. Tale cooperazione può dunque ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito, come accade ad esempio nel caso in cui si manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In tale situazione si è ritenuto razionale attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di condotta colposa, la responsabilità dell'evento al soggetto di cui si parla» Cass. pen. 21 gennaio 2016, n. 2536. V. anche Cass. pen. S.U. 18 settembre 2014, n. 38343 in R.GUARINIELLO, op. cit., 2020, ed. XI, p. 498.

167 Interpello Ministero del lavoro 4 novembre 2014, n. 24.

168 La mancata nomina del RSPP comporta per il datore di lavoro:

• l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (D.Lgs. 81/2008, art. 55, c. 1, lett. b);

• l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (D.Lgs. 81/2008, All. 1).

169 Art. 28, c. 2, lett. e), T.U.

170 Art. 36, c. 1, lett. d), T.U.

171 V. Cass. pen. 15 settembre 2006, n. 19965 in Riv. it. dir. lav., 2007, 3, pp. 676 ss., con nota di V. PASQUARELLO, Incompatibilità degli incarichi di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

• proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

• partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 T.U.;

• fornire ai lavoratori informazioni172;

• collaborare con il datore di lavoro e il medico competente alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del DVR (D.Lgs. n. 81/2008, art. 29, c. 1).

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

16.5. Formazione173

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 32, c. 5; Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016)

I corsi di formazione sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, dalle università, dalle scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione, dalle istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti, dall’INAIL, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano, dall’amministrazione della Difesa, dalle amministrazioni statali e pubbliche (Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’interno, Formez, SNA), dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici174, dagli Ordini e Collegi professionali, dai Fondi interprofessionali di settore nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.

I percorsi di formazione dei RSPP e degli ASPP sono strutturati in tre moduli:

• modulo A: corso base, la durata è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali;

• modulo B: corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, la durata è di 48 ore e non sono comprese le verifiche di apprendimento finali;

• modulo C: corso di specializzazione riservato unicamente ai RSPP, la durata è di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

Due sono le tipologie di destinatari:

• coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP o ASPP: i percorsi formativi devono essere svolti interamente;

• coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni: è previsto l’esonero dalla frequenza di alcuni moduli tenendo presenti le esperienze maturate.

172 Si definisce informazione il «complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro» (art. 2, c. 1, lett. bb), T.U.).

173 AROMEO e G. PIGLIALARMI, Formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), organismi paritetici e rappresentatività sindacale. Alcune questioni aperte, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 1, 2019, pp. 1-22 (http://olympus.uniurb.it).

174 Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, per effettuare le attività formative e di aggiornamento, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;

- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);

- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

L’utilizzo della modalità e-learning per i corsi base è prevista unicamente per il Modulo A, secondo i criteri previsti nell’Allegato II all’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016175.

Per i laureati in una delle classi indicate all’art. 32, c. 5 è concesso l’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione176.

I RSPP e gli ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento nell’ottica della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.

L’aggiornamento non deve essere una mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono:

- ASPP: 20 ore nel quinquennio;

- RSPP: 40 ore nel quinquennio.

È preferibile che le ore complessive dedicate all’aggiornamento siano distribuite nell’arco temporale di un quinquennio.

L’aggiornamento è consentito per tutto il monte ore anche in modalità e-learnig, secondo le modalità indicate nell’All. II all’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.

L’aggiornamento può essere espletato anche con la partecipazione a convegni o seminari per un numero di ore che non superino il 50% del totale di ore di aggiornamento, e cioè:

- ASPP: 10 ore nel quinquennio;

- RSPP: 20 ore nel quinquennio.

Il RSPP che non adempie l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria

“operatività”, ovvero, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che l’aggiornamento non venga completato per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso177.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino.