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Le forme di partecipazione all'azione collettiva risarcitoria Le

L'aspetto forse più innovativo che caratterizzava il vecchio

istituto dell'azione collettiva risarcitoria rispetto a quasi tutte

le proposte di legge esaminate dal Parlamento 53 era

costituito dall’inserimento - per la prima volta nel nostro

ordinamento - di un istituto riconducibile alla tradizione

51 Pubblicato il 2 aprile 2008 [COM (2008) 165 def.] che illustrava una

serie di proposte volte a promuovere l’efficacia delle azioni di risarcimento in materia antitrust

52 Sul punto si veda PALMIERI A., Campo di applicazione, legittimazione

ad agire e vaglio di ammissibilità, op. cit., p. 188.

anglosassone di opt-in, o diritto di ingresso nella classe.

L'art. 140 bis cod. consumo, stabiliva al comma 2: i

consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. Si trattava di una soluzione in grado di risolvere

uno dei problemi legati all’introduzione di una disciplina di

tutela collettiva risarcitoria nel nostro ordinamento:

l’estensione degli effetti del giudicato.

Anche in tal caso la scelta del legislatore italiano si è posta

in linea con un modello più tradizionale54, lontano dalla

class action americana, che prevede, invece, l’attribuzione

della rappresentanza dei singoli danneggiati al class

rappresentative, comprendendo tutti i singoli crediti della

54 Rispetto a tale meccanismo adesivo già FAVA P., Class action

all’italiana “paese che vai usanza che trovi” (l’esperienza dei principali ordinamenti giuridici stranieri e le proposte di legge 3838 e 3839),

Corriere Giur., 2004, p. 414, notava come «il meccanismo dell’opt-in (classi deboli), postulando un’azione positiva da parte del membro della classe[…] potrebbe risultare più rispettoso dei tradizionali principi del nostro processo civile e consentirebbe di conoscere le dimensioni e l’identità della classe. Tuttavia, non incentivando la formazione di classi corpose, non sfruttando a pieno le potenzialità aggregative offerte dalle

class actions ( è un modello a metà strada tra il litigation group e le opt- in class actions) e risolvendosi in uno strumento di intervento evoluto,

classe, salvo esercizio dell’opt-out da parte dei singoli

danneggiati. Il testo inizialmente approvato dal Parlamento

(Disegno di legge Manzione – Bordon approvato dal Senato

della Repubblica il 15 novembre 2007), presentava invece

una scelta piuttosto radicale per il nostro ordinamento,

abbandonata poi in sede di modifica55.

Tale meccanismo, tuttavia, ha suscitato in dottrina non

pochi disagi al fine di inquadrare correttamente l'istituto con

l'utilizzo degli istituti classici della sostituzione dell'attività

giuridica, tanto da far ritenere che si era di fronte ad un

meccanismo di «ardua qualificazione giuridica» e che dà

vita ad una esperienza che rischia di dar luogo «a gravi e

quasi inverosimili complicazioni pratiche»56. In generale la

ratio del meccanismo è certamente chiara: l'estensione

dell'effetti della sentenza a soggetti terzi rispetto alle parti

processuali e formali impone uno strumento volto a 55 Ed infatti, nessun atto di adesione era previsto nel precedente testo

(Manzione – Bordon) ai fini dell'estensione della efficacia della sentenza, attribuendo, seppur implicitamente, all'associazione attrice la rappresentanza automatica di tutti i soggetti danneggiati.

56 CONSOLO C., È legge una disposizione sull’azione collettiva

risarcitoria: si è scelta la via svedese dello “opt-in” anziché quella danese dello “opt-out” e il filtro (“L’inutil precauzione”), Corriere

consentire una seppur minima forma di partecipazione

processuale per i destinatari di tali effetti, a garanzia del

diritto di difesa costituzionalmente garantito.

A prima vista aver previsto un apposito diritto di ingresso

nella classe poteva far pensare all'atto di adesione come ad

una delega conferita all’associazione al fine di gestire la

controversia. L’atto di adesione integrava, quindi, una sorta

di deroga volontaria al proprio diritto a realizzare un

contraddittorio effettivo e personale, garantendo il rispetto

del diritto di difesa fissato all’art 24 cost. D'altra parte, la

soluzione sembrava migliorare il meccanismo del giudicato

secundum eventum litis, ponendo le basi per evitare che gli

aderenti - fossero o meno risultati soccombenti all'azione

collettiva esperita -potessero presentare una nuova e

identica azione risarcitoria sia come gruppo che come

singoli, in tal modo evitando il pericolo che il convenuto

potesse subire innumerevoli procedimenti giudiziari. Sono

stati molti i commenti in dottrina sulla qualificazione

l'adesione fosse «anche accettazione di un'offerta al

pubblico, ad un pubblico però limitato, cioè quello dei

congrui potenziali aderenti alla a precisazione classe di

citazione in esse descritti, e così ex art. 1336, 1° comma,

proposta di perfezionare un contratto privatistico atipico

(per ora), non lontano però dal mandato, ad effetti (anche)

processuali ma solo indiretti»57. Altra parte della dottrina ha

sostenuto che le adesioni non presentavano alcuna incidenza

sulla definizione dell’oggetto del processo. In altre parole,

nonostante l'assenza di adesioni il processo collettivo

avrebbe proseguito, non presentando le stesse la natura di

condizioni di procedibilità dell’azione58. Per altra parte della

dottrina, ancora, non poteva configurarsi né un'accettazione

per fatti concludenti di una proposta di mandato né la

possibilità di configurare la proposizione dell'azione

collettiva risarcitoria quale offerta al pubblico59.

57 In tal senso CONSOLO C., L’art. 140 bis: nuovo congegno dai chiari

contorni funzionali seppur, processualcivilisticamente, un poco «Opera aperta », op. cit., p. 208.

58 Si veda BOVE M., Azione collettiva: una soluzione all’italiana lontana

dalle esperienze straniere più mature, op. cit., p. 12.

59 GIUSSANI A., L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140 bis cod. cons.,

In realtà, l’atto di adesione si presentava nel nostro

ordinamento come un istituto del tutto atipico e dissimile

strutturalmente dalla proposizione di una domanda

giudiziale, con cui il singolo consumatore conferiva all'ente

associativo la legittimazione «non già ad agire, ma a dedurre

“ additivamente” in giudizio il proprio credito risarcitorio

quale componente del petitum sostanziale finale»60. In tal

senso istituto poteva considerarsi come un negozio sui

generis, diretto a far sì che la sentenza collettiva tenesse

conto del credito risarcitorio dell’aderente61.

Quanto al termine entro il quale poter proporre l'atto di

adesione il legislatore stabiliva che l’adesione può essere

comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, scelta che ha suscitato

critiche.

L’adesione, infatti, avrebbe determinato un ampliamento

oggettivo del giudizio. Tuttavia, le pretese isomorfe, oltre a

60 CONSOLO C., in CONSOLO C., BUZZELLI P., BONA M., Obbiettivo Class

action: l’azione collettiva risarcitoria, op. cit., p. 186.

61 Vedi CONSOLO C., È legge una disposizione sull’azione collettiva

risarcitoria: si è scelta la via svedese dello “opt-in” anziché quella danese dello “opt-out” e il filtro (“L’inutil precauzione”), op. cit., p. 6.

prevedere la risoluzione di questioni comuni, richiedono

spesso la risoluzione di profili individuali, quali in

particolare i criteri di quantificazione delle somme dovute, e

soprattutto la responsabilità del convenuto e l’illiceità della

condotta (l’an del diritto), che, ai sensi del comma 4

dell’art. 140 bis cod. consumo62, sarebbero stati decisi dal

giudice nella fase collettiva, con conseguente rallentamento

dell'attività decisionale di primo grado. Per tale ragione, era

stato proposto in dottrina un correttivo che tendesse ad

ammettere l’adesione dei singoli interessati non oltre la

chiusura della fase preparatoria del giudizio di classe,

stabilendo che il giudice, con l’ordinanza che dichiara

ammissibile la domanda, concedesse un termine perentorio

per la definitiva formulazione delle adesioni63. Prevedere,

inoltre, un termine così ampio per la presentazione delle

adesioni avrebbe comportato un ulteriore problema sulla

62 Come recitava il comma 4 dell’art. 140 bis cod. consumo: se possibile

allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

63 CONSOLO C., È legge una disposizione sull’azione collettiva

risarcitoria: si è scelta la via svedese dello “opt-in” anziché quella danese dello “opt-out” e il filtro (“L’inutil precauzione”), op. cit., p. 8.

gestione di un petitum che rischiava di strutturarsi a

“fisarmonica” o a “latitudine oggettiva variabile”64, tenuto

conto che una volta ammesse le adesioni non si

comprendeva perché l’aderente non avrebbe potuto

successivamente mutare avviso e optare per la opposta

scelta di revocare l’adesione65.

Non era chiaro, poi, se l’ente attore avrebbe dovuto

raccogliere prima o nel corso del processo le adesioni, anche

se in dottrina66 si era formulata l’ipotesi secondo cui, la

raccolta delle adesioni, sarebbe stata necessaria per la

determinazione dell’ammissibilità dell’azione collettiva. La

soluzione, tuttavia, non convinceva in assenza di espresso

richiamo nel comma 3 dell’art. 140 bis, né sembrava

64 CONSOLO C., id., p. 8.

65 Nettamente contrario alla ipotesi di revoca dell’adesione era BRIGUGLIO

A., Venti domande e venti risposte sulla nuova azione collettiva

risarcitoria, op. cit., il quale sottolineava come «in nome del buon senso

e di principi generali del diritto dei contratti valevoli ex art. 1324 anche per quest’atto unilaterale, l’adesione dovrebbe ritenersi irrevocabile una volta pervenuta nella sfera del destinatario»; dello stesso avviso AMADEI

D., L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali

omogenei, op. cit., il quale considerava necessario, in tal caso, ritenere

applicabile analogicamente l’art. 306 c.p.c. e, per gli effetti che l’adesione faceva produrre alla sentenza, subordinare una eventuale revoca al consenso del convenuto.

66 Si veda MENCHINI S., La nuova azione collettiva risarcitoria e

ricavabile da un’interpretazione estensiva dell’espressione

esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela.

Infine, anche in relazione agli scopi e alla funzione connessa

all’adesione sembra criticabile la scelta, nonché

insufficiente67, di ritenere a tali fini necessario solo una

dichiarazione stragiudiziale diretta al solo proponente68. La

previsione appariva illogica in relazione alla previsione

degli effetti che si sarebbero prodotti dall’atto di adesione e

che inevitabilmente avrebbero coinvolto non solo il

convenuto69, ma anche il giudice70. Appariva allora più

corretto ritenere, quindi, che per la produzione degli effetti

connessi, «ragioni logico-sistematiche imprescindibili,

67 In questo senso COSTANTINO G., La tutela collettiva risarcitoria: note a

prima lettura dell’art. 140 bis cod. consumo, op.cit., p. 17 ss.

68 Ed inoltre accanto a questo si evidenziavano ulteriori profili

potenzialmente problematici non affrontati dal legislatore, tra cui la prova dell’avvenuto invio o della ricezione della comunicazione; soprattutto, la data certa di quest’ultima, visto la previsione di un termine massimo oltre il quale non era più possibile aderire. Il rischio dunque era quello di possibili scorrettezze ed abusi, si veda sul punto AMADEI D.,

L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei,

op. cit.

69 Si pensi all’estensione degli effetti del giudicato o d’interruzione della

prescrizione.

70 Basti pensare alla determinazione della provvisionale contenuta nel

presuppongano un’esternazione ulteriore della adesione

rispetto alla sua semplice comunicazione al proponente»71.